Decisione dell'8 maggio 2015
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
CANTONE TICINO
Richiedente
contro
KANTON ST. GALLEN
Opponente
Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BG.2015.7
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Fatti:
A. In data 28 gennaio 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in segui-
to: MP/TI) ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft St. Gallen, Untersuchung-
samt Uznach (in seguito: MP/SG) una richiesta di assunzione del procedi-
mento penale a carico dei cittadini rumeni A. e B. per i reati di ripetuto furto
aggravato (commesso in banda; art. 139 cifra 3 cpv. 2 CP), ripetuto dan-
neggiamento (art. 144 CP), ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP), ri-
petuta infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 115 LStr) nonché in-
frazione alla legge sulla circolazione stradale (art. 94 LCStr). Risulta dagli
atti che A. e B. sono fortemente sospettati di aver commesso tali reati nel
Canton Ticino (ed uno nel Canton Grigioni), tra il 29 aprile 2014 ed il 24 lu-
glio 2014, come pure che nei confronti di A. è già pendente dal 23 dicem-
bre 2013 un procedimento penale per titolo di furto semplice (art. 139 cifra
1 CP), danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), violazione di domicilio (art.
186 CP) e infrazione alla legge sulla circolazione stradale (art. 94 LCStr),
condotto dal MP/SG (act. 1.5, act. 1.3, act. 3). La richiesta di assunzione
del procedimento si fonda sul fatto che le autorità sangallesi avrebbero
eseguito i primi atti di perseguimento giusta gli art. 34 cpv. 1 CPP e 33 CPP
(v. act. 1.5).
B. Con decisione del 5 febbraio 2015, il MP/SG – valutando tutti i furti avvenuti
in Ticino quali furti semplici – ha accolto la richiesta di assunzione del pro-
cedimento nei confronti di A. limitatamente ai reati di tentato furto, danneg-
giamento e tentata violazione di domicilio ai danni di C. SA di Z, avvenuti
nella notte tra il 5 ed il 6 maggio 2014, ai reati di furto, danneggiamento e
violazione di domicilio del 24 luglio 2014 ai danni della ditta D. SA di Y,
nonché al reato di infrazione alla legge federale sugli stranieri per il periodo
dal 19 ottobre 2013 al 25 luglio 2014. Per il rimanente, la domanda di as-
sunzione del procedimento del MP/TI è stata respinta. In effetti, a mente
del magistrato sangallese, non sarebbe stata reperita alcuna prova né trac-
cia del DNA che permetterebbe di ascrivere ulteriori atti a A.; nell'incarto
non sussisterebbero inoltre prove che B. abbia partecipato ai reati per cui il
MP/SG ha accettato di assumere il procedimento (act. 1.1).
C. Con istanza di determinazione del foro competente dell'11 febbraio 2015, il
MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è
rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale
del Canton San Gallo siano designate quali autorità competenti a persegui-
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re e giudicare tutti i reati di furto (anche nella forma del tentativo), danneg-
giamento, violazione di domicilio, infrazione alla legge federale sugli stra-
nieri e furto d'uso, a carico di A. e B. (act. 1).
D. Il MP/SG ha presentato la propria risposta il 18 febbraio 2015, postulando
la reiezione dell'istanza ticinese (act. 3). Delle ulteriori e specifiche argo-
mentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto neces-
sario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in
diritto.
Diritto:
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario,
rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autori-
tà penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si
comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano
per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP).
Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad ac-
cordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per pri-
mo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima
della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale af-
finché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge
federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della
Confederazione [LOAP; RS 173.71 ]). Riguardo al termine per sottoporre la
vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima applica il termine di 10 giorni
previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può sco-
starsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specifica-
re (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'auto-
rità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio
di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è
retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; ERICH KUHN, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozes-
sordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ediz., Basilea 2014 [di seguito:
Basler Kommentar], n. 9 ad art. 39 CPP e n. 10 ad art. 40 CPP; NIKLAUS
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zuri-
go/San Gallo 2013, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di proce-
dura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40
CPP).
