Decisione dell’11 ottobre 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti CANTONE TICINO, Ministero pubblico,
Richiedente
contro
KANTON SCHWYZ, Oberstaatsanwaltschaft,
Opponente
Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BG.2018.27
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Fatti:
A. In data 20 aprile 2018 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito:
MP/TI) ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft del Canton Svitto (di seguito:
MP/SZ) una richiesta di assunzione del procedimento penale a carico di A.
domiciliato a Wilen b. Wollerau, Svitto, e di B. domiciliato a Manduria (Italia),
per i reati di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), falsità in documenti (art. 251 cpv. 1
CP) e falsa testimonianza (art. 307 cpv. 1 CP). Stando a quanto riportato
nella denuncia 11/12 aprile 2018 presentata presso il MP/TI da C., domici-
liato a Como (Italia), A. avrebbe, usando inganno, annunciato un danno oc-
corso il 26 giugno 2017 all’altezza del chilometro 29 dell’autostrada A9 Mi-
lano, direzione nord, al suo veicolo Mercedes CLA Shooting Brake 200d 4
matic e cagionato dalla vettura VW Touran targata n. 1 di proprietà della
società D. Rsl e guidata C. Secondo C., sarebbe in realtà stato A. a causare
il sinistro, dandosi in seguito alla fuga e rendendosi irreperibile (act. 1.1; v.
act. 1.2). Tramite il suo agire ingannevole, A. avrebbe ottenuto da parte della
sua compagnia assicurativa E. SA, Berna, il pagamento di un importo di
fr. 1'740.-- , importo per il quale la compagnia assicurativa di C., la F. S.p.A.,
Mogliano Veneto (Italia), è stata chiamata al rimborso. Oltre a ciò, a sostegno
della propria versione erronea, A. si sarebbe avvalso di una dichiarazione
scritta di B., persona che ha confermato trovarsi, al momento dei fatti, nella
vettura di A. (v. act. 1.1. allegati 6 e 7).
Le ipotesi di reato a carico di A. e di B. e oggetto della richiesta di assunzione
del procedimento, si riferiscono dunque all’annuncio del sinistro presso la
E. SA. A mente del MP/TI, il foro dell’eventuale truffa relativa al rimborso del
danno, rispettivamente della falsità in documenti e/o dell’allestimento della
testimonianza scritta, si troverebbe nel Canton Svitto, luogo di domicilio di A.
(v. act. 1.2).
B. Con decisione del 30 aprile 2018, il MP/SZ ha respinto la domanda di assun-
zione del procedimento. Il magistrato svittese ha giustificato questa sua opi-
nione spiegando che il MP/TI non avrebbe effettuato gli atti necessari al fine
di determinare la competenza territoriale, come invece gli incombeva
(act. 1.3).
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C. Con ulteriore domanda di assunzione del procedimento dell’11 maggio 2018,
il Procuratore generale del Cantone Ticino (di seguito: PG/TI) ha richiesto
alla Generalstaatsanwaltschaft del Canton Svitto di accettare la direzione del
procedimento penale in questione invocando l’art. 32 cpv. 1 CPP, secondo
cui se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il
perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato
ha il domicilio o la dimora abituale. Ipotizzabile sarebbe pure la determina-
zione di un foro derogatorio giusta l’art. 38 CPP (act. 1.4).
D. Con scritti del 4 giugno rispettivamente 26 luglio 2018, la Oberstaatsanwalt-
schaft del Canton Svitto ha nuovamente rifiutato l’assunzione del procedi-
mento, ritenuto che in sede di audizione A. avrebbe dichiarato di avere effet-
tuato telefonicamente il (primo) annuncio alla propria compagnia assicurativa
dal Ticino, e meglio da Morbio Inferiore, luogo di domicilio di suo fratello.
Pertanto, in virtù dell’art. 31 cpv. 1 e 2 CPP, la competenza al perseguimento
spetterebbe alle autorità ticinesi, esistendo un luogo di commissione in Ti-
cino, cantone in cui sarebbero pure stati effettuati i primi atti di persegui-
mento (act. 1.5 e 1.7).
E. Con istanza di determinazione del foro competente del 2 agosto 2018, il
MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è
rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del
Canton Svitto siano designate quali autorità competenti a perseguire e giu-
dicare tutti i reati di truffa, falsità in documenti e falsa testimonianza a carico
di A. e di B. (act. 1).
