B u n d e s s t r a f g e r i c h t
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T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BE.2005.4
Sentenza del 19 novembre 2007
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser,
Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI-
BUZIONI,
Richiedente
contro
1. A.,
2. B.,
entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e
Goran Mazzucchelli,
Opponenti
Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
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Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze
On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle con-
tribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei con-
fronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e nota-
rile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.
B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’artico-
lo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale di-
retta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte
importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in par-
ticolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”.
Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto
suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.
C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in
seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e
notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi
documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior
parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti
depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizio-
ne. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo
respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello
studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come og-
getto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effet-
tuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per
l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.
D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata
dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguar-
dante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notari-
le D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente
opposti.
E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la
richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. con-
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sid. 7.3). Il Tribunale federale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha con-
fermato questa decisione (sentenza 1S.31/2005).
F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa docu-
mentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire prelimi-
narmente gli aspetti pratici della levata sigilli. Costatate le divergenze in-
sormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata,
al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato
alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti
sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, ri-
nunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.
G. Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (con rettifica del 17 ottobre)
e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte
della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano es-
sere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, resti-
tuiti agli indagati.
Con sentenza del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse dif-
ficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i
clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti),
ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non
anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al
Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità,
di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La
I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita
conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della col-
laborazione dei ricorrenti.
H. Con decreto del 10 agosto 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver sti-
lato una lista dettagliata degli incarti ancora in sospeso, ha invitato l'AFC ad
esprimersi sull'utilità degli stessi. Tale presa di posizione è stata poi tra-
smessa ai coniugi A. e B., i quali sono stati invitati ad indicare in quali incar-
ti giudicati utili dall'AFC loro ritengono vi sia un segreto professionale da
proteggere. Alle loro osservazioni sono stati allegati dei listati, da non met-
tere a disposizione dell'AFC, contenenti i nomi di clienti da loro ritenuti pro-
tetti dal segreto professionale dell'avvocato.
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I. In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte
le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su
un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, perché
giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti.
Un ulteriore sentenza è stata emessa il 12 novembre 2007, mediante la
quale l'autorità giudicante ha statuito su tutti gli incarti bancari.
L. Con la sentenza odierna, la I Corte dei reclami penali si è invece chinata su
tutti i documenti restanti relativi al periodo sino al 1993 compreso.
Diritto:
1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una per-
quisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima
da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno
l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli
che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione ri-
sulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.
2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti
legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica
dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridi-
ca, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rap-
presentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore,
Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77
e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi
del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi
ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segna-
tamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di
capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica
(sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 con-
sid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.],
Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e
segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003,
n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso
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che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib
606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’ammini-
strare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114
III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il se-
greto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o
per contrastare una perquisizione o un sequestro.
3. La presente sentenza verte sull'insieme della documentazione sequestrata
concernente gli anni precedenti il 1993 (compreso). Essa consta di migliaia
di atti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi. Per i
motivi già esposti nella sentenza del 12 novembre 2007 (consid. 3), la cer-
nita dei nomi da oscurare e l'esecuzione concreta di tale anonimizzazione
rappresenterebbero – ribaditi comunque tutti i dubbi sull'effettiva fattibilità di
tali operazioni - un lavoro totalmente sproporzionato. La distinzione tra i
documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti deve es-
sere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli in-
teressi dell'inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovuta a
certi clienti degli opponenti.
Ciò premesso, la I Corte dei reclami penali, proseguendo nella sua presta-
bilita analisi a tappe della documentazione restante (v. sentenza del 16 ot-
tobre 2007, consid. 3), ha statuito sugli incarti in questione, decidendo
quanto segue:
US309U: esso contiene bilanci e conti economici relativi al 1993. In tali docu-
menti non figurano nomi di clienti, ragione per cui essi possono essere ver-
sati agli atti. Ciò vale ugualmente per i listati nei quali i nomi dei clienti sono
codificati e quindi irriconoscibili. Per contro, i listati contenenti i nomi dei
clienti, non anonimizzabili, devono essere restituiti agli opponenti.
US315 (parziale)U: esso contiene dieci fatture emesse nel 1993 indirizzate al-
lo studio legale D. Sei fatture riguardano prestazioni diverse non coperte
dal segreto professionale dell'avvocato. Quattro fatture sono state emesse
dall'avvocato E. Nelle stesse figurano nomi di terze persone che potrebbero
essere protette dal segreto professionale. Non essendo tali nomi utili all'in-
chiesta, le fatture sono da versare agli atti in forma anonimizzata. Le ver-
sioni originali sono da restituire agli opponenti.
US316U: esso contiene centinaia di note d'onorario emesse nel 1993. L'ano-
nimizzazione di tali documenti rappresenterebbe un lavoro sproporzionato,
ragione per cui vengono unicamente selezionate e versate agli atti le fattu-
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re concernenti prestazioni manifestamente atipiche ed effettuate, almeno in
parte, nel 1993.
US342U: esso contiene fogli di lavoro contabili relativi al periodo 1991-1993,
unitamente al dettaglio contabile 1993. La quasi totalità dei documenti con-
siste in listati sui quali figurano molti nomi di persone. Un'anonimizzazione
di tali documenti non è ragionevolmente praticabile. Non essendo la loro
utilità per l'inchiesta evidente, è d'uopo rinunciare a tale operazione e resti-
tuire l'incarto agli opponenti. La sola eccezione è costituita da un listato di
tre pagine contenuto nella rubrica conti capitale/conti privati per l'anno
1993. Tale listato contiene esclusivamente nomi di società per le quali lo
studio legale degli opponenti fatturava spese di domiciliazione e di gestio-
ne. Non essendo tali prestazioni coperte dal segreto professionale, il do-
cumento deve quindi essere versato agli atti.
US343U: esso contiene centinaia di documenti contabili relativi agli anni dal
1990 al 1994. Tutti i documenti relativi agli anni anteriori al 1993 non sono
utili all'inchiesta e devono dunque essere restituiti agli opponenti. Sotto la
rubrica "pagamenti 1994" l'incarto contiene un gruppetto di fatture senza
nomi di clienti potenzialmente protetti. Tali atti devono essere versati agli
atti dell'inchiesta. Per il resto, l'incarto contiene dei listati contabili conte-
nenti molti nomi di terzi. Tali listati, la cui utilità per l'inchiesta non è eviden-
te, devono essere restituiti agli opponenti.
US348U: esso contiene migliaia di documenti comprendenti tutti i listati conta-
bili relativi al 1993. L'anonimizzazione di tale documentazione non entra in
considerazione. Nella misura in cui tali atti forniscono unicamente dettagli
concernenti voci presenti nel conto economico dell'anno considerato, l'inte-
resse per l'inchiesta non è manifesto. L'incarto sarà dunque restituito agli
opponenti.
US431U: esso contiene dei listati contabili nonché dei bilanci concernenti gli
anni dal 1990 al 1995. Gli atti anteriori al 1993, non essendo d'interesse per
l'inchiesta, devono essere restituiti agli opponenti. I listati contengono un
gran numero di nomi di terzi, ragione per cui la loro anonimizzazione non
entra in considerazione. Essi saranno restituiti agli opponenti. Saranno per
contro versati agli atti i bilanci e i conti economici relativi agli anni dal 1993
al 1995, così come le note e la corrispondenza scambiata con la fiduciaria
F., apparentemente incaricata del controllo della contabilità dello studio le-
gale.
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US442U e US443U: essi contengono listati contabili relativi al 1993. Tali docu-
menti, costituiti da diverse migliaia di pagine, non sono anonimizzabili. Dato
il loro esiguo interesse per l'inchiesta, essi saranno restituiti agli opponenti.
U7306U: consta di un libro di cassa relativo all'anno 1993. In tale documento
figurano un gran numero di nomi di terzi, la cui anonimizzazione risulta
completamente sproporzionata. Tenuto conto del relativa utilità del docu-
mento per l'inchiesta, esso deve essere restituito agli opponenti, precisan-
do tuttavia che gli incassi sono costituiti essenzialmente da prelevamenti
bancari (G.), ma anche da importi provenienti da terzi (v. ad esempio il ver-
samento di fr. 100'000.- dell'8 novembre 1993).
U7308U: consta di un registro manoscritto contenente operazioni avvenute nel
1993 sul conto postale 1. Per le ragioni già espresse in una precedente de-
cisione (v. sentenza del 12 novembre 2007, consid. 3.1), l'anonimizzazione
delle rubriche contenenti i nomi di terzi sarebbe sproporzionata. L'incarto
deve dunque essere restituito agli opponenti.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli in-
dagati: S309 (parziale), S315 (parziale), S316 (parziale), S342 (parziale),
S343 (parziale), S348, S431 (parziale), S442, S443, 7306, 7308.
2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei considerandi:
S309 (parziale), S315 (parziale), S316 (parziale), S342 (parziale), S343
(parziale), S431 (parziale).
3. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio
saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Bellinzona, 19 novembre 2007
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge fede-
rale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice del-
l'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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