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1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di
perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constata-
re che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006
sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al pro-
curatore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale fe-
derale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene al
Canton San Gallo, la legge cantonale prevede che l'autorità competente in
materia è il Procuratore capo competente per territorio ("örtlich zuständiger
leitender Staatsanwalt"; art. 24 Einführungsgesetz zur Schweizerischen
Straf- und Jugendstrafprozessordnung des Kantons St. Gallen del 3 agosto
2010 [sGS 962.1]). Nella fattispecie, lo scambio di scritti tra il Procuratore
pubblico ticinese ed il "leitender Staatsanwalt" dell'"Untersuchungsamt Uz-
nach" è pertanto avvenuto tra le autorità competenti.
1.3 L'art. 40 cpv. 2 CPP prevede che l'istanza di determinazione del foro debba
essere presentata dal pubblico ministero che per primo si è occupato della
causa. In casu, la questione è stata sollevata dal MP/TI, autorità che tutta-
via non si è occupata per prima della causa. Ciò nonostante, il rispetto del
principio di celerità e dell'economia di procedura impone di concedere a tut-
ti i pubblici ministeri interessati la qualità per agire (BERTOSSA, Commentai-
re Romand, Basilea 2011, n. 3 ad art. 40 CPP).
Avendo dunque lo scambio di scritti avuto luogo correttamente ed essendo
la domanda in fissazione del foro stata depositata in tempo utile conforme-
mente all'art. 40 cpv. 2 CPP, è opportuno entrare in materia sul presente
gravame.
2.
2.1 A mente del MP/TI, i reati oggetto della presente procedura dovrebbero tutti
essere perseguiti dalle autorità sangallesi in virtù dell'art. 34 cpv. 1 seconda
frase CPP, secondo cui se per i diversi reati è comminata la stessa pena,
sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di
perseguimento. Agli atti incriminati sarebbe infatti comminata la stessa pe-
na di quelli commessi nel Canton San Gallo, Cantone che avrebbe effettua-
to i primi atti istruttori. In virtù del principio dell'unità del procedimento, il
MP/SG non potrebbe separare l'istruzione nei confronti di A., assumendo
solo i reati nei quali sarebbe stato riscontrato il suo DNA e rifiutando per
contro le altre fattispecie. Né potrebbe il MP/SG rifiutarsi di assumere le in-
dagini relative a B. per il motivo che non sarebbe stata reperita la prova
certa di una sua partecipazione agli atti per cui le autorità sangallesi hanno
accettato l'assunzione della procedura.
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2.2 Preliminarmente, si impone di stabilire quali siano i reati posti a carico dei
due imputati.
2.2.1 A tale riguardo, la Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche
giuridiche dei reati fornite dalle autorità cantonali di perseguimento penale
(v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale
federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione
dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà
effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono
contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al
momento dell'esame della questione del foro. In questo contesto, la Corte
dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (SAMUEL MO-
SER/ANNIA SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 34 CPP; GUI-
DON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum
interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007,
n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio "in dubio
pro duriore", secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e perse-
guire considerando il comportamento più sfavorevole all'imputato e la forma
qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a que-
sto stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è
più pertinente al fine della determinazione del foro (MOSER/ SCHLAPBACH,
op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabilita con criteri
astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi al caso
concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualificanti (per
esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni
speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).
2.2.2 Come visto in ingresso, nella propria domanda di assunzione del procedi-
mento del 28 gennaio 2015 (act. 1.5), il MP/TI aveva indicato che l'indagine
in Ticino riguardava, segnatamente, reati di ripetuto furto aggravato, com-
messo in banda giusta l'art. 139 cifra 3 cpv. 2 CP; nel medesimo senso, il
rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 16 gennaio 2015, secondo cui,
tra i reati ipotizzati spicca il "ripetuto furto aggravato (commesso in banda)
tentato e consumato – art. 139 cifra 2/3 CPS" (act. 1.2). L'esistenza di un
reato nella forma aggravata emerge anche dal casellario giudiziale dell'im-
putato A., dove è tuttavia menzionato che le autorità ticinesi starebbero
procedendo nei suoi confronti per l'ipotesi di furto per mestiere (act. 1.3).
