B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BE.2005.4
Sentenza del 19 novembre 2007
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser,
Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI-
BUZIONI,
Richiedente
contro
1. A.,
2. B.,
entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e
Goran Mazzucchelli,
Opponenti
Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
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Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze
On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle con-
tribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei con-
fronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e nota-
rile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.
B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’artico-
lo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale di-
retta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte
importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in par-
ticolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”.
Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto
suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.
C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in
seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e
notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi
documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior
parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti
depositati nei due archivi dello studio, A. si è opposta alla loro perquisizio-
ne. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo
respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello
studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come og-
getto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effet-
tuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per
l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.
D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata
dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguar-
dante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notari-
le D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente
opposti.
E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la
richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. con-
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sid. 7.3). Il Tribunale federale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha con-
fermato questa decisione (sentenza 1S.31/2005).
F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa docu-
mentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire prelimi-
narmente gli aspetti pratici della levata sigilli. Costatate le divergenze in-
sormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata,
al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato
alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti
sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, ri-
nunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.
G. Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (con rettifica del 17 ottobre)
e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte
della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano es-
sere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, resti-
tuiti agli indagati.
Con sentenza del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse dif-
ficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i
clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti),
ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non
anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al
Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità,
di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La
I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita
conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della col-
laborazione dei ricorrenti.
H. Con decreto del 10 agosto 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver sti-
lato una lista dettagliata degli incarti ancora in sospeso, ha invitato l'AFC ad
esprimersi sull'utilità degli stessi. Tale presa di posizione è stata poi tra-
smessa ai coniugi A. e B., i quali sono stati invitati ad indicare in quali incar-
ti giudicati utili dall'AFC loro ritengono vi sia un segreto professionale da
proteggere. Alle loro osservazioni sono stati allegati dei listati, da non met-
tere a disposizione dell'AFC, contenenti i nomi di clienti da loro ritenuti pro-
tetti dal segreto professionale dell'avvocato.
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I. In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte
le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su
un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, perché
giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti.
Un ulteriore sentenza è stata emessa il 12 novembre 2007, mediante la
quale l'autorità giudicante ha statuito su tutti gli incarti bancari.
L. Con la sentenza odierna, la I Corte dei reclami penali si è invece chinata su
tutti i documenti restanti relativi agli anni 2001 e segg.
Diritto:
1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una per-
quisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima
da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno
l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli
che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione ri-
sulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.
2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti
legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica
dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridi-
ca, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rap-
presentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore,
Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77
e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi
del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi
ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segna-
tamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di
capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica
(sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 con-
sid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.],
Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e
segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003,
n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso
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che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib
606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o
nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115
Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi
casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testi-
moniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.
3. La presente sentenza verte sull'insieme della documentazione sequestrata
concernente gli anni contabili 2001 e seguenti. Tale documentazione con-
sta di migliaia di atti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi
di terzi. Per i motivi già esposti nella sentenza del 12 novembre 2007 (con-
sid. 3), la cernita dei nomi da oscurare e l'esecuzione concreta di tale ano-
nimizzazione rappresenterebbero – ribaditi comunque tutti i dubbi sull'effet-
tiva fattibilità di tali operazioni - un lavoro totalmente sproporzionato. La di-
stinzione tra i documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli oppo-
nenti deve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ra-
gionevole gli interessi dell'inchiesta e quelli legati alla protezione poten-
zialmente dovuta a certi clienti degli opponenti.
Ciò premesso, la I Corte dei reclami penali, proseguendo nella sua presta-
bilita analisi a tappe della documentazione restante (v. sentenza del 16 ot-
tobre 2007, consid. 3), ha statuito sugli incarti in questione, decidendo
quanto segue:
US10/S11/S12U: essi contengono bilanci e conti economici relativi agli anni
2001 e 2002. Le liste nelle quali figurano tutte le operazioni relative alle di-
verse voci contabili contengono nella maggior parte dei casi nomi di clienti
la cui anonimizzazione rappresenta un lavoro considerevole e sproporzio-
nato. Da verifiche effettuate, si costata che tali liste concordano con le di-
verse voci del conto economico. Non vi è dunque ragione per ritenere tali
atti interessanti per l'inchiesta. I bilanci e i conti economici non contengono
nessun nome di clienti. Essi sono dunque da versare agli atti. Le liste con
tutte le operazioni contabili sono da restituire agli opponenti.
US21U (parziale): esso contiene estratti ed avvisi di addebito e di accredito re-
lativi al conto 1. per gli anni 2002 e 2003. L'anonimizzazione degli avvisi, i
quali contengono nomi di terzi, costituirebbe un lavoro sproporzionato. Gli
estratti al 31 dicembre 2002 ed il documento concernente la chiusura al
4 agosto 2003 sono da versare agli atti. Gli avvisi e gli estratti intermediari
sono da restituire agli opponenti.
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US25U: esso contiene copie di note d'onorario incassate nel 2002. Le fatture
sono poco numerose e la maggior parte concernono attività attinenti alla
gestione di società, segnatamente di società immobiliari, le quali non sono
dunque coperte dal segreto professionale. Alcune fatture che a prima vista
concernono attività tipiche d'avvocato o di notaio sono rimpiazzate da copie
anonimizzate. Operati questi accorgimenti, l'incarto è da versare agli atti.
Gli originali delle copie anonimizzate sono da restituire agli opponenti.
US27U: esso contiene estratti conto ed avvisi di addebito e di accredito con-
cernenti il conto 2. per l'anno 2002. L'anonimizzazione degli avvisi, i quali
contengono nomi di terzi, costituirebbe un lavoro sproporzionato. Gli estratti
al 31 dicembre 2002 sono da versare agli atti. Gli avvisi e gli estratti inter-
mediari sono da restituire agli opponenti.
US29U: esso contiene diversi bilanci e conti economici riguardanti momenti
precisi nel 2002. Le liste nelle quali figurano tutte le operazioni relative alle
diverse voci contabili contengono nella maggior parte dei casi nomi di clien-
ti la cui anonimizzazione rappresenta un lavoro considerevole e spropor-
zionato. Da verifiche effettuate, si costata che tali liste concordano con le
diverse voci del conto economico. Non vi è dunque ragione per ritenere tali
atti interessanti per l'inchiesta. I bilanci e i conti economici non contengono
nomi di clienti. Essi sono dunque da versare agli atti. Le liste con tutte le
operazioni contabili sono da restituire agli opponenti.
US94U: oltre a due copie di note d'onorario che sembrano concernere un'atti-
vità tipica d'avvocato, l'incarto contiene unicamente delle liste di fatture da
incassare al 10 e 30 settembre e all'8 ottobre 2002. Tali liste non sembrano
utili all'inchiesta. L'incarto può dunque essere restituito agli opponenti. La
sola eccezione è costituita da un documento di due pagine, nel quale non
figurano nomi di clienti, intitolato "finanziamenti Avv. A." e datato 30 set-
tembre 2002, il quale potrebbe essere interessante per l'inchiesta e che sa-
rà dunque versato agli atti.
US95U: esso contiene copie di note d'onorario stabilite tra il 2001 ed il 2004.
Le note d'onorario relative a prestazioni effettuate nel 2003 e 2004 non
concernono il periodo fiscale oggetto dell'inchiesta e devono quindi essere
restituite agli opponenti. L'anonimizzazione delle note d'onorario, il cui con-
tenuto lascia supporre che le stesse siano legate a prestazioni tipiche d'av-
vocato o di notaio, rappresenterebbe un lavoro sproporzionato. Sono da
versare agli atti unicamente le fatture relative a prestazioni manifestamente
atipiche, segnatamente in rapporto con la gestione di società.
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US399U: esso contiene centinaia di copie di note d'onorario relative a presta-
zioni effettuate prima del 31 dicembre 1998, ma incassate posteriormente a
tale data. L'anonimizzazione di tali fatture rappresenta un lavoro totalmente
sproporzionato. L'incarto contiene una tabella riassuntiva degli incassi in
questione, i cui dati coincidono con la somma corretta delle differenti rubri-
che. Solo la tabella deve essere versata agli atti.
US408U: esso comprende, da un lato, il libro di cassa relativo all'anno 2001 e,
dall'altro, svariate decine di pezze giustificative di esborsi contabilizzati du-
rante il medesimo anno. Per quanto concerne il libro di cassa, esso contie-
ne molti nomi di persone, la cui anonimizzazione, tenuto conto dell'esiguo
interesse che esso potrebbe avere per l'inchiesta, sarebbe sproporzionata.
Il documento deve dunque essere restituito agli opponenti, precisando tut-
tavia che gli incassi consistono quasi esclusivamente in prelevamenti dal
conto 3. presso la banca E. Le pezze giustificative relative agli esborsi con-
stano di alcuni documenti menzionanti nomi di terzi, i quali potrebbero es-
sere dei clienti. Tali ricevute o fatture concernono importi modesti, ragione
per cui non sono da considerarsi utili per l'inchiesta. Esse sono dunque e-
stratte dall'incarto, il quale, per il resto, viene versato agli atti. Alcune fatture
e ricevute concernono importi di svariate migliaia di franchi in totale; esse
riguardano spese che sembrano corrispondere a deduzioni ammissibili sul
piano fiscale (viaggio in elicottero, fornitura di vini, svariati pasti, ecc.).
US410/S411U: essi contengono diverse centinaia di copie di note d'onorario
incassate nel 2001. L'anonimizzazione di tali documenti rappresenta un la-
voro sproporzionato. Sono da versare agli atti unicamente le note d'onora-
rio riguardanti le prestazioni chiaramente atipiche (gestione di società o di
conti bancari, traduzioni, operazioni immobiliari, ecc.).
US414U (parziale): esso contiene estratti e avvisi di addebito e di accredito re-
lativi al conto CCP 2. per il 2001 nonché un estratto unico di un conto de-
posito n. 4. presso La Posta. L'anonimizzazione degli avvisi, i quali conten-
gono nomi di terzi, costituisce un lavoro sproporzionato. Gli estratti al 31 di-
cembre 2001 sono da versare agli atti. Gli avvisi e gli estratti intermediari
sono da restituire agli opponenti.
US417U (parziale): esso contiene estratti e avvisi di addebito e di accredito re-
lativi al conto CCP 1. per il 2001. L'anonimizzazione degli avvisi, i quali
contengono nomi di terzi, costituisce un lavoro sproporzionato. Gli estratti
al 31 dicembre 2001 sono da versare agli atti. Gli avvisi e gli estratti inter-
mediari sono da restituire agli opponenti.
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US419U: esso contiene diversi bilanci e conti economici riguardanti momenti
precisi nel 2001. Le liste, nelle quali figurano tutte le operazioni relative alle
diverse voci contabili, contengono, nella maggior parte dei casi, nomi di
clienti la cui anonimizzazione rappresenta un lavoro considerevole e spro-
porzionato. Da verifiche effettuate, si costata che tali liste concordano con
le diverse voci del conto economico. Non vi è dunque ragione per ritenere
tali atti interessanti per l'inchiesta. I bilanci e i conti economici non conten-
gono nomi di clienti. Essi sono dunque da versare agli atti. Le liste con tutte
le operazioni contabili sono da restituire agli opponenti.
US421U: sotto la rubrica "note portate a perdita" l'incarto contiene due sole
fatture, per un totale di fr. 1'472.35, concernenti prestazioni tipiche d'avvo-
cato. Vista la loro esigua importanza ai fini dell'inchiesta, esse devono es-
sere restituite agli opponenti. Sotto la rubrica "note incassate 2002" l'incarto
si compone di svariate centinaia di copie di note d'onorario, la cui anoni-
mizzazione implicherebbe un lavoro sproporzionato. Vengono quindi
estratte, per essere versate agli atti, unicamente le fatture relative a
prestazioni senza rapporto con l'attività tipica d'avvocato o di notaio. Per il
resto, l'incarto deve essere restituito agli opponenti.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli in-
dagati: S10 (parziale), S11 (parziale), S12 (parziale), S21 (parziale), S25
(parziale), S27 (parziale), S29 (parziale), S94 (parziale), S95 (parziale),
S399 (parziale), S408 (parziale), S410 (parziale), S411 (parziale), S414
(parziale), S417 (parziale), S419 (parziale), S421 (parziale).
2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei considerandi:
S10 (parziale), S11 (parziale), S12 (parziale), S21 (parziale), S25 (parziale),
S27 (parziale), S29 (parziale), S94 (parziale), S95 (parziale), S399 (parzia-
le), S408 (parziale), S410 (parziale), S411 (parziale), S414 (parziale), S417
(parziale), S419 (parziale), S421 (parziale).
3. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio
saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Bellinzona, 19 novembre 2007
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge fede-
rale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice del-
l'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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