Decisione del 16 gennaio 2014
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Clara Poglia
Parti
CANTONE TICINO, MINISTERO PUBBLICO,
Richiedente
contro
CANTONE DI ZURIGO, OBERSTAATSANWALT-
SCHAFT,
Controparte
Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BG.2013.26
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Fatti:
A. In data 13 dicembre 2012, la Staatsanwaltschaft Basel-Stadt (in seguito:
MP/BS) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito:
MP/TI) una richiesta di assunzione del procedimento penale S121005 021
a carico della società A. GmbH per i reati di truffa e infrazione alla legge fe-
derale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241;
act. 1.1, dossier MP/TI). Risulta dall'incarto che alla predetta ditta è conte-
stato di aver contattato telefonicamente una persona anziana domiciliata
nel Canton Basilea al fine di convincerla a disdire i propri contratti di telefo-
nia per concluderne di nuovi con la stessa. Malgrado il rifiuto della vittima,
la società imputata avrebbe proceduto a tale modifica richiedendo in segui-
to il pagamento di elevati costi di annullamento (v. act. 1.1, denuncia del
26 settembre 2012). La suddetta richiesta di assunzione del procedimento
faceva seguito ad una precedente domanda indirizzata, in data 15 ottobre
2012 e per la stessa fattispecie, dal MP/BS alla Staatsanwaltschaft Winter-
thur/Unterland (di seguito: MP/ZH), tuttavia respinta da quest'ultima autorità
(act. 1.1).
B. Con scritto del 29 luglio 2013 indirizzato al MP/ZH, il MP/TI ha a sua volta
richiesto che il procedimento in parola venisse assunto dalle autorità di
perseguimento penale zurighesi data l'ubicazione in questo Cantone della
sede della suddetta società e dovendo lo stesso essere quindi considerato
come luogo di commissione del reato ai sensi dell'art. 31 CPP (act. 1.1,
dossier MP/TI). Il 23 settembre 2013, indicando di non aver ricevuto alcun
riscontro, il MP/TI ha sollecitato una presa di posizione da parte del MP/ZH
in riguardo alla predetta richiesta (act. 1.1, dossier MP/TI).
C. Mediante raccomandata del 26 settembre 2013, il MP/ZH ha indicato al
MP/TI di aver già evaso in senso negativo la richiesta di quest'ultima autori-
tà, con scritto del 3 settembre 2013 (act. 3.2). A mente del MP/ZH, le auto-
rità ticinesi – già incaricate dal 2012 del perseguimento penale di fatti simili
commessi da A. GmbH ai danni di una persona domiciliata in Ticino – a-
vrebbero infatti già compiuto i primi atti di perseguimento di modo che sa-
rebbe data la competenza giusta l'art. 31 cpv. 2 CPP (act. 3.1). In entrambi
i suoi scritti, il MP/ZH ha invitato le autorità ticinesi, in caso di disaccordo, a
trasmettere la propria richiesta all'Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zuri-
go (in seguito: Oberstaatsanwaltschaft ZH), autorità competente in quest'ul-
timo Cantone in materia di conflitti di foro.
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D. Con istanza di determinazione del foro competente del 7 ottobre 2013, il
MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è
rivolto a questa Corte postulando (act. 1):
«1. In via principale:
1.1 L'istanza di determinazione del foro competente è accolta.
1.2 Di conseguenza, le autorità di perseguimento penale del Canton Zurigo
sono designate quali autorità cui spetta il diritto e dovere di perseguire e
giudicare i reati di cui al procedimento penale INC.2013.6792 del Ministero
pubblico del Canton Ticino.
2. In via subordinata:
2.1 L'istanza di determinazione del foro competente è accolta.
2.2 Di conseguenza, le autorità di perseguimento penale del Canton Zurigo
sono designate quali autorità principali cui spetta il diritto e dovere di per-
seguire e giudicare i reati di cui al procedimento penale INC.2013.6792
del Ministero pubblico del Canton Ticino.
2.3 Le autorità di perseguimento penale del Canton Ticino sono designate
quali autorità subordinate, chiamate a intervenire nell'ambito del procedi-
mento penale INC.2013.6792 qualora si rendesse necessario procedere
ad atti istruttori sul territorio del Canton Ticino.»
E. L'Oberstaatsanwaltschaft ZH ha presentato la propria risposta tramite scrit-
to del 17 ottobre 2013 postulando, in via principale, la reiezione dell'istanza
e, in via subordinata, l'irricevibilità della stessa (act. 3).
F. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin-
volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio,
nei successivi considerandi in diritto.
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Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario,
rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autori-
tà penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si
comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano
per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP).
Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad ac-
cordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per pri-
mo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima
della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale af-
finché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge
federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della
Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l'art. 19 del regolamento del 31 ago-
sto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS
173.713.161]). Condizione per adire la presente Corte è quindi che le parti
coinvolte abbiano proceduto a prendere posizione in merito mediante uno
scambio di scritti (art. 40 cpv. 2 CPP). Riguardo al termine per sottoporre la
vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine
di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente
può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a
specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione
dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello
scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami
penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [di seguito: Basler
Kommentar], Basilea 2011, n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2° ed., Zurigo/San Gal-
lo 2013, n° 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale
[CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n° 5 ad art. 40 CPP).
1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di
perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constata-
re che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006
sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al pro-
curatore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale fe-
derale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene
all'autorità competente zurighese, va rilevato che lo scambio di vedute non
ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia l'Oberstaatsan-
waltschatf ZH (art. 107 cpv. 1 let. b della Gesetzes über die Gerichts- und
Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich del
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10 maggio 2010; GOG ZH; LS 211.1), bensì con il ministero pubblico del
distretto di Winterthur/Unterland e ciò malgrado l'indicazione data in modo
esplicito al riguardo dal MP/ZH (act. 1.1).
Orbene, fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi can-
tonali non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un
conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali
(SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa-
chen, 2a ed., Berna 2004, n° 564; decisioni del Tribunale penale federale
BG.2012.33 del 28 novembre 2012, consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del
14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008, consid. 1.2). In applica-
zione di questi principi, va quindi considerato che, nella fattispecie, lo
scambio di vedute non era terminato al momento della presentazione dell'i-
stanza in parola. Essa risulta pertanto irricevibile.
2. Per economia processuale e data la presa di posizione in merito dell'Ober-
staatsanwaltschaft ZH, va comunque precisato che la domanda di determi-
nazione del foro si sarebbe in ogni modo conclusa, per le ragioni che se-
guono, con l'attribuzione del procedimento al MP/TI.
2.1 Il MP/TI postula in sostanza l'assunzione dell'incarto INC.2013.6792 da
parte del MP/ZH poiché il procedimento aperto nel 2012 in relazione ad
una denuncia presentata da una persona domiciliata a Rivera (TI) a carico
della società A. GmbH – procedimento all'origine della domanda di assun-
zione formulata dal MP/BS – si sarebbe concluso in seguito alla desistenza
da parte della denunciante (act. 1). Trattandosi di fattispecie riconducibile
alla società A. GmbH, i fatti da indagare si sarebbero svolti nel Cantone di
Zurigo ciò che richiamerebbe l'applicazione dell'art. 31 CPP. La proporzio-
nalità e l'economia processuale giustificherebbero inoltre la competenza del
MP/ZH posto come la collocazione geografica della ditta indagata impor-
rebbe comunque all'insieme delle procure svizzere, eventualmente chiama-
te ad indagare sulla fattispecie, di rivolgersi ad esso affinché si proceda agli
atti istruttori necessari. L'autorità richiedente indica altresì di non aver espe-
rito alcun atto istruttorio nell'ambito del procedimento di cui il MP/BS ha ri-
chiesto l'assunzione, stante la necessità di chiarire la competenza territoria-
le.
Dal canto loro, le autorità zurighesi sottolineano che il comportamento del
MP/TI andrebbe considerato come un'accettazione per atti concludenti del-
la propria competenza. Esso avrebbe in effetti atteso sette mesi dalla ri-
chiesta di assunzione del procedimento a lui indirizzata dal MP/BS prima di
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interpellare il MP/ZH e, invece di rifiutare tale richiesta, avrebbe sottoposto
a sua volta una domanda di assunzione del procedimento alle autorità zuri-
ghesi (act. 3). Non sussisterebbero altresì nuovi motivi gravi ai sensi
dell'art. 42 cpv. 3 CPP per derogare al foro fissato in applicazione degli
art. 38-41 CPP. L'Oberstaatsanwaltschaft ZH rileva infine che il luogo di
commissione del reato non sarebbe ad oggi determinato, lo stesso non cor-
rispondendo necessariamente alla sede della società indagata.