Il MP/SG ha per contro fondato la propria presa di posizione del 5 febbraio
2015 – come pure la sua risposta di causa – sull'esistenza di meri furti
semplici (act. 1.1. e act. 3). Tesi questa poi condivisa anche dal MP/TI che,
nel suo reclamo dell'11 febbraio 2015 avverso la decisione sangallese, ha
precisato che ai diversi reati sarebbe comminata la medesima pena, modi-
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ficando dunque, implicitamente, la sua impostazione iniziale a favore dell'e-
sistenza di meri furti semplici (act. 1).
A sostegno dell'assenza di aggravanti del furto, vi sono pure le risultanze
del rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria (act. 1.2), dalle quali non
emergono sufficienti elementi per ritenere adempiute né l'aggravante della
banda né quella del mestiere, per i motivi che seguono.
2.2.3 Perché possa essere ritenuta la realizzazione di un furto in banda, è ne-
cessario che due o più autori manifestino espressamente o per atti conclu-
denti la volontà di associarsi al fine di commettere insieme più infrazioni in-
dipendenti, anche in assenza di uno specifico piano e senza che i reati fu-
turi siano già determinati. Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che l'auto-
re conosca e intenda realizzare le circostanze di fatto che corrispondono al-
la definizione di banda (DTF 135 IV 158 consid. 2; CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, vol. I, 3a ediz., Berna 2010, n. 16 ad art. 139 CP).
Nella fattispecie, dagli atti risulta che A. e B. avrebbero agito congiunta-
mente in occasione di due furti, ossia presso C. SA (dove sarebbe stato
identificato solo il DNA di A. e dove gli autori sarebbero stati, secondo un
testimone, tre) e presso E. (dove sarebbe stato reperito solo il DNA di B.).
In altre due occasioni, oltre al furto d'uso di un veicolo, A. avrebbe agito so-
lo. Ora, il fatto di supporre che A. e B. abbiano agito congiuntamente in oc-
casione di soli due furti non è, manifestamente, sufficiente a far ritenere
adempiuto il criterio della continuità proprio all'appartenenza ad una banda.
2.2.4 Perché sia ritenuta l'aggravante del mestiere, il Tribunale federale ha speci-
ficato che l'autore agisce professionalmente quando, a causa del tempo e
dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza
degli atti durante un determinato periodo e dei redditi prospettati od ottenu-
ti, risulta che egli esercita tale attività alla stregua di una professione,
quand'anche accessoria. Occorre che l'autore aspiri ad ottenere dei redditi
relativamente regolari che rappresentino un apporto notevole al finanzia-
mento del suo stile di vita e che si sia così, in un certo qual modo, installato
nella delinquenza (DTF 116 IV 319 consid. 3b; v. anche DTF 129 IV 253
consid. 2.1; CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 139 CP). Se, da un lato, un solo
furto non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero
minimo a partire dal quale si possa parlare di professione del crimine; dalle
azioni delittuose deve comunque emergere che l'autore era intenzionato a
compiere una molteplicità di reati. Vanno inoltre valutati il numero o la fre-
quenza degli atti punibili commessi durante un certo periodo di tempo, l'e-
laborazione di un determinato modo di procedere o di un determinato me-
todo, il fatto di creare un'organizzazione, di operare investimenti,
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l’ammontare della refurtiva, eccetera. La verifica non va fatta in maniera
astratta ma deve essere riferita al caso concreto (NIGGLI/RIEDO, Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3a ediz., Basilea 2013, n. 99 ad art. 139 CP).
