Decisione del 21 ottobre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
Reclamante
contro
CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE DEL
CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2020.243
Visti:
- il dispositivo della sentenza del 6 ottobre 2020, con il quale la Corte di appello
e di revisione penale del Cantone Ticino (in seguito: CARP), statuendo sull’ap-
pello del 2 dicembre 2019 interposto da B., rappresentato dal difensore d’ufficio
avv. A., contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2019 nei suoi confronti dalla
Corte delle assise criminali, ha fissato a fr. 9'658.10 l’indennità del predetto di-
fensore d’ufficio (v. act. 1.1, pag. 5 e seg.);
- il reclamo del 15 ottobre 2020, con il quale l’avv. A. ha contestato l’importo
dell’indennità di cui sopra dinanzi a questa Corte (v. act. 1).
Considerato:
- che in virtù degli art. 135 cpv. 3 lett. b CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de-
cisioni della giurisdizione di reclamo o del tribunale d'appello cantonale in ma-
teria di retribuzione del difensore d'ufficio;
- che l'oggetto del presente gravame, ossia l'indennità concessa al reclamante,
concerne unicamente la sua attività di difensore d'ufficio nella procedura d'ap-
pello;
- che la decisione impugnata costituisce dunque una prima decisione ("originärer
Entscheid") suscettibile di essere contestata davanti alla presente autorità (de-
cisione del Tribunale penale federale BK.2011.24 del 18 gennaio 2012, con-
sid. 1.2; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n.
42 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 19
ad art. 135 CPP);
- che i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno pre-
sentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo
(art. 396 cpv. 1 CPP);
- che il predetto termine di dieci giorni corre a partire dalla notificazione della sen-
tenza motivata (v. DTF 143 IV 40 consid. 3.2-3.4; sentenza del Tribunale fede-
rale 6B_460/2016 del 27 febbraio 2017 consid. 2.1; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA,
op. cit., n. 43 ad art. 135 CPP);
- che, in concreto, nella misura in cui il reclamante contesta il dispositivo di una
sentenza non ancora motivata, il gravame deve essere dichiarato inammissi-
bile;
- che, conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a
carico della parte soccombente;
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.–.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 22 ottobre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. A.
- Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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