Sentenza del 14 settembre 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Bernard Bertossa e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall’avv. Goran Mazzucchelli,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Richiesta di apposizione dei sigilli
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2005.10
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Fatti:
A. I coniugi B. e C. sono oggetto di un’inchiesta fiscale speciale ai sensi
dell’art. 190 LIFD. Essi sono sospettati d’aver sottratto al fisco importanti
redditi del marito, i quali sarebbero in particolar modo stati versati su conti
appartenenti a diverse società.
B. Nel quadro della sua inchiesta, l’Amministrazione federale delle contribu-
zioni (in seguito: AFC) è intervenuta presso diversi istituti bancari, segna-
tamente presso D. nei termini seguenti:
- Il 1° febbraio 2005, il direttore della sezione delle inchieste speciali
dell’AFC ha emesso un ordine di sequestro di tutti i valori patrimoniali di cui
i coniugi B. e C. sono i titolari o gli aventi diritto economico presso D. in
Svizzera. Tale ordine è stato inviato per fax alla sede centrale di D. a Zuri-
go. L’ordine menzionava la possibilità di interporre un reclamo ai sensi
dell’art. 26 DPA. I coniugi B. e C. ne hanno ricevuto una copia, contro il
quale nessun reclamo è stato interposto;
- Il 2 febbraio, l’AFC ha comunicato l’ordine a D. per “LSI”. Nella lettera
d’accompagnamento, l’AFC ha invitato D. a fornirgli immediatamente i saldi
concernenti i conti bloccati;
- Lo stesso giorno, D. Lugano ha inviato all’AFC, mediante invio sigillato, la
lista provvisoria dei conti dei quali i coniugi B. e C. sono titolari o aventi di-
ritto economico presso la banca, con menzione dei saldi attivi o passivi;
- Il 7 febbraio, l’AFC ha informato D. di considerare il suggellamento ingiu-
stificato, aggiungendo che, in difetto di un reclamo della banca entro tre
giorni essa avrebbe proceduto alla levata dei sigilli;
- Il 14 febbraio, D. ha risposto affermando di non avere l’intenzione di inter-
porre un reclamo, autorizzando l’AFC a levare i sigilli. L’AFC ha costatato
così che nella lista delle relazioni bancarie sequestrate figurava un conto a
nome della società A., di cui B. risulta essere l’avente diritto economico;
- Il 16 febbraio, D. ha inviato all’AFC la lista definitiva dei conti toccati
dall’ordine di sequestro;
- L’11 marzo, l’AFC ha inoltrato a D. una richiesta d’informazioni mediante
la quale invitava la banca a consegnarle diversi documenti concernenti cin-
que conti bloccati presso di lei, tra i quali quello di A. Copia della richiesta è
stata trasmessa al patrocinatore dei coniugi B. e C. La richiesta informava
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sulla possibilità di inoltrare un reclamo entro tre giorni giusta gli art. 27 e 28
DPA. Nessun reclamo è interposto;
- Il 1° aprile, D. ha inviato i documenti richiesti all’AFC. Dichiarando che la
richiesta dell’11 marzo sarebbe stata oggetto di un’opposizione parziale, la
banca ha trasmesso, sigillati, i documenti relativi ai conti toccati. Per quanto
concerne i documenti relativi al conto di A., D. ha informato l’AFC che a-
vrebbe trasmesso i medesimi non appena ricevuta la determinazione della
società in questione;
- L’8 aprile, l’AFC ha informato D. che, tenuto conto del fatto che nessun
reclamo è stato inoltrato contro la sua richiesta dell’11 marzo, essa avrebbe
proceduto alla levata dei sigilli apposti dalla banca. Copia di tale scritto è
stata inviata al patrocinatore dei coniugi B. e C.;
- Il 13 aprile, D. ha inoltrato all’AFC i documenti relativi al conto di A. Rife-
rendosi al suo scritto del 1° aprile precedente, la banca ha sigillato tali do-
cumenti. L’AFC ha tolto i sigilli e ha preso conoscenza dei documenti dai
quali risulta che il conto di A. è essenzialmente destinato a garantire dei
prestiti concessi a terzi;
- Il 19 aprile, l’AFC ha inviato a D. una nuova richiesta d’informazioni, invi-
tando la banca a fornire delle spiegazioni concernenti certe operazioni di
prestito menzionate nei documenti relativi al conto di A. e a rimettere
all’autorità nuovi documenti. La richiesta indicava la facoltà di interporre un
reclamo entro tre giorni ai sensi degli art. 27 e 28 DPA. Copia della richie-
sta è stata trasmessa al patrocinatore dei coniugi B. e C.;
- Il medesimo giorno, l’AFC ha informato il patrocinatore dei coniugi B. e C.