2.2 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi
diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità
del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave.
Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le auto-
rità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta
come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni
implicati (MOSER, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati;
PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea
2011, n° 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento
avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, archiviazione, ecc.)
prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MOSER,
op. cit., n° 7 ad art. 34). Vi è da considerarsi che ci sia perseguimento, indi-
pendentemente dalle disposizioni cantonali, non solo di fronte all'apertura
formale di un'inchiesta ma anche in caso di indagine di polizia (ibidem).
2.3 Nella fattispecie va ritenuto che i reati imputati alla società A. GmbH sareb-
bero stati commessi in più luoghi, ossia in Ticino e nel Cantone di Basilea
Città, località in cui le supposte vittime sarebbero state "adescate" telefoni-
camente, e nel Cantone di Zurigo, Cantone da dove risulta – almeno per
quanto concerne la denuncia basilese – essere stata spedita la corrispon-
denza relativa al contratto telefonico nonché i relativi solleciti di pagamento
(v. act. 1.1). Trattandosi di più reati punibili con la stessa pena, va quindi
esaminato quale sia il Cantone che ha esperito i primi atti istruttori ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 CPP (cdt. forum praeventionis). Non vi sono dubbi, e l'au-
torità richiedente non lo nega, che gli stessi siano stati effettuati dal MP/TI
nell'ambito del procedimento aperto nel corso del 2012, ossia anteriormen-
te a quello di cui alla presente procedura (la suddetta autorità avendo pure
proceduto all'emissione di una domanda d'assistenza all'indirizzo del
MP/ZH). Il MP/TI sottolinea che tale procedimento si sarebbe concluso con
la rinuncia delle pretese vantate da A. GmbH a cui avrebbe fatto seguito la
relativa desistenza da parte della denunciante. Malgrado l'importanza
dell'informazione, lo stesso omette tuttavia di precisare la data in cui si sa-
rebbe proceduto a siffatta archiviazione. Risulta nondimeno da una nota
redatta dal MP/ZH il 17 ottobre 2012, nel quadro dell'esame della richiesta
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di assunzione del procedimento da parte del MP/BS, che a tale data il pro-
cedimento ticinese per il reato di truffa (art. 146 CP) era ancora pendente.
Ne consegue che lo stesso era quindi ancora aperto al momento della de-
nuncia sporta nel Cantone di Basilea Città il 26 settembre 2012 e che, per
questo motivo, i due procedimenti andavano considerati come simultanei ai
sensi della dottrina esposta supra (consid. 2.2). Il MP/TI era quindi compe-
tente e avrebbe dovuto in linea di massima assumere il procedimento tra-
smesso dalle autorità basilesi. Ciò tanto più che il reato ipotizzato di truffa,
riservato l'art. 172ter CP qui difficilmente applicabile dato l'insieme delle
somme in gioco, è perseguibile d'ufficio per cui non si vede come la sola
desistenza da parte della denunciante abbia potuto portare all'archiviazione
del procedimento. Del resto, dopo la ricezione della richiesta del MP/BS, il
MP/TI ha lasciato trascorrere più di mezzo anno prima di contestare il foro,
per di più non avverso le autorità basilesi ma contro quelle zurighesi, mani-
festando quindi una perlomeno tacita accettazione di foro. Il principio della
celerità (art. 5 CPP) e della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP) impongo-
no infatti alle autorità di perseguimento penale una pronta reazione anche
sotto questo profilo (v. anche TPF 2011 178 consid. 3). Non si vede pertan-
to perché il procuratore pubblico ticinese, invece di contestare subito la ri-
chiesta basilese, abbia lasciato trascorrere tutto questo tempo, avviando
poi una procedura di contestazione di foro contro le autorità zurighesi, le
quali non hanno mai adottato provvedimenti istruttori indipendenti in questo
ambito ma sono state unicamente chiamate a fornire assistenza intercan-
tonale alle stesse autorità ticinesi.
3. Alla luce di quanto precede, l'istanza di assunzione del procedimento pre-
sentata dal MP/TI sarebbe comunque da respingere nel merito nella dene-
gata ipotesi di una sua ricevibilità.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1
CPP).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 16 gennaio 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
- Cantone Ticino, Ministero pubblico
- Cantone di Zurigo, Oberstaatsanwaltschaft
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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