Sentenza dell’11 aprile 2006
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presiden-
te, Bernard Bertossa e Tito Ponti
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI
Richiedente
contro
A., rappresentata dall’avv. Mario Postizzi
Controparte
Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2004.7
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Fatti:
A. Il 21 agosto 2003, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto-
rizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad
aprire un’inchiesta fiscale nei confronti di B., a Bissone. Quest’ultimo è
sospettato di aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi
redditi imponibili, utilizzando a tale scopo documenti falsi, sottraendo fondi
da conti detenuti da società di sede e simulando un cambiamento di do-
micilio fiscale. Con decisione del 10 agosto 2004, notificata il 17 agosto
seguente, l’inchiesta è stata estesa ad A., a Lugano, avvocato di B., so-
spettata di aver agito in qualità di complice del suo cliente.
B. Nel quadro di tale inchiesta, l’AFC ha proceduto, in date 27 agosto 2003,
7 ottobre 2003 e 21 aprile 2004, a delle perquisizioni dello studio legale
dell’avvocato summenzionato. In tali occasioni, i funzionari inquirenti han-
no ordinato il sequestro di numerosi documenti nonché supporti informati-
ci, i quali, essendosi la sua detentrice opposta alla misura, sono stati sug-
gellati.
C. Con richiesta del 1° ottobre 2004 inoltrata alla Corte dei reclami penali,
l’AFC ha sollecitato la levata dei sigilli. In seguito all’accordo delle parti, la
procedura è stata tuttavia sospesa, al fine di trovare una soluzione con-
sensuale al litigio.
D. Il 30 novembre 2005 l’AFC ha sollecitato a questa Corte la ripresa della
procedura, essendo stato trovato un accordo unicamente per una parte
della documentazione sequestrata. A., dal canto suo, ha domandato alla
Corte di procedere essa stessa alla cernita dei documenti e supporti in-
formatici sigillati restanti, invocando in particolare la salvaguardia del se-
greto professionale dell’avvocato. Sulla base dello scambio degli allegati
intercorso tra le parti, la sola questione litigiosa concerneva la cernita dei
documenti e supporti informatici sequestrati, non essendo la legittimità del
sequestro stesso contestata.
E. Con sentenza del 9 gennaio 2006 la Corte dei reclami penali ha accolto la
richiesta presentata dall’AFC e ordinato la levata dei sigilli dai documenti
e supporti informatici sequestrati, sotto il suo controllo e secondo le moda-
lità da lei descritte (BE.2004.7).
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F. L’udienza concernente la levata dei sigilli ha avuto luogo il 29 marzo 2006
presso il Tribunale penale federale (v. verbale dell’udienza, act. 24). In
seguito all’accordo delle parti, alcuni documenti sono stati consegnati
all’AFC e altri restituiti ad A. Quest’ultima si è opposta alla consegna
all’autorità fiscale di diversi incarti e singoli documenti registrati su suppor-
to informatico (v. CD, posizione no. 219), asserendo che l’AFC le aveva
già restituito i medesimi in forma cartacea, a dimostrazione dell’inutilità
per l’inchiesta degli stessi; alcuni documenti sarebbero inoltre coperti dal
segreto professionale dell’avvocato, motivo quest’ultimo ugualmente invo-
cato per opporsi alla consegna di ulteriori tre incarti cartacei sequestrati.
L’autorità inquirente, dal canto suo, persiste nella sua volontà di seque-
strare tali documenti ritenendoli utili per l’inchiesta.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese,
per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una per-
quisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima
da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno
l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli
che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione
risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali deci-
de.
2.
2.1 Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di docu-
menti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP.
L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli
di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai
tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP;
dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321
CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non
può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il se-
questro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere com-
merciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano
l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni
che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale
1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M.
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PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zu-
rich/Bâle/Genève 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER,
Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP).
Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gesti-
re o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato
d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di
un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono atti-
vità tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può
essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perqui-
sizione o un sequestro.
