Decisione del 27 aprile 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B. S.R.L.,
entrambe rappresentate dall'avv. Paolo Bernasconi,
Reclamanti
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE,
2. C., rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,
Controparti
Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)
Sospensione dell'istruzione (art. 314 in relazione con
l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2021.4-5
Procedura secondaria: BP.2021.1-2
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Fatti:
A. Basandosi su una comunicazione di sospetto del 29 gennaio 2015 trasmessa
dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (in seguito: MROS), il Mi-
nistero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), in data 6 febbraio
2015, ha aperto un procedimento penale (n. SV.15.0107) contro ignoti per titolo
di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione a presunti reati di peculato,
oggetto di un’inchiesta nella Città del Vaticano, a danno di A., procedimento poi
esteso nei confronti di C. In sostanza, immobili appartenenti ad A. sarebbero
stati venduti a prezzi più bassi del loro valore, operazioni alle quali sarebbero
state applicate parcelle professionali molto elevate (v. atti 05-01-0001 e segg.
nonché 01-01-0001 e seg. incarto MPC).
B. Il 6 febbraio 2015, il MPC ha ordinato l’edizione e il sequestro della documen-
tazione riguardante svariate relazioni bancarie presso la banca D., a Zurigo,
riconducibili a C., oggetto della summenzionata comunicazione MROS, con
blocco dei saldi attivi (v. rubrica 7.1 incarto MPC). Parallelamente, il MPC ha
inoltrato alle autorità vaticane una comunicazione spontanea d’informazioni (v.
atto 18-01-0001 e segg. incarto MPC). Dall’analisi della documentazione in que-
stione è emersa l’esistenza di svariati accrediti in contanti avvenuti sui conti
nonché bonifici tra gli stessi.
C. Il 17 novembre 2015, A. si è costituito accusatore privato nel procedimento el-
vetico (v. atto 15-01-0064 incarto MPC), passo compiuto il 17 ottobre 2018 an-
che dalla B. S.r.l., in quanto proprietaria di taluni immobili il cui provento della
vendita è oggetto delle inchieste vaticana e svizzera (v. atto 15-05-0001).
D. Facendo seguito alla comunicazione spontanea d’informazioni di cui sopra, il
Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano ha inoltrato tre roga-
torie al MPC – il 7 giugno 2016, il 25 ottobre 2018 e il 20 dicembre 2018 –
concernenti le relazioni bancarie riconducibili a C. in Svizzera (v. act. 1.1,
pag. 3).
E. Il 1° ottobre 2019, A. e la B. S.r.l. hanno trasmesso al MPC una denuncia pe-
nale, con istanza urgente di provvedimenti istruttori e coercitivi, datata 27 set-
tembre 2019, contro E., C. e F. per appropriazione indebita aggravata sub sem-
plice (art. 138 n. 1 e 2 CP), amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 1
terza frase CP) e riciclaggio aggravato (art. 305bis n. 2 CP), reati commessi in
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modo continuativo nel periodo dal 2001 al 27 ottobre 2014 nella Città del Vati-
cano, a Roma, Milano, Zurigo e Lugano (v. atto 05-03-0001 e segg. incarto
MPC).
F. Con decreto del 24 dicembre 2020, il MPC, basandosi sugli art. 319 cpv. 1 lett. e
CPP in combinazione con l’art. 8 cpv. 3 CPP, ha abbandonato il procedimento
penale nei confronti di C. e ignoti. Esso ha inoltre revocato i sequestri pronun-
ciati nell’ambito del procedimento elvetico, precisando che gli stessi sarebbero
comunque restati in essere nell’ambito del procedimento rogatoriale […]
(v. act. 1.1, pag. 6).
G. Con reclamo del 7 gennaio 2021, A. e la B. S.r.l. sono insorti contro il suddetto
decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essi
chiedono: in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo nonché la
sospensione, ai sensi dell’art. 314 cpv. 1 lett. b CPP, del procedimento penale
abbandonato; in via principale, l’accoglimento del gravame e l’annullamento in-
tegrale del decreto impugnato; in via subordinata, il rinvio della causa al MPC
“affinché proceda all’istruzione oppure mediante decreto di non luogo riguardo
ai fatti descritti nella denuncia penale datata 27 settembre 2019 presentata dalle
parti reclamanti A. e B. S.r.l.” (act. 1, pag. 15 e seg.).