F. La Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto ha presentato la propria rispo-
sta il 10 agosto 2018, postulando la reiezione dell'istanza ticinese (act. 3).
Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin-
volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario,
rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità
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penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co-
municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per
raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le
autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi
sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è
occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro-
mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de-
cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione [LOAP; RS 173.71]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza
alla scrivente autorità, quest'ultima applica il termine di 10 giorni previsto
dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unica-
mente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segna-
tamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata
a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o du-
rante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legisla-
zioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; ERICH KUHN, Basler Kommentar, Schwei-
zerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/
Wiprächtiger, ed.], 2a ediz. 2014 [di seguito: Basler Kommentar], n. 9 ad
art. 39 CPP e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schwei-
zerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI,
Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, 2010, n. 5 ad
art. 40 CPP).
1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di
perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare
che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or-
ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura-
tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale
BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene al Canton
Svitto, la legge cantonale prevede che l'autorità competente in materia è la
Oberstaatsanwaltschaft (art. 48 let. e e f della legge sulla giustizia del Canton
Svitto del 18 novembre 2009 (Justizgesetz JG/SZ; SR-SZ 231.110). Nella
fattispecie, con scritto del 20 aprile 2018 il Procuratore pubblico ticinese ha
chiesto al Ministero pubblico del Canton Svitto di assumere la direzione del
procedimento penale in questione (act. 1.2). Ottenendo risposta negativa, il
Procuratore generale del Canton Ticino si è rivolto alla Generalstaatsan-
waltschaft del Canton Svitto ribadendo la domanda di assunzione del proce-
dimento, domanda alla quale la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto ha
nuovamente dato responso negativo (act. 1.3-1.7). Con istanza di determi-
nazione del foro del 2 agosto 2018, il Procuratore pubblico ticinese ha per-
tanto richiesto alla scrivente Corte di dirimere il conflitto di competenza inter-
cantonale (act. 1).
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Ora, sebbene in concreto non tutte le richieste di determinazione del foro
siano state presentate dal Procuratore pubblico ticinese direttamente inte-
ressato dal conflitto di competenza, ma avendo comunque sia tale autorità
che l’autorità competente per il Canton Svitto, ossia la Oberstaatsanwalt-
schaft, preso parte attiva allo scambio di prese di posizione, si giustifica, nel
rispetto del principio di celerità e dell'economia di procedura, di considerare
in concreto che lo scambio di scritti sia avvenuto tra le autorità competenti.
1.3 Infine, essendo la domanda in fissazione del foro stata depositata in tempo
utile conformemente all'art. 40 cpv. 2 CPP, è opportuno entrare in materia
sul presente gravame.
2.
2.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli
art. da 31 a 42 CPP. Gli art. 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, men-
tre i fori speciali sono retti dagli art. da 33 a 38 CPP. Gli art. da 39 a 42 CPP
contengono le norme procedurali per la determinazione del foro.
Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti
le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova
soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di
questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si
è verificato l’evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di
commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale pe-
nale federale BG.2018.26 dell’8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN,
Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l’evento può
essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non
può essere determinato con certezza (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.],
2a ediz. 2014, n. 16 ad art. 31 CPP).
Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più
luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi
atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP).
Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo
in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono
alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale
(art. 32 cpv. 1 CPP). Tuttavia, sebbene l’art. 32 parli di “incertezza circa il
luogo del reato”, tale norma va in genere applicata allorquando al momento
dell’avvio dell’azione penale, il luogo di commissione dell’atto non è cono-
sciuto con certezza e la sua determinazione implicherebbe la messa in atto
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di mezzi disproporzionati in considerazione dello stadio dell’inchiesta (BER-
TOSSA, Commentaire romand, 2011, n. 6 ad art. 32 CPP). L’art. 32 CPP trova
inoltre applicazione unicamente se il luogo in cui si è verificato l’evento non
si trova in Svizzera (BERTOSSA, op. cit., n. 4 ad art. 32 CPP).
2.2 Nel caso concreto, dagli atti risulta che, a seguito dell’incidente automobili-
stico avvenuto all’altezza del chilometro 29 dell’autostrada A9 Milano (e
quindi su territorio italiano) e che ha visto coinvolte la vettura VW guidata da
C. ed il veicolo Mercedes condotto da A., quest’ultimo avrebbe annunciato il
danno riportato dalla propria automobile Mercedes all’assicurazione E. SA,
compagnia che si sarebbe a sua volta rivalsa per il rimborso del danno di
fr. 1'740.—sulla F. S.p.A. di C. Tuttavia, stando alla denuncia penale presen-
tata da C. in data 11/12 aprile 2018 – che ha portato all’apertura del proce-
dimento penale n. INC.2018.2975 da parte del MP/TI – l’annuncio del danno
sarebbe avvenuto in maniera fraudolenta, essendo in realtà A. l’autore del
sinistro. Peraltro, anche la testimonianza di B. (a dire di A. e di B. medesimo
passeggero del veicolo Mercedes al momento dell’urto, v. act. 1.7) – se-
condo cui l’incidente sarebbe stato causato da C. in fase di sorpasso, dan-
dosi poi alla fuga – conterrebbe delle dichiarazioni false e costituirebbe per-
tanto un atto punibile penalmente. Sempre stando a quanto indicato nella
denuncia, il veicolo Mercedes è stato riparato dalla carrozzeria G. AG di Z.,
nel Canton Svitto.
Infine, dall’interrogatorio di A. effettuato l’11 luglio 2018 da parte della polizia
svittese, risulta che l’interrogato, dopo l’incidente, si sarebbe recato presso il
posto di polizia di Como, dove però gli uffici erano chiusi. Egli avrebbe dun-
que telefonato alla propria assicurazione raccontando l’accaduto; gli sarebbe
stato risposto che egli avrebbe dovuto richiamare il giorno seguente chie-
dendo specificamente di una determinata persona. A. ha quindi dichiarato di
avere ricontattato telefonicamente la propria compagni assicurativa il giorno
seguente o quello successivo. Il soccorso stradale H. gli avrebbe fornito delle
informazioni in merito all’altro veicolo convolto nell’incidente, informazioni
che A. avrebbe comunicato alla propria compagnia assicurativa. Alla do-
manda a sapere dove egli si trovasse al momento dell’annuncio del danno
alla propria assicurazione, A. ha risposto che era a casa, in Svizzera; ha
precisato di avere fatto una chiamata dal Ticino presso il domicilio di suo
fratello a Morbio Inferiore, in quanto doveva inizialmente capire dove do-
vesse fare il proprio annuncio. L’annuncio del danno in quanto tale sarebbe
stato fatto al telefono, oppure forse per e-mail da casa (act. 1.7).
2.3 Nella fattispecie, come visto, la procedura penale relativa ai presunti reati di
truffa, falsità in documenti e falsa testimonianza va ricondotta ad un unico
evento, ossia all’annuncio del sinistro presso la compagnia assicurativa
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E. SA. Per determinare il foro di tale procedimento, le autorità del Canton
Svitto si prevalgono di due eventuali legami con il Cantone Ticino. Il primo è
costituito dalla denuncia presentata da C. l’11/12 aprile 2018 presso il MP/TI
(act. 1.1). Il secondo va identificato in una dichiarazione fatta a verbale da
A., in cui egli ha menzionato di avere effettuato una telefonata alla propria
compagnia assicurativa da Morbio Inferiore (v. act. 1.7, risposta alla do-
manda n. 8).
In merito alla commissione di reati sul territorio del Canton Svitto, dagli atti
non si evincono indicazioni concrete, se non la deduzione che l’annuncio del
danno alla compagnia assicurativa sia stato fatto dal domicilio di A. nel Can-
ton Svitto (act. 1.2), come pure la dichiarazione di A. medesimo, secondo cui
egli avrebbe annunciato il sinistro da casa “[…] Die eigentliche Schadens-
meldung geschah am Telefon, oder vielleicht per Mail von Zuhause aus” (act.
1.7, risposta alla domanda n. 8). Un ulteriore legame con il Canton Svitto è
costituito dal domicilio di A. a Wilen b. Wollerau, come pure dal luogo in cui
è sita la carrozzeria G. AG, alla cui fattura era allegato lo scritto firmato da
B.
È dunque chiaro che il luogo di commissione degli eventuali reati e del rea-
lizzarsi dell’evento vada situato o nel Canton Ticino o nel Canton Svitto, cir-
costanza che esclude l’applicazione dell’art. 32 CPP (v. supra consid. 2.1).
