Sentenza del 13 novembre 2008
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliere Stefan Graf
Parti UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Richiedente
contro
A. SA, rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,
Opponente
Oggetto levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2008.10
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Fatti:
A. Nell'ambito dell’istruzione preparatoria avviata nei confronti di B., C. e ignoti
per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, il 22 agosto 2008
l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) ha ordinato alla banca
A. SA, succursale di Z., l’edizione di una serie di documenti volti a chiarire,
per l’ipotizzata fattispecie penale, il ruolo svolto da quei dipendenti della
A. SA che hanno seguito i clienti B. e C. (v. act. 1.1). Nel corso dell’indagine
preliminare di polizia era infatti stato possibile determinare l’esistenza presso
la succursale di Z. della predetta banca di due relazioni bancarie riconducibili
a B. e C. e raccogliere fondati sospetti che il denaro transitato su tali relazio-
ni sia il provento dei reati commessi in Italia dai due menzionati indagati
(bancarotta fraudolenta aggravata e appropriazione indebita).
B. In data 26 settembre 2008 la A. SA, ottemperando all’ingiunzione ricevuta,
ha trasmesso all’UGIF la documentazione di cui si chiede l’edizione in un pli-
co sigillato ai sensi dell’art. 69 cpv. 3 PP (v. act. 1.5).
C. Con scritto del 6 ottobre 2008 l’UGIF ha presentato alla I Corte dei reclami
penali una richiesta di levata dei sigilli riguardante la documentazione inviata
in plico sigillato il 26 settembre 2008 (v. act. 1).
D. Con risposta del 16 ottobre 2008 la A. SA postula la reiezione dell’istanza di
levata dei sigilli e la restituzione integrale della documentazione in oggetto
(v. act. 3).
E. Negli allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconferma-
te nelle rispettive allegazioni e conclusioni (v. act. 5 e 7). Le argomentazioni
delle parti saranno riprese – nella misura del necessario – nei considerandi
seguenti.
Diritto:
1.
1.1. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per
statuire sull’ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù degli
art. 69 cpv. 3 PP, 28 cpv. 1 lett. b LTPF e 9 cpv. 2 del Regolamento del
20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710). La richiesta di
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levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione
dell’autorità richiedente a presentare l’istanza è pacifica.
1.2. Sono per contro inconcludenti le obiezioni del richiedente secondo cui la ri-
chiesta dell’opponente di porre sotto sigillo la documentazione bancaria tras-
messa sarebbe irricevibile e contraria alla buona fede processuale. Per co-
stante giurisprudenza di questa Corte, confermata da quella del Tribunale fe-
derale, giova infatti rilevare che il detentore della documentazione di cui viene
richiesta l’edizione – nel presente caso la banca – non è di principio legittima-
to a ricorrere giusta gli art. 214 e segg. PP, avendo facoltà di opporsi alla
perquisizione di carte conformemente alla procedura di messa sotto sigilli de-
scritta all’art. 69 cpv. 3 PP (v. sentenze del Tribunale federale 1B_178/2007
del 12 novembre 2007, consid. 1.4, e 1S.4/2006 del 16 maggio 2006, con-
sid 1.3; TPF 2006 218; TPF BV.2008.7 del 14 luglio 2008, consid. 1.3 e 1.4,
BB.2007.70 del 14 dicembre 2007, BB.2007.48 del 30 luglio 2007 e
BB.2006.52 del 20 febbraio 2007, consid. 2.2). La procedura seguita
dall’opponente nel caso in esame è quindi corretta.
2. Giusta l’art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le car-
te vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso, fino al dibattimen-
to, la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla
I Corte dei reclami penali. Per contro, durante il dibattimento tale decisione è
di competenza del tribunale.
3. La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti
relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove con-
cernenti l’inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio
della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK_B 039/04 del 26 maggio 2004,
consid. 2.1; SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo, Basilea, Ginevra
2004, n. 734 e segg.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz.,
Ginevra, Zurigo, Basilea 2006, n. 906 e segg.). Inoltre, le carte non devono
essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti
importanti per l’istruzione (art. 69 cpv. 2 PP). Tale regola non va interpretata
in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca,
«…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i
documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con
l’inchiesta («untersuchungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da
SCHMID, op. cit., n. 734). Infine, il segreto d’ufficio e professionale devono
essere salvaguardati (art. 69 cpv. 1 PP).
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4. In concreto, l’opponente non contesta – a giusta ragione – l’esistenza di suf-
ficienti indizi di commissione di un reato o di sospetti in tal senso a carico
degli indagati (v. act. 3, pto. 7.1, pag. 7); come evidenziato anche in una sen-
tenza della Camera di accusa del Tribunale federale del 9 dicembre 2003
(8G.52/2003, consid. 3), i sospetti dell’UGIF a carico di C. e B. appaiono suf-
ficientemente plausibili e motivati, e sono in ogni caso sufficienti a giustificare
la perquisizione di ogni documentazione utile a chiarire la fattispecie penale.
Per contro, non vi sono indicazioni che al momento attuale l’indagine sia sta-
ta estesa ad impiegati della A. SA di Z. oppure all’istituto stesso ai sensi
dell’art. 102 CP; certo, formalmente l’istruzione preparatoria riguarda anche
eventuali “ignoti” (v. ordine di edizione act. 1.1), ma il richiedente non ha pre-
cisato né nella sua istanza di levata dei sigilli né nel successivo allegato di
replica inoltrato a questa Corte se intendeva estendere le imputazioni ad altri
nominativi.
5. Assodata in concreto l’esistenza di sufficienti indizi di reato, questa Corte
esprime però delle forti riserve con riferimento al rispetto del principio della
proporzionalità nonché in relazione all’effettiva rilevanza ai fini dell’inchiesta
della documentazione messa sotto suggello. Basti qui rilevare che l’oggetto
della perquisizione in esame – vale a dire in sostanza tutta la documentazio-
ne interna della banca relativa agli obblighi di diligenza in materia di lotta al
riciclaggio e di rispetto delle regole del “compliance” tra gli anni 1996 e 2003
compresi (v. elenco dettagliato in act. 1.1, pag. 2 e 3 in alto) – è invero al-
quanto vasto e non appare sufficientemente circoscritto in rapporto al so-
spetto vantato dall’UGIF, rischiando altresì di configurare, segnatamente in
mancanza di precisazioni da parte dell’UGIF sulla rilevanza per l’inchiesta
dei documenti suggellati, un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove
(cosiddetta “fishing expedition”).
A tale motivo, si aggiunge inoltre l’incombente prescrizione della procedura
avviata a carico di B. e C. (luglio 2009), scadenza ancora confermata
dall’UGIF durante le recenti annuali ispezioni svolte dalla I Corte dei reclami
penali. Ora, la preventiva cernita e il successivo esame in così poco tempo (il
giudice istruttore incaricato prevede infatti di consegnare il rapporto finale
dell’istruzione preparatoria nel mese di gennaio del 2009 per permettere al
MPC di poter redigere l’atto di accusa ancora in tempo utile) di una tale mas-
sa di documenti non sarebbe oggettivamente realizzabile e rischierebbe anzi
di togliere ogni residua possibilità di poter condurre tempestivamente a giu-
dizio i due summenzionati imputati dinanzi alla Corte penale. Dal profilo della
proporzionalità giova infine osservare che parte della documentazione ri-
chiesta oggetto della presente istanza è in realtà già stata acquisita agli atti,
come attestato dallo stesso giudice istruttore, e che il medesimo genere di
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informazioni (e quindi di prove) può essere assunto molto più rapidamente
per via testimoniale, al limite anche durante il dibattimento di merito.
6. Ne scende che, per i pregressi motivi, la presente domanda di levata dei
sigilli deve essere respinta e la documentazione suggellata riconsegnata
all’opponente. Giusta l’art. 66 cpv. 4 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245
cpv. 1 PP, all’autorità soccombente non sono addossate spese giudiziarie.
7. All’opponente, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno ricono-
sciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio
all’art. 68 LTF). Secondo l’art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione,
il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono
essere sostenute da quella soccombente. In concreto è applicabile il Rego-
lamento del 26 settembre 2006 sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti
al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se
entro l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spe-
se, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle
procedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa
stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del
presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concre-
to viene assegnata all’opponente un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico dell’UGIF.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di levata dei sigilli del 6 ottobre 2008 è respinta.
2. I documenti sotto sigillo sono restituiti all’opponente.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. L’UGIF verserà all’opponente un importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili del-
la sede federale.
Bellinzona, il 13 novembre 2008
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Ufficio dei giudici istruttori federali
- Avv. Luca Marcellini
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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