H. In data 8 gennaio 2021, questa Corte ha concesso l’effetto sospensivo a titolo
supercautelare al reclamo relativamente al punto 2 del dispositivo del decreto
impugnato (v. BP.2021.1-2, act. 2).
I. Con risposte del 25 gennaio risp. 1° febbraio 2021, C. ha postulato la reiezione
del gravame e il MPC la reiezione dello stesso, nella misura della sua ammissi-
bilità (v. act. 6 e 7).
J. Con replica del 1° marzo 2021, trasmessa alle altre parti per conoscenza
(v. act. 12), i reclamanti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali
(v. act. 11).
K. Con duplica spontanea del 4 marzo 2021, trasmessa alle altre parti per cono-
scenza (v. act. 14), C. ha ribadito la sua posizione (v. act. 13).
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L. Con triplica spontanea del 15 marzo 2021, trasmessa alle altre parti per cono-
scenza (v. act. 16), i reclamanti hanno nuovamente confermato le conclusioni
contenute nel loro gravame (v. act. 15).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz-
zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del
19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de-
cisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi-
bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non-
ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung,
2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato
e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu-
gnata, datata 24 dicembre 2020, è stata notificata ai reclamanti in data 29 di-
cembre 2020 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 7 gennaio 2021, è pertanto
tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore
privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il
danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale
con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equipa-
rata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). In concreto, come evidenzia la
decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 3), i reclamanti sono stati ammessi dal
MPC al procedimento quali accusatori privati. Occorre quindi verificare se i me-
desimi dispongono di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento
della decisione impugnata.
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1.3.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che la qualità per ricorrere
dell'accusatrice privata contro un decreto di abbandono o di non luogo a proce-
dere è subordinata alla condizione ch'essa sia direttamente toccata dall'infra-
zione (v. sentenza 1B_489/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 2.1). Di principio,
solo il titolare del bene giuridico protetto dalla disposizione penale infranta può
prevalersi di una lesione diretta (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 129 IV 95
consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
1.3.2 Il reato di riciclaggio di denaro ha come scopo primario quello di proteggere
l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il
riciclaggio di denaro protegge ugualmente gli interessi patrimoniali di coloro che
sono danneggiati dal crimine a monte quando i valori patrimoniali provengono
da reati contro interessi individuali (sentenza del Tribunale federale
6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2.3 e rinvii). La legittimazione ri-
corsuale va dunque ammessa sia per il reato di riciclaggio di denaro che per i
presunti crimini a monte dello stesso.
2. Secondo l’art. 8 cpv. 3 CPP, salvo che vi si oppongono interessi preponderanti
dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere
dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità
estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità. In questo caso, il
pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono
del procedimento (v. art. 8 cpv. 4 CPP). Fra gli interessi preponderanti dell’ac-
cusatore privato nei materiali legislativi viene citato quello a che siano giudicate
le sue pretese civili (v. FF 2006 1037). L’art. 8 cpv. 3 CPP si riferisce a reati
commessi in Svizzera e per i quali la Svizzera sarebbe competente secondo il
principio della territorialità (art. 3 cpv. 1 CP). Due le costellazioni previste: l’in-
dagato è parimenti oggetto di un procedimento penale all’estero per lo stesso
reato oppure è perseguito in un altro Stato giusta l’art. 3 cpv. 3 CP sulla base di
una domanda di delega del procedimento svizzera (v. art. 88 e segg. AIMP), ad
esempio perché ha commesso anche in quel Paese dei reati ed è quindi oggetto
di un procedimento penale (v. sentenza del Tribunale penale federale
BB.2016.192 del 30 novembre 2016 consid. 3.2.3). La delega del procedimento
penale ai sensi dell’art. 88 AIMP può intervenire unicamente allorquando in
Svizzera è stato aperto un procedimento penale (v. UNSELD, Commentario ba-
silese, 2015, n. 8 ad art. 88 AIMP).
2.1 I reclamanti sostengono che il decreto impugnato non soddisferebbe i requisiti
dell’art. 8 CPP.