Nella fattispecie, A. è sospettato di aver compiuto cinque furti (incluso il fur-
to d'uso di un veicolo) nel periodo compreso tra il 29 aprile 2014 ed il 27 lu-
glio 2014, per un valore complessivo di refurtiva denunciato di circa
fr. 4'360.-- (oltre al furto d'uso di un veicolo). Tali circostanze non sono cer-
tamente sufficienti a far ritenere che l'agire di A., pur considerando anche il
complesso degli atti rimproveratigli dalle autorità sangallesi (v. incarto
ST.2013.39761 prodotto dal MP/SG), possa essere valutato alla luce
dell'aggravante del mestiere, non potendosi ritenere che il prevenuto abbia
fatto della predetta attività delittuosa la sua esclusiva e/o preponderante
fonte di reddito. E tantomeno lo sono le circostanze imputate a B., sospet-
tato di avere partecipato a soli due furti con una refurtiva stimata di
fr. 1'560.--.
2.2.5 Da quanto sopra discende che i furti eventualmente ascrivibili a A. e a B.
nel Canton Ticino vanno qualificati quali furti semplici, potendosi certamen-
te escludere, pur applicando il principio in dubio pro duriore, l'adempimento
della forma aggravata.
I reati oggetto di indagini dinanzi al MP/TI e al MP/SG risultano dunque di
medesima gravità.
2.3 Ciò posto, si impone di verificare quale autorità sia competente a persegui-
re, da un lato, i reati ascritti a A. e, dall'altro, gli atti imputati a B.
2.3.1 Per quanto attiene a A., risulta dal dossier che egli è sospettato di avere
commesso atti penalmente perseguibili sia nel Canton San Gallo (oltre al
furto d'uso di un veicolo a motore nel Canton Berna) sia sul territorio ticine-
se (e del Canton Grigioni).
2.3.2 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi
diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità
del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave.
Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le auto-
rità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta
come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni
implicati (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti ci-
tati; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea
2011, n. 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento
avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, archiviazione, ecc.)
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prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MO-
SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 7 ad art. 34). Vi è perseguimento, indipenden-
temente dalle disposizioni cantonali, non solo di fronte all'apertura formale
di un'inchiesta ma anche in caso di indagine di polizia (ibidem).
Nel caso concreto la competenza va pertanto determinata in funzione del
luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (v. supra con-
sid. 2.2.2).
2.3.3 Le autorità sangallesi non contestano questo ragionamento, anzi dichiara-
no espressamente di assumere, in virtù dell'art. 34 cpv. 1 seconda frase
CPP, alcuni dei reati ascritti a A. dalle autorità ticinesi, e meglio quelli per i
quali la partecipazione di A. è stata accertata tramite concreti riscontri pro-
batori (tramite il profilo DNA). Il MP/SG nega per contro la propria compe-
tenza a perseguire i reati per i quali non sarebbero stati reperiti chiari e
concreti indizi del coinvolgimento di A.; inoltre, non risultando dal dossier ti-
cinese la prova certa che B. abbia partecipato ai reati imputati a A. ed as-
sunti dalle autorità sangallesi, né essendovi la dimostrazione che A. abbia
in qualche modo coadiuvato B. nella commissione degli atti delittuosi impu-
tati appunto a quest'ultimo in base a risultanze delle analisi del DNA, il
MP/SG ha parimenti rifiutato l'assunzione del procedimento avviato a carico
di B.
2.3.4 Affinché l'art. 34 cpv. 1 CPP trovi applicazione, è indispensabile che i reati
siano contemporaneamente perseguiti dalle autorità di più cantoni. Un im-
putato è considerato perseguito dal momento in cui un'autorità di perse-
guimento penale, compresa la polizia, ha intrapreso misure con cui essa
manifesta di sospettare che sia stato commesso un reato, come pure nel
caso in cui è stata sporta una denuncia penale (MOSER/ SCHLAPBACH,
op. cit., n. 6 ad art. 34 CPP).