2.2 Si premette che il motivo invocato da A. per opporsi alla consegna di al-
cuni documenti – ossia il fatto che questi le siano già stati restituiti in for-
ma cartacea - non è pertinente in questo ambito, solo l’inutilità per
l’inchiesta o l’esistenza di un segreto professionale dell’avvocato potendo
entrare in linea di conto come motivo per opporsi. Ciononostante, codesta
Corte ha analizzato tutti i documenti elettronici nonché i tre incarti cartacei
oggetto di contestazione, giungendo alle seguenti conclusioni.
Incarto in forma elettronica “C. – Diversi”: contiene documenti relativi alla
creazione e la gestione di società; essi possono essere utili per
l’imposizione fiscale di B. e, costituendo attività commerciale, non sotto-
stanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è da conse-
gnare quindi all’AFC.
Incarto in forma elettronica “D. – Diversi”: contiene documenti concernenti
un litigio tra la società D. ed una rivista per la difesa dei consumatori. Trat-
tandosi di attività tipica d’avvocato, il segreto professionale deve essere
salvaguardato. Tale incarto è da restituire a A..
Incarto in forma elettronica “E. V. F.”: contiene documenti concernenti la
vendita di un immobile nella quale A. è intervenuta quale rappresentante
degli interessi di un cliente. Trattandosi di attività tipica d’avvocato, il se-
greto professionale deve essere salvaguardato. Tale incarto è da restitui-
re a A.
Incarto in forma elettronica “E. V. G.”: contiene documenti concernenti i
rapporti tra B. e la sua ex-moglie relativi alla destinazione di alcuni beni in
seguito al divorzio. Essi possono essere utili all’imposizione di B. e non
sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è da con-
segnare quindi all’AFC.
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Incarto in forma elettronica “E. V. – Personale”: contiene esclusivamente
documenti concernenti la contabilità di società di sede. Essi possono es-
sere utili per l’imposizione di B. e non sottostanno al segreto professionale
dell’avvocato. Tale incarto è da consegnare all’AFC.
Incarto in forma elettronica “H. – Diversi”: contiene documenti concernenti
la gestione professionale di società, il trasferimento ed il deposito di azioni
nonché mandati d’incasso. Essi possono essere utili per l’imposizione di
B. e non sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. Tale incarto è
da consegnare all’AFC.
Incarto in forma elettronica “I. – Diversi”: contiene documenti concernenti
la gestione di società e i contatti con gli azionisti; A. è depositaria delle a-
zioni. Dal confronto tra l’incarto elettronico e quello cartaceo – si rammen-
ta che questa Corte ha richiesto ed ottenuto dall’AFC l’incarto cartaceo
per effettuare un confronto (v. verbale di levata dei sigilli, pag. 5) - emerge
che quest’ultimo contiene diverse fatture e documenti in più rispetto al
primo. I documenti in questione possono essere utili per l’imposizione di
B. e non sottostanno al segreto professionale dell’avvocato. L’incarto elet-
tronico deve dunque essere consegnato all’AFC.
Incarto in forma elettronica “J. – Diversi” + incarti in forma cartacea “B.
Ltd. – K.” (pos. 161), “L. SA – M. BVI” (pos. 152) e “N. SA – Z.” (pos. 160):
A. si oppone alla consegna all’AFC dei documenti 00.11.15, 01.03.02,
00.11.15, 01.06.19 (E.), 01.06.19 (S.), 01.09.25 (Conferma intestazione)
contenuti nella cartella informatica “J. Diversi”, nonché di tutti i documenti
contenuti nei tre incarti cartacei summenzionati, sostenendo che essi sa-
rebbero (almeno in parte) coperti dal segreto professionale dell’avvocato.
