Decisione del 2 ottobre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA,
Richiedente
contro
B. SA, rappresentata dagli avv. Fulvio Pelli e Paolo
D'Alessandro,
Opponente
Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2020.14
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Fatti:
A. Il 22 giugno 2020 la Segreteria della Commissione della concorrenza (in se-
guito: Segreteria COMCO), d’intesa con un membro della presidenza della
COMCO, ha aperto un’inchiesta (n. 22-0504) ai sensi dell’art. 27 della legge
federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
(LCart; RS 251) nei confronti di tre imprese di costruzione della regione W., tra
cui la B. SA. La Segreteria COMCO ha infatti ricevuto delle informazioni se-
condo le quali B. SA e le imprese di costruzioni C. SA e D. SA avrebbero coor-
dinato le offerte per progetti di lavori di costruzione nel quadro di appalti pubblici
e privati. I presunti coordinamenti delle offerte riguarderebbero la ripartizione
dei progetti e la fissazione dei prezzi delle offerte. Questa pratica durerebbe da
diversi decenni ed esisterebbe ancora oggi. Secondo la Segreteria COMCO,
tali comportamenti potrebbero costituire degli accordi illeciti ai sensi dell’art. 5
cpv. 1 LCart in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart (v. act.
1.4).
B. Con decisione del medesimo giorno, la COMCO ha deciso di perquisire le carte
e gli oggetti situati nei locali e nelle vetture di B. SA e delle società affiliate e
facenti parte del gruppo, in particolare i locali nelle vie X. e Y. a Z. (v. act. 1.6).
C. La perquisizione, effettuata dai collaboratori della Segreteria COMCO, ha avuto
luogo il 24 giugno seguente e ha portato alla messa in sicurezza delle copie
forensi (dati elettronici) di quattro telefonini e al sequestro di undici agende in
formato cartaceo (v. act. 1.1). B. SA si è opposta a tale misura, per cui gli oggetti
in questione sono stati posto sotto sigillo conformemente all’art. 50 cpv. 3 della
legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).
D. Con scritto del 14 luglio 2020, la Segreteria COMCO ha presentato una do-
manda di dissigillamento degli oggetti di cui sopra, al fine di procedere alla per-
quisizione degli stessi (v. act. 1).
E. Con scritto del 24 luglio 2020, trasmesso alla COMCO per conoscenza (v. act.
4), B. SA ha chiesto che la domanda di dissigillamento sia respinta e che, di
conseguenza, la perquisizione degli oggetti messi al sicuro non sia ammessa
(v. act. 3).
F. Con osservazioni spontanee del 4 agosto 2020, la Segreteria COMCO si è in-
tegralmente riconfermata nella sua domanda del 14 luglio 2020 (v. act. 5).
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G. Con duplica del 12 agosto 2020, l’opponente ha ribadito le conclusioni conte-
nute nella sua risposta del 24 luglio 2020 (v. act. 7).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del neces-
sario, nei considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 42 cpv. 2 LCart, le autorità in materia di concorrenza possono
ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti
coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45–50 DPA. Giusta l’art. 46
cpv. 1 lett. a DPA, devono essere sequestrati dal funzionario inquirente gli og-
getti che possono avere importanza come mezzi di prova.
1.2 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della
legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione
(LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è
competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure di
diritto penale amministrativo.
1.3 Giusta l’art. 50 DPA, la perquisizione di carte deve essere fatta col maggior
riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esa-
minate soltanto quando si può presumere che contengano scritti importanti per
l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il
segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio mini-
stero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai me-
dici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore
di carte deve essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perqui-
sizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate
e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cpv. 3).
1.4 La Segreteria COMCO è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli
alla Corte dei reclami penali. Premessa l'inesistenza di un termine all’uopo
(v. decisione del Tribunale penale federale BE.2012.4 dell’11 luglio 2012 con-
sid. 1.3.2), l'istanza presentata dalla Segreteria COMCO il 14 luglio 2020 è ri-
cevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.
