Sentenza del 7 aprile 2010
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
SWISSMEDIC,
Richiedente
contro
A.,
Opponente
Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2010.6
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Fatti:
A. Il 13 gennaio 2010 Swissmedic ha avviato nei confronti di A. e ignoti una
procedura penale amministrativa per lesione dell’art. 86 cpv. 1 lett. b ed e-
ventualmente dell’art. 87 cpv. 1 lett. f della legge federale del 15 dicembre
2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici,
LATer, RS 812.21), ossia per l’importazione dall’estero di medicinali non
omologati. Si tratta, per la precisione, di complessive 16 spedizioni
(nell’insieme 8'000 pastiglie) di Viagra a 100 mg di principio attivo provenienti
dalla società B. di Mumbai (India), intercettate e trattenute presso la dogana
aeroportuale di Zurigo-Kloten tra l’11 e il 14 gennaio 2010.
B. In seguito all’apertura del procedimento, il 28 gennaio 2010 Swissmedic ha
proceduto ad una perquisizione presso lo studio legale e l’abitazione di A.
Nel corso della perquisizione sono stati posti sotto suggello, ed in seguito
sequestrati, quattro classificatori contenenti informazioni sulle due società
destinatarie dei medicinali in questione (C. SA e D. SA), un dossier denomi-
nato “E.”, nonché numerosi dati digitali provenienti da tre telefoni cellulari e
due computer, tutti appartenenti ed in uso all’imputato (v. act. 1.5 e 1.6).
C. Con istanza del 17 febbraio 2010 Swissmedic postula la rimozione dei sigilli
apposti il 28 gennaio 2010 e chiede di potere estrapolare ed utilizzare i dati
cartacei e digitali sequestrati in occasione della perquisizione (v. act. 1).
D. Con risposta del 22 febbraio 2010 A. postula la reiezione della richiesta di
rimozione dei sigilli, asserendo di essere completamente estraneo alla vi-
cenda dell’importazione dei medicinali non omologati dall’estero e precisan-
do che il proprietario della merce ordinata sarebbe F., suo cliente nonché a-
zionista di minoranza delle società C. SA e D. SA. Egli sostiene inoltre che la
maggior parte della documentazione posta sotto suggello è coperta dal se-
greto professionale dell’avvocato.
E. Nei rispettivi allegati di replica e duplica le due parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle proprie allegazioni e conclusioni (v. act. 5 e 7).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario –
nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per
statuire sull’ammissibilità di una perquisizione oggetto di un’opposizione in
virtù degli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 della legge federale del 22 marzo 1974
sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). La richiesta di levata dei
sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione per agire
della Swissmedic è conferita dall’art. 90 cpv. 1 LATer.
2. Giusta l’art. 50 cpv. 3 DPA, se il detentore si oppone alla perquisizione, le
carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso, fino al dibatti-
mento, la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla
I Corte dei reclami penali (art. 25 cpv. 1 DPA). Per contro, durante il dibatti-
mento tale decisione è di competenza del tribunale.
2.1. Secondo l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior
riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere
esaminate soltanto quando si può presumere che contengano scritti impor-
tanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione dev’essere fatta in modo da tu-
telare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del
proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati,
ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se
possibile, il detentore di carte dev’essere messo in grado d’indicarne il con-
tenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le car-
te devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione
sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale (cpv. 3). Giova sottolineare e precisare che, quan-
do riceve una richiesta di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali si limita,
in un primo momento, a statuire sull’ammissibilità della perquisizione, la de-
cisione sulla sorte dei documenti essendo riportata posteriormente alla loro
cernita (v. in questo ambito DTF 127 II 151, 154 consid. 4b).
2.2. Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli giusta l’art. 50 cpv. 3 DPA, la
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è abilitata a pro-
nunciarsi sulla realizzazione dei reati imputati all’accusato; essa si limita a
determinare se la perquisizione concernente le carte sigillate è ammissibile,
ossia se l’amministrazione può accedervi oppure no (sentenza del Tribunale
federale 8G.9/2004 del 23 marzo 2004 consid. 6; DTF 106 IV 413, con-
sid. 3). La perquisizione di documenti è ammissibile unicamente se esistono
degli indizi sufficienti dell’esistenza di un’infrazione (sentenza 8G.9/2004
precitata, consid. 6; DTF 106 IV 413 precitata, consid. 4). La necessità della
perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e oggettivamente
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fondati e non basarsi su sospetti generali o su una prevenzione puramente
soggettiva. L’art. 46 cpv. 1 let. a DPA autorizza il sequestro di oggetti che
possono avere importanza come mezzi di prova. L’art. 48 cpv. 1 DPA preve-
de in particolare che una perquisizione può essere effettuata nei locali in cui
si trovano oggetti soggetti a sequestro. Conformemente all’art. 45 DPA, le
misure summenzionate devono rispettare il principio della proporzionalità.
L’oggetto della perquisizione deve essere circoscritto in modo preciso affin-
ché si possa controllare la sua connessione con il sospetto preciso e oggetti-
vamente fondato che grava sull’accusato e controllare ugualmente il rispetto
del principio della proporzionalità (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6;
DTF 104 IV 125, 131 e seg. consid. 3b). È inevitabile che la perquisizione di
carte porti ugualmente su documenti che non presentano alcun interesse per
l’inchiesta (sentenza 8G.9/2004 precitata, consid. 6; DTF 108 IV 75, 76 con-
sid. 5; GAAC 64.52). La Corte dei reclami penali ha fatto peraltro sua la giu-
risprudenza del Tribunale federale (cfr. ad esempio sentenze del Tribunale
penale federale BE.2009.12-15 del 9 novembre 2009, BE.2008.3 del 24 giu-
gno 2008, consid. 3).
3. In concreto l’opponente contesta la propria responsabilità penale, procla-
mando la sua totale estraneità alla vicenda oggetto del procedimento penale
amministrativo di cui è imputato. Egli afferma di aver già fornito spontanea-
mente a Swissmedic tutta la documentazione utile all’accertamento del vero
autore del reato, ossia F., il quale avrebbe proceduto all’ordinazione dei me-
dicinali non omologati e al suo pagamento presso il fornitore estero. Per tali
ragioni, la richiesta di potere accedere indistintamente a tutti i dati sequestra-
ti durante la perquisizione del 28 gennaio scorso, ed in particolare a quelli
digitali copiati dai suoi computers e dai suoi telefonini, deve essere respinta,
in quanto ingiustificata ai fini istruttori e sproporzionata. Egli non si oppone
per contro al dissuggellamento dei 4 classificatori contenenti informazioni
sulle due società a nome delle quali sono stati comandati i medicinali in que-
stione (v. duplica act. 7, pag. 5 in basso).
3.1. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti
legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato
consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere
gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti
nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002,
vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de
l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare
pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professio-
nale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano
un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguarda-
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no l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni
che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale
1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER,
in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri-
go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Basler
Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale
ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi
(DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o
nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia
197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi
il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o
per contrastare una perquisizione o un sequestro.
3.2. Dagli atti di causa si evince che Swissmedic, nel quadro del procedimento
aperto nei confronti di A. (e ignoti) e sfociato nella decisione di perquisizione
del 28 gennaio 2010, sospetta che le due società destinatarie dei medicinali
in questione, peraltro domiciliate presso lo studio legale dell’opponente, pos-
sano essere coinvolte in altre spedizioni del medesimo genere. L’autorità ri-
chiedente aggiunge inoltre che sia le dichiarazioni rilasciate da F., secondo le
quali sarebbe stato lui ad effettuare le comande dei medicinali all’estero, sia
la copia dell’effettuato pagamento della spedizione prodotte agli atti non pro-
verebbero ancora con sufficiente chiarezza l’estraneità dell’imputato nella vi-
cenda in esame (v. replica act. 5, pag. 2).
3.3. Ai sensi della giurisprudenza richiamata in precedenza (v. consid. 3.1, supra),
l’amministrazione di società per conto proprio o di un cliente non costituisco-
no attività tipiche dell’avvocato e non permettono ad un legale di prevalersi
del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi a
queste attività. Dato che le due società per conto delle quali sono state effet-
tuate le ordinazioni di medicinali all’estero sono domiciliate presso lo studio
legale dell’opponente, e considerato il potenziale interesse della documenta-
zione litigiosa ai fini del perseguimento penale − se non altro, come indicato
dall’autorità inquirente, per determinare se vi sono state altre ordinazioni simi-
li in passato −, i presupposti formali per procedere ad una levata dei sigilli dei
quattro classificatori riguardanti la C. SA e la D. SA sono senz’altro adempiu-
ti. L’opponente medesimo ammette che in questi classificatori non vi è docu-
mentazione coperta dal segreto professionale (v. duplica act. 7, pag. 6 in al-
to).
Per contro, questa Corte esprime delle riserve con riferimento al rispetto del
principio della proporzionalità nonché in relazione all’effettiva rilevanza ai fini
dell’inchiesta della restante documentazione messa sotto suggello. Basti qui
rilevare che l’oggetto della perquisizione in esame – vale a dire tutta la do-
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cumentazione digitale estrapolata dai computers e dai telefonini utilizzati
dall’opponente per la sua quotidiana attività professionale nonché un dossier
concernente un cliente dello studio legale denominato “E.” – è invero alquan-
to vasto e non appare sufficientemente circoscritto in rapporto al sospetto
vantato da Swissmedic, che per sua espressa ammissione intende prima di
tutto chiarire l’eventuale coinvolgimento delle due società menzionate in pre-
cedenza in altri traffici di medicinali non omologati, rischiando altresì di confi-
gurare, segnatamente in mancanza di precisazioni da parte dell’autorità in-
quirente sulla rilevanza per l’inchiesta dei documenti suggellati,
un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta “fishing expedi-
tion”). L’autorità inquirente nemmeno contesta, a ragione, il carattere tipica-
mente legale di parte della documentazione suggellata, limitandosi ad osser-
vare che in essa potrebbero però celarsi degli atti utili al procedimento. Dal
profilo della proporzionalità, si evince inoltre che l’opponente ha già prodotto
agli atti, di sua iniziativa, tutta la documentazione relativa alla corrispondenza
intercorsa tra lui e F., che risulta essere la persona che ha ordinato e pagato
la fornitura di medicinali oggetto della presente infrazione. Certo, dato che le
due società domiciliate presso lo studio dell’opponente risultano, almeno
formalmente, implicate nell’incriminata fornitura, non si può al momento e-
scludere con assoluta certezza un eventuale coinvolgimento attivo di questi
nella vicenda; il rispetto del principio della proporzionalità impone però di li-
mitare l’oggetto del sequestro alla sola documentazione la cui pertinenza con
l’indagine in corso è stata resa perlomeno verosimile dall’autorità inquirente.
4. Ne scende che, per i pregressi motivi, la presente domanda di levata dei
sigilli deve essere parzialmente accolta. In applicazione dell’art. 50 cpv. 3
DPA e della giurisprudenza pertinente (DTF 127 II 151 consid. 4b; 101 IV
364 consid. 2; cfr. ugualmente TPF 2004 12), questa Corte ordina a Swis-
smedic di procedere alla cernita dei 4 classificatori sequestrati denominati,
rispettivamente, “Documenti dipendenti D. SA” (colore verde), “Contabilità
C. SA 2009” (colore rosa), “Banca D. SA” (colore blu) e “Cassa D. SA” (colo-
re arancione) in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappre-
sentante. La restante documentazione suggellata – ossia un dossier deno-
minato “E.” e i dati digitali provenienti da tre telefoni cellulari e due computer
copiati su hard disk all’occasione della perquisizione del 28 gennaio 2010 (v.
protocolli di perquisizione e sequestro in act. 1.6) – deve essere riconsegna-
ta all’opponente.
5. Visto quanto precede, la richiesta è parzialmente accolta. Conformemente
all’art. 66 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 25 cpv. 4 DPA, le
spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso
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concreto, considerato il grado di soccombenza dell’opponente, viene posta a
suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr. 1’000.--, calcolata giusta l'art. 3
del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale
penale federale (RS 173.711.32); l’AFC è invece dispensata dal pagamento
delle spese processuali in virtù dell’art. 66 cpv. 4 LTF. Per costante giuri-
sprudenza, alle parti vincenti (anche parzialmente) non rappresentate da li-
beri professionisti non vengono di regola riconosciute ripetibili (DTF 113 Ib
357). Se le circostanze particolari lo giustificano, il Tribunale può accordare
alla parte un’adeguata indennità per altre spese indispensabili causate dal
processo (art. 1 cpv. 2 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimen-
ti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006,
RS 173.711.31) e ciò anche nei casi in cui un avvocato o una parte proceda
per conto proprio (DTF 110 V 134). Ora, in concreto, l’opponente non fa va-
lere di aver dovuto far fronte a spese rilevanti o di adempiere i requisiti posti
dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento di un’indennità per ripetibili
(v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2007.14 del 3 marzo 2008,
consid. 6.2).
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta è parzialmente accolta.
È ordinata la levata dei sigilli da parte di Swissmedic dei classificatori seque-
strati denominati “Documenti dipendenti D. SA” (colore verde), “Contabilità
C. SA 2009” (colore rosa), “Banca D. SA” (colore blu) e “Cassa D. SA” (colo-
re arancione), che sarà effettuata dalla richiedente in presenza del detentore
dei documenti o di un suo rappresentante.
2. I dati digitali provenienti dai tre telefoni cellulari e due computer appartenenti
all’imputato copiati su hard disk durante la perquisizione domiciliare del 28
gennaio 2010 (v. act. 1.6) nonché il dossier denominato “E.” sono restituiti
all’opponente.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell’opponente.
Bellinzona, il 9 aprile 2010
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Swissmedic
- A.
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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