Decisione del 28 novembre 2019
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE DFF,
Richiedente
contro
A. SA,
B.,
Opponenti
Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2019.13
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Fatti:
A. Dando seguito ad una denuncia penale del 19 agosto 2015 dell’Autorità fede-
rale di vigilanza sui mercati finanziari (in seguito: FINMA), il Dipartimento fede-
rale delle finanze (in seguito: DFF) ha aperto un’inchiesta di diritto penale am-
ministrativo nei confronti di B. per sospetto di esercizio dell’attività d’intermedia-
rio finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione
dell’art. 44 della legge concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari (LFINMA; RS 956.1) in relazione con l’art. 14 della legge relativa alla
lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS
955.0; v. pag. 020 0001 e segg. incarto DFF).
B. Con decisione di edizione di documenti del 24 luglio 2019, il DFF ha ordinato
ad A. SA, già C. SA (v. pag. 030 0010 e segg. incarto DFF), di presentare gli
atti di trust dai quali risulta che C. SA aveva la funzione di Trustee o Protector
tra il 16 marzo 2012 e il 29 ottobre 2013 unitamente alla documentazione dalla
quale poter riscontrare a quanto ammontavano i valori patrimoniali (detenuti da
Custodian Trustee) amministrati da C. SA quale Trustee e Protector tra il
16 marzo 2012 e il 29 ottobre 2013 (v. act. 1.3).
C. In data 16 settembre 2019 A. SA e B. hanno trasmesso al DFF i documenti
richiesti, opponendosi alla loro perquisizione e postulandone la messa sotto si-
gillo (v. act. 1.2).
D. Con decisione dell’8 ottobre 2019, il DFF ha respinto la richiesta di A. SA e
dichiarato irricevibile quella di B. (v. act. 1.1).
E. Con scritti del 14 e 17 ottobre 2019, presentati al Capo del Servizio giuridico del
DFF, A. SA risp. B. hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, chiedendo che
questa sia dichiarata nulla rispettivamente annullata (v. act. 1.4 e 1.5).
F. Con scritto del 18 ottobre 2019, il Capo del Servizio giuridico del DFF, dopo
aver corretto la decisione del DFF dell’8 ottobre 2019, dando seguito alla richie-
sta di messa sotto sigillo del 16 settembre 2019, ha presentato una istanza di
dissuggello della documentazione trasmessa da A. SA e B., al fine di procedere
alla perquisizione della stessa (v. act. 1).
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G. Con memoriali di risposta del 15 novembre 2019, trasmessi al DFF per cono-
scenza (v. act. 6), gli opponenti chiedono che la richiesta di levata dei sigilli sia
integralmente respinta e tutte le carte siano restituite ai detentori (v. act. 4 e 5).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del neces-
sario, nei considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure per infrazione agli art. 44 e segg. LFINMA sono rette dalla legge
federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 50 cpv. 1
LFINMA), in particolare dagli art. 19-50 DPA. L'autorità amministrativa incari-
cata dell’inchiesta è il DFF (art. 50 cpv. 1 LFINMA).
1.2 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della
legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è
competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure di
diritto penale amministrativo.
1.3 Giusta l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior
riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esa-
minate soltanto quando si può presumere che contengano scritti importanti per
l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il
segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio mini-
stero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai me-
dici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore
di carte deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perqui-
sizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate
e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cpv. 3).
1.4 Il DFF è legittimato a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei
reclami penali. Premessa l'inesistenza di un termine all’uopo (v. decisione del
Tribunale penale federale BE.2012.4 dell’11 luglio 2012 consid. 1.3.2), l'istanza
presentata dal DFF il 18 ottobre 2019 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni
caso il principio di celerità.
