Decisione del 3 febbraio 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Pierluigi Pasi
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE
Controparte
Oggetto Indennizzo dell'imputato in caso di abbandono del
procedimento (art. 429 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2020.260
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Fatti:
A. Il 6 dicembre 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC)
ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel
2017 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art.
305bis CP (v. act. 1.13).
In data 20 ottobre 2020, il MPC si è pronunciato sulla richiesta d’indennità giusta
l’art. 429 e segg. CPP formulata dall’interessato il 29 novembre 2019, con la
quale postulava un risarcimento di fr. 92'959.65 a titolo d’indennizzo delle spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, e fr. 1.– a
titolo di riparazione del torto morale (v. act. 1.11). Il MPC ha riconosciuto
all'istante, in parziale accoglimento della sua richiesta, un’indennità di
fr. 13'004.80 per onorari e spese legali, respingendo la domanda d’indennizzo
del torto morale (v. act. 1.2).
B. Con reclamo del 2 novembre 2020, A. è insorto avverso la succitata decisione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando
l’annullamento del punto 3 del dispositivo relativo alla reiezione dell’indennità
per torto morale. Più precisamente, egli chiede: in via principale, il rinvio della
causa al MPC perché statuisca nuovamente con una decisione motivata, i.s.
con riferimento alla documentazione prodotta dal reclamante nel corso del
procedimento e con l’istanza del 29 novembre 2019, sulla sua richiesta di
indennità per torto morale; in via subordinata, la riforma del decreto impugnato,
con l’accoglimento della sua richiesta d’indennità del 29 novembre 2019,
riconoscendogli anche l’indennità per torto morale (v. act. 1).
C. Con risposta del 25 novembre 2020, il MPC ha postulato la reiezione del
reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).
D. Con replica del 2 dicembre 2020, trasmessa al MPC per conoscenza
(v. act. 10), il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede
ricorsuale (v. act. 9).
E. Con scritto spontaneo del 4 gennaio 2021, trasmesso al MPC per conoscenza
(v. act. 12), il reclamante ha inoltrato ulteriore documentazione a sostegno delle
sue conclusioni (v. act. 11).
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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della
Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del
MPC.
Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le
sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle
parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155
consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer
Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione del 20 ottobre
2020 del MPC (v. supra Fatti lett. A), il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli
art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario
della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi
giuridici di natura patrimoniale, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e
382 cpv. 1 CPP).
1.3 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento
e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante sostiene innanzitutto che la motivazione contenuta nella decisione
impugnata sia insufficiente, contraddittoria, insostenibile nonché arbitraria.
Essa violerebbe la buona fede. A suo dire, il MPC non sarebbe entrato nel
merito della sua richiesta di indennità per torto morale.
2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che
l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a
decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali
possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter
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esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid.
2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera
dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente
su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle
questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV
179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid.
2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid.
3.2.1). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo
la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere
sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha
la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno
potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180
consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012
del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).
2.2 In concreto, il MPC ha spiegato in maniera puntuale i motivi che l’hanno portato
a ridimensionare l’indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP postulata dal
reclamante, fissandola a fr. 13'004.80 (v. act. 1.2, pag. 2 e segg.), importo non
contestato dal predetto. Per quanto riguarda l’indennità per torto morale,
prevista all’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, detta autorità ha respinto la richiesta,
affermando quanto segue:
“Nella fattispecie si rileva come il MPC abbia abbandonato il procedimento nei
confronti di A. dopo meno di tre anni dall’apertura dell’inchiesta penale nei suoi
confronti (fine febbraio 2017). L’interessato non ha trascorso alcun giorno in
detenzione preventiva in Svizzera. Ora, con la sua istanza di indennizzo, A. non
sostanzia il torto morale di cui chiede la riparazione simbolica, limitandosi ad
allegare all’istanza di indennizzo uno scritto di una clinica psichiatrica spagnola
che l’avrebbe in cura. Egli non ha sostanziato nessuna lesione particolarmente
grave dei suoi interessi personali; si rileva peraltro come il mero pregiudizio
patrimoniale, dovuto al blocco delle sue relazioni bancarie, unico provvedimento
attuato dal MPC nell’ambito del procedimento penale che l’ha visto coinvolto, non
possa costituire una lesione grave della personalità. In definitiva, precisato che i
normali disagi di natura psicologica causati da un procedimento penale non
possono essere fonte di riparazione morale (v. SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n.
11 ad art. 429 CPP), si costata che il reclamante non ha fatto valere sufficienti
motivi a sostegno della sua richiesta. Visto quanto precede, la domanda di
indennizzo per torto morale di CHF 1.- ai sensi dell’art. 429 cpv. i lett. c CPP deve
essere respinta” (v. act. 1.2, pag. 6 seg.).
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La motivazione in questione risulta sufficiente per comprendere i motivi per cui
il MPC ha rifiutato la concessione di un’indennità per torto morale, ciò che è del
resto dimostrato dall’articolato gravame di 17 pagine interposto dal reclamante.
Con la sua risposta, seguita da una replica di 8 pagine (v. act. 9) e da un
ulteriore scritto spontaneo del reclamante del 4 gennaio 2021 di 7 pagine
(v. act. 11), il MPC ha peraltro ulteriormente motivato la sua decisione
(v. act. 6), per cui un'eventuale violazione sarebbe stata comunque sanata
(v. supra consid. 2.1 in fine). La censura va quindi respinta.
3. Il reclamante sostiene di aver subito lesioni particolarmente gravi dei suoi
interessi personali, portandone la prova mediante un certificato medico, ciò che
gli darebbe diritto alla riparazione richiesta. Tali lesioni sarebbero legate alla
trasmissione spontanea d’informazioni alle autorità brasiliane effettuata dal
MPC in data 14 novembre 2017, nella misura in cui il suo contenuto,
concernente le sue relazioni bancarie in Svizzera e i sospetti di reato a suo
carico, sarebbe stato illecitamente divulgato al livello planetario nel web.
A riprova di ciò, vi sarebbe una nota ufficiale di protesta dell’UFG del 28 aprile
2020 trasmessa all’autorità rogante.
3.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o
se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. La commisurazione
della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo l'equità,
fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete
circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non
comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127
IV 215 consid. 2e; 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). Come per il diritto al
risarcimento dei danni la base legale per la riparazione del torto morale è stata
concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la
totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai
sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231; WEHRENBERG/FRANK,
Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 24 ad art. 429 CPP; GRIESSER in:
Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (curatori), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ediz. 2020, n. 7 ad art. 429 CPP).
L'indennità deve essere fissata in funzione della gravità della lesione della
personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del
pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si
pretende leso, nonché della sua situazione famigliare e professionale (DTF 128
IV 53 consid. 7a; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a pag. 98; 113 Ib
155 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 1P.580/2002 del 14 aprile 2003
consid. 5.2; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003 consid. 5; 4C.145/1994 del
12 febbraio 2002 consid. 5b; sentenze del Tribunale penale federale
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BK.2008.11+12 del 6 febbraio 2009 consid. 2.1.1; BK.2005.9 del 12 ottobre
2005 consid. 2.1.1). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in
casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe
essere data ad esempio pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di
perquisizioni domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata
del procedimento (MINI in: Commentario CPP , 2010, n. 7 ad art. 429 CPP;
WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). Le pretese dell’imputato
sono esaminate d’ufficio, ma spetta di principio al richiedente di comprovare le
lesioni asserite (art. 429 cpv. 2 CPP; DTF 135 IV 53 consid 4.1, sentenze del
Tribunale federale 6B_192/2015 del 9 settembre 2015 consid 1.2; 6B_129/2016
del 2 maggio 2016 consid. 4.2).
3.2
3.2.1 Nella fattispecie si rileva innanzitutto come il MPC abbia abbandonato il
procedimento nei confronti di A. in data 6 dicembre 2019, quindi dopo quasi tre
anni dall'apertura dell'inchiesta penale nei suoi confronti avvenuta nel febbraio
2017. L'interessato non ha per contro trascorso alcun giorno in detenzione
preventiva in Svizzera.
