Decisione del 20 febbraio 2013
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Richiedente
contro
BANCA A.,
rappresentata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
Opponente
Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2012.11
Fatti:
A. Il 10 luglio 2012 il capo della Divisione affari penali e inchieste (di seguito:
DAPI) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha
ordinato l'apertura di una procedura penale amministrativa conformemente
all'art. 67 cpv. 2 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta
preventiva (LIP; RS 642.21), ritenuti i sospetti di sottrazione d'imposta,
rispettivamente di truffa in materia di prestazioni e di tasse, gravanti su B. e
C. nel contesto della gestione delle società, a loro riconducibili, D. SA e E.
SA, attive nel ramo della gestione di esercizi pubblici. L'autorità federale
sospetta che le citate società abbiano versato ai due imputati utili per importi
considerevoli, senza però dedurre l'imposta preventiva, contravvenendo così
al principio dell'autotassazione. L'utile conseguito sarebbe stato in seguito
corrisposto a F., proprietario di un immobile, per finanziarne i lavori di
ristrutturazione nell'ambito di un'operazione immobiliare avente quale scopo
l'edificazione di un centro "wellness", per il tramite di una società - sempre
riconducibile agli imputati - all'uopo costituita e conduttrice dei locali, al
beneficio altresì di un diritto di compera.
B. La DAPI, dopo aver proceduto al sequestro dell'immobile (v. act. 1.3), ha
richiesto, il 6 agosto 2012, alla Banca A. (di seguito: Banca A. o l'opponente)
l'ottenimento di tutta la documentazione concernente il credito di costruzione
concesso a F. per la citata operazione immobiliare (v. act. 1.4). A tale
richiesta l'opponente ha dato seguito con l'invio della documentazione in
data 24 agosto 2012 (v. act. 1.5).
C. In seguito alle audizioni degli organi dell'opponente, in particolare di G.
(presidente della Direzione) e di H. (vice-presidente della Direzione),
l'autorità federale ha intimato all'opponente la produzione di ulteriore
documentazione, e meglio:
"[…]
a) copia verbale del CdA del 27 gennaio 2010 relativo alla nuova concessione del Credito
di costruzione di Fr. 1'500'000.-- al Signor F., Z. (gli argomenti non relativi al Signor F.
possono essere anonimizzati),
b) copia verbale del CdA del 1 dicembre 2010 relativo alla concessione dell'aumento del
Credito di costruzione di Fr. 440'000.-- al Signor F., Z. (gli argomenti non relativi al
Signor F. possono essere anonimizzati),
c) copia di tutte le note interne relative al Signor F. (a partire dal 1.1.2009),
d) copia della lettera inviata al Signor F. (o alla sua rappresentante legale), con la quale le
Banca A. ha informato il Signor F. della convocazione quali testimoni dei signori G. e H.
[…]"
(v. act. 1.6).
D. L'opponente, in data 18 ottobre 2012, ha prodotto la nuova documentazione
richiesta sotto sigillo, inizialmente sino a decisione del Consiglio
d'amministrazione (v. act. 1.7). L'opposizione alla perquisizione dei
documenti è stata in seguito mantenuta, mediante comunicazione del
26 ottobre 2012 del patrocinatore dell'opponente all'AFC (v. act. 1.2).
E. Mediante istanza del 12 novembre 2012 alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale, l'AFC postula la rimozione dei sigilli "dai
documenti enumerati alle lettere da "a" a "c", [cfr. supra C] rinunciando a
richiedere la levata dei sigilli sul documento enumerato alla lettera "d", che
sarà restituito all'opponente, nella misura in cui non apparirà pertinente per
la procedura pendente" (v. act. 1).
F. Con memoriale di risposta del 23 novembre 2012 l'opponente postula la
reiezione, in ordine e nel merito, della richiesta di rimozione dei sigilli, con
contestuale restituzione della documentazione, siccome irrilevante ai fini
dell'inchiesta e coperta sia dal segreto bancario che dal segreto d'affari
(v. act. 3).
G. Con la sua replica del 14 dicembre 2012 l'AFC, riconfermandosi nella propria
istanza, sottolinea che la documentazione in questione è rilevante ai fini
dell'inchiesta, siccome potenzialmente utile a far luce sulla destinazione
dell'utile illecito che i due imputati avrebbero corrisposto a F. nell'ambito della
citata operazione immobiliare (v. act. 6). L'opponente, mediante
comunicazione del 20 dicembre 2012, si è riconfermata nelle argomentazioni
già sviluppate in sede di risposta (v. act. 9).
H. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del
necessario, nei considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure per infrazione alla legge federale sull'imposta preventiva sono
rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v.
art. 67 cpv. 1 LIP). Ne discende l'applicazione al caso di specie degli art. 19 -
50 DPA.
1.2. Giusta l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior
riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere
esaminate soltanto quando si può presumere che contengano scritti
importanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo
da tutelare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del
proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati,
ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se
possibile, il detentore di carte deve essere messo in grado d’indicarne il
contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le
carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione
sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale (art. 50 cpv. 3 e art. 37 cpv. 2 LOAP). Unico
legittimato ad interporre opposizione è il detentore di documenti (sentenza del
Tribunale federale 1B_233/2009 del 25 febbraio 2010, consid. 4.2 e rinvii).