I documenti litigiosi concernono delle prestazioni effettuate dall’avv. A. in
favore di B., il quale è oggetto di un’inchiesta penale aperta dall’AFC. Tali
prestazioni concernono esclusivamente delle pratiche amministrative rela-
tive all’acquisto di una barca, alla sua immatricolazione ed in seguito alla
sua vendita (v. incarto B. Ltd., K., pos. 161), alla costituzione e alla ge-
stione amministrativa di diverse società di sede alle Bahamas o nelle Isole
Vergini (v. atto estratto dal CD, pos. 219, incarto pos. 152 e 160). Esse
non hanno nessun rapporto con la funzione specifica di un avvocato e po-
trebbero essere fornite da altri mandatari (fiduciari, agenti d’affari oppure
contabili). La loro esecuzione non ha carattere necessariamente confi-
denziale, non prevedendo la legge nessun obbligo in tal senso.
L’opponente non può quindi prevalersi del suo segreto professionale per
impedire il sequestro dei documenti litigiosi. A. non pretende che i docu-
menti litigiosi non siano pertinenti per la scoperta della verità nel quadro
dell’inchiesta in corso; ciononostante, se la Corte avesse dovuto analizza-
re d’ufficio tale condizione, occorre rilevare che la stessa sarebbe manife-
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stamente adempiuta per quanto attiene le società di sede costituite, poi
gestite per conto di B. Dalla documentazione sequestrata emerge che B.
era l’avente diritto economico di numerose società di sede ancora attive
nel 2003, ossia durante il periodo oggetto dell’inchiesta. Dagli atti relativi
alla barca emerge che la stessa è stata acquistata nel 1994 da una delle
società di cui sopra, poi rivenduta nel 1997. La pertinenza dei documenti
è quindi meno evidente; tuttavia, essa non può essere totalmente esclusa
in quanto tali documenti dimostrano che B. era l’avente diritto economico
della società in questione, la quale, anche se sembra sia intervenuta una
modifica della ragione sociale della società, era ancora attiva durante il
periodo fiscale sotto esame. In via accessoria, tale documentazione di-
mostra ancora che all’epoca B. disponeva di mezzi finanziari importanti e
ch’egli ha incassato una somma non indifferente dalla vendita
dell’imbarcazione. Tali elementi, anche solo per effettuare dei confronti,
non sono inutili per determinare l’imposizione fiscale da prendere in con-
siderazione per il seguito dell’inchiesta. Essi sono dunque da consegnare
all’AFC.
3. Visto quanto precede, la richiesta è parzialmente accolta. Conformemente
all’art. 156 cpv. 1 OG, applicabile in virtù degli espliciti rinvii degli art. 25
cpv. 4 DPA e 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della par-
te soccombente. Nel caso concreto, considerato il grado di soccombenza
dell’opponente, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr.
1’000.-- (art. 156 cpv. 1 e 3 OG), calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento
dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
(RS 173.711.32); l’AFC è invece dispensata dal pagamento delle spese
processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2 OG. Secondo l’art. 159 OG, sta-
tuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spe-
se della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente.
Tenuto conto dell’attività presumibilmente e necessariamente svolta dal
patrocinatore legale dell’ambito della presente causa e del grado di soc-
combenza, in concreto viene assegnata all’opponente un’indennità forfe-
taria (IVA inclusa) di fr. 500.—da porre a carico dell’AFC (v. art. 3 del Re-
golamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale pe-
nale federale; RS 173.711.31).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di levata dei sigilli è parzialmente accolta.
Ad eccezione dei documenti contenuti negli incarti in forma elettronica “D.
– Diversi” e “E. V. F.”, i quali sono coperti dal segreto professionale
dell’avvocato e devono pertanto essere restituiti all’opponente, tutti gli altri
documenti oggetto della richiesta devono essere consegnati
all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.— è posta a carico dell’opponente.
3. L’Amministrazione federale delle contribuzioni rifonderà all’opponente fr.
500.— per ripetibili della sede federale.
Bellinzona, il 11 aprile 2006
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili me-
diante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale.
La pro-cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla
procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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