Decisione del 12 novembre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Andrea Marin,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2020.225
Procedure secondarie: BP.2020.76; BP.2020.77
- 2 -
Fatti:
A. A seguito di una comunicazione spontanea d’informazioni, accompagnata da
una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune, inviata il
1° febbraio 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catan-
zaro (v. allegato 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in se-
guito: MPC), il MPC conduce un’istruzione penale, aperta il 28 settembre 2016,
nei confronti di A. e altri per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP),
messa in circolazione di monete false (art. 242 CP in combinato disposto con
art. 250 CP), importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 CP in
combinato disposto con art. 250 CP), ricettazione (art. 160 CP), riciclaggio di
denaro (art. 305bis CP), nonché per infrazioni alle leggi federali sugli stupefa-
centi (art. 19 LStup) e sulle armi (LArm). In sostanza, l’autorità inquirente elve-
tica sospetta l’esistenza di un’organizzazione criminale di stampo ‘ndrangheti-
stico attiva in Svizzera e all’estero in traffici illeciti.
B. Nell’ambito di tale inchiesta, il 20 agosto 2020 il MPC ha ordinato a B. AG la
produzione della documentazione relativa alla polizza assicurativa n. 1, di cui
A. risulta essere contraente nonché persona assicurata, unitamente ad altra
documentazione contrattuale relativa al dossier cliente (KYC, due diligence,
ecc.), nonché il blocco di qualsiasi attivo legato alla polizza (v. act. 1.2).
C. Con reclamo del 31 agosto 2020, A. è insorto contro la suddetta decisione di-
nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando
l’annullamento della stessa e lo sblocco immediato di ogni e qualsiasi attivo
relativo alla polizza in questione (v. act. 1).
D. Con risposta del 4 settembre 2020, il MPC ha chiesto di respingere il gravame,
nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3).
E. Con replica del 24 settembre 2020, trasmessa al MPC per conoscenza (v.
act. 7), l’insorgente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
- 3 -
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le
sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle
parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155
consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf-
prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu-
gnata, datata 20 agosto 2020 (v. act. 1.2), è stata ricevuta dal reclamante il
giorno seguente (v. act. 1.2). Il reclamo, interposto lunedì 31 agosto 2020, è
pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se
il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima,
anche attuale (v. GUIDON, op. cit., n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sen-
tenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1;
1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012
consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di una polizza assicurativa,
il contraente nonché beneficiario della stessa adempie a questa condizione. La
legittimazione del reclamante, stipulante nonché persona assicurata, è dunque
data.
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola-
zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante contesta il sequestro della polizza oggetto della decisione impu-
gnata. Egli afferma che tale misura gli causerebbe un pregiudizio difficilmente
riparabile, dato che detta polizza gli permetterebbe di percepire annualmente,
a causa della sua parziale invalidità, fr. 30'000.– necessari per il sostentamento
- 4 -
suo e della propria famiglia. Egli sostiene che la polizza è stata stipulata nel
lontano 1992 e che la rendita erogata nulla avrebbe a che vedere con la proce-
dura penale a suo carico.
2.1 In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati
oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come
mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pe-
cuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confi-
scati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una re-
strizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche
della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi-
zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz.
2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan-
dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere
sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio
della proporzionalità (HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011,
pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale
suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia
adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a
perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto
mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo
scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii).
Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel
suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata
(v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di seque-
stro è di principio proporzionale se porta su valori che potrebbero verosimil-
mente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze
del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1;
1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell’8 novem-
bre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).
2.2 In concreto, A. è sospettato di appartenere e/o sostenere un’organizzazione
criminale dedita ad attività illecite a carattere transnazionale. Occorre pertanto
verificare anzitutto la presenza di sufficienti indizi in merito al reato di organiz-
zazione criminale.
