Sentenza del 28 febbraio 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Tito Ponti e Barbara Ott,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.______, attualmente detenuto
reclamante
rappresentato dall’avv. Yasar Ravi,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BH.2005.3
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Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell’ambito di un’inchiesta
di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazio-
ne alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipa-
zione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro
(art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25
novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpe-
volezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collu-
sione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.
B. Il 29 novembre 2004, A.______ è insorto contro l’ordinanza di conferma
dell’arresto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribu-
nale penale federale. Con giudizio del 14 dicembre 2004 la Corte dei re-
clami penali ha respinto il gravame. Questa decisione è stata successiva-
mente impugnata dall’indagato con un ricorso al Tribunale federale,
anch’esso respinto con sentenza del 7 febbraio 2005 (v. sentenza
1S.3/2005).
C. Con lettera del 31 dicembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazio-
ne (in seguito: MPC), A.______ ha chiesto di poter essere messo in libertà
provvisoria. Il MPC, con decisione del 4 gennaio 2005, ha respinto la do-
manda di scarcerazione.
D. Dissentendo da questa decisione, il 10 gennaio 2005 A.______ ha presen-
tato, per il tramite del suo difensore, un nuovo reclamo davanti alla Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli censura in sostanza
l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la sua detenzione co-
me pure dei pericoli di collusione e di fuga, chiedendo, in via principale, di
essere immediatamente e incondizionatamente posto in libertà provvisoria
e, subordinatamente - in applicazione del principio della proporzionalità - di
accompagnare tale libertà da misure sostitutive ad apprezzamento della
Corte adita.
E. Con osservazioni del 21 gennaio 2005, il MPC postula la reiezione del re-
clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente chiede pre-
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liminarmente di accertare la temerarietà del reclamo in esame, adducendo
che esso ripropone a poche settimane di distanza censure del tutto simili a
quelle respinte dalla Corte dei reclami penali con sentenza del 14 dicembre
2004. Il MPC conferma ad ogni modo la sussistenza di gravi indizi di colpe-
volezza a carico dell’indagato, come pure dei pericoli di collusione e di fu-
ga, opponendosi alla sua scarcerazione.
F. Nella sua replica del 25 gennaio 2005, il reclamante contesta le osserva-
zioni di cui sopra e ribadisce, in pratica, le argomentazioni esposte in sede
di reclamo.
Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.
Diritto:
1.
1.1 Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31
marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del
rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio-
ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122
IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).
1.2 Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse-
re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la sua
domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art.
52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve
essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente
ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La
decisione impugnata è stata inviata il 4 gennaio 2005 al patrocinatore
dell’imputato, il quale ne ha preso conoscenza al più presto il 5 gennaio. Il
reclamo, interposto il 10 gennaio 2005, è dunque tempestivo. La legittima-
zione ricorsuale dell’imputato è pacifica.
1.3 Sono invece prive di qualsiasi fondamento le censure in merito alla presun-
ta tardività delle osservazioni del MPC esposte nella replica del 25 gennaio
2005 (v. act. 4, pag. 2). Giusta l’art. 32 cpv. 3 OG le operazioni processuali,
fra le quali rientrano anche le ordinanze per lo scambio degli allegati dispo-
sti dall’autorità adita, devono essere compiute entro il termine; il reclamante
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misconosce però che per il rispetto di tale scadenza basta che l’atto sia sta-
to consegnato alla posta entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del termine
(art. 32 cpv. 3 seconda frase OG; sentenza del Tribunale federale
1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 1.3). Ciò significa che le osserva-
zioni al reclamo del MPC, datate 21 gennaio 2005 e inviate in tale data, so-
no tempestive, anche se sono pervenute alla Corte dei reclami penali e al
rappresentante della controparte solo successivamente.
2. ll reclamante si duole preliminarmente di una violazione dell’art. 51 cpv. 2
PP, per il fatto che il MPC avrebbe omesso di presentare alla Corte dei re-
clami penali una richiesta di proroga dell’arresto alla scadenza dei primi 14
giorni di carcere preventivo.