di aver levato i sigilli apposti da D. su alcuni documenti richiesti l’11 marzo;
- Il 25 aprile, per il tramite di un avvocato dello stesso studio legale al quale
appartiene il patrocinatore dei coniugi B. e C., A. ha inoltrato un reclamo al
direttore dell’AFC chiedendo che la levata dei sigilli apposti sui documenti
relativi al suo conto sia dichiarata illegale, che i sigilli siano riapposti e che
la richiesta d’informazioni del 19 aprile inviata a D. sia annullata;
- Il 25 maggio, D. ha inviato all’AFC – sigillati - i documenti richiesti il 19 a-
prile;
- Il 30 giugno, il direttore dell’AFC ha respinto il reclamo di A., ordinando la
levata dei sigilli apposti da D. il 25 maggio e condannando la reclamante al
pagamento di una tassa di fr. 500.-;
C. Con scritto del 7 luglio, A. ha interposto reclamo contro la decisione del di-
rettore dell’AFC. La reclamante chiede in primo luogo l’accertamento
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dell’illegalità del dissuggellamento della documentazione trasmessa da D. il
13 aprile e il 25 maggio 2005. Essa postula inoltre l’annullamento delle ri-
chieste d’informazioni inviate a D. l’11 marzo e il 19 aprile 2005, con
l’ordine all’AFC di rimettere la documentazione ricevuta in esecuzione di tali
richieste sotto suggello e di restituirla a D. Infine, A. chiede l’annullamento
della decisione concernente il pagamento di una tassa di fr. 500.-.
D. Con osservazioni del 26 luglio 2005, il direttore dell’AFC ha chiesto la reie-
zione del reclamo.
E. Con decreto del 18 luglio 2005, il Presidente della Corte dei reclami penali
ha respinto la richiesta di provvedimenti cautelari formulata da A.
Diritto:
1. Il reclamo è ricevibile in ordine. È invece dubbia l’ammissibilità della con-
clusione tendente all’annullamento della richiesta dell’11 marzo 2005, in
quanto la reclamante non ha chiesto formalmente tale annullamento al di-
rettore dell’AFC, che di conseguenza non ha statuito su questo punto. Per
le ragioni che seguono, tale questione può tuttavia restare indecisa in con-
creto.
2. La reclamante contesta all’AFC il diritto di esigere da D. la consegna dei
documenti bancari giusta la procedura prevista dall’art. 40 DPA. Secondo
la reclamante, le operazioni litigiose costituiscono in realtà delle perquisi-
zioni di carte ai sensi dell’art. 50 DPA. Sigillando i documenti richiesti, D. ha
manifestato, per lo meno mediante atti concludenti, la sua opposizione alla
perquisizione; l’AFC non era dunque autorizzata a togliere di sua iniziativa i
sigilli. Essa avrebbe dovuto rivolgersi alla Corte dei reclami penali confor-
memente all’art. 50 cpv. 3 DPA.
2.1 Secondo l’art. 40 DPA, il funzionario inquirente può raccogliere informazioni
orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni. Questa di-
sposizione, il cui tenore è identico a quello dell’art. 101bis PP, permette
d’interpellare un istituto bancario affinché questo indichi se una determinata
persona è titolare di un conto presso di lui (DTF 120 IV 260 consid. 3). Una
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tale richiesta non costituisce una misura coercitiva (medesima decisione) e
una banca non può eccepire il segreto bancario per rifiutarsi di rispondere
(DTF 119 IV 175 consid. 3 pag. 177). L’art. 40 DPA non può per contro es-
sere invocato per imporre a dei terzi la consegna di documenti.
2.2 L’ingiunzione fatta ad un terzo di consegnare dei documenti ad un funzio-
nario inquirente equivale in effetti ad una perquisizione di carte ai sensi
dell’art. 50 DPA. Conformemente alla prassi, quando le carte sono nelle
mani di una banca, l’autorità non si sposta per procedere ad una perquisi-
zione. Tale perquisizione è sostituita da un ordine all’intenzione della banca
di consegna delle carte all’autorità inquirente. Materialmente, tale ordine
equivale tuttavia ad una perquisizione ai sensi dell’art. 50 DPA. Essa costi-
tuisce una misura coercitiva soggetta a reclamo giusta l’art. 26 DPA e ad
opposizione conformemente all’art. 50 cpv. 3 DPA.