2.2.1 L'art. 260ter n. 1 CP prevede che chiunque partecipa a un'organizzazione che
tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere
atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene
una tale organizzazione nella sua attività criminale è punito con una pena de-
tentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Partecipa ad un'organiz-
zazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un'attività volta al perse-
guimento dello scopo criminale dell'organizzazione. La variante del sostegno
- 5 -
all'attività di un'organizzazione criminale si riferisce per contro al comporta-
mento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a
questa attività, incoraggia o favorisce quest'ultima o fornisce un aiuto che serve
direttamente lo scopo criminale dell'organizzazione. Il sostegno si differenzia
dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il
comportamento dell'autore e la commissione di un'infrazione determinata; a ti-
tolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami
esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall'organizzazione, am-
ministra dei fondi sapendo che l'organizzazione criminale trae profitto dalla sua
prestazione di servizio (v. FF 1993 III 193, 212 e seg.; STRATENWERTH/BOMMER,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz. 2013, § 40 n. 24-26; DONATSCH/
THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5a ediz. 2017, pag. 209 e seg.). Sul piano
soggettivo, è necessario che l'autore abbia agito intenzionalmente; conforme-
mente alle regole generali, l'intenzione deve riguardare l'integralità degli ele-
menti costitutivi oggettivi: l'autore deve quindi, nelle due varianti di reato, cono-
scere l'esistenza dell'organizzazione, il segreto di cui si circonda nonché l'obiet-
tivo criminale che essa persegue (v. FF 1993 III 193, 213; STRATENWERTH/
BOMMER, op. cit., § 40 n. 27; DONATSCH/THOMMEN/ WOHLERS, op. cit., pag. 211).
L’art. 260ter n. 3 CP prevede la punibilità anche di chi commette il reato all’estero,
se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in
parte in Svizzera (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settem-
bre 2011 consid. 3.2 e rinvii).
2.2.2 A. è oggetto di un’ordinanza di applicazione di misure coercitive emessa il
12 agosto 2020 dal Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) presso
il Tribunale ordinario di Catanzaro (v. allegato 5 incarto MPC). Unitamente ad
altri, egli è sospettato del reato previsto all’art. 416-bis CP/italiano, “per avere
preso parte – con altre persone non ancora individuate – all’associazione di
stampo mafioso denominata ‘Ndrangheta, operante su tutto il territorio Cala-
brese ed in altre parti del territorio nazionale ed estero, organizzata sulla base
delle regole formali e dei livelli gerarchici e funzionali (doti, cariche) propri del
c.d. “Crimine di Polsi”, suddivisa nelle seguenti articolazioni territoriali e funzio-
nali […]” (pag. 18 e segg.). Descrivendo le attività svolte dai vari presunti parte-
cipanti all’organizzazione, il GIP afferma che C., fratello del reclamante, “(nei
cui confronti procede separatamente anche la Procura Federale di Berna), in-
sediatosi in Svizzera ed in stretto e diretto contatto con D. si occupava dell’ap-
provvigionamento di armi per conto del gruppo, in particolare importandole
dall’estero e segnatamente dalla Svizzera; in generale, si occupava, per conto
del sodalizio, degli interessi economici dell’organizzazione in Svizzera, rice-
vendo il denaro provento delle attività illecite e rendendo conto ad D. cl. 61 delle
attività imprenditoriali situate in Svizzera, nonché trasferendogli all’occor–renza
i relativi proventi” (pag. 23 e seg.). Il reclamante avrebbe coadiuvato il fratello
- 6 -
“nelle attività sopra descritte ponendosi in tal modo a disposizione dell’organiz-
zazione e rendendosi disponibile alle esigenze dell’organizzazione tra cui ap-
parire intestatario fittizio di beni e attività riconducibili al sodalizio” (pag. 24).