2.3.1 Ora, per quanto concerne la denuncia penale, va osservato che parte della
dottrina ritiene che già la ricezione della medesima potrebbe costituire un
atto di perseguimento ai sensi degli art. 31 e segg. CPP. Tuttavia, tale forum
praeventionis potrebbe comunque determinare il foro solo nei confronti di un
cantone territorialmente competente (BARTETZKO, op. cit., n. 12 ad art. 31
CPP). Altri autori reputano invece che il semplice fatto di ricevere una de-
nuncia penale, anche se fondata, non sia sufficiente a determinare un foro
ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 CPP. Affinché ciò accada, l’autorità in questione
dovrebbe dare un seguito a tale segnalazione. Ciò che conta è in effetti la
volontà di agire manifestata concretamente, e non il semplice atto passivo di
ricezione, come neppure la trasmissione della denuncia ad un’altra autorità
giudicata competente (BERTOSSA, op. cit., n. 14 ad art. 31 CPP).
2.3.2 Nella fattispecie, non è chiaro il motivo per il quale C., domiciliato in Italia,
avrebbe presentato la propria denuncia penale presso il MP/TI, essendo A.
domiciliato nel Canton Svitto. Il MP/TI ha ad ogni modo indicato non avere
esperito alcun atto istruttorio concreto a seguito della segnalazione di C.,
stante appunto la necessità di chiarire la competenza territoriale (v. act. 1
pag. 4)
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In simili circostanze, la determinazione del foro non può pertanto essere ba-
sata unicamente sul luogo in cui la denuncia penale è stata presentata, come
sembra invece auspicare la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto, so-
stenendo che i primi atti di perseguimento sarebbero stati compiuti dalle au-
torità ticinesi (act. 3). Occorre piuttosto analizzare se, in funzione degli atti
attualmente a disposizione (v. MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar,
n. 11 ad art. 34 CPP), la competenza del Canton Ticino o del Canton Svitto
a perseguire i reati contestati a A. e B. possa essere fondata su uno dei fori
stabiliti agli art. 31 e segg. CPP.
Dallo scambio di scritti intervenuti tra le autorità dei due cantoni coinvolti nella
presente vertenza, non sembra essere in discussione che – almeno – le ipo-
tesi di truffa e di falsità in documenti siano riferite ad atti commessi (anche)
nel Canton Svitto; non è tuttavia chiaro se un eventuale (primo) atto penal-
mente reprensibile sia stato compiuto in Ticino. Circostanza questa sulla
quale, come visto più sopra, la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto
fonda la competenza delle autorità ticinesi (act. 1.7, act. 3).
Dal dossier si rileva che l’unico appiglio a tale presunta telefonata è conte-
nuto nelle affermazioni di A. medesimo, il quale indica di avere fatto una
chiamata dal domicilio del fratello a Morbio Inferiore al fine di chiarire a chi
rivolgere il proprio annuncio di sinistro, mentre l’annuncio del danno in
quanto tale sarebbe avvenuto in una seconda fase (“Ich war in der Schweiz,
also Zuhause. Also einen Anruf machte ich mal vom Tessin her. Ich war bei
meinem Bruder in Morbio Inferiore. Denn ich musste zuerst herausfinden,
wo ich mich genau melden muss. Die eigentliche Schadensmeldung ge-
schah am Telefon, oder vielleicht per Mail von Zuhause aus”; act. 1.7, ris-
posta alla domanda n. 8).
Non è comunque noto con certezza quale sia stato il contenuto dell’even-
tuale telefonata effettuata dal Ticino, come neppure è dato a sapere se que-
sta sia stata la “prima” telefonata fatta alla compagnia assicurativa.
Alla luce di ciò, non vi sono agli atti sufficienti elementi che confermano l’esi-
stenza di una comunicazione dal Ticino relativa ai dettagli del sinistro e ad
altre informazioni di rilievo. Questa Corte ritiene pertanto che il luogo di com-
missione dei reati debba essere situato, secondo quanto dichiarato da A.
medesimo (v. act. 1.7 risposta alla domanda n. 8), nel Canton Svitto, cantone
in cui A. è peraltro domiciliato e in cui è stata fatta riparare la vettura Merce-
des.
2.4 Giusta l’art. 33 cpv. 1 CPP, tale foro si applica anche al perseguimento
dell’eventuale falsa testimonianza ascritta a B., contenuta in un documento
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firmato ma redatto in luogo e tempi sconosciuti, ma allegato alla fattura della
carrozzeria G. AG di Z., Svitto.
3. Alla luce di tutto ciò, le autorità penali del Canton Svitto vanno considerate
competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1
CPP).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le autorità penali del Canton Svitto sono competenti per il perseguimento
dei reati oggetto della presente procedura.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, 12 ottobre 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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