B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BE.2005.4
Sentenza del 14 settembre 2006
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Bernard Bertossa e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI-
BUZIONI,
Richiedente
contro
1. A.
2. B.
entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e
Goran Mazzucchelli,
Opponenti
Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
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Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On.
Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribu-
zioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti
degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a
Lugano ed entrambi ivi domiciliati.
B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo
190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta
(LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte impor-
tante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particola-
re a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli
avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo,
avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.
C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in
seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e
notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi
documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior
parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti
depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizio-
ne. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo
respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello
studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come og-
getto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effet-
tuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per
l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.
D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata
dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguar-
dante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notari-
le D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente
opposti.
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E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la
richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. consid.
7.3). Dissentendo da tale decisione i coniugi A. e B. hanno interposto ricor-
so al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha re-
spinto il gravame (sentenza 1S.31/2005).
F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa docu-
mentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire prelimi-
narmente gli aspetti pratici della levata sigilli, la quale, prevista su diversi
giorni, ha preso inizio il 27 luglio 2006. Costatate le divergenze insormon-
tabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, il giu-
dice delegato ha comunicato alle parti che il TPF avrebbe quindi statuito su
tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo
approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddit-
torio. La Corte dei reclami penali ha lasciato tuttavia la possibilità ai coniugi
A. e B. di presentare all’autorità giudicante una lista con gli incarti sigillati
nei quali essi ritengono vi sia il segreto professionale dell’avvocato da sal-
vaguardare (v. verbale levata sigilli del 27 luglio 2006, pag. 4); tale possibi-
lità non è stata utilizzata dagli indagati (v. lettera dell’avv. Postizzi del 31
agosto 2006).
Diritto:
1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una per-
quisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima
da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno
l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli
che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione ri-
sulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.
2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti
legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica
dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridi-
ca, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rap-
presentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore,
Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77
e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi
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del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi
ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segna-
tamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di
capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica
(sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid.
2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kom-
mentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad
art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad
art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkom-
mentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le at-
tività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606),
nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare
una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III
105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto
professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per
contrastare una perquisizione o un sequestro.
3. La Corte dei reclami penali ha esaminato, in maniera esaustiva, tutti gli in-
carti sequestrati. Essa ha visionato i supporti informatici sui quali sono stati
registrati i dati elettronici dello studio legale D. In questa fase iniziale, la
Corte si è limitata a distinguere gli incarti contenenti informazioni pertinenti
per l’inchiesta da quelli per i quali una tale pertinenza è stata esclusa. Nella
prima categoria, essa ha in seguito distinto gli incarti il cui contenuto non è
coperto dal segreto professionale dell’avvocato da quelli potenzialmente
toccati da tale segreto. Quest’ultimi saranno oggetto di una decisione ulte-
riore.
Si premette che non è stata effettuata una cernita degli atti documento per
documento: considerato l’ingente quantitativo degli stessi, una cernita se-
condo tale modalità sarebbe stata totalmente disproporzionata. A tale pro-
posito, giova rilevare che nell’ambito di un’inchiesta fiscale che vede impli-
cato uno studio legale, tutta la documentazione legata all’attività del mede-
simo (documentazione contabile e bancaria, fatture, ma anche contratti,
corrispondenza, verbali, ecc.) può - nella misura in cui concerne un’attività
remunerata - entrare in considerazione per determinare i redditi dello studio
(v. sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 consid. 3.2.3 e 3.3).
L’analisi approfondita di tutta questa documentazione può permettere ad
esempio di verificare la concordanza tra le fatture emesse dallo studio e
l’attività svolta, di paragonare i movimenti di capitali descritti nella corri-
spondenza o nei verbali con la contabilità dello studio nonché di evidenzia-
re le commissioni stabilite contrattualmente percepite dai coniugi A. e B.
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D’altronde, documenti apparentemente privi di pertinenza per questa Corte
potrebbero al contrario essere utili per l’autorità fiscale, soprattutto in rela-
zione agli elementi da lei già assunti e coperti dal segreto istruttorio. Ciono-
nostante, tenuto conto della mole degli incarti, non è escluso che singoli
documenti privi d’interesse per l’inchiesta possano essere stati versati agli
atti.