Nell’ordinanza in questione, l’autorità italiana afferma che il predetto avrebbe
funto da prestanome nell’assunzione della titolarità di un fondo situato nel Co-
mune di Z., che di fatto, dalla seconda metà del 2016, era nella completa dispo-
nibilità ed effettiva titolarità di D., personaggio di vertice dell’organizzazione cri-
minale oggetto d’inchiesta nonché destinatario di misure di prevenzione patri-
moniale in Italia (v. pag. 66 e seg. e pag. 408 e segg.). Più particolarmente, “D.,
acquisiva la proprietà del terreno sopra indicato e concordava con A. di mante-
nere la formale titolarità della proprietà in capo allo stesso A. che accettava di
continuare a fungere da apparente proprietario del fondo che era, di fatto, pas-
sato nella disponibilità di D.; D., quindi, commissionava al tecnico E., in qualità
di progettista strutturale, la redazione del progetto per la realizzazione del sud-
detto capannone da realizzarsi nel Comune di Z. in Loc. Y., su un terreno for-
malmente di proprietà di A., ed incaricava F. di dare avvio all'iter di presenta-
zione della pratica di concessione edilizia intestata a A., rendendo apparente-
mente riconducibili al proprietario formale del terreno, A., i pagamenti eseguiti
in favore del Comune di Z. per gli oneri concessori, e quelli eseguiti in favore
dell'impresa costruttrice, la G. s.r.l. rappresentante H.; E., tra l'altro, si interfac-
ciava, in più di un' occasione, con i tecnici del Comune di Z. per l'ottenimento
del permesso a costruire intestato a A., ma di fatto rientrante nell'interesse eco-
nomico di D.; F., inoltre, per il buon esito della procedura amministrativa, più
volte si interfacciava con i tecnici del Comune, al fine di risolvere le problemati-
che tecniche legate al rilascio delle previste autorizzazioni e ai pagamenti degli
oneri per la realizzazione dell'immobile; F., inoltre, forniva ad A. precise indica-
zioni sulle modalità di pagamento degli oneri concessori, da far pervenire attra-
verso bonifici bancari direttamente dalla Svizzera; A., quale proprietario formale
del terreno accettando di formalizzare i relativi atti dell'iter amministrativo e i
relativi pagamenti, accettava di apparire come titolare del realizzando immobile,
in luogo di D. che ne aveva l'effettiva disponibilità” (pag. 66 e seg.). I sospetti di
reato sostanziati dal pubblico ministero italiano si basano anche su dichiarazioni
effettuate da collaboratori di giustizia. Di rilievo quanto affermato da I., il quale,
parlando di D., ha affermato che “la Cosca D. è stata sempre incentrata sulla
figura carismatica di D., […] D. aveva forniture di armi innanzitutto da tali A. e
C. che dimoravano in Svizzera” (pag. 186). “D. e J. accennavano ai due A. e C.
in quanto costoro erano in grado di acquistare in Svizzera armi e munizioni e di
portarle in Italia mettendole a nostra disposizione. Ovviamente D. e J. parlavano
dei due A. e C., in mia presenza, con K. e L., in modo tale che potessero, per
così dire, "ordinare" armi e munizioni ai due A. e C. I due A. e C., infatti, torna-
vano in Calabria nel periodo natalizio. Ovviamente le armi servivano o per com-
mettere omicidi o per eseguire intimidazioni per finalità estorsive. [ ... ] I due
frequentavano l'abitazione di D., a prescindere dal se D. e J. fossero presenti o
detenuti. In assenza di D. si intrattenevano con la di lui moglie M. K. mi spiegava
- 7 -
che A. e C. andavano a casa di D. per consegnare una parte degli utili delle
attività imprenditoriali che gestivano in Svizzera per conto di D. e J. K. parlava
espressamente di attività curate in Svizzera da A. e C. per conto di D. e J. Vo-
lendo così alludere al fatto che le attività erano state finanziate da D., venivano
gestite da A. e C. che quindi riconoscevano allo stesso D., ribadisco, una parte
dei proventi. [ ... ] C. portava dalla Svizzera contante quale forma di partecipa-
zione agli utili delle imprese curate in Svizzera per conto di D. ADR: così come
era denaro contante quello originato dalle cessioni di narcotico destinate ad A.
e C. [ ... ] le armi che portavano A. e C. finivano nella dotazione di armi della
cosca D.-K.” (pag. 186). La chiamata in causa del reclamante operata da I. è
stata del resto corroborata da altri elementi riportati nell’ordinanza in questione
(v. pag. 222). Il GIP afferma infine che “a carico di A. non vi sono non soltanto
gli elementi ricavabili dalla sua responsabilità per la fittizia intestazione di cui al
capo 37, ma tutta una serie di risultanze investigative che lo pongono come
referente della cosca in Svizzera per il cambio della valuta […] sicché si può
ritenere raggiunta la gravità indiziaria per la sua condotta di partecipazione”
(pag. 846).
2.2.3 Al fine di ottimizzare le loro attività investigative e di condividere le prove rac-
colte, le autorità penali italiane e svizzere hanno costituito una squadra investi-
gativa comune. Il MPC afferma di aver adottato diverse misure di sorveglianza
segrete, le quali hanno permesso di raccogliere elementi che suffragherebbero
le ipotesi di reato contestate all’indagato (v. allegati 7, 8 e 9 incarto MPC).