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2. Secondo la prassi costante, nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte
dei reclami penali decide se una perquisizione è di principio ammissibile. Essa
valuta se le condizioni per una levata dei sigilli sono adempiute o meno. In caso
affermativo, essa verifica, in una seconda fase, se interessi al mantenimento di
segreti degni di essere protetti si oppongono alla levata dei sigilli (v. TPF 2007
96 consid. 2). Ne consegue che anche obiezioni di carattere generale avverso
una perquisizione costituiscono dei motivi per l’apposizione di sigilli. Questa può
quindi essere richiesta anche in caso d’insufficienti indizi di reato, così come in
assenza di rilevanza probatoria, se l’interessato intende impedire all’autorità in-
quirente di visionare e utilizzare i documenti sigillati (DTF 140 IV 28 con-
sid. 4.3.6; sentenza del Tribunale federale 1B_117/2012 del 26 marzo 2012
consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settembre
2019 consid. 3).
3.
3.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzitutto
esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perqui-
sizione. All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono
essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa pro-
cedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere
presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della
fattispecie. Differentemente che in caso di gravi indizi di reato, i sufficienti indizi
di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una con-
siderevole o forte probabilità di condanna (v. sentenza BE.2019.4 consid. 4.1 e
rinvii).
3.2 A supporto della richiesta di levata dei sigilli, la Segreteria COMCO ha indicato
sussistere il fondato sospetto dell’esistenza di possibili accordi anticoncorren-
ziali ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart tra le tre imprese parti implicate
nel procedimento nella Regione W., ossia l’opponente, D. SA e C. SA. Queste
imprese sono attive nel campo della costruzione, nei lavori di sopra e sottostrut-
tura come anche nell’esecuzione e progettazione di lavori d’edilizia e di genio
civile. L’inchiesta è stata avviata a seguito di informazioni fornite da una per-
sona, il cui nome, per motivi di strategia istruttoria e di protezione della perso-
nalità, non è stato fornito dalla richiedente, e dal Cantone V. Dalle informazioni
ottenute sarebbero emersi degli indizi su dei possibili coordinamenti delle offerte
nei progetti di costruzione nell’ambito di appalti pubblici e privati. Il sospetto di
un coordinamento delle offerte concernerebbe la fissazione del prezzo e la ri-
partizione dei progetti di lavoro, situazione che perdurerebbe ancora oggi
(v. act. 1, pag. 3, e act. 1.4). La richiedente afferma che “il 1°ottobre 2019 due
collaboratori della Segreteria hanno incontrato A. Quest’incontro è durato due
ore e 20 minuti (cfr. verbale dell’incontro del 10 ottobre 2019, allegato 7). A. ha
comunicato di essere a conoscenza di presunti coordinamenti tra delle imprese
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attive nel campo del genio civile e della costruzione nella regione W. A. ha indi-
cato con precisione i nomi delle imprese implicate, ossia B. SA, impresa costru-
zioni, D. SA e C. SA. Secondo quanto comunicato da A., queste imprese avreb-
bero coordinato le offerte nell’ambito di progetti di lavori di costruzione nella
regione W. Dalle informazioni di A. i presunti coordinamenti esisterebbero da
molti anni e durerebbero ancora oggi” (act. 1, pag. 4). Inoltre, “con scritto del
19 maggio 2020, il Cantone V. ha informato la Segreteria su delle sospette pro-
cedure di appalto nella regione W. che coinvolgerebbero le tre imprese impli-
cate, e che riguarderebbero sei appalti pubblici risalenti alla primavera del 2020
aventi per oggetto dei progetti di lavori di costruzione (cfr. allegato 8). Il Can-
tone V. ha interrotto le procedure di appalto pubblico per mancanza di una ga-
ranzia di una concorrenza efficace” (ibidem). La richiedente aggiunge che “già
negli anni 2017-2018 il Cantone V. aveva riscontrato delle anomalie in materia
di concorrenza nell’ambito di appalti pubblici nella regione W. e aveva contattato
con la Segreteria“ (ibidem). La richiedente sostiene che le fonti delle informa-
zioni e segnalazioni ricevute sarebbero attendibili. Sempre per motivi di strate-
gia istruttoria e di protezione della personalità, alcune parti delle prove docu-
mentali sarebbero state oscurate in modo da poterle fornire alla parte oppo-
nente. La Segreteria COMCO sarebbe venuta in possesso anche di altri docu-
menti rilevanti prima dell’apertura dell’inchiesta che tuttavia non produce per i
medesimi motivi (v. ibidem, pag. 5).
Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi,
questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, la Segre-
teria COMCO disponga di sufficienti indizi per fondare i propri sospetti circa la
violazione dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart. Il fatto che, secondo l’opponente,
alle gare d’appalto oggetto dell’inchiesta, risalenti alla primavera del 2020, le tre
società avrebbero in realtà partecipato come consorzio e come tale avrebbero
presentato le loro offerte e che i fatti risalenti al 2017-2018 sarebbero insignifi-
canti, visto che la COMCO per tre anni non si sarebbe attivata, non è sufficiente
per inficiare questa conclusione, visto che sarà proprio l’inchiesta a fornire i ne-
cessari elementi per chiarire questi e altri aspetti della fattispecie, che esulano
dal limitato potere d’esame della Corte dei reclami penali nelle vertenze ex art.
50 cpv. 3 DPA.
4.
4.1 La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti
importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve
tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto
tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È sufficiente che essa
indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per
la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre
2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di registrazioni od oggetti che richiedono
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la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno
l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non pre-
senta manifestamente nessuna connessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in
particolare allorquando essi postulano la messa sotto sigilli di documenti o file
voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012
dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).
4.2 Nella fattispecie, gli oggetti messi al sicuro oggetto della domanda di levata dei
sigilli sono i seguenti:
- - Telefonino lphone SE di E. (CEO);
- Telefonino Samsung Galaxy S1OE di F. (Direttore tecnico),
- Telefonino lphone 8 di G. (Direttore tecnico);
- Telefonino Samsung Galayy SlO di H. (Impresa generale);
- 4 agende di F. (Direttore tecnico) 2009-2012;
- 3 agende di H. (Impresa generale) 2008,2010,2011;
- 1 agenda di H. (Impresa generale) 2017;
- 1 agenda di H. (Impresa generale) 2016;
- 1 agenda di H. (Impresa generale) 2015;
- 1 agenda di H. (Impresa generale) 2018.
La richiedente afferma che, in base all’esperienza acquisita dall’inchiesta del
Cantone V. così come in altri casi analoghi concernenti cartelli sugli appalti, è
ragionevole pensare che il materiale probatorio utile all’accertamento dei fatti si
trovi presso le imprese coinvolte nell’inchiesta. Per questa ragione essa ha pro-
ceduto alla perquisizione dei locali dell’opponente e delle altre due società coin-
volte. Essa sostiene che “sulla base dell’esperienza della Segreteria e come le
ultime perquisizioni hanno dimostrato, i mezzi di prova utili per dimostrare even-
tuali accordi anticoncorrenziali si trovano nei locali delle imprese, come ad
esempio sui server dei computer, su altri dispositivi elettronici come telefonini o
laptop oppure su delle note scritte a mano in vari tipi di documenti fisici, tra cui
si includono certamente le agende personali. Documenti o dati elettronici relativi
ad esempio a scambi di emails, a eventuali incontri tra imprese o delle note
scritte riguardanti un eventuale coordinamento dei prezzi, delle possibili riparti-
zioni di progetti, degli eventuali incontri avvenuti o previsti sono degli esempi di
ciò che le agende come dei telefonini possono contenere. Per tale motivo, la
Segreteria ritiene che nelle agende così come nelle copie forense dei telefonini
sequestrati vi siano contenuti dei mezzi di prova utili per l’inchiesta” (v. act. 1,
pag. 6). La Segreteria COMCO aggiunge che “esempi di dati che si potrebbero
trovare all’interno dei telefonini sono delle chat via le applicazioni come Whats-
App o di altro tipo, dei messaggi classici, degli scambi di email in merito ad
eventuali incontri tra le parti o riguardanti scambi di offerte o di direttive su come
eventualmente preparare delle offerte in modo coordinato o come ripartirsi degli
eventuali progetti di lavoro. Inoltre i telefonini potrebbero contenere foto di ca-
pitolati, di offerte inviate ad altri concorrenti o altri documenti utili in formato
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word, Excel o pdf. Per quel che attiene alle agende, esse potrebbero permettere
di trovare, tra le altre cose, delle annotazioni di appuntamenti previsti per discu-
tere dei progetti di lavoro o delle annotazioni sulla ripartizione dei progetti di
lavori, delle indicazioni sui prezzi da inserire nei capitolati. Documenti di questo
tipo sono idonei a dimostrare l’esistenza di accordi in materia di concorrenza o
la partecipazione di singole imprese ad essi. In particolare, le copie forense dei
telefonini e le agende trovate nei locali commerciali che sono state sequestrate
non sono dei dispositivi o supporti ad uso esclusivamente privato, dato che do-
vrebbero essere adoperati regolarmente nell’ambito professionale. È molto im-
probabile che gli oggetti sotto sigillo e sequestrati non contengano informazioni
rilevanti per l’impresa e quindi per l’inchiesta.). Di conseguenza si deve presu-
mere che i quattro telefonini così come le undici agende cartacee (cf. n. marg.
