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T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BE.2005.4
Sentenza del 31 ottobre 2006
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Bernard Bertossa e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI-
BUZIONI,
Richiedente
contro
1. A.,
2. B.,
entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e
Goran Mazzucchelli,
Opponenti
Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
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Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On.
Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribu-
zioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti
degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a
Lugano ed entrambi ivi domiciliati.
B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo
190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta
(LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte impor-
tante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particola-
re a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli
avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C.. B., dal canto suo,
avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.
C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in
seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e
notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi
documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior
parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti
depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizio-
ne. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo
respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello
studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come og-
getto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effet-
tuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per
l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.
D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata
dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguar-
dante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notari-
le D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente
opposti.
E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la
richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. consid.
7.3). Dissentendo da tale decisione i coniugi A. e B. hanno interposto ricor-
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so al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha re-
spinto il gravame (sentenza 1S.31/2005).
F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa docu-
mentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire prelimi-
narmente gli aspetti pratici della levata sigilli, la quale, prevista su diversi
giorni, ha preso inizio il 27 luglio 2006. Costatate le divergenze insormon-
tabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, il giu-
dice delegato ha comunicato alle parti che il tribunale avrebbe statuito au-
tonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate
d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla
procedura in contraddittorio.
Diritto:
1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una per-
quisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima
da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno
l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli
che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione ri-
sulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.
2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti
legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica
dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridi-
ca, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rap-
presentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore,
Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77
e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi
del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi
ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segna-
tamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di
capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica
(sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid.
2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kom-
mentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad
art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad
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art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkom-
mentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le at-
tività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606),
nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare
una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III
105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto
professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per
contrastare una perquisizione o un sequestro.
3. Come già rilevato nella sua sentenza del 14 settembre 2006 (consid. 3), la
Corte dei reclami penali ha esaminato, in maniera esaustiva, tutti gli incarti
sequestrati. Essa ha visionato i supporti informatici sui quali sono stati regi-
strati i dati elettronici dello studio legale D.. Conformemente alla procedura
in tre fasi stabilita nella sentenza dell’8 agosto 2005, nota alle parti, la Corte
si è inizialmente limitata a distinguere gli incarti contenenti informazioni per-
tinenti per l’inchiesta da quelli per i quali una tale pertinenza è stata esclusa
(consid. 3.1). Nella prima categoria, essa ha in seguito distinto gli incarti il
cui contenuto non è coperto dal segreto professionale dell’avvocato da
quelli potenzialmente toccati da tale segreto (consid. 3.2-3.3). Con la sen-
tenza summenzionata, questa Corte ha ordinato la restituzione ai coniugi
A. e B. degli incarti non pertinenti per l’inchiesta, e il versamento agli atti
della documentazione utile all’inchiesta e non coperta dal segreto profes-
sionale dell’avvocato. Gli incarti restanti, ossia quelli potenzialmente toccati
dal segreto in questione, hanno fatto l’oggetto della sentenza del 28 set-
tembre 2006, ad eccezione della contabilità dello studio legale e della do-
cumentazione allegata, sulla quale codesta Corte si pronuncia mediante la
presente decisione.
4. Questa Corte ha analizzato dettagliatamente gli incarti, scartati provviso-
riamente dalla prima e dalla seconda cernita, concernenti la contabilità del-
lo studio legale, nella quale risulta molto problematico distinguere i clienti
protetti dal segreto professionale da quelli che non lo sono. Tale analisi ha
permesso di suddividere la documentazione nel modo seguente:
4.1 Incarti in cui tutti i documenti contengono nomi di clienti potenzialmente
protetti dal segreto professionale e per i quali l’oscuramento di nomi o fatti
risulta essere, per motivi pratici, disproporzionato (ad es. giustificativi ban-
cari e postali, fatture in sospeso ed incassate, movimenti di cassa, ecc.),
ossia: S396, S400, S402, S334, S336, S337, S338, S347, S351, S352,
S353, S354, S356, S360, S21, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S30, S32,
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S33, S94, S95, S361, S362, S363, S368, S369, S371, S372, S373, S374,
S375, S379, S380, S381, S383, S386, S387, S388, S389, S393, S395,
S404, S405, S406, S408, S410, S411, S414, S417, S421, S440, S441,
7306, 7307, 7308, 7309, 7454, 7699, 8338, 8339, 8340, S308, S309, S310,
S312, S313, S314, S316, S317, S318, S319, S320, S321, S322, S323,
S324, S326, S327, S328, S329, S330, S331, S333, S341, S342, S343,
S344. Tali incarti rimangono in sospeso.