2.3 Nella logica di questo meccanismo specifico alle perquisizioni bancarie, la
banca che desidera opporsi alla perquisizione è autorizzata a sigillare essa
stessa i documenti, inviandoli poi all’autorità inquirente. Il funzionario inqui-
rente deve quindi rivolgersi alla Corte dei reclami penali con una richiesta di
levata dei sigilli. Nella fattispecie, è d’uopo costatare quanto segue.
L’ordine del 1° febbraio è una decisione di sequestro a carattere conserva-
torio ai sensi dell’art. 45 DPA e concerne esclusivamente i valori detenuti
da D. Né tale ordine né la sua lettera d’accompagnamento del 2 febbraio
riguardano la consegna di documenti. Quest’ultima menziona addirittura
espressamente che la domanda di consegna di documenti interverrà ulte-
riormente. L’assenza di un reclamo diretto contro l’ordine in questione non
ha dunque nessuna conseguenza sul destino della presente procedura.
Nella sua lettera del 2 febbraio a D., l’AFC domandava alla banca di fornir-
gli alcune informazioni riguardanti i conti toccati dal sequestro conservativo.
Tale richiesta poteva iscriversi nel quadro dell’art. 40 DPA ed è a torto che
la banca ha fornito sotto sigillo le informazioni richieste. Essendo D. ritorna-
to sulla sua decisione, non vi è necessità di chinarsi su tale questione. L’11
marzo, e poi il 13 aprile, l’AFC domandava formalmente a D. di fornirgli dei
documenti concernenti il conto della reclamante. Se avesse avuto
l’intenzione di opporsi a tale consegna, la banca sarebbe stata autorizzata
a trasmettere questi documenti sigillati, con compito per l’AFC di richiedere
alla Corte dei reclami penali la levata di tale misura. Contrariamente a
quanto sostenuto dalla reclamante, non è possibile dedurre dal comporta-
mento della banca che questa intendeva opporsi alla perquisizione. Nel suo
scritto del 1° aprile, al quale si riferirà in seguito, D. motiva la sua decisione
col fatto che l’avvocato dei coniugi B. e C. l’avrebbe informato
dell’intenzione di opporsi alla richiesta dell’11 marzo.
La Corte dei reclami penali, in una causa simile (sentenza del Tribunale
penale federale BV.2005.20 del 23 giugno 2005 consid. 2), ha deciso che
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solo il detentore di carte è legittimato ad opporsi ad una perquisizione ed
esigere che le carte siano sigillate. Trattandosi di documenti relativi ad un
conto bancario, il titolare del conto non è legittimato. Una banca non può
dunque mettere sotto sigillo dei documenti per il solo motivo che il suo
cliente è intenzionato ad opporsi, in quanto quest’ultimo non ha qualità per
opporsi.
2.4 È a torto che l’AFC, nelle sue richieste dell’11 marzo e 19 aprile 2005, si è
fondata sull’art. 40 DPA per esigere da D. la consegna dei documenti rela-
tivi al conto della reclamante, trattandosi in realtà di una misura fondata
sull’art. 50 DPA. Tale modo di procedere non può tuttavia avere come con-
seguenza l’annullamento della misura, in quanto l’errore commesso
dall’AFC non ha violato nessun diritto fondamentale del terzo toccato da un
sequestro o delle persone oggetto dell’inchiesta. Certo, D. non è stato in-
formato del suo diritto di opporsi alla perquisizione, ma l’art. 50 cpv. 3 DPA
non impone un tale avvertimento. Inoltre, le richieste dell’11 marzo e del 19
aprile, delle quali una copia è stata inviata al patrocinatore degli accusati,
informavano i destinatari della possibilità di interporre un reclamo contro la
misura. È vero che la reclamante non è stata formalmente avvisata
dall’AFC, ma gli art. 45 e segg. DPA non impongono all’inquirente il dovere
d’informare il titolare di un conto allorquando una perquisizione è effettuata
presso la banca. A ciò vi è da aggiungere che il patrocinatore di B. ha rice-
vuto copia delle richieste. Orbene, B. è l’unico azionista e avente diritto del-
la reclamante. Infine, e soprattutto, la reclamante ha potuto far valere i pro-
pri diritti nel quadro della presente procedura, la quale, se bisogno ce ne
fosse stato, avrebbe dunque “sanato” le irregolarità commesse al momento
della perquisizione (sull’irregolarità degli atti di procedura e la loro possibile
convalida, vedi soprattutto PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo
2000, n° 1495 e segg.; SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo 2004,
n° 569 e segg.; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafpro-
zessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 187 n° 27 e segg.).