Dall’istruttoria elvetica sarebbe infatti emerso che gli imputati non solo intratten-
gono stretti legami con persone appartenenti o vicine al clan D.-K. ma perse-
guirebbero e realizzerebbero in Svizzera analoghe finalità criminose caratteri-
stiche della ‘ndrangheta. Sarebbe stato possibile confermare che gli imputati in
occasione dei loro viaggi in Calabria si rapportano direttamente con il capo clan
D., specialmente quando questi era ancora in libertà, nonché con i membri del
sodalizio e con persone a loro vicine. Le misure istruttorie hanno permesso di
appurare come gli indagati si siano adoperati a trasportare ingenti somme di
denaro dalla Svizzera verso la Calabria. Sarebbero inoltre emersi elementi con-
creti relativi a possibili transazioni finanziarie a carattere internazionale eseguite
attraverso istituti bancari. La perquisizione effettuata presso il domicilio del re-
clamante ha permesso di rinvenire munizioni per pistola, un silenziatore per fu-
cile, un fucile Anschutz modello 1415-1416 calibro 22 nonché una pistola marca
Ruger calibro 357 con munizioni (v. allegato 10, pag. 08-04-01-0022 incarto
MPC). Dagli accertamenti eseguiti risulta che il reclamante ha registrato, oltre
alla pistola Ruger di cui sopra, altre quattro pistole, armi che secondo l’indagato
sarebbero state rivendute anni fa ad una persona di origini albanesi di cui non
ricorderebbe il nome. La perquisizione in parola ha inoltre permesso di trovare
una busta contenente EUR 4'300.–, con ricevuta di cambio del 31 gennaio 2020
della N. SA, e fr. 2'750.– in contante. È stato altresì rinvenuto un fascicolo con-
tenente documentazione relativa alla costruzione del prefabbricato sul terreno
- 8 -
di proprietà del reclamante, ma di fatto riconducibile a D., in località Y. nel Co-
mune di Z. (v. supra consid. 2.2.2), nonché la polizza assicurativa litigiosa. Trat-
tasi di un’assicurazione sulla vita stipulata dal reclamante nel 1992 con la O.,
società che è stata rilevata da B. AG. In base alla documentazione acquisita a
seguito dell’ordine del 20 agosto 2020, la polizza prevede il pagamento di premi
per un importo di circa fr. 4'000.– all’anno, garantendo una copertura in caso di
incapacità di guadagno per un importo di fr. 30'000.– all’anno e, in caso di vita,
al 1° gennaio 2021 un importo di fr. 100'000.– (v. allegati 11 e 12 incarto MPC).
Il reclamante percepisce dal 2005 una rendita di invalidità.
2.2.4 Alla luce di tutti questi accertamenti le conclusioni del MPC sono senza dubbio
condivisibili. Sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, vi sono suffi-
cienti indizi dell’appartenenza risp. del sostegno da parte del reclamante all’or-
ganizzazione criminale di cui sopra (v. consid. 2.2.2), e per ritenere che la sua
presunta attività criminosa sia avvenuta anche su territorio svizzero.
2.3 L'art. 72 CP è stato espressamente concepito per facilitare la confisca di valori
patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale
federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2). Secondo tale disposizione,
devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione crimi-
nale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente
utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine
lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche
nell'ambito delle sue attività economiche legali (SEELMANN/THOMMEN, in: Jürg-
Beat Ackermann (curatore), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Or-
ganisationen, vol. I, 2018, n. 34 ad art. 72 CP; BAUMANN, Commentario basi-
lese, 4a ediz. 2019, n. 1 ad art. 72 CP).
I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'orga-
nizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del
contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione (art. 72 seconda frase CP).
Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della
volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade (v. deci-
sione del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 con-
sid. 3.2.2). La prova che un determinato valore patrimoniale è stato acquistato
legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la presun-
zione. Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce
a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (v. sentenze
del Tribunale federale 1B_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4;
1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; TPF 2011 18 consid. 3.4).
La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. Que-
sta è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente
alle regole della vita in società; essa presuppone necessariamente la possibilità
- 9 -
e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la pro-
pria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione,
potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. De-
terminante è dunque una nozione economica e non puramente giuridica di po-
tere di disporre sui valori patrimoniali in questione (v. HIRSIG-VOUILLOZ, Le nou-
veau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice
(art. 69 à 72 CP), AJP/PJA 2007, pag. 1376 e segg.,1394 e segg.).