2.2 Nel suo decreto del 24 dicembre 2020, il MPC ha affermato che “l’istruzione
penale federale condotta dal MPC risulta avere una connessione diretta con il
procedimento penale avviato dall’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato
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della Città del Vaticano, tanto per quanto attiene all’identificazione dei reati pre-
supposti al reato di riciclaggio, quanto al perseguimento del reato stesso di rici-
claggio e di autoriciclaggio. Nelle richieste rogatoriali formulate dal Promotore
di Giustizia dello Stato della Città Vaticano, è stato inizialmente indicato che
l’indagine era stata avviata nei confronti dell’avv. C., E., ex Presidente di A. e
G., ex Direttore Generale di A. (Prot. N. 28-A/14 Reg. Gen. Pen) per il reato di
peculato ai sensi dell’art. 168 c.p. (art.13, legge N. IX, 11 luglio 2013) in rela-
zione al processo di dismissione del patrimonio immobiliare di A. e delle sue
controllate. Nei complementi successivi l’autorità estera ha indicato che l’attività
d’istruzione è stata estesa alla determinazione delle contestazioni agli imputati
dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, precisando che il procedimento è,
altresì, stato esteso anche nei confronti di F. mediante decreto del 8 febbraio
2018 per il titolo di reato di riciclaggio di denaro” (act. 1.1, pag. 4). L’autorità
inquirente elvetica ha quindi “ritenuto di non dover dar seguito alle richieste for-
mulate nella denuncia penale, con istanza urgente di provvedimenti istruttori e
coercitivi, formulata il 27 settembre 2019 […] da A. e dalla B. S.r.I., non solo
perché talune di queste misure sono già state eseguite ed altre ancora non
hanno dato esito, ma soprattutto perché la fattispecie penale indagata all’estero
e presupposta al reato di riciclaggio di denaro imputato a C. nell’ambito del pre-
sente procedimento federale, non ha solo una connessione diretta con il proce-
dimento estero, ma è la medesima e ne dipende direttamente per gli esiti degli
accertamenti in corso. Dagli accertamenti peritali in corso all’estero dipende,
inoltre, non solo la quantificazione del reato e del valore che è stato di riciclato
in Svizzera, ma anche la verifica dell’accertamento e della definizione del reato
presupposto imputato agli indagati. Questa attività non può essere effettuata
nell’ambito del procedimento federale elvetico, se non attraverso l’acquisizione
per via rogatoriale degli esiti di tali attività peritali in corso all’estero” (ibidem,
pag. 4 e seg.).
2.3 Questa Corte ritiene che la decisione del MPC non presta il fianco a critiche e
va confermata. Le rogatorie presentate dall’autorità inquirente vaticana alle au-
torità elvetiche permettono senz’altro di affermare che il procedimento estero
verte sia sul reato di peculato commesso all’estero sia su quelli di riciclaggio e
autoriciclaggio commessi all’estero e in Svizzera destinati a celare il provento
dei reati. In altre parole, le autorità vaticane, che hanno richiesto e ottenuto il
sequestro rogatoriale dei valori patrimoniali depositati nelle banche svizzere ri-
conducibili agli indagati e già sequestrati nell’ambito del procedimento elvetico,
si sono chinate nelle loro indagini sui possibili legami tra le operazioni interve-
nute sui conti svizzeri e i fatti oggetto d’inchiesta all’estero, potendo costituire
tali operazioni atti di riciclaggio di denaro, reati parimenti oggetto del procedi-
mento svizzero (v. act. 7.3, 7.4 e 7.5). Per tacere del fatto che all’estero la pro-
cedura penale è a uno stadio più avanzato che in Svizzera, avendo il Tribunale
dello Stato della Città del Vaticano già statuito con sentenza del 21 gen-
naio 2021 (v. act. 6.1; cfr. anche act. 7.2). Con tale giudizio, il tribunale estero
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ha condannato in prima istanza C. ed E. ognuno a una pena complessiva di otto
anni e undici mesi di reclusione per i reati di peculato, appropriazione indebita
aggravata, autoriciclaggio e riciclaggio. Oltre ad aver confiscato ingenti somme,
i giudici vaticani hanno condannato gli imputati al risarcimento dei danni in fa-
vore delle parti civili A. e B. S.r.l. (v. ibidem, pag. 3 e seg.). In definitiva, preso
atto di quanto precede, la decisione del MPC è conforme alla lettera e alla ratio
legis dell’art. 8 cpv. 3 CPP, visto che il baricentro della vicenda si trova nella
Città del Vaticano, Paese che si sta occupando dei crimini a monte dei presunti
reati di riciclaggio di denaro susseguenti (v. act. 7.4, pag. 1 e seg.). La logica è
quella di una razionale e ottimale allocazione delle risorse in ambito di perse-
guimento penale per evitare inutili sovrapposizioni giurisdizionali che non ap-
porterebbero comunque maggiori garanzie processuali per le parti lese. Non vi
è nessun elemento per ritenere che i reclamanti non siano sufficientemente tu-
telati a garanzia delle loro pretese civili (v. più ampiamente sulle garanzie offerte
nella procedura vaticana sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.305
del 26 febbraio 2021 consid. 2) e che quindi sussista un loro interesse prepon-
derante conformemente a quanto esposto sopra al consid. 2. Non si vede del
resto come i reati a monte del riciclaggio possano essere stati commessi in
Svizzera e giustificare una competenza elvetica.