2.5 Non essendo stata interposta in maniera valida nessuna opposizione con-
tro la richiesta di produzione di atti, l’AFC era legittimata a prendere cono-
scenza dei documenti ricevuti da D., nonostante i sigilli apposti dalla banca.
2.6 In virtù di quanto precede, le conclusioni tendenti a far costatare l’illegalità
delle richieste e a far apporre nuovamente i sigilli sui documenti litigiosi so-
no infondate.
3. Il titolare di un conto bancario non è legittimato ad esigere l’apposizione di
sigilli su documenti concernenti il suo conto. Egli, per contro, è legittimato
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ad interporre reclamo contro il sequestro e ad opporsi a che la documenta-
zione litigiosa sia versata nell’incarto (art. 28 cpv. 1 DPA).
3.1 Secondo giurisprudenza costante (v. sentenza del Tribunale penale federa-
le BE.2005.2 del 13 luglio 2005 consid. 2 e sentenze citate), il sequestro di
carte è ammissibile allorquando l’inchiesta si basa su dei sospetti sufficien-
ti, se i documenti sono pertinenti per l’inchiesta e se il principio della pro-
porzionalità è rispettato.
3.2 Nella fattispecie, la reclamante si limita a sostenere che i documenti con-
cernenti il suo conto presso D. non sono pertinenti, in quanto relativi ad un
periodo non coperto dall’inchiesta avviata nei confronti dei coniugi B. e C.
L’autorizzazione ad aprire un’inchiesta speciale non concernerebbe che le
infrazioni fiscali commesse prima del 2003, la reclamante sarebbe invece
stata costituita unicamente nel giugno 2003 ed il conto presso D. aperto so-
lo successivamente a tale data. Questo argomento non ha pregio. Quando
si tratta, come nel caso concreto, di determinare se un contribuente, duran-
te un dato periodo, ha sottratto importanti redditi al fisco, le informazioni re-
lative ai suoi redditi reali prima e dopo il periodo considerato sono certa-
mente utili, se non altro per effettuare dei paragoni. Trattandosi più partico-
larmente del conto della reclamante, del quale B. è l’avente diritto econo-
mico, risulta pienamente giustificato determinare l’origine dei fondi che lo
hanno alimentato e a favore di chi è stato addebitato, non potendo essere
esclusa a priori l’ipotesi che tale conto possa essere servito a riciclare red-
diti acquisiti anteriormente dall’accusato.
4. La reclamante considera, infine, che la tassa di fr. 500.- messa a suo carico
dal direttore dell’AFC sarebbe arbitrariamente elevata, in quanto rappre-
senterebbe l’importo massimo previsto dall’art. 195 cpv. 5 LIFD.
A tenore dell’art. 46a della legge federale sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), introdotto dalla legge federale
sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633), il Consiglio federale è au-
torizzato a fissare gli emolumenti concernenti le decisioni e altre prestazioni
dell’amministrazione federale. Tale delega legislativa legittima così l’art. 6
dell’ordinanza sui provvedimenti speciali d’inchiesta dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni (RS 642.132), il quale, per rinvio all’art. 8
dell’ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa
(RS 313.32), permette al direttore dell’AFC di prelevare una tassa di deci-
sione da fr. 50.- a 2'000.-. Tenuto conto dell’importanza della presente cau-
sa e del lavoro svolto per statuire sul reclamo, non è possibile concludere
che una tassa corrispondente ad un quarto dell’importo massimo sia ec-
cessiva.
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5. In virtù di quanto precede, il reclamo è respinto nella misura della sua am-
missibilità. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.- sono poste a carico della re-
clamante. Dedotto l’importo di fr. 1'000.- già versato, essa è invitata a forni-
re il saldo di fr. 500.- alla cassa del Tribunale penale federale.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto in misura della sua ammissibilità.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della reclamante. Dedotto
l’importo di fr. 1'000.- già pervenuto, essa è invitata a fornire il saldo di fr. 500.-
alla cassa del Tribunale penale federale.
Bellinzona, il 15 settembre 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Goran Mazzucchelli
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura
penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso
o il suo presidente lo ordini.
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