Decisione del 20 luglio 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE
CONTRIBUZIONI,
Richiedente
contro
A. SAGL,
Opponente
Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2017.10+BE.2017.11
- 2 -
Visti:
- le due richieste di levata dei sigilli del 16 giugno 2017 presentate dall'Ammini-
strazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) concernente i documenti
posti sotto sigillo a seguito della perquisizione dei locali della A. Sagl, a Lugano,
avvenuta nell'ambito delle inchieste fiscali condotte nei confronti di B., C., D. SA
in liquidazione e E. LLC (v. BE.2017.10 e BE.2017.11 act. 1);
- gli inviti a presentare la risposta alle richieste del 19 giugno 2017 (v. BE.2017.10
e BE.2017.11 act. 2);
- lo scritto del 30 giugno 2017, trasmesso all'AFC per informazione, con il quale
A. Sagl dichiara "di ritirare la richiesta di apposizione di sigilli formalizzata lo
scorso 22 marzo 2017, in occasione del sequestro" (v. BE.2017.10 act. 3);
- la conversazione telefonica del 10 luglio 2017, mediante la quale il rappresen-
tante di A. Sagl ha informato questa Corte che la dichiarazione di adesione alla
richiesta di levata dei sigilli del 30 giugno 2017 trasmessa nell'ambito della
causa BE.2017.10 è valida anche per la causa BE.2017.11 (v. BE.2017.11 act.
3).
Considerato:
- che la richiedente postula, con istanze distinte ma invocando argomenti sostan-
zialmente analoghi, la levata dei sigilli a documenti sequestrati nei medesimi
locali della stessa opponente nell'ambito dello stesso procedimento condotto
dall'AFC, ragione per cui, per motivi di economia processuale, si giustifica di
procedere alla congiunzione delle cause BE.2017.10 e BE.2017.11 e di pronun-
ciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale
federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 del
22 giugno 2000, consid. 1a);
- che con il suo scritto del 30 giugno 2017 l'opponente ha aderito alle richieste di
dissigillamento dell'AFC, per cui la sua opposizione ex art. 50 cpv. 3 DPA è
venuta meno e le richieste in questione vanno dunque accolte;
- che non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un se-
greto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, l'AFC è autorizzata a pro-
cedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita della documentazione posta
sotto suggello;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura
di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
- 3 -
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione
delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposi-
zioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale
BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
- che giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addos-
sata la tassa di giustizia di fr. 200.–;
- che non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause BE.2017.10 e BE.2017.11 sono congiunte.
2. Le richieste sono accolte. L'AFC è autorizzata a procedere al dissigillamento e
alla cernita della relativa documentazione.
3. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico dell'opponente.
Bellinzona, 21 luglio 2017
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- A. Sagl
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Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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