1.3.
1.3.1. L'opponente contesta innanzitutto la tempestività della richiesta di levata dei
sigilli presentata dall'AFC, rilevando l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 248
cpv. 2 CPP, che prevede per l'autorità penale un termine di 20 giorni per
presentare la domanda di dissigillamento, decorso infruttuoso il quale gli
oggetti sigillati devono essere restituiti all'avente diritto.
1.3.2. La perquisizione di carte nell'ambito di un procedimento penale
amministrativo è regolata unicamente dall'art. 50 DPA. Questa disposizione
non prevede alcun termine entro il quale l'autorità richiedente è tenuta a
presentare istanza di dissigillamento dinanzi alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale (decisioni del Tribunale penale federale BE.2011.6
del 27 marzo 2012, consid. 1.1; BE.2009.21 del 14 gennaio 2012, consid.
1.4; v. anche EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und
Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 210), mentre l'art. 248
cpv. 2 CPP prevede per l'autorità penale un termine di 20 giorni. L'invocata
applicazione analogica della citata norma di procedura penale al caso di
specie si rivela però infondata. Infatti, l'art. 1 cpv. 2 CPP, riguardo al campo
d'applicazione del CPP, prevede espressamente che "sono fatte salve le
norme procedurali di altre leggi federali". Tra queste "altre leggi federali" vi è
la legge federale sul diritto penale amministrativo (STRAUB/WELTERT, Basler
Kommentar, Basilea 2011, n. 12, ad art. 1 CPP; ARN/STEINER, Commentaire
Romand du CPP, Basilea 2011, n. 27 - 29, ad art. 1; BERNASCONI, Codice
svizzero di procedura penale - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 21
ad art. 1), espressamente salvaguardata in occasione dell'unificazione della
procedura penale (cfr. Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente
l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989). Le norme del
CPP trovano applicazione nell'ambito della DPA solo quando quest'ultima vi
rinvia espressamente (come per esempio, inter alia, l'art. 22 cpv. 2 DPA e
l'art. 41 cpv. 2 DPA). Laddove la DPA prevede una propria disposizione
senza alcun rinvio al CPP occorre ritenere che la stessa costituisca una lex
specialis per rapporto alle norme della procedura penale (ARN/STEINER, op.
cit., n. 27, ad art. 1; BERNASCONI, op. cit., n. 22, ad art. 1). Ne consegue che
non applicandosi alla presente fattispecie l'art. 248 cpv. 2 CPP, l'istanza
presentata dall'AFC non può essere considerata tardiva e come tale da
respingere in ordine. Occorre ancora precisare, in merito alla decisione di
questa Corte del 14 gennaio 2010 (BE.2009.21, consid. 1.4) espressamente
invocata dall'opponente a sostegno della sua argomentazione, che in
quell'occasione era stato fatto accenno all'art. 248 cpv. 2 CPP a titolo
indicativo e non vincolante, con riferimento ad una eventuale lesione del
principio di celerità, quest'ultimo essendo valido anche nel contesto della
DPA, e che nel caso concreto non è stato sicuramente disatteso.
1.4. L'istanza di dissigillamento presentata dall'AFC è per il resto ricevibile in
ordine.
2.
2.1. Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale deve esaminare dapprima se sussistono sufficienti
indizi di reato e, se ciò dovesse essere il caso, in un secondo momento se i
documenti presentano un'importanza, perlomeno apparente, per l'inchiesta.
Quest'ultima analisi non può essere effettuata nel dettaglio, poiché il
contenuto stesso dei documenti posti sotto sigilli non è ancora noto. A questo
stadio l'autorità deve riferirsi al cosiddetto principio dell'"utilità potenziale"
(sentenze del Tribunale federale 1B_354/2009 e 1B_366/2009 del 2 marzo
2010, consid. 3.2; 8G.9/2004 del 23 marzo 2004, consid. 6). E' soltanto in
presenza di un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, qui
palesemente non dato, che la Corte dei reclami penali procede essa stessa
ad una cernita dei documenti (v. DTF 132 IV 63). La perquisizione di
documenti è dunque ammissibile unicamente se esistono degli indizi
sufficienti in merito all'esistenza di un’infrazione (DTF 106 IV 413 consid. 4).
La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e
oggettivamente fondati e non basarsi su sospetti generali o su una
prevenzione puramente soggettiva (sentenza del Tribunale federale
8G.9/2004 del 23 marzo 2004, consid. 6).
