Sentenza del 27 luglio 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente in detenzione,
rappresentato dagli avv. Tuto Rossi e Manuela Rainoldi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BH.2005.17
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giu-
diziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art.
305bis CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e
posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 21 lu-
glio 2004, il giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto. Successi-
vamente, l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infrazione al-
la legge federale sulle armi (art. 33 LArm), aggressione (art. 134 CP), coa-
zione (art. 181 CP) e usura (art. 157 CP).
B. Con lettera del 21 giugno 2005 al Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC), A. ha chiesto di poter essere messo in libertà provviso-
ria. Tale richiesta è stata respinta dal MPC in data 28 giugno 2005.
C. Dissentendo da questa decisione, il 1° luglio 2005 A. è insorto con un re-
clamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
lamentando l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico come pure
dei pericoli di collusione e di fuga. Egli si duole inoltre della lentezza del
procedimento e dell'eccessiva durata della detenzione preventiva.
D. Con osservazioni dell'11 luglio 2005, il MPC postula la reiezione del recla-
mo nella misura della sua ammissibilità. Le argomentazioni di fatto e di di-
ritto esposte dall'autorità inquirente saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi seguenti.
E. Con lettera del 18 luglio 2005 alla Corte dei reclami penali, il patrocinatore
del reclamante ha comunicato di rinunciare all'inoltro di una replica. Non si
è pertanto proceduto al secondo scambio di allegati.
Diritto:
1.
1.1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio e-
sperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto
o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188
consid. 1 e giurisprudenza citata).
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1.2. Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse-
re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la
domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art.
52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve
essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente
ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP).
La decisione che rifiuta la scarcerazione, datata 28 giugno 2005, è perve-
nuta al patrocinatore del reclamante al più presto il 29 giugno; il reclamo,
interposto il 1° luglio 2005, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricor-
rere dell’indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l’art. 214
cpv. 2 PP).
2. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi-
stano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa
presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato
sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in
grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra
1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far
scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false
dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato
dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze
di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità
derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv.
1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione il
MPC ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito a
numerose imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertan-
to di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono tuttora
adempiute nella fattispecie.
2.1. I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolez-
za giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta
penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazio-
ni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti
all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che
possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve ap-
parire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribuna-
le federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).
In concreto, il reclamante è detenuto dal 19 luglio 2004. Se l’inchiesta aper-
ta nei suoi confronti e di numerosi altri indagati non è, pacificamente, ai
suoi inizi, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione.
Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del
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reclamante, ma coinvolge molti soggetti inseriti o facenti capo ad un'unica
struttura criminale di tipo mafioso a carattere internazionale, per cui occorre
tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri co-
imputati. Nelle osservazioni al reclamo, il MPC osserva che sia per quanto
riguarda A., sia per altri co-imputati, sono tuttora in corso delle verifiche, ri-
ferite soprattutto agli aspetti economico-finanziari dell’organizzazione, se-
gnatamente tramite l’espletamento di rogatorie all’estero (v. act. 3, pag.
14). L’inchiesta, come ritenuto anche dal Tribunale federale nell’ambito di
un analogo ricorso riguardante un coimputato (v. sentenza 1S.14/2005 del
25 aprile 2005 consid. 3.1), si situa in una fase intermedia, di modo che, in
questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure
può essere pretesa la produzione di prove definitive, come addotto dall'in-
sorgente nel suo allegato.