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2. Secondo la prassi costante, nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte
dei reclami penali decide se una perquisizione è di principio ammissibile. Essa
valuta se le condizioni per una levata dei sigilli sono adempiute o meno. In caso
affermativo, essa verifica, in una seconda fase, se interessi al mantenimento di
segreti degni di essere protetti si oppongono alla levata dei sigilli (v. TPF 2007
96 consid. 2). Ne consegue che anche obiezioni di carattere generale avverso
una perquisizione costituiscono dei motivi per l’apposizione di sigilli. Questa può
quindi essere richiesta anche in caso d’insufficienti indizi di reato, così come in
assenza di rilevanza probatoria, se l’interessato intende impedire all’autorità in-
quirente di visionare e utilizzare i documenti sigillati (DTF 140 IV 28 consid.
4.3.6; sentenza del Tribunale federale 1B_117/2012 del 26 marzo 2012 consid.
3.2; sentenza del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settembre 2019
consid. 3).
3.
3.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzitutto
esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perqui-
sizione. All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono
essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa pro-
cedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere
presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della
fattispecie. Differentemente che in caso di gravi indizi di reato, i sufficienti indizi
di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una con-
siderevole o forte probabilità di condanna (v. sentenza BE.2019.4 consid. 4.1 e
rinvii).
3.2 A fondamento della richiesta di levata dei sigilli, il DFF ha indicato sussistere il
fondato sospetto che la società C. SA, ora A. SA, abbia esercitato l’attività d’in-
termediario finanziario senza la necessaria autorizzazione. Premettendo che
per esercitare l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale giusta
l’art. 2 cpv. 3 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) occorre essere affiliati a un
organismo riconosciuto di autodisciplina (in seguito: OAD) od ottenere un’auto-
rizzazione della FINMA per l’esercizio dell’attività (v. art. 14 LRD), il DFF afferma
che “concretamente e per quanto qui di rilievo si ha che, nell’ambito del contesto
di affiliazione all’OAD FCT avvenuta il 29 ottobre 2013, è emerso che la società
C. SA (in seguito: C. SA, ora A. SA) svolgeva l’attività di intermediazione finan-
ziaria sin dal 15 marzo 2012. Su richiesta dell’OAD FCT, l’imputato ha specifi-
cato che, oltre all’attività di consulenza non soggetta a obblighi LRD, C. SA era
stata nominata Trustee di 5 trusts discrezionali e irrevocabili e di un trust di
scopo nonché protector di un trust avente Trustee estero. Nel periodo che qui
interessa, C. SA aveva “avviato relazioni d’affari continuative con 5 controparti”
di cui amministrava i patrimoni conferiti in trust. Gli attivi dei Trust non erano
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detenuti direttamente da C. SA, bensì da “società Custodian Trustee”, che non
avevano sede in Svizzera, né erano amministrate da persone residenti in Sviz-
zera. Dal 15 marzo 2012 al 31 dicembre 2012, i custodian trustees facenti capo
a C. SA disponevano di valori patrimoniali di terzi per circa EUR 8,5 mio, au-
mentati dal 1° gennaio 2013 al 28 ottobre 2013 a circa EUR 11,6 mio e
USD 91,630 mio” (v. act. 1, pag. 2). In sostanza, il DFF sospetta che “l’imputato
abbia superato i limiti previsti dall’OAIF per lo svolgimento dell’attività a titolo
professionale che fanno scattare l’obbligo di affiliazione a una OAD o di ottenere
un’autorizzazione della FINMA, esercitando di conseguenza l’attività d’interme-
diario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione” (v. act. 1, pag.
6).
Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi,
questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, il DFF
disponga di sufficienti indizi per fondare i propri sospetti circa la violazione
dell’art. 44 LFINMA. Il fatto che, secondo gli opponenti, quanto contestato
dall’autorità costituirebbe al massimo un caso bagatella e che quella condotta
dal DFF è “una procedura penale per infrazioni probabilmente inesistenti o al
massimo per una carenza puramente formale, per negligenza e sanata dopo
pochi mesi”, non è sufficiente per inficiare questa conclusione visto che sarà
proprio l’inchiesta a fornire i necessari elementi per definire il livello di gravità
dei fatti rimproverati agli indagati, risp. la loro concreta rilevanza penale (v. act.
4, pag. 3 e seg., e act. 5, pag. 3 e seg.).
4.
4.1 La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti
importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve
tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto
tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È sufficiente che essa
indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per
la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre
2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di registrazioni od oggetti che richiedono
la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno
l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non pre-
senta manifestamente nessuna connessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in
particolare allorquando essi postulano la messa sotto sigilli di documenti o file
voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012
dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).
4.2 Nella fattispecie, per quanto attiene alla pertinenza per l’inchiesta della docu-
mentazione posta sotto sigilli, si rileva che gli opponenti, con scritto del 16 set-
tembre 2019, hanno trasmesso al DFF quanto segue: “1) Nr. 7 atti di trust dove
C. SA è stata nominata trustee tra il 16 marzo 2012 ed il 29 ottobre 2013; 2)
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Nr. 1 atto di “restatement” dove C. SA è stata nominata protector di un trust; 3)
Nr. 10 raccoglitori contenenti fotocopia degli estratti conto, situazioni patrimo-
niali e giustificativi bancari per gli anni 2012 rispettivamente 2013 delle relazioni
bancarie intestate ai custodian trustees o alle underlying companies riferibili ai
trust di cui sopra ed al periodo intercorso tra il 16 marzo 2012 ed il 29 ottobre
2013” (v. act. 1.2). Nella misura in cui tali documenti concernono l’attività di C.
SA nel periodo durante il quale il DFF sospetta che tale società abbia esercitato
l’attività d’intermediario finanziario senza la necessaria autorizzazione, la loro
pertinenza è evidente. Essendo l’oggetto della perquisizione ben circoscritto, la
misura, tenuto conto anche di quanto segue (v. infra consid. 5), risulta altresì
proporzionata.
5. A. SA e B. si oppongono alla perquisizione e alla levata dei sigilli, nella misura
in cui la documentazione trasmessa al DFF sarebbe coperta dal segreto ban-
cario (art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, LBCR;
RS 952.0), dal segreto professionale del fiduciario (art. 16 della legge ticinese
sull’esercizio delle professioni di fiduciario, LFid; R.L. 953.100), dal segreto
commerciale (art. 162 CP) nonché protetta dal diritto alla protezione dei dati
(art. 35 LPD; RS 235.1).
Non si tratta dunque manifestamente di segreti menzionati all’art. 50 cpv. 2 DPA
(v. supra consid. 1.3). Certo il Tribunale federale in una recente sentenza ri-
guardante il segreto di un organo di revisione, in virtù del rinvio all’art. 173 CPP
contenuto all’art. 41 cpv. 2 DPA, ha purtuttavia esaminato l’esistenza o meno di
interessi preponderanti al mantenimento del segreto rispetto all’interesse all’ac-
certamento della verità (v. DTF 145 IV 273 consid. 3), ma nel caso concreto gli
opponenti si sono limitati a invocare in maniera generica i segreti in questione,
senza sostanziare alcun interesse preponderante giustificante il mantenimento
degli stessi. Secondo la stessa massima Corte nemmeno il dovere di confiden-
zialità è del resto sufficiente per escludere la perquisizione della documenta-
zione litigiosa da parte dell’autorità inquirente (v. DTF 145 IV 273 consid. 3.5).
Anche queste censure vanno dunque respinte.
6. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dal DFF va accolta. Non
essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto pro-
fessionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, il DFF è autorizzato a procedere esso
stesso al dissigillamento e alla cernita della relativa documentazione.
7. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di
reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
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penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non con-
tiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, tro-
vando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in ana-
logia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, agli opponenti, parti
soccombenti, viene addossata in solido la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non
vengono per contro assegnate ripetibili al DFF (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di levata dei sigilli è accolta.
2. Il DFF è autorizzato a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita della rela-
tiva documentazione.
3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta in solido a carico degli opponenti.
Bellinzona, 29 novembre 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Dipartimento federale delle finanze DFF
- A. SA,
- B.
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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