4.2 Incarti in cui singoli documenti non coperti dal segreto professionale, o co-
perti da tale segreto ma nei quali nomi o fatti sono stati oscurati, vengono
versati agli atti (ad es. liste d’incassi oscurate dei nomi dei clienti, bilanci,
conti economici, ricapitolativi concernenti conti bancari, piani dei conti,
ecc.), ossia: S399, S401, S335, S346, S348, S349, S350, S355, S359,
S29, S364, S365, S370, S378, S382, S384, S385, S391, S392, S403,
S407, S415, S416, S419, S345. Il resto dell’incarto rimane in sospeso.
4.3 Incarti in cui la stragrande maggioranza dei documenti non sono coperti dal
segreto professionale e possono quindi essere versati agli atti (ad es. fattu-
re pagate dallo studio legale che non concernono cause giudiziarie), ossia:
S93, S269, S315, S325, S332. I documenti restanti rimangono in sospeso.
4.4 Incarti che non contengono nomi di clienti potenzialmente protetti dal se-
greto professionale (sostanzialmente fatture pagate dallo studio legale per
servizi ricevuti da terzi), ossia: S397, S398, S339, S340, S357, S358,
S367, S376, S377, S390, S394, S409, S412, S413, 8142, S311, S366,
S422, S423. Essi vengono versati agli atti.
4.5 In questa occasione la Corte ha statuito ugualmente su alcuni incarti, non
concernenti la contabilità, che sino ad ora non avevano fatto l’oggetto di
una decisione, ossia: 6619, 599, 662, 664, 665, 684, 820, 890, 908, 7096,
7408, 7409, 7864, 7865, 7867, 7955, 7997. Eccezion fatta per l’incarto
6619, che deve essere restituito agli indagati in quanto non pertinente per
l’inchiesta, gli altri, utili all’inchiesta e non protetti dal segreto professionale
dell’avvocato, devono essere versati agli atti.
5. Dopo le varie sentenze emanate da questa Corte, rimane in sospeso il de-
stino degli incarti enumerati al considerando 4, che contengono, totalmente
o parzialmente, liste di nomi di clienti. La cernita di tali documenti impone
un lavoro considerevole di dubbia proporzionalità. Occorrerebbe infatti, in
ogni situazione, identificare, tra i nomi figuranti negli atti, quelli che concer-
nono clienti potenzialmente protetti dal segreto professionale dell’avvocato,
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procedendo quindi al loro oscuramento. Un’altra soluzione potrebbe consi-
stere nel ricorrere all’assistenza di un esperto, come previsto da questa
Corte nella sua sentenza dell’8 agosto 2005 (consid. 7.3). Tale misura po-
trebbe tuttavia comportare ritardi e costi presumibilmente importanti. Prima
di optare per la soluzione più adeguata, la Corte intende verificare la reale
necessità, per l’AFC, di ottenere l’accesso agli altri documenti contabili. A
tale scopo, l’autorità inquirente sarà dunque invitata ad indicare alla Corte,
esponendone i motivi, a quali ulteriori documenti desidera accedere. Per
presentare tale richiesta, sarà fissato un termine che terrà conto del tempo
necessario per procedere all’esame degli incarti già versati agli atti confor-
memente alle sentenze precedenti.
6. In conclusione, la Corte dei reclami penali ordina la consegna di una parte
della documentazione analizzata all’AFC e la restituzione dell’incarto 6619
agli indagati, conformemente a quanto previsto al considerando 4. La con-
tabilità dello studio legale D. relativa al periodo 1993 – 2002 rimasta in so-
speso, con tutta la documentazione allegata, sarà oggetto di una decisione
ulteriore.
.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I seguenti incarti devono essere consegnati, ai sensi dei considerandi,
all’AFC per i bisogni dell’inchiesta:
1.1 S93, S269, secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 3 febbraio
2005.
1.2 S366, S422, S423, S315, S325, S332, S397, S398, S339, S340, S357,
S358, S367, S376, S377, S390, S394, S409, S412, S413, 8142, S311, 599,
662, 664, 665, 684, 820, 890, 908, 7096, 7408, 7409, 7864, 7865, 7867,
7955, 7997, secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 9 e 10 marzo
2005.
2. Sono inoltre da consegnare all’AFC, per i bisogni dell’inchiesta, singoli do-
cumenti relativi agli incarti seguenti: S399, S401, S335, S346, S348, S349,
S350, S355, S359, S29, S364, S365, S370, S378, S382, S384, S385, S391,
S392, S403, S407, S415, S416, S419, S345, secondo il verbale di perquisi-
zione e sequestro del 9 e 10 marzo 2005.
3. L’incarto 6619, secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 9 e 10
marzo 2005, deve essere restituito ai coniugi A. e B..
4. L’AFC è invitata a presentare, entro il 2 gennaio 2007, una richiesta circo-
stanziata riguardante l’ulteriore documentazione contabile, rimasta in sospe-
so, a lei necessaria per l’inchiesta in corso.
5. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio
saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Bellinzona, 31 ottobre 2006
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
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Comunicazione a
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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