Decisione del 24 giugno 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Xenia Peran,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Atti procedurali del Ministero pubblico della Confedera-
zione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv.
1 lett. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2021.157
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Visti:
- il reclamo del 3 giugno 2021 presentato dall’avv. Xenia Peran a nome di A.
contro “gli atti/provvedimenti procedurali apparentemente concepiti dal PP fe-
derale B. (che risulta aver firmato a caratteri digitali), ma con firma autografa
appartenente ad altri soggetti (due/tre firme diverse non identificate), segnata-
mente quello del 18/26 maggio 2021, e, rispettivamente i verbali redatti in modo
partigiano e parziale dalla Commissaria poliziotta federale in data 19 maggio
2021” (act. 1);
- lo scritto del 7 giugno 2021, mediante il quale la presente autorità ha invitato il
reclamante, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare, entro
il 18 giugno 2021, un anticipo delle spese di fr. 2'000.–, dall’altra, a produrre,
entro il medesimo termine, una procura debitamente datata e firmata (v. act. 2);
- il versamento dell’anticipo spese di fr. 2'000.– intervenuto il 18 giugno 2021
(v. act. 4).
Considerato:
- che, giusta l'art. 383 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdi-
zione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore
privato di prestare cauzione entro un dato termine (v. anche art. 3 cpv. 1 del
regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale, RSPPF; RS 173.713.162);
- che, a norma dell’art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con
precisione i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa
decisione e i mezzi di prova invocati;
- che, giusta l’art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa tali
requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti
entro un breve termine suppletorio;
- che se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del ter-
mine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (v. art. 385
cpv. 2 seconda frase CPP);
- che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida
(v. LIEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 5 ad art. 385 CPP;
ZIEGLER/KELLER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 385 CPP);
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- che in concreto è stato sì versato l’anticipo delle spese richiesto ma non è stata
fornita una procura;
- che lo scritto di questa Corte del 7 giugno 2021 indicava chiaramente che in
caso di mancato inoltro della procura nel termine assegnato il Tribunale non
sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2);
- che il ricorso è di conseguenza irricevibile;
- che il reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame,
dovrebbe sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);
- che tuttavia, mancando una procura, vi è motivo di accollare le spese all’avvo-
cata che ha agito in nome del primo, cagionando lei stessa le spese della pre-
sente procedura (v. art. 66 cpv. 3 LTF per analogia, nonché DTF 129 IV 206
consid. 2) risultando in definitiva soccombente;
- che visti gli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese,
gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31
agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), la tassa di giustizia è fissata a fr. 500.–
- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato, la cassa del Tribunale
restituirà all’avv. Peran il saldo di fr. 1’500.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dell’avv. Xenia Peran. Essa è
coperta dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La Cassa del Tribu-
nale restituirà all’avv. Xenia Peran il saldo di fr. 1'500.–.
Bellinzona, 25 giugno 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Xenia Peran
- Ministero pubblico della Confederazione (con copia del reclamo)
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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