Nel caso di specie, è indubbio che le autorità sangallesi perseguano A. per
due episodi in cui egli avrebbe commesso i reati di furto, danneggiamento e
violazione di domicilio nel Canton San Gallo, come pure per un successivo
furto d'uso di un autoveicolo avvenuto nel Canton Berna (v. act. 1.1.
pag. 3). Pure indiscussa è l'esistenza di un parallelo procedimento a carico
di A. nel Canton Ticino per titolo di furto, tentato e/o consumato, danneg-
giamento e violazione di domicilio (commessi a danno della C. SA, di E.,
della D. SA e dei signori F.), nonché per furto d'uso di un autoveicolo ed in-
frazione alla legge federale sugli stranieri.
Ora, sebbene solo in due occasioni (presso la C. SA e presso la D. SA)
siano state reperite tracce di DNA di A. (reati per i quali, come detto, il
MP/SG ha accettato di riprendere il perseguimento), le autorità ticinesi
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hanno aperto il procedimento nei suoi confronti per tutti gli episodi a lui im-
putati nella domanda di assunzione della procedura (act. 1.5), ritenendo,
sulla base del rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria, che sussistano
sufficienti indizi per sostenere una sua partecipazione a tutti i reati in que-
stione. Il giudizio sul foro va quindi basato su questi concreti elementi di
sospetto, senza anticipare valutazioni probatorie che dovranno essere ap-
punto fatte dall'autorità che risulterà competente per il perseguimento. Or-
bene, essendo in casu i reati imputati a A. sia nel Canton Ticino che nel
Canton San Gallo di medesima gravità, ed avendo il MP/SG compiuto i
primi atti di perseguimento ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP, in-
combe a quest'ultima autorità di assumere l'intero procedimento a carico di
A., a prescindere dalla valutazione concreta delle prove di ogni singolo atto
rimproveratogli.
2.3.5 In secondo luogo, si pone la questione della competenza a perseguire gli
atti imputati a B.
Applicabile a tale fattispecie è l'art. 33 cpv. 2 CPP, secondo cui se il reato è
stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui
sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. Il principio del forum-
praeventionis ha tuttavia carattere sussidiario rispetto all'art. 34 cpv. 1 pri-
ma frase CPP.
2.3.6 Nel caso concreto, trovando applicazione l'art. 34 cpv. 1 seconda frase
CPP e non la prima frase di detto articolo (v. consid. 2.2.2 supra), il princi-
pio stabilito dall'art. 33 cpv. 2 CPP deve essere rispettato. Questa Corte ha
già giudicato che, nel caso in cui uno degli autori abbia compiuto altri reati
oltre a quelli commessi in qualità di correo, puniti anch'essi con la medesi-
ma pena, la competenza va determinata per tutti i correi in funzione del
luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. Ciò anche
nell'eventualità in cui oggetto dei primi atti di perseguimento siano i reati
commessi singolarmente da uno dei successivi correi (decisione del Tribu-
nale penale federale BG.2012.11 del 16 aprile 2012, consid. 2.1 e riferi-
menti citati; MOSER/ SCHLAPBACH, op. cit., n. 13 ad art. 33 CPP).
2.3.7 Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, è correo chi colla-
bora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante nella
decisione, pianificazione od esecuzione di un reato, così da apparire come
uno dei protagonisti; al proposito va tenuto conto, in particolare, dell'intensi-
tà della volontà delittuosa. Nella correità è presupposta, tra l'altro, una de-
cisione comune circa la commissione del reato; ciò non significa tuttavia
che tale decisione comune debba essere stata manifestata espressamente;
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è sufficiente che essa risulti da atti concludenti (DTF 120 IV 17 consid. 2d e
riferimenti citati; 115 IV 161 consid. 2).
