B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BH.2007.13
Sentenza dell’8 novembre 2007
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A.,
rappresentato dall’avv. Aurelio Facchi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Istanza che ha reso la
decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Reiezione della domanda di scarcerazione
(art. 52 cpv. 2 PP)
- 2 -
Fatti:
A. A. è stato arrestato il 30 agosto 2007 nell’ambito di un’indagine preliminare
di polizia giudiziaria aperta nei confronti di terzi per titolo di organizzazione
criminale (art. 260PterP CP), riciclaggio di denaro (art. 305PbisP CP), infrazione al-
la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), furto (art. 139
CP), falsità in certificati (art. 252 CP) e ricettazione (art. 160 CP), indagine
in seguito estesa alla persona dell’indagato per titolo di riciclaggio di denaro
(art. 305PbisP CP) e, subordinatamente, ricettazione (art. 160 CP). Posto im-
mediatamente in detenzione preventiva, con ordinanza del 1° settembre
2007 l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) ha esteso il pro-
cedimento penale contro A. al reato di falsità in documenti (art. 251 CP) e
confermato il suo arresto, ritenuta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza
nonché dei pericoli di collusione e di fuga.
B. Con istanza del 25 settembre 2007 al Ministero pubblico della Confedera-
zione (in seguito: MPC), A. ha chiesto d’essere messo immediatamente in
libertà provvisoria. In data 27 settembre 2007 il MPC ha trasmesso, per ra-
gioni di competenza, detta istanza di scarcerazione all’UGI chiedendone,
nel contestuale preavviso, la reiezione nei limiti in cui la stessa fosse da
considerarsi ammissibile. Con decisione del 9 ottobre 2007 l’UGI ha respin-
to la domanda di scarcerazione a causa dei gravi indizi di colpevolezza
gravanti A. nonché dei pericoli di fuga e collusione ancora esistenti.
C. Dissentendo da questa decisione, il 15 ottobre 2007 A. è insorto con un re-
clamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
asserendo che la stessa non soddisferebbe le esigenze di legalità,
d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà per-
sonale. Più precisamente, egli contesta l’esistenza sia dei gravi indizi di
colpevolezza a suo carico che dei pericoli di collusione e di fuga. Infine, con
riferimento al pericolo di fuga, il reclamante si è dichiarato disposto a mette-
re a disposizione l’importo di 50'000.-- Euro quale cauzione.
D. Con osservazioni del 22 ottobre 2007, l’UGI propone la conferma della de-
cisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il MPC postula la reie-
zione del reclamo nella misura della sua ammissibilità.
Il reclamante, dal canto suo, con lettera del 25 ottobre 2007 ha rinunciato
ad inoltrare una replica. Non è stata richiesta una duplica.
- 3 -
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese,
per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità del rimedio esperito senza
essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro con-
clusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 con-
sid. 1, 361 consid. 1).
1.1. Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse-
re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la do-
manda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52
cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF); la procedura è retta dagli art. 214 a
219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal
giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in
questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione è datata
9 ottobre 2007. Essa è stata notificata al patrocinatore del reclamante il
12 ottobre 2007; il reclamo, interposto il 15 ottobre 2007, è dunque tempe-
stivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 52 PP in
combinazione con l’art. 214 cpv. 2 PP).
2. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi-
stano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa
presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato
sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in
grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra
1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far
scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false
dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato
dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze
di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità
derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36
cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua deci-
sione l’UGI ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in meri-
to alle diverse imputazioni contestate ad A., sia dei rischi di collusione e di
fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra ri-
chiamate sono adempiute nella fattispecie.
- 4 -
I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolez-
za giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta
penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazio-
ni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti
all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che
possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve ap-
parire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribuna-
le federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).
2.1 In concreto, il reclamante è detenuto dal 30 agosto 2007. Se l’inchiesta a-
perta nei suoi confronti non può propriamente essere considerata agli inizi,
la stessa nemmeno può essere ritenuta prossima alla sua conclusione. Va
qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del re-
clamante, ma coinvolge diverse persone, fra cui dei pregiudicati, sospettate
fra le altre cose pure di fare capo ad un’organizzazione criminale ai sensi
dell’art. 260PterP CP attiva a livello internazionale.