3.2.2 Ora, con il suo gravame, egli cerca di sostanziare il torto morale asserendo che
il contenuto della trasmissione spontanea d’informazioni effettuata dal MPC in
data 14 novembre 2017 sarebbe stato pubblicato nel web divenendo di dominio
pubblico, ciò che gli avrebbe causato una grave lesione dei suoi interessi
personali. A tal proposito, occorre innanzitutto rilevare che eventuali irregolarità
in ambito di assistenza giudiziaria internazionale vanno se del caso fatte valere
nell’ambito delle relative procedure rogatoriali. In ossequio a quanto precede, il
reclamante si era già a suo tempo lamentato della contestata pubblicazione
nell’ambito di un ricorso contro una decisione di chiusura del MPC che lo
concerneva (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.319 del
4 maggio 2019 consid. 7.2). Con tale sentenza, questa Corte aveva tuttavia
rilevato che gli atti dell’incarto non permettevano di affermare che all’origine di
tale pubblicazione vi fossero le autorità brasiliane (v. ibidem). Con nota ufficiale
di protesta del 28 aprile 2020 indirizzata alle autorità brasiliane, l’UFG ha certo
affermato di considerare “this event to be very unfortunate”, aggiungendo che
“publication of sensible and protected material concerning ongoing judicial
procedures in the press in a troublesome act, entailing serious consequences
for the parties involved in the judicial procedure, which has to be avoided and
prevented” (act. 1.14). Esso non ha tuttavia accusato le autorità estere di aver
pubblicato esse stesse il documento del 14 novembre 2017, atto che può
essere stato compiuto da qualsiasi parte al procedimento estero che abbia
avuto accesso agli atti dell’incarto brasiliano. Non può in ogni caso essere
ritenuta responsabile l’autorità svizzera per atti compiuti da autorità estere in
procedimenti esteri (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.46 del
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17 maggio 2017 consid. 2.2). Una richiesta d’indennizzo per la violazione della
personalità dovrà semmai essere presentata alle competenti autorità estere.
3.2.3 Riferendosi al documento “Informe clinico de A.”, allestito dal dr. B., Madrid e
datato 27 novembre 2019 (act. 1.12) il reclamante asserisce inoltre di aver
subito un torto morale in quanto l’esposizione mediatica di cui sarebbe stato
oggetto, avrebbe avuto ripercussioni sulla sua salute (act. 1 pag. 5). Nel
documento in questione, che situa il primo consulto del reclamante nel luglio
2018 (senza indicazione del giorno) l’autore attesta al reclamante un disturbo
depressivo grave. Egli avrebbe riferito al medico di subire difficoltà finanziare
dovute al blocco dei suoi conti bancari e di patire del deterioramento della sua
immagine pubblica in seguito a pubblicazioni mediatiche relative ad un suo
presunto coinvolgimento in una vicenda di corruzione. Con il reclamo il
reclamante inoltra anche due articoli datati 11 e 19 agosto 2018 provenienti da
un portale informativo elettronico (act. 1.5; act. 1.4 [versione inglese]); v. anche
act. 1.8, pag. 17). Ora, dall’ informazione del dr. B., risulta che i sintomi
depressivi del reclamante sarebbero apparsi prima del primo consulto
psichiatrico, avvenuto a luglio 2018. I sintomi psichici si sono dunque
manifestati indipendentemente dagli articoli pubblicati su un sito web nell’agosto
seguente. Un nesso causale con il procedimento penale elvetico non è dato.
A titolo abbondanziale va poi notato che i media hanno riferito su presumibili
vicende legate al gruppo C. già diversi anni prima dell’apertura dell’inchiesta del
MPC nei confronti del reclamante. Anche in relazione a queste pubblicazioni un
torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP non sarebbe evidentemente dato.
Sempre in via abbondanziale va costatato che il reclamante giustamente non
motiva le sue richieste di riparazione del torto morale con il sequestro dei suoi
valori patrimoniali in Svizzera e che un eventuale disagio psichico di un imputato
a seguito del blocco di conti bancari intrattenuti all’estero, potrebbe, semmai,
rappresentare una normale reazione nei confronti della misura coercitiva, ma
non costituisce una lesione personale particolarmente grave ai sensi
dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
3.3 Visto quanto precede, la domanda di indennizzo per torto morale ai sensi
dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP deve quindi essere integralmente respinta
giacché infondata.
4. Con scritto spontaneo del 4 gennaio 2021, il reclamante ha trasmesso a questa
Corte dei documenti che, a suo dire, attesterebbero che l’autorità inquirente
brasiliana sarebbe stata sin dall’inizio incompetente a perseguirlo e che tale
incompetenza avrebbe potuto essere facilmente accertata da subito anche dal
MPC, ciò che avrebbe evitato la contestata trasmissione spontanea
d’informazioni del 14 novembre 2017.
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Premesso e ribadito che eventuali irregolarità in ambito di assistenza devono
essere contestate nell’ambito delle relative procedure rogatoriali, e tenuto
anche conto delle considerazioni di cui sopra (v. supra consid. 3.2), quanto
asserito dal ricorrente, anche se corrispondesse alla realtà, non avrebbe
nessuna incidenza sull’esito della presente procedura.
5. In conclusione, il reclamo va respinto.
6. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 4 febbraio 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pierluigi Pasi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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