Decisione del 13 agosto 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
CANTONE TICINO,
Richiedente
contro
KANTON THURGAU,
Opponente
Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BG.2015.22
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Fatti:
A. A seguito di una denuncia penale presentata contro ignoti giornalisti e la
redazione di A., rubrica della radiotelevisione svizzera italiana (di seguito:
RSI) per titolo segnatamente di registrazione clandestina di conversazioni
(art. 179ter CP), con domanda di cauzione preventiva per minaccia di
commettere reati contro l'onore (art. 173 e segg. CP), nonché di sequestro
ex art. 263 e segg. CPP, il Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito:
MP/TI) ha richiesto alla Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau, Frauen-
feld (di seguito StA Frauenfeld) di assumere la direzione del procedimento.
La richiesta era fondata sul fatto che i presunti reati sarebbero stati com-
messi a Z., foro di competenza della StA Frauenfeld (incarto MP/TI, doc. 1
e 2).
B. Con scritto del 29 maggio 2015, la StA Frauenfeld ha respinto la richiesta
ticinese di assunzione del procedimento, ravvisando in concreto un difetto
di competenza dato dal fatto che sul suolo turgoviese non sarebbe stato
compiuto alcun reato (incarto MP/TI, doc. 3).
C. Con istanza di determinazione del foro competente dell'8 giugno 2015, il
MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è
rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale
del Canton Turgovia siano designate quali autorità competenti a perseguire
la fattispecie oggetto della denuncia penale (act. 1).
D. Invitata a presentare la propria risposta, il 17 giugno 2015 la General-
staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (di seguito: GStA/TG) ha rilevato
che l'istanza ticinese dovrebbe essere giudicata inammissibile, essendo la
precedente domanda di assunzione del procedimento stata trasmessa ad
un'autorità incompetente, ovvero la StA Frauenfeld (act. 3).
E. Con replica del 23 giugno 2015, il MP/TI ha sottolineato come sarebbe sta-
to onere del Cantone richiesto determinare d'ufficio quale delle sue autorità
di perseguimento penale fosse competente per dirimere la domanda di as-
sunzione del procedimento (act. 5).
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F. Con duplica del 1° luglio 2015, la GStA/TG ha riconfermato la propria posi-
zione quanto all'irricevibilità, postulando in subordine anche la reiezione del
gravame nel merito (act. 8).
G. Con osservazioni del 13 luglio 2015, il MP/TI si è riconfermato in toto nelle
proprie precedenti prese di posizione.
Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin-
volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio,
nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario,
rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autori-
tà penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si
comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano
per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP).
Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad ac-
cordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per pri-
mo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima
della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale af-
finché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge
federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della
Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l'art. 19 del regolamento del 31 ago-
sto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF;
RS 173.713.161]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scri-
vente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni pre-
visto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi
unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare
(v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità
legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di
vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta
dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; ERICH KUHN, Commentario
Basilese, Basilea 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; NIKLAUS
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SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zuri-
go/San Gallo 2013, n. 488; M. GALLIANI/L. MARCELLINI, Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti
abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno
scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia
portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'in-
tervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BERNARD BERTOSSA,
Commentario Romando, Basilea 2011, n. 4 ad art. 39 CPP; E. SCHWERI/F.
BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a
ediz., Berna 2004, n. 569 e 599; F. FINGERHUTH/V. LIEBER, in A. Do-
natsch/T. Hansjakob/V. Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 9 ad art. 40 CPP;
P. GUIDON/F. BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafge-
richts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del
21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e vali-
damente terminato, l'istanza di determinazione del foro competente deve
essere dichiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale
BG.2014.31 del 21 gennaio 2015, consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 ago-
sto 2012; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012, consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del
17 giugno 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit.,
n. 16 ad art. 40 CPP).
1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di
perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constata-
re che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006
sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al pro-
curatore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale fe-
derale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene
all'autorità competente del Canton Turgovia, va rilevato che lo scambio di
vedute non ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia la
Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (GStA/TG)
(v. § ZSRG/TG), bensì con il ministero pubblico del distretto di Frauenfeld.
1.3 Alla luce di ciò e fintanto che le autorità designate come competenti dalle
leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si
sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile
adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale
BG.2014.31 del 21 gennaio 2015, consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novem-
bre 2012, consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e
BG.2008.13 del 2 luglio 2008, consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit.,
n. 564). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti
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tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione
dell'istanza in parola, quest'ultima deve essere dichiarata irricevibile.
2. Per economia processuale, anche volendo considerare terminato lo scam-
bio di scritti, va precisato che la domanda di determinazione del foro si sa-
rebbe conclusa con l'attribuzione del procedimento in esame alla GStA/TG,
e ciò per i seguenti motivi.
2.1 Giusta l'art. 31 cpv. 1 prima frase CPP, per il perseguimento e il giudizio
sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Tut-
tavia, in presenza di reati commessi in Svizzera mediante i mass media se-
condo l'articolo 28 CP, sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede
l'impresa massmediatica (art. 35 cpv. 1 CPP). Se l'autore dell'opera è noto
e ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, sono parimenti competenti
le autorità del luogo di domicilio o di dimora abituale. In tal caso il procedi-
mento è attuato nel luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di persegui-
mento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può
scegliere tra i due fori (art. 35 cpv. 2 CPP). L'art. 28 CP presuppone, affin-
ché sia data la punibilità dei mass media, che il reato sia stato commesso
mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consuma-
to per effetto della pubblicazione (DTF 128 IV 53 consid. 5c; FRANZ ZELLER,
Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ediz., Basilea 2013, n. 50 e segg. e
n. 63 e segg. ad art. 28 CP).
2.2 Nel caso concreto, i dati in oggetto non sono stati divulgati e messi a di-
sposizione del pubblico da parte della RSI, come invece prescritto
dall'art. 28 CP (v. act. 1 pag. 2; act. 8 pag. 3; incarto MP/TI, doc. 4). A se-
guito del divieto pretorile infatti, la trasmissione "A." mandata in onda il
5 marzo 2015 era priva dell'intervista effettuata alla signora B. (denuncian-
te). Non risultando dunque applicabile il foro speciale di cui all'art. 35 CPP,
la competenza al perseguimento va determinata sulla base dell'art. 31
CPP. Ora, nella fattispecie, sulla base delle informazioni agli atti, va ritenu-
to che i fatti rilevanti oggetto della denuncia penale del 25 febbraio 2015 si
sono verificati a Z., nel Canton Turgovia (incarto MP/TI, doc. 1). Pertanto,
se l'istanza presentata dal MP/TI fosse stata ricevibile, essa sarebbe stata
da accogliere nel merito, essendo le autorità turgoviesi competenti per il
perseguimento dei reati di in oggetto in virtù dell'art. 31 cpv. 1 CPP, come
pure, di conseguenza, sulla decisione di un'eventuale cauzione preventiva
giusta l'art. 66 CP.
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3. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1
CPP).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza di determinazione del foro competente è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 14 agosto 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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