2.2. Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di una va-
sta inchiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di far parte di
un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP che ha operato a li-
vello transnazionale per parecchi anni. Al reclamante si rimprovera in parti-
colare, come si evince dalla decisione impugnata, d’avere intrattenuto stret-
te relazioni - che travalicherebbero manifestamente quelle di una semplice
amicizia - con alcuni dei principali esponenti dell’organizzazione sotto in-
chiesta, tra i quali B. e C.. Subito dopo l’arresto del reclamante, quest'ulti-
mo si è sollecitamente attivato per assicurargli un difensore di fiducia e ver-
sare dei congrui anticipi; A. ha peraltro a lungo beneficiato di servizi da par-
te di C. anche in precedenza, sottoforma, ad esempio, di prestiti personali,
di pagamento di quote leasing di un autoveicolo (per il tramite della società
P. SA) oppure di viaggi in aereo all’estero. Malgrado le evidenti reticenze
dell’indagato, vi sono inoltre agli atti chiare indicazioni di intensi contatti te-
lefonici e personali, in Calabria e altrove, con altri esponenti di spicco
dell’organizzazione quali D., E. e F., pure indagati nell’ambito dell’inchiesta
portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull’attività della cosiddetta “co-
sca di Mesoraca” (v. ad esempio il verbale d’interrogatorio dell’imputato del
17.11.2004, act. 3.10, con i relativi estratti delle intercettazioni telefoniche).
Per quanto attiene specificatamente al sospetto relativo al reato di riciclag-
gio, è inoltre assodato il ruolo centrale svolto dal connubio A.-C. nelle attivi-
tà delle società finanziarie P. SA e Q. GmbH di Zurigo, poi rovinosamente
fallite poiché svuotate di tutti i loro averi. Riciclando il provento dell’attività
criminale dell’organizzazione ai danni delle predette società (e dei loro
clienti), essi si sarebbero avvalsi della complicità di numerosi altri soggetti
vicini ad altre cosche della “n’drangheta” facendo figurare tali soggetti quali
titolari di società (di comodo e comunque fittizie) interessate ad investimenti
immobiliari in Sardegna e Spagna. In tale ambito è senz’altro degno di nota
lo stretto intreccio di relazioni tra A., C., G. e l’avvocato milanese H., pure
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indagato (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_H 168/04 dell'11
novembre 2004 consid. 4.1, riguardante un co-imputato).
2.3. Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere
che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il man-
tenimento della sua carcerazione riguardo ai reati di partecipazione e/o so-
stegno a un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Del resto, nel
reclamo egli si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena ri-
levato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità
muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di smi-
nuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare
perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Egli
misconosce inoltre che l’art. 260ter CP è stato adottato anche per la fre-
quente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo
reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno
dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è
d’altronde all’origine dell’art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma impli-
ca la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che
sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati adde-
bitabili alla stessa (GÜNTHER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna
2000, pag. 200 n° 25; MARC FORSTER, Kollektive Kriminalität. Das Straf-
recht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea
1998, pag. 23; GUNTHER ARZT, in: N. SCHMID [editore], Kommentar Einzie-
hung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n°
53-56 ad art. 260ter CP). Lamentando l’asserita assenza di una contesta-
zione concreta e di un caso specifico, egli disattende che, riguardo al reato
dell’art. 260ter CP, sulla base delle dichiarazioni dei co-imputati e del suo
importante coinvolgimento nelle attività di P. e Q., egli è sospettato di aver
partecipato e/o sostenuto un’organizzazione criminale che ha compiuto vari
reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò
che - perlomeno allo stadio attuale dell’inchiesta - è sufficiente dal profilo
dell’art. 260ter CP per ammettere il possibile adempimento della relativa
fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 feb-
braio 2005 consid. 2.7). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di
altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi
nei confronti del ricorrente.