3.1 Sono stati considerati pertinenti per l’inchiesta tutti gli incarti per i quali lo
studio legale ha espletato un’attività durante il periodo oggetto
dell’inchiesta, ossia dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2002, così come
tutti gli incarti relativi alla situazione patrimoniale personale di A. durante il
medesimo periodo. I documenti anteriori o posteriori a tale periodo non so-
no stati scartati, in quanto essi sono suscettibili di fornire informazioni utili
per gli anni in esame, a meno che non manifestamente privi d’interesse per
l’indagine in corso. La Corte ha considerato rivelatori di un’attività remune-
rativa dello studio legale D. tutti gli incarti nei quali lo stesso ha effettuato
degli atti che, normalmente, creano un credito d’onorario o un altro tipo di
remunerazione. Per quanto concerne la situazione patrimoniale di A., sono
stati presi in considerazione tutti gli incarti contenenti informazioni relative
ai conti privati dell’indagato, così come tutti quelli legati potenzialmente agli
elementi della sua fortuna. Tra questi figurano tutti gli incarti concernenti le
numerose società immobiliari di cui l’indagato risulta essere l’avente diritto
economico.
3.2 Non sono stati considerati coperti dal segreto professionale dell’avvocato
tutti quegli incarti relativi alla creazione di società, generalmente società di
sede, e alla loro gestione, indipendentemente dal fatto che l’indagato, sua
moglie, la sua segretaria E. o altri collaboratori dello studio abbiano assun-
to o meno funzioni d’organi delle società. Uguale trattamento è stato desti-
nato anche a tutta quella documentazione riguardante il trasferimento ed il
deposito di azioni, i mandati d’incasso, nonché pratiche di natura ammini-
strativa e/o commerciale quali, ad esempio, l’acquisto, l’immatricolazione e
la vendita di natanti oppure la compra-vendita e la certificazione di opere
d’arte. Tali prestazioni non hanno infatti nessun rapporto con la funzione
specifica di un avvocato e potrebbero esser fornite da altri mandatari (fidu-
ciari, agenti d’affari oppure contabili). La loro esecuzione non ha carattere
necessariamente confidenziale, non prevedendo la legge nessun obbligo in
tale senso.
Pure non coperte dal segreto professionale sono tutte quelle attività relative
alla gestione patrimoniale effettuata da A. a titolo personale (azioni, obbli-
gazioni, titoli, valute estere, ecc.) nonché le attività legate alla gestione del-
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le società immobiliari e alla gestione degli immobili stessi (incasso degli af-
fitti, riparazioni, spese condominiali, ecc.). Per quanto attiene infine al te-
stamento di A., nella misura in cui vengono menzionati beni di sua perti-
nenza, esso può senz’altro essere utile all’inchiesta e non risulta coperto
dal segreto professionale dell’avvocato. Un suo versamento agli atti non si
scontra in ogni caso con un’opposizione di principio (v. DTF 126 II 495
consid. 5e/aa).
3.3 Gli incarti che potenzialmente possono contenere informazioni coperte dal
segreto professionale sono stati provvisoriamente scartati da questa prima
cernita. Essi concernono principalmente la contabilità dello studio legale
durante il periodo in esame ed i giustificativi sulla base dei quali è stata al-
lestita la contabilità. Tali incarti contengono in effetti delle liste di nomi di
clienti per i quali risulta impossibile determinare se essi beneficiano o meno
del segreto d’avvocato. Per valutare l’utilità di questa voluminosa documen-
tazione, sarà opportuno verificare la loro corrispondenza con i risultati con-
tabili allegati alle dichiarazioni fiscali litigiose destinate al fisco. A tale sco-
po, l’AFC sarà invitata a presentare a codesta autorità una copia di questi
documenti.
4. In conclusione, mediante la presente decisione la Corte dei reclami penali
ordina, da un lato, la restituzione al loro detentore di tutti gli incarti privi di
pertinenza per l’inchiesta e, d’altro lato, la consegna all’AFC, per i bisogni
dell’inchiesta, di tutti quegli incarti contenenti informazioni potenzialmente
utili e manifestamente privi di dati protetti dal segreto professionale
dell’avvocato. Conformemente alla procedura in tre fasi stabilita nella già
menzionata sentenza dell’8 agosto 2005, il destino degli altri incarti sarà
determinato mediante una decisione ulteriore.