2.4 Gli insorgenti affermano che, nella misura in cui si sono costituiti accusatori pri-
vati, essi avrebbero un interesse non soltanto nel procedimento penale come
tale, ma anche alla conclusione dello stesso mediante decisione di condanna.
Ora, essendosi i reclamanti costituiti parti civili anche nel procedimento estero
e avendo il Tribunale della Città del Vaticano condannato gli imputati al risarci-
mento dei danni nei loro confronti, occorre concludere che i loro interessi sono
già stati presi in considerazione nell’ambito del procedimento vaticano.
2.5 I reclamanti affermano che il loro interesse sussisterebbe in particolare anche
per il fatto che entrambi avrebbero ottenuto un decreto di sequestro, in applica-
zione dell’art. 271 LEF, per cui la decisione di merito di convalida del sequestro
apparirebbe di estrema importanza per la tutela dei loro interessi.
Premesso che il summenzionato decreto di sequestro LEF non è stato prodotto
dagli insorgenti, si rileva anzitutto che le procedure penali e LEF sono ben di-
stinte, e non si vede nemmeno come il fatto che il procedimento penale si svolga
all’estero possa modificare gli esiti della procedura LEF o influire in maniera
diversa su quest’ultima (più ampiamente sul rapporto fra LEF e procedura pe-
nale v. sentenza del Tribunale federale 6B_737/2020 del 1° aprile 2021 con-
sid. 3).
2.6 A loro dire, nella valutazione degli interessi in questione si dovrebbe tenere
conto anche della prognosi riguardo all’esito del procedimento vaticano.
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Premesso il carattere puramente speculativo di tale censura, si rileva che anche
se la sentenza vaticana del 21 gennaio 2021 non è ancora cresciuta in giudi-
cato, essa è comunque favorevole ai reclamanti (v. act. 6.1), fermo restando
che in un’eventuale procedura di ricorso potranno far valere i loro diritti e non vi
è nessun elemento per ritenere che essi sarebbero meno garantiti che in Sviz-
zera (v. già supra consid. 2.3).
2.7 Gli insorgenti affermano che la motivazione addotta nel decreto impugnato si
fonderebbe su fatti e sviluppi procedurali completamente superati.
Nella misura in cui anche gli sviluppi più recenti, come ad esempio la sentenza
vaticana del 21 gennaio 2021, giustificano la decisione di abbandono, tale cen-
sura va disattesa. Le perizie tecniche avanzate dalle reclamanti (v. act. 11,
pag. 2), effettuate nell’ambito del procedimento estero e prese quindi in consi-
derazione dall’autorità penale vaticana nel proprio procedimento (v. act. 1,
pag. 9 e act. 1.1, pag. 4), destinate anche a sostanziare il reato di riciclaggio
aggravato in Svizzera, nulla mutano a quanto precede.
2.8 Essi contestano che la fattispecie penale estera sia la medesima di quella elve-
tica.