2.2. Come appena esposto, nell'ambito di una richiesta di levata dei sigilli occorre
dapprima verificare se sussistono sufficienti indizi di reato tali da giustificare
la misura della perquisizione. Ciò comporta, in concreto, che l'istanza
presentata dall'autorità competente esponga in maniera sufficientemente
dettagliata il contesto fattuale in modo tale che la scrivente Corte possa
effettuare un'adeguata sussunzione in punto alla realizzazione degli elementi
costituivi oggettivi e soggettivi di una o più infrazioni. A supporto dei fatti
esposti, l'autorità istante è altresì tenuta ad allegare eventuali mezzi di prova
o fornire concreti elementi indiziari tali da corroborare le ipotesi di reato
avanzate (sentenza del Tribunale penale federale BE.2012.4 dell'11 luglio
2012, consid. 3.1).
2.3. Nella fattispecie occorre innanzitutto osservare che l'AFC, nella propria
istanza, omette di indicare e allegare, conformemente a quanto esposto nei
considerandi precedenti, quegli elementi utili per decifrare il contesto fattuale
all'origine delle indagini, tali da permettere alla scrivente Corte di valutare
l'esistenza di un sospetto sufficiente quo alla realizzazione di una o più
infrazioni alla LIP.
Nella propria istanza l'AFC riporta infatti solo delle generiche asserzioni in
ordine all'apertura di un procedimento penale amministrativo "[…] in
considerazione dei sospetti di sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61, lt. a
LIP, rispettivamente truffa in materia fiscale giusta l'art. 14, cpv. 2 DPA,
commesse nell'ambito della gestione delle società D. SA con sede a Y. e E.
SA, con sede a X., nel corso degli anni a partire dal 2004, nei confronti di B.,
nato il 1 giugno 1963, residente a W., e C., nato il 26 dicembre 1959,
residente a V." (v. act. 1 pag. 2). A pagina 4 della medesima istanza l'AFC
afferma che "l'autorità inquirente sospetta che società riconducibili agli
imputati (D. SA, Y. e E. SA, X.) abbiano corrisposto distribuzioni dissimulate
di utile a favore degli imputati per importi rilevanti, senza dedurre l'imposta
preventiva all'atto del pagamento e disattendendo il principio
dell'autotassazione" (v. act. 1 pag. 4).
Una tale esposizione del contesto fattuale non è però conforme ai principi
sopraenunciati, poiché, oltre a non essere suffragata da validi elementi
indiziari, non permette a questa Corte, dato il suo carattere eccessivamente
conciso e stringato, di procedere all'analisi e relativa valutazione delle ipotesi
di reato ritenute dall'autorità inquirente. Al di là di vaghe asserzioni prive di
qualsivoglia elemento suffragante a supporto, nulla viene infatti spiegato o
precisato in merito ai sospetti di sottrazione di imposta, così come troppo
generica è la descrizione della modalità di commissione degli eventuali reati
da parte dei menzionati B. e C. Invano si tenterebbe di reperire nell'istanza,
come pure nella successiva replica, ulteriori elementi atti a verificare l'effettiva
sussistenza di una o più infrazioni di carattere penale. Le uniche
considerazioni espresse dall'autorità inquirente federale in merito al sospetto
di realizzazione di un'infrazione si esauriscono, in definitiva, in mere e
generiche asserzioni di parte.
I fatti posti a fondamento dell'istanza si concentrano essenzialmente sulla
ricostruzione dell'eventuale destinazione dell'illecito provento (operazione
immobiliare di F.), omettendo però di fornire alla scrivente Corte una precisa
e dettagliata esposizione dei fatti a monte di essa e quindi sulle infrazioni
oggetto dell'inchiesta in quanto tale. In siffatte circostanze ne consegue che
la presente richiesta di levata dei sigilli è da respingere già per questo motivo,
considerata la grave carenza sotto il profilo dell'esposizione del complesso
fattuale, senza che sia necessario pronunciarsi oltre, in particolare in merito
alla condizione della potenziale utilità delle carte e documenti posti sotto
sigillo.
3.
3.1. Alla luce di tutto quanto esposto, la richiesta dell'AFC tendente alla levata dei
sigilli deve essere respinta. I documenti in questione devono pertanto essere
restituiti all'opponente.
3.2. All'autorità richiedente, soccombente, non possono essere addossate spese
giudiziarie (art. 25 cpv. 4 DPA; art. 73 LOAP; art. 66 cpv. 4 LTF per analogia).
3.3. L'opponente, dal canto suo, ha diritto a vedersi riconosciuta un'indennità per
spese ripetibili a carico della parte soccombente (v. sentenza del Tribunale
penale federale BV.2012.16-45 del 1. ottobre 2010, consid. 8.1). Se
l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione
dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento
oppure, nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al
momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario
secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 del regolamento del Tribunale
penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e
le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Nel
caso di specie, tenuto conto della complessità della causa, si giustifica
l'attribuzione all'opponente di un'indennità di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a carico
dell'AFC.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. I documenti rubricati da lett. a) a d) sono restituiti all'opponente.
3. Non vengono prelevate spese giudiziarie.
4. L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà all'opponente
un'indennità di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di spese ripetibili.
Bellinzona, il 21 febbraio 2013
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. dott. Goran Mazzucchelli
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy