Sentenza del 19 agosto 2009
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliere Graziano Mordasini
Parti AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Richiedente
contro
A.,
B.,
entrambi rappresentati dagli Avv. Mario Postizzi e Goran
Mazzucchelli,
Opponenti
Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2008.12, BE.2008.13
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Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze
On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle con-
tribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei con-
fronti degli avvocati A. e B., quest’ultima titolare di uno studio legale e notari-
le a Z.
B. A. è sospettato di avere commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi
dell’art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale
diretta (LIFD; RS 642.11), ossia di avere sottratto al fisco federale una parte
importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in parti-
colare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli
avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo,
avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito A.
L’inchiesta fiscale riguarda i periodi non ancora prescritti; si tratta quindi degli
anni di calcolo tra il 1993 ed il 2002 (compresi).
C. Il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti la Divisione delle
inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha perquisito lo studio legale e
notarile D. a Z. e sequestrato innumerevoli documenti cartacei ed informatici,
posti poi sotto suggello in luogo sicuro.
D. Con sentenza dell’8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data
6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata
l’11 aprile 2005 dall’AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte
medesima, una procedura in tre fasi. Questa procedura prevede dapprima la
separazione dei documenti utili all’inchiesta da quelli che non lo sono, la di-
stinzione in seguito di quelli coperti dal segreto professionale dell’avvocato
da quelli che non lo sono e, infine, per i documenti restanti e utili all’inchiesta,
a protezione dei clienti, la depennazione o la codificazione, se del caso, dei
loro nomi, facendo capo, se necessario, alla collaborazione di un esperto.
E. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documen-
tazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente
gli aspetti pratici della levata dei sigilli. Constatate le divergenze insormonta-
bili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine
dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti
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che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestra-
ti. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando
quindi espressamente alla procedura in contraddittorio. Con sentenze del
14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ottobre seguente)
e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte
della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti erano necessari
ai fini dell’inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai pro-
prietari.
F. Con giudizio del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse difficol-
tà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti
protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha de-
ciso di versare agli atti, in forma non anonimizzata, tutti i documenti ancora in
sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza
1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale ha accolto, in quanto
ammissibile, un ricorso interposto dai coniugi A. e B. e annullato questa de-
cisione, rilevando che l’istanza inferiore doveva procedere, in applicazione
della procedura in tre fasi prestabilita e con la collaborazione dei ricorrenti,
alla necessaria cernita. In seguito la I Corte dei reclami penali ha invitato
l’AFC ad esprimersi in merito ai documenti ancora in sospeso: i legali degli
opponenti dal canto loro hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da
loro ritenuti protetti dal segreto professionale.
G. Con sentenza del 12 novembre 2007 la scrivente autorità ha statuito su tutti
gli incarti bancari restanti, sostenendo che, visti i listati poco precisi prodotti
dai legali, l’individuazione di relazioni attinenti all’attività tipica dell’avvocato e
l’anonimizzazione dei relativi documenti implicherebbe un considerevole in-
vestimento di tempo, che non potrebbe esserle imposto, mentre il ricorso ad
un esperto esterno, trattandosi peraltro di una questione di diritto, comporte-
rebbe dei costi sproporzionati. Rilevato che l’anonimizzazione non poteva
quindi essere pretesa, la I Corte dei reclami ha suddiviso gli incarti in due ca-
tegorie: quelli inerenti i conti propri degli indagati (conti privati o dello studio
legale) sono stati versati agli atti, ma limitatamente agli estratti bancari trime-
strali o semestrali, e anonimizzati sulla base dei citati listati, senza la verifica
effettiva dell’esistenza di un segreto da proteggere; gli altri atti e quelli ante-
cedenti al 1993 sono stati restituiti agli inquisiti. Gli incarti concernenti i conti
clienti sono stati versati agli atti in forma non anonimizzata, poiché il contra-
rio avrebbe costituito una misura troppo dispendiosa e sproporzionata: è sta-
to nondimeno vietato all’AFC di utilizzarli o di trasmetterli a terzi per altre
procedure senza il permesso della Corte. L’incarto S344, concernente ope-
razioni immobiliari, è stato versato agli atti.
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H. Dissentendo da questa decisione, l’AFC ha presentato un ricorso in materia
penale al Tribunale federale. Essa ha chiesto in via principale di annullare la
decisione impugnata e, in sostanza, di versare agli atti del procedimento pe-
nale in forma integrale e non anonimizzata tutti i documenti bancari, in parti-
colare gli estratti conto e gli avvisi di addebito e di accredito dei conti di cui lo
studio legale e gli imputati erano personalmente titolari, con il divieto di utiliz-
zarli in altri procedimenti, postulando in via subordinata di versarli in maniera
anonimizzata. I coniugi A. e B. dal canto loro hanno postulato, in via principa-
le, di dichiarare inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.
La suddetta decisione è stata impugnata anche da A. e B. (v. sentenza del
Tribunale federale 1B_286/2007 del 30 settembre 2008).
I. Con sentenza del 30 settembre 2008 (1B_288/2007), il Tribunale federale ha
accolto il ricorso dell’AFC, annullando la decisione impugnata e rinviando la
causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio ai sensi dei conside-
randi. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall’Alta Corte saranno
riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perqui-
sizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da
parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto
di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che pos-
sono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giu-
stificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.
2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti
legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato
consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere
gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti
nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna
2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret profession-
nel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare
pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto profes-
sionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presen-
tano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che ri-
guardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre pre-
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stazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale fe-
derale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata;
PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri-
go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Bas-
ler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizeri-
sches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale
federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire
dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib
112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245;
115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In
questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di
testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.
3. Nella sua sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, il Tribunale federa-
le ha ripreso la suddivisione degli incarti in due categorie operata dalla I Cor-
te dei reclami penali nella decisione impugnata: quelli relativi ai conti propri
degli indagati (studio legale e privati) e quelli concernenti i conti clienti.
3.1 Per quanto attiene gli incarti contenenti documentazione bancaria relativa ai
conti clienti, vale a dire i dossiers S14, S19 (parziale), S26, S28 (parziale),
S312 (parziale), S313, S314, S323, S324, S326, S329 (parziale), S330,
S331, S335, S336, S354, S355, S362, S363, S373 (parziale), S388, S389,
S396 (parziale), S400, S404, S415, S416, l’Alta Corte ha ritenuto che la de-
cisione della scrivente autorità di versarli agli atti, in versione non anonimiz-
zata e vietando nel contempo all’AFC di utilizzarli per altri procedimenti, con-
clusione questa oggetto della sua sentenza 1B_286/2007 del 30 settembre
2008, non è litigiosa (v. sentenza 1B_288/2007 consid. 3.1.2). Il Tribunale
federale ha infatti respinto in maniera definitiva un ricorso interposto dai co-
niugi A. e B. inerente questo punto, di modo che la I Corte dei reclami penali
non deve più pronunciarsi in merito.
3.2 Quo agli incarti contenenti documentazione bancaria relativa ai conti propri
degli indagati (studio legale e privati), e meglio i dossiers S19 (parziale), S21
(parziale), S28 (parziale), S308, S312 (parziale), S317, S319, S327, S329
(parziale), S337, S352, S368, S373 (parziale), S384, S396 (parziale), S406,
S407, S417 (parziale), il Tribunale federale ha ulteriormente precisato la sua
giurisprudenza in materia (v. giudizio 1B_47/2007 del 28 giugno 2007), invi-
tando la scrivente autorità a procedere ai sensi di quest’ultima. Richiamando
la suddetta sentenza, esso ha innanzitutto rilevato che la mancata diligente
separazione dell’attività tipica dell’avvocato da quella commerciale e la circo-
stanza che gli indagati, all’epoca, non avevano prodotto una lista dei loro
clienti non commerciali, non comportava di per sé la decadenza della neces-
sità della cernita e della tutela del segreto professionale, ma che, semmai, in
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caso di dubbio, permettevano di concludere più facilmente sulla natura com-
merciale – non soggetta al segreto – dell’attività. L’Alta Corte ha pure preci-
sato come l’importante mole della documentazione da esaminare ed even-
tualmente da anonimizzare, quale criterio meramente quantitativo, e il relati-
vo importante dispendio di tempo per procedervi, non potessero di per sé
comportare un indebolimento della tutela del segreto professionale
dell’avvocato e del notaio e neppure la mancata applicazione della procedu-
ra in tre fasi scelta con cognizione di causa dalla I Corte dei reclami penali.
Essa ha infine affermato che A., quale imputato, non poteva prevalersi del
segreto professionale e che, viste le particolarità della fattispecie e le molte-
plici attività commerciali svolte dai due legali e la loro carente collaborazione,
l’anonimizzazione poteva limitarsi ai documenti che rientravano chiaramente
nell’attività tipica dell’avvocato (v. sentenza 1B_288/2007 consid. 3.3, con
rinvio alla sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). Le menzionate partico-
larità della fattispecie escludono quindi di massima che gli indagati possano
prevalersi della tutela del segreto professionale; l’interesse pubblico ad un
efficace perseguimento delle sospettate gravi infrazioni essendo di principio
prioritaria sulla tutela di quest’ultimo.
Alla luce di quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una
nuova e dettagliata cernita degli incarti in oggetto ed ha deciso quanto se-
gue:
S. 19 (parziale): esso contiene estratti e tabelle ricapitolative inerenti conti
deposito “garanzia notarile” presso la banca E. per gli anni 1982-2000. Que-
sti documenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B. ha esercitato dal
1986, successivamente divenuto studio legale D., del quale A. era titolare fi-
no alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può es-
sere data solo per una minima parte degli atti in questione
(v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008,
consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto
del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad
anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo
acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. Gli atti con-
cernenti il periodo anteriore al 1993 sono restituiti agli indagati.
S. 21 (parziale): esso contiene estratti conto, nonché avvisi di addebito e di
accredito relativi ai conti 1 e 2 presso la banca G. per gli anni 2002-2003. La
I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di
apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i
documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie)
nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 28 (parziale): esso contiene estratti conto, nonché avvisi di addebito e di
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accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 2001-2002. La
I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di
apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i
documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie)
nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 308: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e
di accredito relativi al conto 4 presso la banca I. per l’anno 1993. Questi do-
cumenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B. ha esercitato dal
1986, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo
per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale fede-
rale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami
del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento rico-
nosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rien-
trano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica
dell’avvocato e del notaio.
S. 312 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di
addebito e di accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni
1992-1993. Questi documenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B.
ha esercitato dal 1986, di modo che la tutela del segreto professionale può
essere data solo per una minima parte degli atti in questione
(v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008,
consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto
del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad
anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (pri-
ma facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. Gli atti concernenti il
periodo anteriore al 1993 sono restituiti agli indagati.
S. 317: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e
di accredito relativi al conto 5 (dal 1° gennaio 1995 conto 6) presso la banca
J. per gli anni 1993-1995. Questi documenti si riferiscono allo studio legale
F., nel quale B. ha esercitato dal 1986, di modo che la tutela del segreto pro-
fessionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione
(v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008,
consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto
del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad
anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (pri-
ma facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 319: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e
di accredito relativi al conto 4 presso la banca I. per l’anno 1994. Questi do-
cumenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla
fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere da-
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ta solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale
federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La
I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di
apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare
unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima
facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 327: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e
di accredito relativi al conto 4 presso la banca I. per l’anno 1995. Questi do-
cumenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla
fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere da-
ta solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale
federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La
I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di
apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare
unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima
facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 329 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di
addebito e di accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni
1994-1995. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A.
era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto profes-
sionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione
(v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008,
consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto
del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad
anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo
acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 337: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accre-
dito relativi al conto 4 presso la banca I. unicamente i documenti che rientra-
no chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica
dell’avvocato e del notaio.
S. 352: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accre-
dito relativi al conto 7 presso la banca G. e la banca I. per l’anno 1997. Que-
sti documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino
alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere
data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribu-
nale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte
dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprez-
zamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unica-
mente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie)
nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
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S. 368: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accre-
dito relativi al conto 8 presso la banca G. per l’anno 1998. Questi documenti
si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del
2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo
per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale fede-
rale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami
del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento rico-
nosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i docu-
menti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività
tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 373 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di
addebito e di accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni
1996-1998. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A.
era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto profes-
sionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v.
sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, con-
sid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del
potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad ano-
nimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo ac-
chito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 384: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accre-
dito relativi al conto 8 presso la banca G. per l’anno 1999. Questi documenti
si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del
2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo
per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale fede-
rale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami
del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento rico-
nosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i docu-
menti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività
tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 396 (parziale): esso contiene estratti conto e avvisi di addebito e di accre-
dito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 1999-2000. Questi do-
cumenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla
fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere da-
ta solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale
federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La
I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di
apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare
unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima
facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
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S. 406: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accre-
dito relativi al conto 1 presso la banca G. per l’anno 2000. Questi documenti
si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del
2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo
per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale fede-
rale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami
del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento rico-
nosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i docu-
menti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività
tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 407: esso contiene estratti conto relativi al conto 6 presso la banca J. per
gli anni 1996-2000. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del
quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto
professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in que-
stione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre
2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel
rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limi-
tata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di
primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
S. 417 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di
addebito e di accredito relativi al conto 1 presso la banca G. per l’anno 2001.
La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di
apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare
unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima
facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I seguenti incarti devono essere versati agli atti in forma non anonimizzata ai
sensi del considerando 3.1: S14, S19 (parziale), S26, S28 (parziale), S312
(parziale), S313, S314, S323, S324, S326, S329 (parziale), S330, S331,
S335, S336, S354, S355, S362, S363, S373 (parziale), S388, S389, S396
(parziale), S400, S404, S415, S416.
2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti, in parte in forma anonimiz-
zata, ai sensi del considerando 3.2: S19 (parziale), S21 (parziale), S28 (par-
ziale), S308, S312 (parziale), S317, S319, S327, S329 (parziale), S337,
S352, S368, S373 (parziale), S384, S396 (parziale), S406, S407, S417 (par-
ziale),
3. Gli atti concernenti il periodo anteriore al 1993 contenuti negli incarti S19 e
S312 sono restituiti agli indagati.
4. L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o infor-
mazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al pun-
to 1 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte
della I Corte dei reclami penali.
5. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio
saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Bellinzona, il 19 agosto 2009
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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