B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
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T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N. incar to BH.2005.15
Sentenza del 27 giugno 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presi-
dente, Andrea J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE,
richiedente
contro
A.______,
rappresentato dall’avv. Michele Rusca,
opponente
Oggetto Domanda di proroga dell’arresto (art. 51 cpv. 3 PP)
- 2 -
Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 20 maggio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di
polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione
alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup) e partecipa-
zione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP). Posto immediatamente
in detenzione preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di
colpevolezza e la sussistenza del pericolo di collusione, ne ha convalidato
l’arresto con decisione del 22 maggio 2005.
B. Dopo aver interrogato l’imputato a due riprese, il 27 maggio e il 2 giugno
scorsi, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), in data
2 giugno 2005, ha presentato alla Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale un’istanza di proroga dell’arresto, limitata a venti giorni,
conformemente all’art. 51 cpv. 3 PP.
C. Invitato a presentare la risposta all’istanza summenzionata entro il 10 giu-
gno 2005, A.______ non ha inoltrato alcuna osservazione.
D. Con scritto del 15 giugno 2005, il MPC ha informato il Tribunale penale fe-
derale del rilascio di A.______ avvenuto il medesimo giorno conformemen-
te all’art. 51 cpv. 1 PP.
Diritto:
1. Il Tribunale penale federale è competente per statuire sulle domande di
proroga dell’arresto presentate dall’autorità inquirente nell’ambito della pro-
cedura delle indagini (art. 51 cpv. 3 PP). L’arresto dell’opponente è avvenu-
to il 20 maggio 2005. La domanda inoltrata dal MPC il 2 giugno 2005 è
dunque tempestiva.
2.
2.1 L’art. 51 cpv. 2 PP, al quale il cpv. 3 rinvia, prevede espressamente che il
richiedente, se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere preventivo ordi-
- 3 -
nato in applicazione dell’art. 44 n. 2 PP, deve presentare alla Corte dei re-
clami penali un’istanza di proroga dell’arresto entro il medesimo termine.
Ciò sta a significare che una detenzione preventiva superiore a 14 giorni
necessita di una nuova autorizzazione da parte dell’autorità. Se l’imputato è
messo in libertà durante la procedura di richiesta di proroga della detenzio-
ne, la Corte dei reclami penali deve in ogni caso esaminare la liceità della
detenzione relativamente al periodo intercorso dalla scadenza del termine
di cui sopra fino al rilascio (v. sentenza del Tribunale federale G.86/1996
del 13 novembre 1996, consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale
BK_H 214/04 del 25 gennaio 2005, consid. 2.1). La proroga può dunque
essere autorizzata allorquando le condizioni poste dall’art. 44 n. 2 PP con-
tinuano ad essere soddisfatte, ossia se esistono gravi indizi di colpevolezza
a carico dell’imputato e se determinate circostanze fanno presumere ch’egli
voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a
fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il ri-
sultato dell’inchiesta.
2.2 Nella fattispecie, la detenzione preventiva dell’opponente era autorizzata fi-
no al 2 giugno scorso. Come esposto precedentemente, un esame delle
condizioni della proroga è dunque necessario per il periodo dal 3 al 15 giu-
gno 2005. Sulla base dei verbali d’interrogatorio che hanno accompagnato
la richiesta di proroga è possibile costatare che l’opponente ha ammesso
alcuni fatti a lui imputati nell’ambito dell’attività dell’organizzazione criminale
di cui si sospetta l’esistenza, in particolare il traffico di sostanze stupefacen-
ti. Pure significativi risultano essere i suoi contatti con altri personaggi sotto
indagine sospettati di appartenere alla summenzionata organizzazione (v.
verbali d’interrogatorio del 27 maggio e 2 giugno 2005 della polizia federa-
le, act. 1.3 e 1.4). Tali atti d’inchiesta non fanno che rafforzare quanto stabi-
lito dal giudice istruttore nella sua ordinanza di conferma dell’arresto (v. act.
1.2), ossia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di collu-
sione, conformemente all’art. 44 n. 2 PP.
2.3 Visto quanto precede, la domanda inoltrata dal richiedente è accolta e la
detenzione preventiva dell’opponente è dunque prorogata, in applicazione
degli art. 51 cpv. 3 e 44 n. 2 PP, fino al 15 giugno 2005.
3. Non essendovi stata un’opposizione formale all’istanza di proroga della de-
tenzione, non si prelevano né tasse né spese.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L’istanza è accolta e la proroga della detenzione preventiva ordinata sulla
base dell’art. 44 n. 2 PP è autorizzata fino al 15 giugno 2005.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
Bellinzona, 27 giugno 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- A.______, rappresentato dall’avv. Michele Rusca
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto
federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15
giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui
l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.
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