Sentenza del 9 gennaio 2006
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presiden-
te, Bernard Bertossa e Tito Ponti
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Richiedente
contro
A., rappresentata dall’avv. Mario Postizzi,
Controparte
Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2004.7
- 2 -
La Corte considera in fatto ed in diritto:
Che B. e la sua avvocata A. sono oggetto di un’inchiesta fiscale speciale ai sen-
si dell’art. 190 LIFD.
Che nel quadro di tale inchiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni
(in seguito: AFC) ha proceduto, in date 27 agosto 2003, 7 ottobre 2003 e 21 a-
prile 2004, a delle perquisizioni dello studio legale dell’avvocata summenziona-
ta.
Che i funzionari inquirenti hanno ordinato il sequestro di numerosi documenti
nonché supporti informatici.
Che, essendosi la sua detentrice opposta alla misura, i documenti e supporti in-
formatici in questione sono stati suggellati.
Che con richiesta inoltrata il 1° ottobre 2004 alla Corte dei reclami penali, l’AFC
ha sollecitato la levata dei sigilli.
Che in seguito all’accordo delle parti, la procedura è stata sospesa, al fine di
trovare una soluzione consensuale a tale litigio.
Che con scritto del 30 novembre 2005, l’AFC postula la ripresa della procedura,
essendo stato trovato un accordo unicamente per una parte della documenta-
zione sequestrata.
Che A. domanda alla Corte di procedere essa stessa alla cernita dei documenti
e supporti informatici sigillati restanti, invocando la salvaguardia del segreto
professionale dell’avvocato.
Che sulla base dello scambio degli allegati intercorso tra le parti, la sola que-
stione litigiosa è quella che concerne la cernita dei documenti e supporti infor-
matici sequestrati, non essendo la legittimità del sequestro stesso contestata.
Che le modalità di cernita dei documenti invocate da A. previste nella sentenza
del Tribunale penale federale BE.2005.4 dell’8 agosto 2005 (consid. 7.3) non
sono applicabili nella fattispecie, visto il ristretto numero di documenti da esa-
minare.
Che in applicazione dell’art. 50 cpv. 3 DPA e della giurisprudenza costante della
Corte dei reclami penali (sentenza BK_B 039/04 consid. 1.2, parzialmente pub-
blicata in SJ 2004 pag. 405 e segg.; BK_061/04 consid. 1.2), questa Corte ordi-
na la cernita dei documenti e supporti informatici in questione, sotto il controllo
di un giudice delegato.
- 3 -
Che la levata dei sigilli avrà luogo presso la sede del Tribunale penale federale.
Che i documenti e supporti informatici sigillati devono quindi essere inoltrati a
questa Corte entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della presente senten-
za.
Che le parti saranno invitate ulteriormente a presentarsi ad una data da stabilire
presso la sede del Tribunale penale federale per la levata dei sigilli.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta è accolta.
È ordinata la levata dei sigilli dai documenti e supporti informatici seque-
strati nello studio legale di A., sotto il controllo della Corte dei reclami pe-
nali, la quale avverrà secondo le modalità descritte nei considerandi.
2. I documenti e supporti informatici sigillati devono essere inoltrati alla Corte
dei reclami penali entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della pre-
sente sentenza.
3. Le parti saranno invitate ulteriormente a presentarsi ad una data da stabi-
lire presso la sede del Tribunale penale federale per la levata dei sigilli.
4. La tassa di giustizia di fr. 250.-- è posta a carico di A..
Bellinzona, il 10 gennaio 2006
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili me-
diante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale.
La pro-cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla
procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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