2.4. Non meno importanti sono pure gli indizi di colpevolezza emersi in relazio-
ne alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia quella di infrazione
qualificata alla LStup giusta il suo art. 19 n. 1 e 2, di infrazione alle leggi fe-
derali sulle armi e sul materiale bellico e di aggressione e coazione giusta
gli art. 134 e 181 CP. L’autorità inquirente fa infatti stato di numerosi indizi
in tal senso, raccolti soprattutto in base ad intercettazione telefoniche e a
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dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Da una parte, il coinvolgi-
mento nel traffico di stupefacenti di altri co-imputati della presente inchiesta
- conosciuti e frequentati assiduamente dal qui reclamante - quale il già
menzionato B., appare assodato (v. ad esempio, la sentenza di questo Tri-
bunale BK_H 119/04 del 23 settembre 2004); d’altra parte, vi è giustificato
motivo per credere - e il reclamante stesso non lo contesta più di quel tanto
- che A. sia stato uno dei mandanti (assieme allo C.) della “spedizione puni-
tiva” ai danni di tale I., aggredito e picchiato a scopo di intimidazione sul
lungolago di Ascona il 15 maggio 2003 (v. verbali di interrogatorio dell'im-
putato del 17.9.2004 con i relativi allegati delle intercettazioni telefoniche,
act. 3.6, e del 30.9.2004, act. 3.7). Per quanto attiene al presunto traffico il-
legale di armi tra Svizzera e Italia, significative sono invece le deposizioni
del teste L. e del collaboratore di giustizia M., che fanno entrambi stato di
un attivo quanto perdurante coinvolgimento del reclamante in questa attivi-
tà (v. act. 3.24 e 3.25).
3. Il reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione.
3.1. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai
bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o preve-
nire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i
correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità;
dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provviso-
ria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alte-
rarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione
dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla
base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere
ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid.
3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nel-
le grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segre-
te, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura
l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione
(v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).
3.2. L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, rilevando un potenziale
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC non sareb-
be infatti escluso che - se rimesso in libertà - il reclamante potrebbe dare i-
struzioni o tentare di comunicare informazioni utili ad altri soggetti implicati
nell’inchiesta svizzera o in quella italiana, oppure fare indebite pressioni su
testimoni non direttamente coinvolti nell’inchiesta ascoltati a titolo di perso-
ne informate sui fatti. Sottolinea che le indagini non sono ancora terminate
(anche per la vastità dell’indagine, che interessa oramai un centinaio di
soggetti) e che numerosi atti istruttori, in particolare rogatorie in Spagna e
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in Italia, non sono ancora stati eseguiti oppure – benché avviati – non sono
ancora conclusi (v. osservazioni MPC, act. 3, pagg. 15-17).
Queste semplici asserzioni di principio non dimostrano tuttavia ancora
l’esistenza di un pericolo concreto di collusione, come richiesto dalla prassi
citata in precedenza. Il teorema del MPC, secondo cui nell’ambito di
un’organizzazione mafiosa potrebbe sussistere un pericolo di collusione e
che l’organizzazione sarebbe in grado di garantire ai propri componenti pe-
riodi di latitanza relativamente lunghi, dovrà comunque arricchirsi
d’elementi idonei a suffragarlo. Per ammissione stessa del MPC, due dei
principali protagonisti del dissesto finanziario delle società Q. e P., co-
indagati nella presente causa per i medesimi titoli ascritti al reclamante, os-
sia G. e l’avv. H., sono già stati interrogati più volte all’estero nell’ambito di
apposite procedure rogatoriali; altre persone sospettate di far parte
dell’organizzazione criminale (fra le quali C. e B.) sono incarcerate da mesi
in Svizzera e hanno potuto essere ripetutamente interrogate. Tuttavia, un
concreto pericolo di collusione può ancora essere ravvisato nella necessità
di non pregiudicare l’espletamento di rogatorie, visito che altri indagati sono
tuttora in libertà (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 feb-
braio 2005 consid. 3.1.3). Per il momento, la tesi dell’autorità inquirente
sull’esistenza di questo pericolo può quindi ancora essere condivisa.
4. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Egli ribadisce di
non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed
economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sa-
rebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiu-
rato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva.
4.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato uni-
camente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della li-
bertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza
(v. art. 44 n. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF
128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo
deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carat-
tere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato
dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60
consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).
4.2. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non è fuori
luogo, come rilevato anche nelle osservazioni al reclamo del MPC (v. act.