Nelle loro osservazioni al reclamo, sia il MPC che l’UGI (quest’ultimo es-
senzialmente tramite rinvio alla sua decisione del 9 ottobre 2007, oggetto
del presente reclamo) ribadiscono la necessità d’espletare diversi ulteriori
atti d’indagine sia su suolo elvetico che tramite l’evasione di commissioni
rogatorie in più paesi esteri finalizzate all’acquisizione di documentazione
ed all’esecuzione d’interrogatori. L’inchiesta in questione trovandosi attual-
mente ancora in una fase intermedia, non può al momento essere pretesa
la produzione di prove definitive. Nondimeno, il celere avanzamento delle
indagini dovrà necessariamente concretare sempre più i gravi indizi nei
confronti del reclamante.
2.2 Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di un’in-
chiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di riciclaggio di denaro
(art. 305PbisP CP), ricettazione (art. 160CP) e falsità in documenti (art. 251
CP) per il ruolo da lui svolto nell’ambito della monetizzazione di una parte
dei titoli provento di una rapina perpetrata in Belgio nel 2005. In particolare,
l’autorità di perseguimento penale contesta al reclamante d’aver assunto
un ruolo centrale nell’organizzazione e nella messa in opera dell’opera-
zione finanziaria di deposito titoli volta all’ottenimento di crediti cosiddetti
“lombard” da parte della banca B., succursale di Z. In tale ambito, è segna-
tamente rimproverato al reclamante d’aver fatto consapevolmente leva, nel-
la sua funzione di dottore commercialista, sul buon nome di clienti di prima-
ria importanza di tale banca alfine di beneficiare del predetto credito tramite
una procedura bancaria agevolata. L’autorità di perseguimento penale ha
pure rilevato un intervento attivo e libero dell’interessato nell’apertura di
conti bancari, nel deposito dei titoli d’origine illecita, così come nella movi-
mentazione tramite bonifici o contanti per un valore di ca. Fr. 1'800'000.--
- 5 -
(v. act. 1.1, pag. 2; act. 4.1, pag. 3, act. 4.2, pag. 3), attività dalle quali il re-
clamante stesso ha dichiarato d’aver conseguito dei guadagni. Inoltre,
l’interessato ha tentato di monetizzare altri titoli in almeno due altre occa-
sioni (l’operazione complessiva prospettata doveva portare su di un importo
totale pari a 14'000'000.-- Euro, v. act. 4, pag. 3) nonché volontariamente
dichiarato il falso al momento di sottoscrivere la documentazione bancaria
presso la succursale di Z. del precitato istituto di credito.
2.3 Sulla base di quanto precede, si può ammettere che a carico del reclaman-
te sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carce-
razione riguardo alle imputazioni per titolo di riciclaggio di denaro, ricetta-
zione e falsità in documenti. Nel reclamo l’indagato si limita a sostenere
che non sarebbero presenti gravi indizi a suo carico oppure tenta di sminui-
re la portata del suo coinvolgimento personale, rispettivamente la gravità
delle contestazioni mosse nei suoi confronti dall’autorità inquirente. Contra-
riamente a quanto affermato dal reclamante, il suo ruolo nell’ambito
dell’operazione di monetizzazione dei titoli provento dell’illecito perpetrato
in Belgio nel 2005 non può, al momento attuale dell’inchiesta, essere con-
siderato di portata marginale. Da un lato, come rettamente argomentato dal
MPC nelle sue osservazioni al reclamo del 22 ottobre 2007 (v. act. 4), la di-
chiarazione del reclamante, secondo cui i depositi di titoli di cui alla presen-
te inchiesta sono stati da lui effettuati per conto di C., si esaurisce in mera
affermazione di parte, non sostanziata da alcun elemento d’oggettiva con-
sistenza. Dall’altro lato, giova rilevare che, sulla base della documentazione
bancaria agl’atti e delle dichiarazioni rese dall’impiegato della banca B. in-
caricato della gestione del conto in questione, titolare del conto nonché a-
vente diritto dei titoli in esame risulta essere il qui reclamante (v. Formulario
A della banca B. relativo al conto “D.”, act. 3.1 rubr. 7 pag. 2 e 3 nonché
act. 4.5). In tale ambito, non soccorre il reclamante l’argomentazione se-
condo cui egli poteva sentirsi rassicurato per il fatto che spettava alla banca
eseguire una verifica preventiva dei titoli depositati (v. act. 1, pag. 4). In ef-
fetti, la circostanza da lui stesso evocata in sede di reclamo, secondo cui
tre altre banche si sarebbero precedentemente rifiutate d’accettare i titoli in
questione, avrebbe semmai in primo luogo dovuto allarmare proprio
l’indagato stesso, a maggior ragione nella misura in cui quest’ultimo, come
asserito, avesse effettivamente ignorato la loro origine ed appartenenza.
Peraltro, l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza risulta suffragata anche
dal fatto che il provento del sospettato illecito sia stato versato su di un con-
to intestato al solo reclamante e che solamente quest’ultimo era autorizzato
a movimentare essendo l’unico a disporre del relativo diritto di firma.
- 6 -
2.4 Infine, nonostante l’interessato non sia stato per il momento ancora for-
malmente imputato del reato di partecipazione ad un’organizzazione crimi-
nale ai sensi dell’art. 260PterP CP, l’autorità inquirente ha rilevato l’esistenza di
relazioni fra quest’ultimo e dei soggetti sospettati d’appartenere o di soste-
nere organizzazioni criminali dedite, segnatamente, al traffico internaziona-
le di stupefacenti, al riciclaggio di denaro ed alla ricettazione (v. act. 4.1,
pag. 2 e act. 4.2, pag. 3). Segnatamente in considerazione dell’imputazione
per titolo d’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260PterP CP contestata
dall’autorità di perseguimento penale a C. (persona da cui l’indagato ha di-
chiarato aver ricevuto i titoli da monetizzare), giova rilevare che il Tribunale
federale ha già avuto modo di affermare che relazioni con membri di
un’organizzazione criminale possono senz’altro costituire seri indizi di ap-
partenenza e/o sostegno all’organizzazione in questione (v. sentenza del
Tribunale federale 1S.3+4/2004 del 13 agosto 2004 consid. 3.3). In tal sen-
so, secondo questo tribunale lo sviluppo della presente inchiesta riveste
particolare importanza alfine d’accertare gli evocati rapporti professionali e
privati del reclamante con i pregiudicati E. e F. (v. act. 4.2, pag. 3). Già per
tale ragione occorre, nel caso concreto, tener conto anche delle indagini in
atto nei confronti di questi altri soggetti e strettamente correlate alla proce-
dura in esame, ritenuto altresì che proprio dalle risultanze emergenti da tali
attività investigative l’autorità di perseguimento penale ha proceduto ad e-
stendere il procedimento anche nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio
di denaro ai sensi dell’art. 305PbisP CP e di ricettazione giusta l’art. 160 CP.
L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà
nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti del recla-
mante.
3. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Se, da un lato, egli
non intrattiene alcun legame con la Svizzera, dall’altro lato fa valere
d’essere incensurato, che non sussiste pericolo di recidiva e che egli vive sì
all’estero, ma “a due passi” dal nostro paese. Inoltre, afferma d’avere ogni
interesse a rendersi disponibile nei confronti delle autorità inquirenti elveti-
che, non fosse che per evitare di farsi inviare degl’atti giudiziari in Italia. Pe-
raltro, la sola necessità dell’autorità a poterlo contattare rapidamente non
giustificherebbe la sua permanenza in carcere. Il pericolo di fuga potrebbe
altresì essere scongiurato tramite l’adozione di provvedimenti meno restrit-
tivi rispetto alla detenzione preventiva, dichiarandosi pertanto disponibile a
versare una cauzione dell’importo di 50'000.-- Euro.
3.1 Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato uni-
camente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della li-
bertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza
- 7 -
(v. art. 44 n. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF
128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo
deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carat-
tere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato
dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60
consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).
3.2 Nel caso concreto, il pericolo di fuga è palese. I reati contestati al recla-
mante sono indubbiamente gravi e, se questi dovessero essere confermati,
la pena potrebbe essere pesante. Cittadino italiano che vive e lavora in Ita-
lia, oltre alle pendenze penali e civili connesse alla procedura qui in esame,
il reclamante non intrattiene alcun legame con la Svizzera. Per contro, la
totalità dei suoi interessi affettivi, sociali e professionali sono incentrati in I-
talia, paese in cui potrebbe essere indotto a rifugiarsi e dal quale una sua
estradizione verso la Svizzera non sarebbe più possibile. Tale eventualità
risulta peraltro ancor più plausibile ritenuta la cospicua somma prelevata
dall’indagato fra aprile ed agosto del 2007 (160'000.-- Euro, di cui 50'000.--
incassati, secondo le dichiarazioni del reclamante stesso, quale contropre-
stazione per l’operazione di monetizzazione dei titoli da lui svolta).
Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover sconta-
re un’importante pena detentiva in seguito al procedimento in corso, per-
mette d’affermare che in concreto il pericolo di fuga paventato dalle autorità
inquirenti rimane d’attualità, e che nemmeno l’adozione di misure sostituti-
ve meno coercitive – quale il postulato versamento di una cauzione pari a
50'000.-- Euro – permetterebbe oggi di eliminare il rischio appena descritto.
Peraltro, giova rilevare che un’eventuale liberazione dietro prestazione
d’una cauzione non può essere presa in considerazione fintanto che sussi-
ste un altro motivo di detenzione (v. sentenza del Tribunale federale
1S.51/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 4.2, in fine).
4. Il reclamante contesta, altresì, la sussistenza di un rischio di collusione.
4.1 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai
bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o preve-
nire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i
correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità;
dall’altro lato, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà prov-
visoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o
alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione
dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla
base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere
ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 con-
- 8 -
sid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno
nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere se-
grete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura
l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione
(v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).
4.2 L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove sia in Svizzera che
all’estero, dove persone coinvolte negl’atti criminosi oggetto dell’inchiesta si
trovano tuttora in libertà. Inoltre, buona parte dei titoli e dei fondi provento
di riciclaggio non sono tuttora stati recuperati, così come non sono ancora
stati arrestati gli autori materiali della rapina avvenuta in Belgio nel 2005.
Dovesse essere liberato, secondo l’autorità inquirente sussisterebbe un for-
te rischio che il reclamante venga contattato, eventualmente suo malgrado,
da persone toccate dalle indagini svizzere per essere informate sullo stato
dell’inchiesta, con un evidente rischio di inquinamento delle prove. Tale ri-
schio toccherebbe ugualmente le rogatorie presentate dalla Svizzera
all’estero. La scarcerazione dell’imputato in questa fase delicata dell’inchie-
sta potrebbe comportare un serio pregiudizio all’inchiesta svizzera nonché
a quelle già avviate all’estero.
4.3 Premesso quanto sopra, la presente autorità ritiene esistano diversi ele-
menti atti a confermare l’esistenza del pericolo di collusione. La questione
non necessita tuttavia di ulteriore disamina e può rimanere indecisa, atteso
che nella fattispecie la presenza di un concreto rischio di fuga è di per sé
sufficiente per il mantenimento della carcerazione del reclamante ai sensi
dell’art. 44 PP.
5. Il reclamante lamenta una violazione del principio della proporzionalità in
relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (poco più di
due mesi).
Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire
sproporzionata e ledere i principi dedotti dall’art. 5 n. 3 CEDU solo quando
la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile
pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a ca-
rico dell’indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5; 124 I 208 consid. 6; TPF
BH.2005.9 del 4 maggio 2005 consid. 5.1). In concreto, vista la gravità del-
le imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell’indagato
(v. consid. 2.2-2.4, supra), una detenzione preventiva di poco più di due
mesi risulta ancora proporzionata rispetto alla pena privativa della libertà
che il giudice di merito potrà pronunciare.
- 9 -
Né appare, infine, che l’inchiesta sia stata finora condotta in modo negli-
gente o con eccessiva lentezza. Il reclamante è stato arrestato nell’ambito
di un’inchiesta con ramificazioni internazionali e la sua posizione proces-
suale deve continuamente essere confrontata con quella di altri soggetti
nella medesima procedura. Gli atti prodotti dall’autorità inquirente dinanzi a
questo Tribunale dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più riprese
e che procedure rogatoriali sono attive in più Stati, ritenuta altresì l’inter-
dipendenza esistente fra l’inchiesta svizzera ed altre in corso all’estero.
L’operato dell’autorità inquirente va d’altronde apprezzato in modo differen-
te a seconda se l’inchiesta riguarda pure, come nella fattispecie, il sospetto
di reato d’appartenenza e/o sostegno ad un’organizzazione criminale. Ad
ogni modo, nelle circostanze surriferite non sono ravvisabili mancanze par-
ticolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né atteggiamento
ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sen-
tenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004 con-
sid. 3.2).
6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Confor-
memente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della par-
te soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3
del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
(RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a Fr. 1'500.--.
- 10 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, l’8 novembre 2007
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Aurelio Facchi, avvocato
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy