Decisione incidentale
del 25 agosto 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA,
Richiedente
contro
A. SA, c/o B., rappresentata dall'avv. Emanuele
Stauffer,
Opponente
Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
Richiesta di sospensione
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BE.2021.9a
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Fatti:
A. Il 22 giugno 2020 la Segreteria della Commissione della concorrenza (in seguito:
Segreteria COMCO), d’intesa con un membro della presidenza della COMCO, ha
aperto un’inchiesta (n. 22-0504) ai sensi dell’art. 27 della legge federale del 6 ot-
tobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart; RS 251) nei con-
fronti di tre imprese di costruzione della regione Moesa, ossia C. SA (Z.), D. SA
(Y.) e E. SA (Z.), inchiesta estesa susseguentemente ad altre imprese, tra cui A.
SA (X.). La Segreteria COMCO ha infatti ricevuto delle informazioni secondo le
quali le imprese in questione avrebbero coordinato le offerte per progetti di lavori
di costruzione nel quadro di appalti pubblici e privati. I presunti coordinamenti delle
offerte riguarderebbero la ripartizione dei progetti e la fissazione dei prezzi delle
offerte. Questa pratica sarebbe esistita da diversi decenni e sarebbe durata perlo-
meno sino all’apertura dell’inchiesta. Secondo la Segreteria COMCO, tali compor-
tamenti potrebbero costituire degli accordi illeciti ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LCart in
combinato disposto con l’art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart (v. act. 1.4).
B. Con decisione del 21 giugno 2021, la COMCO ha deciso di perquisire le carte e gli
oggetti situati nei locali di A. SA a X. (v. act. 1.6).
C. La perquisizione, effettuata dai collaboratori della Segreteria COMCO, ha avuto
luogo il 22 giugno seguente e ha portato alla messa in sicurezza delle copie forensi
di dati elettronici e al sequestro di documenti cartacei (v. act. 1.1). A. SA si è op-
posta a tale misura, per cui gli oggetti in questione sono stati posto sotto sigillo
conformemente all’art. 50 cpv. 3 della legge federale sul diritto penale amministra-
tivo (DPA; RS 313.0).
D. Con scritto del 9 luglio 2021, la COMCO ha presentato una domanda di dissigilla-
mento degli oggetti di cui sopra, al fine di procedere alla perquisizione degli stessi
(v. act. 1).
E. Con lettera del 26 luglio 2021, l’opponente ha chiesto che la presente procedura
venga temporaneamente sospesa, “dato che il mandato di perquisizione del
21 giugno 2021 (con la conseguente apposizione dei sigilli sul materiale seque-
strato e la domanda di levata dei sigilli), è stato oggetto di un ricorso tuttora pen-
dente presso il Tribunale amministrativo federale” (act. 5).
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F. Invitata a prendere posizione sulla predetta richiesta di sospensione, la COMCO
ne ha postulato la reiezione (v. act. 9).
G. Con scritto del 23 agosto 2021, l’opponente ha ribadito la sua richiesta di sospen-
sione (v. act. 12).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario,
nei considerandi in diritto.
Diritto:
1. Le disposizioni del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) sono applicabili a
titolo complementare o per analogia nella misura in cui il DPA lo prevede espres-
samente (cfr. art. 22, 30 cpv. 2 e 3, 31 cpv. 2, 41 cpv. 2, 43 cpv. 2, 58 cpv. 3, 60
cpv. 2, 80 cpv. 1, 82, 89 e 97 cpv. 1 DPA). Inoltre, alle questioni che la DPA non
regola espressamente o implicitamente, di principio si applicano per analogia le
disposizioni del CPP (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; sentenze del Tribunale
federale 1B_210/2017 del 23 ottobre 2017 consid. 1.1; 1B_91/2016 del 4 agosto
2016 consid. 4.1). I principi generali della procedura penale e del diritto costituzio-
nale devono essere tenuti in considerazione anche nei procedimenti penali ammi-
nistrativi (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; v. anche TPF 2016 55 consid. 2.3,
decisione del Tribunale penale federale BV.2017.26 del 6 settembre 2017 consid.
1.2 e 1.3).
2.
