Sentenza del 13 marzo 2007
I. Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Barbara Ott e Tito Ponti
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Istanza che ha reso la
decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Revoca parziale delle misure sostitutive della detenzione
preventiva (art. 52 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BH.2006.31
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 4 maggio 2006 nell’ambito di un’istruzione preparato-
ria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge fede-
rale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro
(art. 305bis CP), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP), infrazione alla leg-
ge federale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB) e alla legge federale
sulle armi (art. 33 e segg. LArm) e posto immediatamente in detenzione
preventiva. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 16 agosto 2006,
l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel con-
tempo le seguenti misure sostitutive: deposito del passaporto e della carta
d’identità, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di ottemperare ad
ogni citazione e divieto di lasciare informazioni a terzi sul procedimento pe-
nale in corso.
Con scritto del 29 novembre 2006 A. ha presentato all’UGI un’istanza di re-
voca delle misure sostitutive. Tale richiesta è stata respinta dall’autorità in-
quirente in data 18 dicembre 2006 (act. 1.1).
B. Dissentendo da tale decisione, il 20 dicembre 2006 A. è insorto dinanzi alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo
l’immediata riconsegna dei suoi documenti di legittimazione nonché la con-
cessione dell’assistenza giudiziaria gratuita.
In data 22 dicembre 2006 la Corte dei reclami penali ha inoltrato al recla-
mante l’apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudizia-
ria, il quale, dopo la concessione di due proroghe del termine, è ritornato
compilato alla medesima autorità il 30 gennaio 2007.
C. Con sentenza del 31 gennaio 2007, la Corte dei reclami penali (dal 1° gennaio
2007, I. Corte dei reclami penali), viste la mancata dimostrazione dello stato
d'indigenza dell'imputato nonché le scarse possibilità di successo del reclamo,
ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita, invitando nel con-
tempo il reclamante a versare un anticipo delle spese.
D. Nella sua risposta del 26 febbraio 2007 l'UGI propone la conferma della deci-
sione impugnata. Con scritto del medesimo giorno il Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito: MPC) postula la reiezione del gravame nella mi-
sura della sua ammissibilità.
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Il reclamante, con replica del 9 marzo 2007, ribadisce in sostanza le conclu-
sioni espresse in sede di reclamo. Non è stata richiesta una duplica.
Le argomentazioni di fatto e dei diritto esposte dalle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sot-
toposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o
dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II
571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.2 Giusta l'art. 52 cpv. 1 PP, l'imputato può, in ogni tempo, domandare di essere
messo in libertà. Tale principio è applicabile per analogia alle misure sostituti-
ve della detenzione preventiva, dando quindi la possibilità all'imputato di do-
mandarne la revoca (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 ottobre
2006, consid. 2.1). Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la do-
manda, l'imputato ha il diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52
cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF); la procedura è retta dagli art. 214-219
PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno
in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione
(art. 217 PP). La decisione che rifiuta la revoca delle misure sostitutive alla de-
tenzione preventiva è datata 18 dicembre 2006. Essa è stata notificata al pa-
trocinatore del reclamante il giorno successivo; il reclamo, interposto il 21 di-
cembre 2006, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato
è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2 PP).
2. Il reclamante, preso atto che secondo l'UGI il pericolo di fuga sembrerebbe
scongiurato (v. act. 1.1, pag. 2), contesta che il pericolo di collusione - comun-
que inesistente - possa di per sé giustificare il mantenimento del divieto di re-
carsi all'estero ed il deposito dei documenti d'identità. Tali misure potrebbero
essere ordinate solo in caso di pericolo di fuga. A suo dire, le autorità inquiren-
ti non sarebbero state in grado di indicare elementi concreti atti a sostanziare
il pericolo di collusione. Il fatto di essere a piede libero non potrebbe comun-
que impedire all'imputato, se voluto, di avere contatti con altri co-indagati in
Svizzera o all'estero, non essendo la frontiera di nessun ostacolo in questo
ambito.
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Nella sua risposta al reclamo l'UGI precisa che il pericolo di fuga non può es-
sere escluso con certezza, questo soprattutto a causa della prossimità del di-
battimento, della gravità delle accuse mosse all'imputato e del fatto che lo
stesso possiede degli immobili in Italia, paese con il quale vi sarebbero legami
stretti. Ripetute e prolungate assenze potrebbero inoltre causare ritardi nelle
indagini. Secondo l'autorità inquirente il pericolo di collusione sarebbe tuttora
presente. Nuovi fatti, in aggiunta a quanto già rilevato da questo tribunale in
una precedente sentenza riguardante l'imputato (TPF BH.2006.11 consid. 3),
sostanzierebbero tale pericolo. In sostanza, la possibilità di recarsi all'estero,
soprattutto in Italia, dove risiederebbero persone coinvolte nell'inchiesta,
avrebbe conseguenze negative sulle indagini. Il MPC, dal canto suo, ritiene i
pericoli di fuga e di collusione sempre d'attualità. Le misure sostitutive non ap-
parirebbero in ogni caso sproporzionate, tenuto conto delle importanti esigen-
ze investigative e della gravità dei reati perseguiti. Esse non impedirebbero al-
l'indagato di esercitare la propria attività professionale e di avere rapporti con i
propri familiari. Secondo l'autorità inquirente le censure mosse dal reclamante
risulterebbero del tutto generiche e non meriterebbero tutela.
2.1 L'art. 5 § 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di
essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà du-
rante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia
che assicuri la comparizione della persona all’udienza. Secondo l'art. 52 PP
l’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà.
L’imputato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga
può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garan-
tire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scontare
la sua pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la detenzione
preventiva, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere comunque
adempiute (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 ottobre 2006, con-
sid. 2.1; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Tra le misure sostitutive della detenzio-
ne troviamo la consegna all'autorità dei documenti d'identità (sentenza TPF
BK_B 015a/04 del 30 agosto 2004, consid. 3.1; DTF 133 I 27 consid. 3.2; Pi-
querez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Zurigo 2006, n° 877). Tale
misura ha come scopo di impedire una possibile fuga all'estero dell'accusato.
Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come
motivo di detenzione ma come condizione all'adozione di una misura alternati-
va meno limitativa, l'esigenza di verosimiglianza di un tale pericolo è di minore
intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF BB.2006.61 e
BB.2006.65 consid. 2.1). In tale contesto vi è da rilevare che le misure sostitu-
tive della detenzione preventiva, comportando un'ingerenza meno grave nella
libertà personale degli individui, non necessitano di un'esplicita base legale
(DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1).
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2.2 Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistano
gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presu-
mere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attri-
buito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di sta-
bilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se
determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le
tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o
voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2).
Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza
di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla liber-
tà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In
concreto, a fondamento della sua decisione l’UGI ha ritenuto sia l’esistenza di
gravi indizi di colpevolezza in merito a diverse imputazioni, sia dei rischi di col-
lusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative
sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie.
2.3 Per quanto attiene ai gravi indizi di colpevolezza, essi sono stati largamente
esposti e confermati in una precedente sentenza di codesta corte, alla quale,
per brevità, si rimanda (TPF BH.2006.11 consid. 2.1-2.4).
2.4 Per quanto concerne invece il pericolo di fuga, la presente autorità, nella me-
desima sentenza, dopo aver espresso alcuni dubbi al riguardo, ha lasciato la
questione indecisa, visto che la detenzione si giustificava già per altri motivi.
L'analisi era dunque stata effettuata in relazione al mantenimento della carce-
razione. Nella fattispecie, si tratta invece di valutare il pericolo in questione re-
lativamente alle misure sostitutive. Come rilevato precedentemente, in questo
ambito, le condizioni legate all'esistenza del pericolo di fuga sono meno restrit-
tive rispetto a quanto è previsto in materia di detenzione preventiva (con-
sid. 3.1 supra). Le valutazioni effettuate nella sentenza summenzionata, che
possono essere senz'altro riprese nella fattispecie – la situazione non si è mo-
dificata da allora – permettono di confermare la decisione impugnata. I reati
contestati al reclamante sono indubbiamente gravi e punibili con la reclusione.
Egli si è recato con grande assiduità in Calabria dove, oltre a possedere una
casa di vacanza, intrattiene stretti contatti con parenti e amici. Parallelamente
all'Italia, quale destinazione per un'eventuale ed ipotetica latitanza vi è da
prendere in considerazione anche la Spagna, paese in cui altri co-imputati so-
spettati di appartenere all'organizzazione criminale hanno interessi concreti.
Vista la volontà espressa dal reclamante di recarsi all'estero, quindi di effettua-
re lunghi viaggi, il precario stato di salute evocato nel maggio 2006 sembra
non essere più tale, motivo che non osterebbe dunque più ad un'eventuale la-
titanza. Come rettamente rilevato dall'UGI, l'avvicinarsi del processo potrebbe
ugualmente indurre l'indagato a far perdere le proprie tracce, soprattutto se,
come è previsto, tutti gli indagati potranno presto accedere alla totalità dell'in-
carto. Del resto, il reclamante non ha indicato nessun elemento nuovo nella
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sua situazione personale che potesse ulteriormente mitigare il pericolo di fuga
in maniera tale da escluderlo anche in ambito delle misure sostitutive della de-
tenzione. Le accuse mosse contro di lui sono sempre gravi; anzi, esse sem-
brano essersi rinforzate grazie a nuovi elementi emersi nel corso dell'inchiesta
durante gli ultimi mesi (v. consid. 3.4). Il rischio di fuga è sufficientemente in-
tenso per confermare le misure sostitutive della detenzione qui contestate. Il
fatto che il reclamante non abbia cercato sino ad oggi di lasciare il nostro pae-
se o di sottrarsi, in una maniera o in un'altra, alle misure istruttorie dopo il suo
rilascio, avvenuto il 16 agosto 2006, non ne sminuisce portata.
2.5 Pur ammettendo che il pericolo di collusione non può, di regola, essere con-
trastato mediante l'adozione di misure sostitutive alla detenzione, giova tutta-
via rilevare che, nella fattispecie, il reclamante postula la restituzione dei suoi
documenti per potersi recare in Italia, presumibilmente per riprendere i suoi
viaggi organizzati dalla ditta B., di sua proprietà. Se è vero che l'attività collu-
siva potrebbe difficilmente essere ostacolata su suolo elvetico, ciò non risulta
invece il caso per quanto riguarda i contatti che l'imputato potrebbe intrattene-
re con altri membri dell'organizzazione criminale in Italia o in Spagna. Tale af-
fermazione è rinforzata dal fatto che sovente i membri dell'organizzazione cri-
minale, per ovviare alle possibili intercettazioni telefoniche o postali, preferi-
scono spostarsi in automobile, percorrendo distanze anche molto lunghe, per
trasmettersi informazioni riguardanti le loro attività. I viaggi organizzati dalla
ditta dell'indagato, i quali hanno luogo con una cadenza settimanale, ben si
prestano evidentemente a tale modalità di comunicazione. Le impronte digitali
di C. ritrovate sulla lettera inviatagli da D. in data 15 luglio 2005 sono una te-
stimonianza di tale flusso d'informazioni (v. TPF BH.2006.11 consid. 3.2; ver-
bale d'interrogatorio della Polizia giudiziaria federale [in seguito: PGF] del
4 agosto 2006, pag. 7 [act. 11.1]; "Rapport/Recherce d'empreintes digitale la-
tentes" del 13 novembre 2006 [act. 11.2]). Un ulteriore prova degli scambi d'in-
formazioni di cui l'indagato si è reso protagonista è data dal ritrovamento,
presso il suo domicilio a Z., di un verbale d'interrogatorio della polizia cantona-
le ticinese del 1997 concernente E. Egli ha dichiarato che tale documento gli
era stato dato da F. per mostrargli ciò che E. aveva dichiarato su di lui (v. ver-
bale d'interrogatorio della PGF del 12 giugno 2006, pag. 4). Il reclamante è
stato inoltre più volte chiamato, nell'ambito dei suoi viaggi in Italia, a conse-
gnare lettere, soldi e pacchi a titolo di favori richiestigli dai suoi compaesani
(v. verbali d'interrogatorio della PGF del 4 agosto 2006, pag. 6, e dell'8 agosto
2006, pag. 3). In definitiva, la conferma delle misure sostitutive della detenzio-
ne si giustifica anche in virtù del pericolo di collusione con membri dell'orga-
nizzazione residenti in Italia o altrove all'estero.
2.6 Da rilevare, infine, che, tenuto conto della situazione processuale dell'indaga-
to, le misure adottate nei suoi confronti risultano conformi al principio della
proporzionalità. Esse permettono, da una parte, di scongiurare il pericolo di
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fuga e di limitare in maniera importante la possibile attività collusiva dell'impu-
tato e, dall'altra, di garantire allo stesso condizioni di vita non troppo restrittive.
A livello professionale, il reclamante può infatti continuare a gestire la sua ditta
di trasporto di persone dalla Svizzera. Egli non necessita di partecipare diret-
tamente ai viaggi tra la Svizzera e la Calabria. Si precisa in proposito che l'im-
putato, oltre ad essere totalmente invalido (v. act. 1, pag. 2), sembra nemme-
no possedere una licenza per condurre autobus. Dal punto di vista affettivo,
tutta la sua famiglia si trova in Ticino. Per quanto riguarda i parenti in Italia,
questi possono senz'altro rendergli visita in Svizzera.
3. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conforme-
mente all'art. 156 cpv. 1 OG, applicabile in virtù degli art. 245 PP (nella sua
versione in vigore prima del 1° gennaio 2007) e 132 LTF, le spese processuali
sono poste a carico della parte soccombente; queste sono calcolate giusta
l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
(RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.-.
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Per questi motivi, la I. Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 14 marzo 2007
In nome della I. Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Daniele Timbal
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili me-
diante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale.
La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla
procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF e art. 132 LTF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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