.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I seguenti incarti devono essere restituiti ai coniugi A. e B.:
1.1 S20, S35, S39, S42, S56, S90, S96-S98, S143, S145, S153, S164, S166,
S172 (recte: S173), S174, S175, S220, S251, S264, S265, secondo il ver-
bale di perquisizione e sequestro del 3 febbraio 2005.
1.2 6618, 7863, 6667, 6668, 6749, 7808, 6780, 6774, 6648, 7417, 6641, 6649,
7555, 8087, 7632, mappa blu banca F., 8050, 8049, 6850, 6849, 8408, 8326,
S418, 617, 621, 622, 648, 487, 497, 498, 502, 521, 506, 511, 519, secondo il
verbale di perquisizione e sequestro del 9 e 10 marzo 2005.
1.3 6650, che non è menzionato in alcun verbale di perquisizione e sequestro.
2. I seguenti incarti devono essere consegnati all’AFC per i bisogni
dell’inchiesta:
2.1 S2, S3, S6-S9, S22, S31, S34, S36-S38, S40, S41, S43-S55, S57-S89, S91,
S92, S99-S142, S144, S146-S149, S151, S152, S154-S162, S165, S167-
S172, S176-S219, S221-S250, S252-S263, S266-S268, S270-S306, sec-
ondo i verbali di perquisizione e sequestro del 2 e 3 febbraio 2005.
2.2 7761, 7763, 7194, 7193, 7192, 7195, 7472, 7775, 7787, 7784, 7799, 7793,
8023, 7236, 7327, 6661, 6747, 7339 (recte: 7379), 7353, 7355, 7866, 7359,
7352, 7921, 7906, 6716, 7962, 7328, 7329, 7904, 7897, 7901, 7900, 7221,
7222, 7225, 7230, 7412, 7402, 7400, 7820, 7833, 7839, 7244, 7257, 7256,
7841, 7842, 7817, 7818, 7994, 6937, 7054, 8143, 7996, 7570, 8101, 8104,
7122, 7121, 7554, 8064, 8104, 7644, 8429, 8420, 8404, 8405, 8325, S420,
8188, 8257, 8185, 8184, 8174, 8175, 8182, 8187, 8277, 8272, 8298, 4, 8308
(recte: 8309), 8401 (recte: 8301), 8318, S424-S430, S432-S436, S437-S439,
S444, 579-588, 594, 595-598, 600-606, 607-616, 623-624, 631-634, 638,
639, 640, 644-647, 649-651, 652, 654, 655, 666, 667, 668-672, 674, 675,
676, 677, 681, 682, 685, 687, 688, 690-694, 696-699, 701-712, 720, 721,
723-728, 731-741, 743, 744, 750, 751, 753-758, 763-768, 770-775, 777,
783-787, 791-794, 798, 800, 805-808, 810, 812, 816, 818, 819, 829, 821-
825, 828, 830-832, 833, 834, 835, 837, 839-842, 844-850, 852, 853, 855-
859, 861, 862, 864-866, 868, 869, 872, 873, 875-882, 884-888, 891, 892,
894, 895, 897-900, 902, 903, 906, 907, 909-925, 933-937, 369, 370, 372,
374-377, 380-382, 341-349, 351-355, 358, 359, 329, 331-336, 338, 340,
299, 300, 302, 305-307, 309-311, 313-323, 326, 328, 421-429, 414-420,
402-413, 394-401, 442-451, 453-455, 383-393, 473, 474, 476-479, 432-434,
437-441, S445-S488, 539-557, 481-486, 488-494, 495, 496, 499-501, 503,
504,
- 8 -
520, 523-526, 528-538, 505, 507, 509, 510, 512-518, 558-564, 566, S489,
secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 9 e 10 marzo 2005.
2.3 456-463, 467, G. Ltd (senza numero), che non sono menzionati in alcun ver-
bale di perquisizione e sequestro.
3. L’AFC trasmetterà alla Corte dei reclami penali, entro il 25 settembre 2006,
una copia completa dei bilanci e dei conti economici consegnati da A. in al-
legato alle dichiarazioni fiscali relative agli anni toccati dall’inchiesta.
4. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio
saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Bellinzona, 14 settembre 2006
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Amministrazione federale delle contribuzioni,
- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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