3, pagg. 17-18). I reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi,
e se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere molto
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pesante, tenuto anche conto dei suoi precedenti penali. Bi-nazionale sviz-
zero e italiano, egli è divorziato da tempo dalla moglie svizzera e intrattiene
un importante rapporto sentimentale all'estero; altri suoi parenti stretti abi-
tano in Italia (una sorella a Milano, un fratello e il padre in Calabria), ove si
recava spesso per visite e vacanze (v. verbale di interrogatorio del
20.7.2004, act. 3.2.). Immediatamente prima dell’arresto il centro dei suoi
interessi economici si situava all’estero, nel campo della ristorazione in
Spagna e in quello immobiliare in Sardegna; per questa ragione effettuava
spesso viaggi all’estero. Questo insieme di circostanze, unitamente alla
prospettiva di dover scontare una lunga pena detentiva in seguito al proce-
dimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga
verso un paese estero paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità,
pur in presenza di indubbi legami con la Svizzera (ove risiedono i suoi figli).
Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe
oggi di eliminare il rischio di fuga appena descritto.
5. Il reclamante lamenta infine una violazione del principio della proporzionali-
tà in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (un anno).
Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire
sproporzionata e ledere i principi dedotti dall’art. 5 n. 3 CEDU solo quando
la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile
pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a ca-
rico dell’indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5; 124 I 208 consid. 6; sentenza
del Tribunale penale federale BH.2005.9 del 4 maggio 2005 consid. 5.1). In
concreto, vista la gravità delle imputazioni e i seri indizi di colpevolezza
pendenti a carico dell’indagato (v. consid. 2.2-2.4, supra), nonché i suoi
precedenti penali, la pena privativa della libertà che il giudice di merito po-
trà pronunciare rischia di essere molto pesante. A confronto di una possibi-
le pena pluriennale, una detenzione preventiva di 12 mesi risulta quindi an-
cora proporzionata.
Né appare, infine, che l’inchiesta sia stata finora condotta in modo negli-
gente o con lentezza inusuale. Il reclamante è stato arrestato, assieme ad
altri indiziati, nell’ambito di una complessa inchiesta con ramificazioni inter-
nazionali per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, appartenenza
ad organizzazione criminale, infrazione alla legge federale sulle armi e rici-
claggio di denaro. Successivamente l’inchiesta nei suoi confronti è stata e-
stesa ai reati di usura, aggressione e coazione. La sua posizione proces-
suale deve quindi essere continuamente confrontata con quella di altri e-
sponenti della (presunta) organizzazione, agli arresti in Svizzera o
all’estero. Gli atti prodotti dal MPC dimostrano che l’imputato è stato inter-
rogato a più riprese (almeno una ventina di volte), così come le numerose
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altre persone implicate nell’inchiesta; diverse perquisizioni sono state effet-
tuate e svariato materiale è stato posto sotto sequestro; procedure rogato-
riali importanti sono state esperite all’estero o sono ancora in corso, visti i
legami di molti imputati con altri paesi e la stretta interdipendenza tra
l’inchiesta svizzera e quella portata avanti dalla Procura di Catanzaro.
L’operato dell’autorità inquirente va d’altronde apprezzato in modo differen-
te a seconda se l’inchiesta riguarda un solo imputato e gli elementi a suo
carico sono relativamente semplici oppure se – come nella fattispecie – il
sospetto appartiene ad un’organizzazione che ha esercitato la sua attività
in diverse nazioni e per un periodo prolungato. Ad ogni modo, nelle circo-
stanze surriferite, non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ri-
petute del magistrato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei
confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sentenza del Tribunale
federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004 consid. 3.2).
6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Confor-
memente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della par-
te soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3
del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS
173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 27 luglio 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- avv. Tuto Rossi e Manuela Rainoldi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-dura
penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ri-
corso o il suo presidente lo ordini.
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