7), oggetto della presente domanda di dissigillamento, possono contenere delle
informazioni rilevanti per determinare l’eventuale partecipazione di B. SA, im-
presa costrizioni a uno o più accordi in materia di concorrenza ai sensi dell’art. 5
cpv. 3 lett. a e c LCart.” (v. act. 1, pag. 7).
Ora, nella misura in cui tali oggetti concernono l’attività dell’opponente nel pe-
riodo durante il quale la COMCO sospetta che la stessa abbia costituito cartelli
con altre società per l’aggiudicazione di appalti nel settore della costruzione in
violazione della LCart, la loro pertinenza è evidente. Contrariamente a quanto
asserito dall’opponente, anche il telefonino e le agende di H., responsabile
dell’impresa generale, potrebbero fornire elementi utili per l’inchiesta. In sede di
replica, la richiedente ha del resto fornito un verbale di un incontro avvenuto il
1° ottobre 2019 con A. (v. supra consid. 3.2), il quale ha affermato che alle
discussioni relative ai presunti accordi illeciti avrebbe partecipato anche H.
(v. act. 5.1, pag. 2). Sospettando che gli accordi cartellari esisterebbero già
prima del 2017, la perquisizione degli oggetti di cui sopra risulta ben circoscritta
e quindi ossequiosa del principio della proporzionalità. L’opponente contesta
che presunti accordi illeciti possano essere stati conclusi negli anni Settanta,
dato che la società esisterebbe soltanto dal 1989. A tal proposito si rileva che,
da una parte, le agende messe al sicuro concernono in ogni caso periodi sus-
seguenti al 1989, dall’altra, se l’opponente esiste effettivamente solo dal 1989,
gli oggetti litigiosi non potranno logicamente contenere informazioni relative alla
società anteriori a tale anno. Per il resto non si vede né viene spiegato quali
specifici segreti degni di essere protetti si oppongano alla levata dei sigilli. La
richiedente ha già in ogni caso sottolineato che l’opponente avrà la possibilità
di presenziare alla perquisizione (v. act. 1, pag. 8), per cui non vi è nessuna
ragione di ritenere che l’esame non verrà fatto col maggior riguardo possibile
ex art. 50 cpv. 1 DPA.
5. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dalla Segreteria COMCO
va accolta. Non essendo gli oggetti di cui alla richiesta toccata da un segreto ai
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sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, fatto per altro nemmeno sostenuto dall’opponente,
la Segreteria COMCO è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento
e alla cernita degli stessi (v. sentenze del Tribunale penale federale BE.2018.11
del 5 dicembre 2018 consid. 8; BE.2013.11 del 15 agosto 2013 consid. 2.3;
BE.2007.10-13 del 14 marzo 2008 consid. 6.5).
6. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di
reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non con-
tiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, tro-
vando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in ana-
logia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all’opponente, parte
soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non vengono
per contro assegnate ripetibili alla Segreteria COMCO (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di levata dei sigilli è accolta.
2. La Segreteria COMCO è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli ed alla
cernita dei relativi oggetti.
3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico dell’opponente.
Bellinzona, 2 ottobre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Commissione della concorrenza
- Avv. Fulvio Pelli e Paolo D'Alessandro
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istru-
zione lo ordini (art. 103 LTF).
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