Come già illustrato in precedenza (v. supra consid. 2.2), il contenuto delle roga-
torie vaticane permette senz’altro di concludere che i fatti oggetto d’inchiesta
nei due Paesi sono strettamente connessi e si sovrappongono. Trattasi peraltro
di una conseguenza logica della trasmissione d’informazioni e di documenta-
zione bancaria da parte delle autorità elvetiche a quelle vaticane, la quale ha
permesso a quest’ultime di analizzare i flussi di denaro in direzione delle banche
svizzere e quindi di individuare i presunti atti di riciclaggio di denaro proveniente
dalla Città del Vaticano (v. act. 7.4).
3. Con riferimento alla loro denuncia penale del 27 settembre 2019 (v. supra Fatti
lett. E), i reclamanti sostengono che la decisione impugnata, che costituirebbe
un classement implicite, violi il principio in dubio pro duriore. A loro dire, il MPC
avrebbe avuto e avrebbe tuttora a disposizione una serie importante di mezzi
di prova o perlomeno di indizi sufficienti, concreti e convergenti sia per la messa
in stato di accusa sia almeno per procedere nell’istruttoria.
Ora, alla luce delle considerazioni espresse in precedenza (v. supra con-
sid. 2.2), risulta evidente che i motivi giustificanti l’abbandono del procedimento
SV.15.0107 valgono anche per i fatti di cui alla denuncia penale del 27 settem-
bre 2019, visto che, come rettamente osservato dal MPC nel decreto impugnato
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(v. act. 1.1, pag. 4 e seg.), trattasi del medesimo complesso fattuale già oggetto
dell’inchiesta vaticana. Ne consegue che anche tale censura va respinta.
4. Gli insorgenti lamentano infine una denegata giustizia riguardo alla loro denun-
cia penale del 27 settembre 2019, nella misura in cui quest’ultima non conter-
rebbe nessun riferimento né alle persone denunciate E. e F. né alle tre ipotesi
di reato ivi menzionate. Nel caso in cui si dovesse considerare la decisione im-
pugnata come un decreto di non luogo a procedere oppure un decreto di ab-
bandono riguardo ai fatti descritti nella denuncia penale in questione, essi chie-
dono di considerare il presente reclamo anche in applicazione dell’art. 393
cpv. 2 lett. a CPP.
Anche su tale punto valgono i motivi giustificanti l’abbandono del procedimento
elvetico legati alla sovrapposizione dei fatti oggetto delle indagini vaticane e
svizzere, motivi a cui il decreto impugnato ha fatto correttamente riferimento
(v. act. 1.1, pag. 4 e seg.). La sentenza vaticana del 21 gennaio 2021 si è del
resto già espressa sui reati contestati ad E. e F. a monte degli atti di riciclaggio
di denaro (v. act. 6.1). È chiaro che il decreto impugnato è comprensivo di tutte
le ipotesi di reato contenute nella denuncia penale dei reclamanti. Anche tale
censura va disattesa.
5. Con il loro gravame, i reclamanti, oltre ad aver postulato l’annullamento del de-
creto impugnato, hanno chiesto la sospensione del procedimento elvetico ai
sensi dell’art. 314 cpv. 1 lett. b CPP, al fine di attendere l’esito del procedimento
nella Città del Vaticano. Ora, avendo questa Corte confermato la validità del
decreto impugnato, la richiesta di sospensione in questione va respinta.
6. In conclusione, il reclamo deve essere integralmente respinto e il decreto di
abbandono confermato.
7. Visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’og-
getto e l’effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare va revocato.
8.
8.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
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ed è fissata nella fattispecie a fr. 3’000.– in solido a carico dei reclamanti. Essa
è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
8.2 C. si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione
di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei
suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consi-
stono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del
rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami
penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fat-
tispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è
presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto,
tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal patrocinatore di C., l’inden-
nità è fissata a fr. 2'000.– a carico del MPC (v. DTF 141 IV 476 consid. 1.2;
sentenza del Tribunale federale 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 con-
sid. 4.2.6).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di sospensione del procedimento penale del Ministero pubblico
della Confederazione SV.15.0107 è respinta.
3. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto e l’effetto sospen-
sivo concesso a titolo supercautelare è revocato.
4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico dei reclamanti. Essa è co-
perta con l’anticipo delle spese già versato.
5. Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà a C. fr. 2'000.– a titolo di
ripetibili.
Bellinzona, 27 aprile 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Luca Marcellini
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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