2.3.1 Ora, dovesse essere ritenuto a carico del reclamante il reato di appartenenza
e/o sostegno ad un’associazione di stampo mafioso, la cui sussumibilità
all'art. 260ter CP è pacifica (v. TPF 2014 31 consid. 4.3), e risultare che i valori
patrimoniali derivanti dalla polizza assicurativa litigiosa sono stati nel potere di
disposizione dell’organizzazione criminale, gli stessi potrebbero essere confi-
scati sulla base dell’art. 72 CP.
2.3.2 Il reclamante sostiene che la polizza litigiosa è stata finanziata mediante valori
di origine legale frutto del suo lavoro come dipendente comunale. A suo dire, il
MPC avrebbe dovuto approfondire nel dettaglio i numerosi documenti e attestati
medici in possesso dell’assicurazione prima di procedere al sequestro della po-
lizza. Dagli stessi si comprenderebbe “come gli averi accumulati nel corso di
tutti questi anni sono in piena linea con i conferimenti dati da parte del signor
A., essendoci corrispondenza tra quanto versato e il capitale accumulato, es-
sendo oltretutto dei versamenti previsti contrattualmente" (act. 6, pag. 3). La
misura contestata sarebbe a suo parere sproporzionata e metterebbe il recla-
mante e la sua famiglia in difficoltà economiche.
Ora, come già illustrato in precedenza (v. supra consid. 2.3), nell’ambito dell’ap-
plicazione dell’art. 72 CP, l’eventuale origine lecita dei valori sequestrati non è
di per sé un criterio che permette di escludere la loro confiscabilità. In concreto,
vi sono sufficienti indizi per ritenere che il reclamante possa appartenere ad una
organizzazione criminale, risp. che la sostenga (v. supra consid. 2.2.4). Di con-
seguenza vale la praesumptio iuris tantum che questa stessa organizzazione
abbia potuto disporre anche dei redditi derivanti dalla polizza assicurativa in
questione. Per di più dagli accertamenti investigativi emerge un quadro indizia-
rio di contiguità economica oltre che personale tra il reclamante e l’organizza-
zione criminale che non si può certo ignorare e del resto il reclamante non ha
nemmeno accennato, nel suo gravame, alla possibile esistenza della necessa-
ria controprova. Sulla proporzionalità del sequestro va rilevato che se dovesse
essere appurata l’appartenenza e/o il sostegno del reclamante ad un’organiz-
zazione criminale nonché il potere di disposizione di quest’ultima sui benefici
della polizza assicurativa, tutti i valori patrimoniali da essa derivanti sarebbero
confiscabili sulla base dell’art. 72 CP. Ciò detto, il MPC ha affermato che le
dichiarazioni rese dal reclamante relative alla sua situazione finanziaria non for-
niscono un quadro completo. Approfondimenti sarebbero in corso. È tuttavia
- 10 -
stabilito che il predetto è proprietario in Italia di una casa ad X., vicino a Z.,
nonché di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile a Z. (v. allegato 13
incarto MPC, pag. 14). Dalla dichiarazione fiscale relativa al 2019 prodotta dal
reclamante, che non menziona tra l’altro i beni immobili in Italia, emerge che lo
stesso e la moglie hanno percepito in quell’anno un reddito di fr. 136'660.–, con
un reddito imponibile attestatosi a fr. 97'013.– (v. act. 1.3). Ora, anche togliendo
da tale importo la rendita di fr. 30'000.–, la misura qui impugnata non grava in
maniera sproporzionata sul reddito familiare del reclamante, anche alla luce
dell’alto grado di allarme sociale dei reati ipotizzati a suo carico. Anche sotto
questo profilo non vi è dunque nessun ostacolo al sequestro.
3. Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché l’eventuale applicabilità
dell’art. 72 CP alla polizza litigiosa, e constatata inoltre la proporzionalità della
misura, vi è da concludere che il provvedimento impugnato deve essere con-
fermato.
4. In definitiva, il gravame va integralmente respinto.
5. Visto l'esito del reclamo, la domanda tendente alla concessione dell'effetto so-
spensivo è divenuta priva d'oggetto.
