Sentenza del 24 novembre 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Luca Fantini
Parti
A., attualmente detenuto
rappresentato dall’avv. Stefano Ferrari
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE
Controparte
Istanza precedente UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI
Oggetto Reclamo contro conferma dell'arresto
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BH.2005.34
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 10 ottobre 2005 nell’ambito di un’inchiesta preliminare di
polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup) e partecipazione ad
organizzazione criminale (art. 260ter CP) e posto immediatamente in deten-
zione preventiva. Con decisione del 12 ottobre 2005, il giudice istruttore fede-
rale ha convalidato l’arresto (act. 10.2).
B. Il 17 ottobre 2005, A. è insorto contro l’ordinanza di conferma dell’arresto con
un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Egli censura l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti l’arresto in
relazione alle imputazioni ascrittegli, come pure dei pericoli di collusione e di
fuga; lamenta inoltre un insufficiente accesso agli atti dell'incarto. L’imputato
chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria e - in applicazio-
ne del principio della proporzionalità - di eventualmente accompagnare tale li-
bertà da misure sostitutive dell'arresto.
C. Con osservazioni del 24 e, rispettivamente, del 25 ottobre 2005, l'Ufficio dei
giudici istruttori federali (UGIF) e il Ministero pubblico della Confederazione
(MPC) postulano la reiezione del reclamo, il secondo nella misura della sua
ammissibilità. Le autorità inquirenti osservano che, contrariamente all’opinione
del reclamante, tutti i reati in questione sono stati regolarmente contestati
all’interessato e che in merito sono stati raccolti numerosi indizi. Ribadendo in-
tegralmente il contenuto della sua domanda di conferma dell'arresto dell'11 ot-
tobre 2005, il MPC evidenzia inoltre la sussistenza di concreti rischi di collu-
sione e di fuga, opponendosi ad una scarcerazione - sia pur condizionata -
dell’imputato.
D. Nella sua replica del 28 ottobre 2005, l'indagato ha sostanzialmente conferma-
to le argomentazioni esposte nel reclamo, contestando le osservazioni del
MPC. Non è stata richiesta una duplica.
Diritto:
1.
1.1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperi-
to senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o
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dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1
e giurisprudenza citata).
1.2. Secondo l'art. 214 cpv. 1 PP, contro le operazioni e le omissioni del giudice
istruttore può essere presentato reclamo alla Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale; l'ordinanza emessa dal giudice istruttore in materia di
conferma dell'arresto (art. 47 cpv. 2 e 4 PP) fa parte delle operazioni soggette
a reclamo ai sensi della norma precitata (v. sentenza del Tribunale penale fe-
derale BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 1.2). Il ricorso deve essere
presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto
conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). L'ordinanza di
conferma dell'arresto è stata notificata all'imputato e al suo patrocinatore il 12
ottobre 2005; il reclamo, interposto il 17 ottobre, è dunque tempestivo. La le-
gittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 214 cpv. 2 PP).
2. ll reclamante si duole - ancorché in maniera indiretta - di un accesso incomple-
to agli atti, chiedendo di poter visionare quelli determinanti per il mantenimen-
to della sua carcerazione.
2.1. Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le
prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costitui-
sce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argo-
menti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi.
Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale fe-
derale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha
potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di cau-
sa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di
estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. an-
che la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in
RDAT 1996 II 56 p. 192).
Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni
o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contra-
stanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di
tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare
solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a;
G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo
2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534; v. anche Luca Marazzi, Il GIAR, L’arbitro
nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giuri-
sprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per
quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in
principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF
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120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indica-
zioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella pro-
cedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il
quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istrut-
tore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a
quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”.
2.2. Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consento-
no di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collu-
sione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la particolare
natura del procedimento, che riguarda tre co-imputati sospettati di appartene-
re ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante a livello transna-
zionale, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso
che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facilmente
essere messe a conoscenza di altri. Risulta peraltro che, pur con le limitazioni
adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essenziali
dell’inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle princi-
pali accuse a suo carico : nel corso degli interrogatori ai quali è stato sottopo-
sto, l’imputato è stato messo al corrente di numerosi fatti rilevanti
dell’inchiesta, ed in particolare di prove (intercettazioni telefoniche; dichiara-
zioni di altri co-imputati) che farebbero stato di un suo coinvolgimento nelle at-
tività dell’organizzazione criminale sotto inchiesta (v. verbale di interrogatorio
del 10 ottobre 2005, pag. 14-17, act. 10.1.15, verbali di intercettazione delle
conversazioni telefoniche, act. 10.1.13 e verbale di interrogatorio di B. del 4
ottobre 2005, pag. 4-8, act. 10.6). Alla luce delle considerazioni che precedo-
no e tenuto conto dello stadio intermedio dell’inchiesta, le limitazioni imposte
alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute lesive del
principio della proporzionalità; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo
potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP.
3. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistano
gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presu-
mere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attri-
buito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di sta-
bilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se
determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le
tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o
voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2).
Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza
di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla liber-
tà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In
concreto, a fondamento della sua decisione, il giudice istruttore federale ha ri-
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tenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito alle imputazioni di
infrazione alle legge federale sugli stupefacenti e di partecipazione ad orga-
nizzazione criminale, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di
analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella
fattispecie.
3.1. I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza
giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta pe-
nale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nel-
le dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio
delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono en-
trare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire vieppiù
verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale
1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).
In concreto, il reclamante è detenuto dal 10 ottobre 2005. Se l’inchiesta aperta
nei suoi confronti e di altri due indagati (oltre che di ignoti) non è - pacifica-
mente - ai suoi inizi, essendo stata avviata il 19 gennaio 2005, nemmeno può
essere considerata prossima alla sua conclusione; essa si situa in una fase in-
termedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono suffi-
cienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definiti-
ve (v. sentenza del Tribunale federale 1S.14/2005 del 25 aprile 2005 consid.
3.1).
3.2. Il procedimento penale in esame si inserisce nel quadro di un'inchiesta con-
dotta dagli inquirenti svizzeri in collaborazione con quelli esteri relativa ad un
traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna, l'Italia e la Svizzera; il re-
clamante è sospettato di collaborare, al pari di altre persone, con un'organiz-
zazione criminale formata da latitanti calabresi dedita al traffico di sostanze
stupefacenti. In tale ambito, egli avrebbe organizzato, avvalendosi della colla-
borazione di due co-imputati, il noleggio di alcuni veicoli al fine di scortare due
persone dell'organizzazione in Y. incaricate di far esplodere un'imbarcazione
ormeggiata nel porto di Z. (v. verbale di interrogatorio di B. del 4.10.2005, pag.
4-5, act. 10.6). Pare che questa imbarcazione, appartenente ad un cittadino
svizzero, era stata predisposta per trasportare ingenti quantità di cocaina via
mare verso la Calabria; tale imbarcazione è in seguito effettivamente andata
completamente distrutta in un incendio che le autorità iberiche sospettano sia
di origine dolosa (v. Rapporto di arresto della FedPol del 10.10.2005, act.
10.1.13). Dalle intercettazioni telefoniche ordinate sui collegamenti utilizzati
dagli indagati, risulta inoltre come il reclamante sia in costante contatto - avva-
lendosi a tal fine anche di intermediari - con alcuni presunti referenti dell'orga-
nizzazione su suolo italiano, tra i quali un certo C., che è sospettato di aver in-
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trodotto e venduto al dettaglio sostanza stupefacente (cocaina in particolare)
nel Canton Ticino. Questo personaggio, secondo le dichiarazioni di un co-
imputato, sarebbe inoltre uno degli autori materiali dell'esplosione a scopo in-
timidatorio dell'imbarcazione in Y., ed avrebbe ricevuto dei compensi dal re-
clamante per l'azione svolta (v. verbale interrogatorio di B., act. 10.6, pag. 5-
6). Come ben si evince dai verbali degli interrogatori resi di fronte alla Polizia
giudiziaria federale il 10 ottobre 2005 e al MPC il giorno seguente (v. act.
10.1.15 e 10.1.16), al reclamante sono stati puntualmente contestati i reati di
cui è accusato e le circostanze di fatto alla base dei sospetti degli inquirenti
(contenuto delle conversazioni telefoniche sorvegliate, dichiarazioni fornite da
altri imputati o da persone informate sui fatti). Malgrado la sua evidente reti-
cenza, egli non può quindi ragionevolmente sostenere di essere all'oscuro del-
le imputazioni che gravano su di lui come pure degli elementi fondanti queste
accuse.
3.3. Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che
a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimen-
to della sua carcerazione riguardo al reato di partecipazione e/o sostegno a
un’organizzazione criminale. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere
che – contrariamente a quanto appena rilevato – non sarebbero presentati
gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostan-
ziate contestazioni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento per-
sonale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non
potrebbero essere ritenuti. Egli misconosce inoltre che l’art. 260ter CP è stato
adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazio-
ne del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti
all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato concre-
to, è d’altronde all’origine dell’art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma im-
plica la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che
sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati addebi-
tabili alla stessa (GÜNTHER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Be-
sonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000,
pag. 200 n° 25; MARC FORSTER, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der
Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23;
GUNTHER ARZT, in: N. SCHMID [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes
Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter
CP). Lamentando l’asserita assenza di una contestazione concreta e di un ca-
so specifico, egli disattende che, riguardo al reato dell’art. 260ter CP, sulla ba-
se delle dichiarazioni dei co-imputati B. e D., egli è sospettato di aver parteci-
pato e/o sostenuto un’organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e
non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che - perlo-
meno allo stadio attuale dell’inchiesta - è sufficiente dal profilo dell’art. 260ter
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CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v.
sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.7).
L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà non-
dimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti dell'insorgente.
3.4. Risulta invece più sfumata la valutazione in merito all'altra imputazione conte-
stata al reclamante, ossia quella di infrazione qualificata alla legge federale
sugli stupefacenti giusta il suo art. 19 n. 1 e 2. L’autorità inquirente fa invero
stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base a dichiarazioni
di testimoni o di altri co-imputati. Se da una parte, il coinvolgimento nel traffico
di stupefacenti di altre persone legate all'inchiesta - conosciute e frequentate
dal qui reclamante - quale il già menzionato C., appare assodato, dall'altra va
notato che le numerose perquisizioni intraprese nelle abitazioni, nei locali
commerciali e nei veicoli di pertinenza degli indagati non hanno segnalato la
minima presenza di sostanze sospette e nemmeno si sono potute appurare le
circostanze della presunta consegna - peraltro sembra senza il corrispettivo
pagamento - di 3,5 kg di cocaina a D. e B. da parte di esponenti dell'organiz-
zazione criminale in questione, quantità asseritamente poi venduta al dettaglio
in Ticino. Allo stadio attuale delle indagini, tali indizi rimangono ancora piutto-
sto labili riferiti alla persona del reclamante, e in ogni caso mancano della gra-
vità prevista dalla formulazione dell’art. 44 PP.
4. Il reclamante ritiene inconsistente il rischio di collusione paventato dalle autori-
tà inquirenti, sostenendo che su questo punto l'ordinanza impugnata sarebbe
motivata in maniera generica e sul solo argomento della sua (peraltro denega-
ta) reticenza.
4.1. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai
bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire
accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i
complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di im-
pedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di
prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio
(DTF 128 I 149 consid. 2.1). Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione
dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla
base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere
ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c;
117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle gran-
di linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti
istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in
libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid.
2b; 116 Ia 149 consid. 5).
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4.2. Tenuto conto del comportamento del reclamante nei giorni precedenti il suo
arresto, l’esistenza di un concreto rischio di collusione appare nella fattispecie
evidente. È stato infatti appurato che egli ha incontrato un co-imputato (B,)
poco dopo che quest’ultimo era stato fermato ed interrogato dalla Polizia giu-
diziaria federale. Secondo le affermazioni rilasciate da B., il reclamante lo a-
vrebbe ripetutamente avvicinato nell’intento di intimidirlo, minacciando lui e la
sua famiglia di pesanti ritorsioni nel caso in cui avesse parlato con le autorità
(v. verbali di interrogatorio di B. del 7.10.2005, pag. 3-4, act. 10.7 e del
20.10.2005, pag. 4, act. 10.8). Non è quindi da escludere che se rimesso in li-
bertà, l’imputato possa nuovamente tentare di ostacolare l’attività delle autori-
tà inquirenti, comunicando informazioni utili per altri soggetti implicati
nell’inchiesta e tuttora oggetto di atti ed accertamenti investigativi oppure e-
sercitando indebite pressioni per convincere coimputati e testimoni a proferire
false dichiarazioni alle autorità inquirenti.
5. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Egli ribadisce di non
avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economi-
ci essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né con-
creto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provve-
dimenti meno restrittivi della detenzione preventiva.
5.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unica-
mente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme
delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di
lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v.,
sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e
126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata
tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell’interessato, la sua
moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i
suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 con-
sid. 3d).
5.2. Certo, ritenuti i legami affettivi e professionali che il reclamante intrattiene con
la Svizzera, il pericolo di fuga non appare essere particolarmente manifesto.
Egli vive da numerosi anni nel nostro paese, ove risiedono la sua attuale
compagna (in attesa di un figlio) e la sua ex-moglie, con la figlia minorenne; la
sua attività professionale è oramai radicata nel Canton Ticino. Si può tuttavia
rilevare che, di massima, la scarcerazione non entra in linea di conto finché
sussiste, come nella fattispecie, un concreto pericolo di collusione (v. senten-
za del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.2.3). Inol-
tre, come osservato da giudice istruttore e MPC, con l'aggravamento della sua
posizione processuale manifestatasi in seguito all'arresto, il reclamante po-
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trebbe a questo punto essere indotto a rifugiarsi in Italia, paese dal quale l'e-
stradizione verso la Svizzera non sarebbe più possibile, essendo di nazionali-
tà italiana. Giova infine rilevare che quando all'imputato è attribuito un reato
punibile con la reclusione, come è il caso in concreto per il reato di organizza-
zione criminale (art. 260ter CP), il pericolo di fuga è presunto per legge (v. art.
44 n. 1 PP).
Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare
un'importante pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di
affermare che in concreto il pericolo di fuga paventato dalle autorità inquirenti
rimane d’attualità, e che nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coer-
citive permetterebbe oggi di eliminare il rischio appena descritto.
6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conforme-
mente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte
soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del
Regolamento sulle tasse di giustizia del tribunale penale federale (RS
173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 24 novembre 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: il Cancelliere:
Comunicazione a:
- avv. Stefano Ferrari
- Ufficio dei giudici istruttori federali
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso
al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta
dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile
per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il
suo presidente lo ordini.
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