2.1 Il DPA non contiene nessuna disposizione riguardante la sospensione della pro-
cedura. Una procedura di ricorso può essere sospesa se il suo esito dipende da
un’altra procedura di cui appare opportuno attendere l’esito (v. art. 314 cpv. 1 lett. b
in relazione con art. 379 CPP). Giusta l’art. 5 cpv. 1 CPP, le autorità penali avviano
senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2.2 A sostegno della sua richiesta di sospensione, l’opponente afferma che “nel caso
concreto la vertenza già pendente d’innanzi al TAF è volta a stabilire se la deci-
sione che ha portato alla perquisizione dei locali della A. SA e al sequestro dei
documenti posti sotto sigillo, oggetto della presente procedura, rispetti le garanzie
procedurali. In questo senso quella procedura è pregiudizievole rispetto a quella
qui in esame. Procedendo con questa procedura si correrebbe non solo il rischio
di avere 2 sentenze contrastanti ma pure un danno irreparabile alla qui istante. La
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procedura pendente dinanzi al TAF e quella apertasi dinanzi al TPF hanno il me-
desimo oggetto; sebbene le sentenze che questi due Tribunali sono chiamati ad
emettere avranno effetti diversi, i punti da sciogliere sono i medesimi. Il TAF dovrà
tuttavia pronunciarsi in via esclusiva e principale sulla sufficiente presenza di indizi,
tale da giustificare o meno una perquisizione. In caso di accoglimento del ricorso,
il mandato diverrà nulla e la perquisizione pure. Il materiale acquisito dovrà quindi
integralmente essere ritornato alla ricorrente, senza preventiva ispezione possi-
bile. Di contro se non si dovesse sospendere la presente procedura, qualora que-
sta Corte dovesse decidere a favore della levata dei sigilli, l’autorità inquirente ver-
rebbe in possesso della documentazione prima ancora che il TAF si possa espri-
mere nel merito della legittimità e liceità stessa del provvedimento di perquisizione
e sequestro. Un’eventuale sentenza positiva del TAF diverrebbe quindi di fatto inu-
tile ritenuto come l’autorità inquirente avrebbe oramai già avuto accesso alla do-
cumentazione. Documentazione che inoltre, anche se raccolta in maniera illegale,
potrebbe forse – a determinate condizioni – ciononostante essere utilizzata in un
eventuale procedimento. Pertanto, un’eventuale levata dei sigilli disposta prima
della decisione del TAF potrebbe arrecare un danno alla A. SA e creare una situa-
zione irregolare: la ComCo verrebbe a conoscenza di informazioni in modo illegit-
timo, essendo stata decretata tale la perquisizione stessa” (act. 5).
2.3 Nella fattispecie, non vi sono ragioni per sospendere la procedura di levata dei
sigilli. È vero che tale procedura e quella dinanzi al TAF riguardano le stesse parti,
lo stesso procedimento della COMCO e la stessa perquisizione domiciliare. In en-
trambe le procedure viene analizzata l’esistenza o meno del sufficiente sospetto
di reato (v. BOVET/SABRY, Commentario romando, 2a ediz. 2013, n. 130 ad art. 42
LCart). Tuttavia la legge non prevede a questo stadio della procedura un obbligo
di coordinazione tra TAF e TPF ma parte dal presupposto che entrambi i tribunali
sono indipendenti nella propria decisione, fermo restando che il Tribunale federale
potrà se del caso statuire su eventuali decisioni contraddittorie (v. art. 23 cpv. 2
della legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]; art. 29 cpv. 3 e art. 30 cpv.
1 lett. c del regolamento del Tribunale federale [RTF; RS 173.110.131]; BO-
VET/SABRY, op. cit., n. 128 e 135 ad art. 42 LCart); impregiudicata altresì la facoltà
di concedere l’effetto sospensivo (v. art. 103 cpv. 3 LTF), segnatamente per evitare
un eventuale danno irreparabile (v. ad esempio decisione incidentale del 30 mag-
gio 2017 in re 1B_193/2017 del 24 agosto 2017; più ampiamente v. DELLAGANA-
SABRY, Perquisitions en procédure pénale, 2021, pag. 160). Considerato dunque
non da ultimo l’imperativo di celerità, la domanda di sospensione va respinta.
3. Le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di sospensione della procedura di levata dei sigilli è respinta.
2. Le spese seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, 26 agosto 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Commissione della concorrenza
- Avv. Emanuele Stauffer
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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