2.1 La censura non ha pregio. Secondo l’art. 51 cpv. 2 PP, il giudice istruttore
(ma anche il MPC nella fase delle indagini preliminari, conformemente
all’art. 51 cpv. 3 PP), se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere pre-
ventivo ordinato in applicazione dell’art. 44 n. 2 PP, prima della scadenza di
questo termine, deve presentare alla Corte dei reclami penali la richiesta di
proroga dell’arresto. Nella decisione avversata, il MPC giustifica il rifiuto di
scarcerazione con l’esistenza sia del pericolo di collusione che di quello di
fuga; posizione peraltro confermata nella sua risposta al reclamo. Ebbene,
come questa Corte ha già avuto modo di considerare in una sentenza del
23 settembre 2004 riguardante un ricorso analogo, preso atto del rischio di
fuga paventato dall’autorità inquirente, il fatto di dover presentare una ri-
chiesta di proroga dell’arresto a causa dell’invocato pericolo concomitante
di collusione costituisce un puro esercizio formale che non muta la situa-
zione esistente. La presenza di gravi indizi di reato unitamente al rischio di
fuga sarebbero elementi oggettivamente già di per sé sufficienti per giustifi-
care il mantenimento della detenzione preventiva, ragione per cui, nella fat-
tispecie, la richiesta giusta l’art. 51 cpv. 2 PP non presentava alcun interes-
se attuale e pratico (v. sentenza BK_H 119/04 del 23 settembre 2004, con-
sid. 4). Ancora più eloquente a tal proposito è il cpv. 3 della disposizione
summenzionata, per il quale la richiesta di proroga del carcere preventivo,
nella procedura delle indagini, deve essere presentata se la medesima si
basa esclusivamente sul pericolo di collusione. Premesso che l’effettiva e-
sistenza dei pericoli summenzionati sarà verificata nei considerandi che
seguono, ne scende che in concreto l’autorità inquirente non ha violato l’art.
51 cpv. 2 PP.
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3. Secondo l’art. 44 PP, la detenzione preventiva si giustifica allorquando esi-
stono gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato, se esiste presun-
zione della sua imminente fuga e/o determinate circostanze fanno presu-
mere ch’egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o
coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi al-
tro modo il risultato dell’istruttoria. Si tratta dunque di analizzare se tali con-
dizioni cumulative sono adempiute nella fattispecie (v. sentenza del Tribu-
nale federale 1S.13/2004 del 1° dicembre 2004, consid. 2.1).
3.1 Nel merito il reclamante lamenta, come già all’occasione del suo preceden-
te reclamo, l’assenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare il man-
tenimento della detenzione preventiva. Egli sostiene che le autorità inqui-
renti non sono state in grado di sostanziare con documentazione probante
nessuna delle ipotesi di reato ascrittegli, per cui, visto anche il lasso di
tempo intercorso dall’apertura dell’inchiesta, non sussisterebbero le condi-
zioni per mantenerlo in detenzione preventiva. Di avviso diametralmente
opposto è invece il MPC, secondo il quale gli atti sinora raccolti dimostre-
rebbero invece il coinvolgimento attivo del reclamante in tutte le attività de-
littuose dell’organizzazione sotto inchiesta.
3.1. Questa Corte ritiene, come esposto nel precedente giudizio riguardante il
qui imputato, che dagli atti sinora esperiti sono emersi con sufficiente evi-
denza gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti almeno per quel che ri-
guarda l’imputazione di appartenenza ad un’organizzazione criminale e
quella di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (v. sen-
tenza del 14 dicembre 2004, BK_H 212/04, consid. 3.2 e 3.3). Tale valuta-
zione è poi stata confermata dal Tribunale federale nella sua recente sen-
tenza del 7 febbraio 2005 (v. 1S.3/2005, consid. 2.6. e 2.7). Per quanto ri-
guarda specificatamente l’invocata assenza di contestazioni puntuali e
concrete in merito all’accusa di appartenenza ad organizzazione criminale,
l’alta Corte ha precisato - rammentando la genesi dell’art. 260ter CP - che
questa norma implica la criminalizzazione già dell’appartenenza
all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova di aver partecipato di
persona alla commissione di reati specifici addebitabili alla stessa (v. pari-
menti la sentenza del Tribunale federale 1S.15/2004 del 15 gennaio 2004,
consid. 2.3.4).
In proposito, il MPC osserva rettamente che durante il periodo, relativa-
mente breve, intercorso dall’ultima decisione non sono emersi nuovi atti in
grado di confutare i gravi indizi posti a carico del reclamante relativamente
alle menzionate imputazioni, né egli – che del resto ha sostanzialmente ri-
preso le stesse argomentazioni del suo precedente gravame – ha saputo
apportare prove in tal senso. Non occorre pertanto procedere ad un ulterio-
re disamina di simili censure in questa sede, bastando il rinvio alle pertinen-
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ti considerazioni già espresse nelle citate sentenze di primo e secondo
grado. In merito all’attività investigativa presente e futura, occorre inoltre ri-
cordare che sono tuttora in corso accertamenti e verifiche – in parte per via
rogatoriale all’estero – tendenti a concretizzare i gravi indizi nei confronti
del reclamante sia per quanto attiene i due capi di imputazione citati in pre-
cedenza, sia per quanto attiene il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art.