2.3.8 Nel caso di specie, risulta dagli atti che B. è perseguito dalle autorità ticine-
si per reati commessi assieme a A. (C. SA di Z e E. di Z) la notte tra il 5 ed
il 6 maggio 2014. Presso la C. SA – dove è in seguito stato reperito il DNA
di A. – un testimone ha confermato la presenza di due persone intente a
forzare la porta, mentre una terza persona avrebbe fatto da "palo"; presso
E., dove è pure stato danneggiato il telaio della porta principale, è invece
stato reperito il DNA di B. Nel rapporto d'inchiesta si precisa che questi due
reati sono collegati per modus, luogo e tempo (v. act. 1.2). Di conseguen-
za, in base alle risultanze sinora agli atti, non vi è ragione di ritenere che B.
abbia avuto un ruolo inferiore rispetto a quello di A.; anzi, nel rispetto del
principio "in dubio pro duriore" e della predetta giurisprudenza, a B. va attri-
buito, per il giudizio sulla competenza al perseguimento, il ruolo di correo.
Ne discende che, dovendo B. e A. essere considerati correi nell'ambito di
reati di medesima gravità e avendo le autorità sangallesi per prime compiu-
to atti di perseguimento penale giusta l'art. 33 cpv. 2 CPP, queste ultime
vanno giudicate competenti a perseguire anche i fatti posti a carico di B.
3. A motivazione della competenza del Canton Ticino, MP/SG sostiene infine
che, essendo tutti gli atti allestiti dal MP/TI redatti in italiano, la conduzione
della procedura da parte di un'autorità di lingua tedesca, non cognita della
lingua italiana, verrebbe resa notevolmente difficoltosa.
3.1 Secondo l'art. 40 cpv. 3 CPP "l'autorità competente a decidere sul foro può
stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 se il centro
dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o al-
tri motivi pertinenti lo esigono". La Corte dei reclami penali può quindi, a de-
terminate condizioni, fissare un foro diverso da quello previsto dalla legge
(art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, op. cit., n. 3 ad art. 38 CPP). Una scelta di-
versa dal foro legale deve tuttavia essere concessa in modo restrittivo, per
dei motivi fondati, e non solo per comodità (decisione del Tribunale penale
federale BG.2011.32 del 5 aprile 2012, consid. 3.1). La deroga al foro lega-
le deve quindi rimanere un'eccezione, attuabile unicamente nel caso in cui
motivi pertinenti lo esigono. La deroga è inoltre ammessa solo in favore di
un cantone che disponga di un effettivo legame territoriale (decisione del
Tribunale penale federale BG.2014.14 del 3 settembre 2014, consid. 4.1 e
riferimenti).
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3.2 Nel caso di specie la lingua in cui sono allestiti gli atti ticinesi, in particolare
il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria (act. 1.2), sul quale peraltro il
MP/SG ha già preso posizione (v. act. 1.1 e act. 3), non costituisce un mo-
tivo pertinente ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 CPP e non è dunque idoneo a
giustificare una diversa attribuzione della competenza. Tanto più che le au-
torità sangallesi, nell'ambito del procedimento da esse condotto, hanno già
effettuato e raccolto, anche per via rogatoriale, svariati atti di indagine
(v. incarto ST.2013.39761 prodotto dal MP/SG); oltre a ciò, nessuna delle
autorità coinvolte ha asserito – né risulta dal dossier – che gli imputati co-
noscano la lingua italiana meglio di quella tedesca (v. in proposito: senten-
za del Tribunale penale federale BG.2013.27 dell'11 aprile 2014, consid. 3).
Per tacere del fatto che la lingua italiana, fermo restando il principio della
territorialità in ambito linguistico, è comunque una delle lingue ufficiali della
Confederazione, della quale, secondo la giurisprudenza del Tribunale fede-
rale, in ambito forense è pretendibile una conoscenza almeno di tipo passi-
vo, a maggior ragione da parte di un'autorità (v. per quanto riguarda gli av-
vocati, la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004,
consid. 1, nonché la sentenza del Tribunale penale federale BK_B 028/04
del 6 luglio 2004, consid. 2.1), la quale peraltro può disporre di traduttori a
seconda delle necessità.
4. Alla luce di tutto ciò, le autorità penali del Canton San Gallo vanno conside-
rate competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente pro-
cedura.
5. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1
CPP).
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le autorità penali del Canton San Gallo sono competenti per il persegui-
mento dei reati oggetto della presente procedura.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, l'11 maggio 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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