6. Con il suo gravame, il reclamante ha prodotto una decisione del 3 agosto 2020,
con la quale il MPC ha nominato l’avv. Andrea Marin suo difensore d’ufficio
nell’ambito del procedimento penale a suo carico (v. act. 1.1). Ora, non appli-
candosi tale decisione alla presente procedura di reclamo (v. infra consid. 5.1),
questa Corte ha interpretato il rinvio fatto dal reclamante alla decisione in que-
stione come una domanda di assistenza giudiziaria e invitato lo stesso a com-
pilare l’apposito formulario (v. incarto BP.2020.77, act. 2).
6.1 Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla
gratuità della procedura se la causa non sembra priva di probabilità di successo.
Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia ne-
cessaria per tutelare i suoi diritti.
Il beneficio di un difensore d'ufficio e del gratuito patrocinio per la procedura
ricorsuale devono essere richiesti all'autorità di ricorso; questa deciderà in
modo indipendente. In altri termini, la designazione di un difensore d'ufficio e la
concessione del gratuito patrocinio da parte dell'autorità che conduce la proce-
dura di merito vale unicamente per quella specifica procedura e non vincola
- 11 -
l'autorità di ricorso (sentenza del Tribunale federale 1B_705/2011 del 9 maggio
2012 consid. 2.3.2 e riferimenti citati; TPF 2014 57 consid. 6.1).
6.2
6.2.1 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese proces-
suali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni
fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a;
124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 con-
sid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situa-
zione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assi-
stenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e,
d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 con-
sid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i biso-
gni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in ma-
niera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’ese-
cuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali
del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a
disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve
poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in
un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza
mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per
i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni
(v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gen-
naio 2004 consid. 1.2).
6.2.2 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al do-
vere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matri-
moniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER,
Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644
e segg., in particolare pag. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltli-
chen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le
procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
(v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con
i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in
considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribu-
nale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1
summenzionata).
6.2.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possi-
bile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situa-
zione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di
chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richie-
dente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inol-
trate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli
- 12 -
obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza
(DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in ma-
niera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati
e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da con-
traddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una mo-
tivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 con-
sid. 4a; BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikos-
ten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.)
6.3 Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono con-
clusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di
insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo
è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe
ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie
spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra-
tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria-
mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda
(v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale
federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 di-
cembre 2011 consid. 3.1; TPF 2014 57 consid. 6.2).
6.4 Orbene nel caso concreto l’assistenza giudiziaria va respinta già per l’assenza
del requisito delle probabilità di successo. Il ricorrente non si è infatti minima-
mente confrontato con quelli che sono i requisiti giurisprudenziali in ambito di
confisca ex art. 72 CP (v. supra consid. 2.3-2.6). Egli non ha del resto nemmeno
ottemperato ai suoi obblighi di collaborazione per verificare se sia o meno indi-
gente. Egli ha trasmesso l’apposito formulario (v. BP.2020.77, act. 3.1) e la di-
chiarazione d’imposta 2019 (v. act. 1.3). Di quest’ultimo documento, e del fatto
che non menziona i beni immobili in Italia, già si è detto in precedenza (v. supra
consid. 2.3.2). Per quanto riguarda il formulario, che a sua volta non fa cenno a
detti beni immobili, il reclamante ha dichiarato redditi mensili per un totale di
fr. 7'989.– a fronte di spese mensili di fr. 5'484.20. Benché chiaramente richiesto
nelle spiegazioni indicate nel formulario (v. BP.2020.77, act. 3.1, pag. 2), il re-
clamante ha tuttavia omesso di inoltrare tutti quei documenti necessari per ve-
rificare i dati da esso indicati. Nelle spiegazioni, a pag. 2, si legge quanto segue:
“tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate.
I documenti ufficiali devono essere allegati alla domanda. I redditi devono es-
sere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro docu-
mento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione,
pensioni alimentari, imposte, rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così
come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto,
attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato”
(act. 3.1). Va dunque preso atto sia della parziale lacunosità dei dati forniti dal
- 13 -
reclamante, sia della totale assenza della necessaria documentazione a soste-
gno, motivo per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta an-
che per questo motivo.
7. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 2’000.–.
- 14 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 12 novembre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Andrea Marin
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy