Sentenza del 22 settembre 2009
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliera Elena Maffei
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Richiedente
contro
A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,
Opponente
Oggetto Levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2009.18
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Fatti:
A. Nell'ambito dell’indagine preliminare di polizia giudiziaria avviata nei confronti
di B., C., D., E. e altre persone per titolo di riciclaggio di denaro, partecipa-
zione e/o sostegno ad organizzazione criminale e soppressione di documenti
(quest’ultima imputazione riguarda il solo D.), il 1° dicembre 2008 il Ministero
pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato alla banca A.,
succursale di Lugano, l’edizione di una serie di documenti volti a chiarire, per
l’ipotizzata fattispecie penale, il ruolo svolto da E. quale dipendente della
banca tra il 2001 e il 2005 nelle relazioni con tutta una serie di nominativi, e
segnatamente con i co-indagati B. e D. (v. act. 1.4, pag. 2). Nel corso
dell’indagine è stato infatti possibile determinare l’esistenza presso le banche
F. di Ginevra ed A. di Lugano di relazioni bancarie riconducibili a B. e C., so-
spettati di aver aiutato organizzazioni criminali sudamericane a riciclare de-
naro di provenienza illecita nel nostro paese. Una nutrita documentazione,
tra la quale scambi di posta elettronica, proverebbe i numerosi contatti avve-
nuti tra B., D. (funzionario della banca F. di Ginevra) ed E.
B. Con scritto del 25 marzo 2009 il MPC ha chiesto alla banca di trasmettere le
note spese, i giustificativi e le indicazioni di dettaglio relativi alle trasferte di
servizio effettuate da E. nel periodo indicato, a prescindere dal riferimento ai
nominativi contenuti nel precedente ordine del 1° dicembre 2008. Dal mo-
mento che la banca ha ottemperato solo in parte a tale ingiunzione, il 1° apri-
le 2009 l’autorità inquirente ha emanato un ordine di perquisizione in tal sen-
so, eseguito il giorno successivo dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito:
PGF). Su richiesta del detentore, la PGF ha posto immediatamente sotto si-
gillo i documenti richiesti.
C. Con scritto del 26 agosto 2009 il MPC ha presentato alla I Corte dei reclami
penali una richiesta di levata dei sigilli riguardante la documentazione se-
questrata presso la sede luganese della banca A. (v. act. 1).
D. Con osservazioni del 7 settembre 2009 la banca A. postula la reiezione
dell’istanza di levata dei sigilli e la restituzione integrale della documentazio-
ne in oggetto (v. act. 3).
E. Con replica del 7 settembre 2009 il MPC si è sostanzialmente riconfermato
nelle sue allegazioni e conclusioni. Non è stata richiesta una duplica.
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F. Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario –
nei considerandi seguenti.
Diritto:
1. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per
statuire sull’ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù degli
art. 69 cpv. 3 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale
(PP; RS 312.0), 28 cpv. 1 lett. b della legge sul Tribunale penale federale del
4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 89 cpv. 2 del Regolamento del
20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710). La richiesta di
levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione
dell’autorità richiedente a presentare l’istanza è pacifica.
2. Giusta l’art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le car-
te vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso, fino al dibattimen-
to, la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla
I Corte dei reclami penali. Per contro, durante il dibattimento tale decisione è
di competenza del tribunale.
3. La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti
relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove con-
cernenti l’inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio
della proporzionalità è rispettato (v. TPF BE.2008.10, consid. 3; SCHMID,
Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo, Basilea, Ginevra 2004, n. 734 e segg.;
PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra, Zurigo, Ba-
silea 2006, n. 906 e segg.). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se
non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per
l’istruzione (art. 69 cpv. 2 PP). Tale regola non va interpretata in maniera re-
strittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «…Papiere…die für
die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere
perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l’inchiesta («untersu-
chungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da SCHMID, op. cit.,
n. 734). Infine, il segreto d’ufficio e professionale devono essere salvaguar-
dati (art. 69 cpv. 1 PP).
4. L’opponente contesta l’esistenza di indizi concreti di reato a carico dell’ex
dipendente E.; la documentazione perquisita e sequestrata non sarebbe inol-
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tre pertinente ai fini delle indagini, né la misura rispetterebbe il principio di
proporzionalità.
4.1 Dagli atti si evince che il richiedente ha aperto nel 2006 un’inchiesta nei con-
fronti di varie persone sospettate di aver organizzato, o quantomeno collabo-
rato ad organizzare, il riciclaggio in Svizzera di ingenti somme di denaro pro-
venienti da un cartello colombiano dedito, in particolare ma non solo, al traf-
fico internazionale di stupefacenti. L’indagato B., cittadino brasiliano residen-
te in Brasile, si sarebbe recato più volte nel nostro paese tra il 2005 e il 2006
con l’intenzione, sulla base di precisi mandati conferitigli dai titolari dei beni
criminali, di movimentare preesistenti conti bancari, di far confluire averi su
conti di altri istituti oppure di investire gli averi in questione. A tal scopo, B.
avrebbe intrattenuto contatti diretti e personali sia con l’indagato D., funzio-
nario della banca F. di Ginevra, sia – attraverso quest’ultimo - con l’indagato
E. presso la banca A. di Lugano. L’autorità richiedente rileva come E., che ai
tempi era consulente della clientela sudamericana presso l’opponente, ha
avuto dei contatti professionali sia con D., sia con B.; nel corso di alcuni
scambi di posta elettronica, egli ha anche chiesto a D. delle informazioni più
dettagliate sull’origine dei fondi movimentati presso le due banche, ed in par-
ticolare lumi sulle relazioni fra B. e C., ottenendo però delle risposte piuttosto
evasive (v. e-mails, act. 1.2 e 1.3). Interrogato dalla PGF nel corso del mese
di giugno del 2009, E. ha confermato di aver viaggiato a più riprese in Ameri-
ca Latina, e segnatamente in Venezuela, Colombia e Brasile, durante la sua
attività presso la banca A.; nel corso di uno di questi viaggi, egli avrebbe an-
che incontrato una persona non meglio identificata che vive fra Cali (città co-
lombiana ove è domiciliato un noto cartello della droga colombiano) e Miami,
soggetto che il MPC sospetta di appartenere all'organizzazione criminale
sotto indagine. I sospetti del MPC, in questa fase intermedia dell’inchiesta,
appaiono sufficientemente plausibili e motivati ed in ogni caso sufficienti a
giustificare la perquisizione di ogni documentazione utile a chiarire
l’esistenza e la portata dei contatti tra E. e gli altri co-indagati, oppure con al-
tre persone collegate direttamente o indirettamente al cartello colombiano
degli stupefacenti durante i suoi viaggi in Sudamerica.
4.2 Nell’opporsi alla richiesta di levata dei sigilli presentata dal richiedente,
l’opponente sottolinea poi che parte della documentazione posta sotto sug-
gello è coperta dal segreto bancario. In particolare, ritiene sproporzionata la
richiesta del MPC di poter accedere ai nominativi di tutti i contatti avuti da E.
durante i suoi viaggi in Sudamerica, posto che molti di questi sarebbero
clienti della banca i cui dati sono tutelati dal segreto bancario.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Si rileva in primo luogo che
la banca non è titolare diretta del segreto bancario, tale segreto costituendo
per lei un obbligo e non un diritto, quest’ultimo spettante in ultima analisi al
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solo cliente dell’istituto: è quindi perlomeno dubbioso che la qui opponente
possa invocare questa prerogativa per opporsi alla levata dei sigilli richiesta.
Inoltre, la banca, che figura in questi casi come terzo nella procedura, ha il
dovere secondo le norme procedurali sia federali che cantonali di fornire
l’assistenza richiesta dalle autorità di perseguimento penale, - sia che questa
consista in documentazione oppure nell’audizione di un suo funzionario - e
neppure l’invocazione del segreto bancario ex art. 47 della legge federale sul-
le banche del 8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0) la libera da questo obbligo
(v. sull’argomento, DTF 128 II 211; Luca Marazzi, Sull’ordine di perquisizione
e sequestro bancario – La legittimazione attiva della banca a interporre re-
clamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, da: Il Ticino e il diritto,
Lugano 1997, pag. 512). Non ha infine maggior pregio la censura secondo
cui la perquisizione ordinata dal MPC costituirebbe un’inammissibile ricerca
indiscriminata di prove; nel contesto descritto in precedenza (v. consid. 4.1) e
visti i sospetti pendenti, l’acquisizione di tutta la documentazione relativa alle
trasferte di servizio di E. in Sudamerica riveste un potenziale interesse per le
indagini, interesse che potrà meglio essere circoscritto una volta effettuata la
cernita della documentazione alla presenza delle parti in causa.
E’ dunque legittimo, nonché conforme al principio della proporzionalità, che il
richiedente possa accedere anche a questa documentazione in modo da ot-
tenere elementi supplementari molto verosimilmente utili all’accertamento di
eventuali responsabilità dell’indagato, tanto più che nella fattispecie non vie-
ne invocata la salvaguardia di alcun segreto d’ufficio o professionale ai sensi
degli art. 321 CP e 77 PP.
5. Visto quanto precede, la richiesta di levata dei sigilli in esame deve essere
accolta. In applicazione dell’art. 69 cpv. 3 PP e della giurisprudenza pertinen-
te (DTF 127 II 151 consid. 4b; 101 IV 364 consid. 2; cfr. ugualmente TPF
BK_B 039/04, consid. 1.1, parzialmente pubblicata in SJ 2004 pag. 405 e
segg., e BK_B 061/04, consid. 1.1), questa Corte ordina al MPC di procede-
re alla cernita dei documenti sequestrati in presenza del detentore dei docu-
menti o di un suo rappresentante.
6. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabile in virtù dell’art. 245 PP, le
spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; queste sono
calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale
penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a Fr. 1'500.-.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L’istanza è accolta. E’ fatto ordine al MPC di procedere alla cernita dei do-
cumenti sequestrati in presenza del detentore dei documenti o di un suo rap-
presentante.
2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.-- è posta a carico dell’opponente.
Bellinzona, il 23 settembre 2009
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Luca Marcellini
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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