305bis CP.
Ne scende che, in assenza di significative modifiche dello stato di fatto o di
nuovi elementi dell’inchiesta, le considerazioni dell’insorgente in merito
all’inesistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico devono essere
respinte in quanto manifestamente infondate.
4. Il reclamante contesta la presenza di un pericolo di collusione, ritenendo
che non vi siano motivi per temere che una volta posto al beneficio della li-
bertà egli possa impedire o ostacolare l’operato delle autorità inquirenti.
Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove non è tuttavia fuori luogo, come evidenziato an-
che nel giudizio reso dal Tribunale federale su ricorso del qui reclamante.
Non è affatto da escludere che se rimesso in libertà, il reclamante possa
dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti
implicati nell’inchiesta in Svizzera o in Italia, tuttora oggetto di atti rogatoriali
in corso (v. sentenza 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1.3).
5. Il reclamante sostiene infine di non avere nessun motivo di fuggire, il centro
dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo,
il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e
potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della de-
tenzione preventiva quali la prestazione di una cauzione e il deposito dei
documenti.
Certo, tenuto conto degli importanti legami che il reclamante intrattiene con
la Svizzera, il pericolo di fuga non appare essere particolarmente manife-
sto. Non va tuttavia dimenticato, in una valutazione che tiene conto di un
insieme di criteri, che i reati contestati al reclamante sono indubbiamente
gravi, e che se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe esse-
re molto pesante, considerati anche i suoi precedenti penali per traffico di
stupefacenti. Ciò potrebbe indurre l’imputato a darsi alla fuga all’estero e a
vivere in latitanza anche se moglie e figli vivono in Svizzera. Un rischio di
fuga non può essere escluso, per cui è opportuno confermare la detenzio-
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ne preventiva dell’imputato. Nemmeno l’adozione di misure sostitutive me-
no coercitive quali il versamento di una cauzione o il deposito dei documen-
ti di identità (postulate in via subordinata nel gravame), permetterebbe di e-
liminare il rischio appena descritto.
6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. In con-
formità al nuovo art. 245 PP, valido dal 1° aprile 2004, le spese e le inden-
nità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146-161
OG, per quanto la legge non disponga altrimenti.
6.1 In principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccom-
bente (art. 156 cpv. 1 OG); l’art. 152 cpv. 1 OG permette tuttavia al tribuna-
le (all’occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pa-
gare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno
stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin
dall’inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale
può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati
dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). ). Nel caso con-
creto, il reclamante ha omesso di compilare correttamente l’apposito formu-
lario per l’assistenza giudiziaria, tralasciando in particolare la rubrica ri-
guardante i redditi a pagina 5 dello stesso (v. act. 5). Questo Tribunale non
è pertanto in grado di stabilire la presenza o meno in concreto del requisito
dell’indigenza; la domanda di assistenza presentata dal reclamante va per-
tanto in principio respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal paga-
mento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione
dell’onorario del suo difensore (v. l’avvertenza riportata alla pag. 2, in bas-
so, del formulario).
6.2 Tuttavia, come la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare,
la Confederazione ha l’obbligo di indennizzare l’avvocato nominato d’ufficio
(sentenza BK_H 157/04 del 25 ottobre 2004). L’art. 3 del Regolamento sul-
le spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS
173.711.31) prevede che l’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato
e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa; la tariffa oraria, che si
applica anche agli avvocati d’ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da un minimo di fr.
200.-- a un massimo di fr. 300.--. Dato che il difensore del reclamante non
ha fatto pervenire al tribunale alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato
secondo il libero apprezzamento (art. 3 cpv. 3). Tenuto conto della natura
del procedimento e della presumibile attività espletata dall’avvocato nella
procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali, un’indennità di
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fr. 1'500.--, IVA inclusa, pare appropriata; questa indennità segue l’esito del
procedimento principale.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del reclamante.
4. L’indennità del patrocinatore d’ufficio Avv. Yasar Ravi, X.______, nella pre-
sente procedura è fissata a fr. 1'500.-- e segue l’esito del procedimento prin-
cipale.
Bellinzona, 2 marzo 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Yasar Ravi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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