Sentenza del 21 giugno 2007
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Barbara Ott e Alex Staub,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Ricorrente
contro
A., rappresentato dall'avv. Tuto Rossi,
Controparte
Autorità che ha reso la
decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Ordine di scarcerazione (art. 50 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BH.2007.8
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giu-
diziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro
(art. 305bis CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del
21 luglio 2004, il giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto. Suc-
cessivamente, l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infra-
zione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), aggressione (art. 134
CP), coazione (art. 181 CP), usura (art. 157 CP), infrazione alla legge fede-
rale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB), falsità in certificati (art. 252
CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) e
falsità in documenti (art. 251 CP).
B. Con lettera del 21 giugno 2005 al Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC), A. ha chiesto di poter essere messo in libertà provviso-
ria. Tale richiesta è stata respinta dal MPC in data 28 giugno 2005. Un re-
clamo interposto dall’indagato contro questa decisione è stato respinto con
sentenza del 27 luglio 2005 della Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale (v. sentenza TPF BH.2005.17).
Il 1° settembre 2005, A. ha impugnato quest’ultima decisione con un ricorso
al Tribunale federale. L’Alta Corte, con sentenza dell’11 ottobre 2005, rife-
rendosi ad una recente giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale
1S.25/2005 dell’11 ottobre 2005), ha accolto il ricorso e trasmesso l’incarto
per competenza all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI).
L’UGI, con decisione del 25 novembre 2005, ha respinto la domanda di
scarcerazione a causa dei pericoli di collusione e di fuga. Dissentendo da
questa decisione, il 9 dicembre 2005 A. è insorto con un reclamo dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la quale, con
sentenza del 12 gennaio 2006, ha respinto il reclamo (v. sentenza TPF
BH.2005.48).
C. Con scritto del 7 maggio 2007 all'UGI, A. ha nuovamente postulato la sua
scarcerazione provvisoria. Tale istanza è stata accolta dall'UGI in data
31 maggio 2007.
D. Il 31 maggio 2007 il MPC ha impugnato quest'ultima decisione con un re-
clamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Esso postula, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, il mantenimen-
to della detenzione preventiva dell'indagato dato il persistere dei pericoli di
collusione e di fuga. Le motivazioni dettagliate del gravame sono state inol-
trate in data 5 giugno 2007.
E. Con scritto dell'11 giugno 2007 l'indagato chiede all'UGI di poter ricevere,
prima della decisione dell'autorità adita, tutto l'incarto penale. In via subor-
dinata, egli chiede che la trasmissione in questione sia ordinata dal Tribu-
nale penale federale. Con lettera del 14 giugno seguente, il cui contenuto è
ribadito in una missiva del 15 giugno, l'indagato chiede al MPC di fargli per-
venire immediatamente gli allegati al gravame non ancora ricevuti. L'autori-
tà inquirente, con scritto del 15 giugno, invita l'indagato a consultare gli atti
presso la sua sede oppure a rivolgersi all'UGI o al Tribunale penale federa-
le.
F. Con osservazioni del 14 giugno 2007, l'UGI postula la reiezione del grava-
me e la conferma della decisione impugnata. Con scritto del 15 giugno
2007, l'indagato chiede, a titolo principale, la sua immediata scarcerazione
nonché la consegna, da parte del MPC, di copia di tutto l'incarto, unitamen-
te ad una proroga di dieci giorni a partire dalla stessa per presentare os-
servazioni al gravame. A titolo subordinato, egli chiede che la decisione
impugnata venga confermata.
Il reclamante, con replica del 20 giugno 2007, conferma le conclusioni e-
spresse in sede di reclamo.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese,
per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Giusta i combinati disposti degli art. 214 cpv. 1 e 216 PP, le operazioni e le
omissioni del giudice istruttore federale possono essere impugnate con re-
clamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; il diritto
di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o
l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il
termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del giudi-
ce istruttore federale è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorren-
te ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP). In concreto la decisione impugna-
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ta, datata 31 maggio 2007, è pervenuta al reclamante il medesimo giorno.
Interposto il 31 maggio, con le motivazioni inoltrate il 5 giugno successivo, il
rimedio è pertanto tempestivo. La legittimazione a ricorrere del MPC è paci-
fica (v. sentenze TPF BH.2006.32 del 17 gennaio 2007; BH.2006.22+24 del
13 settembre 2006; BH.2005.49 del 4 gennaio 2006).
1.2 Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di
un libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
1S.13/2005 del 22 aprile 2005 consid. 4; sentenza TPF BH.2005.48 del
12 gennaio 2006, consid. 2).
1.3 L'indagato lamenta una violazione del diritto di essere sentito relativamente
al fatto che l'UGI non gli avrebbe fatto pervenire l’intero incarto penale co-
me da lui richiesto. In questo ambito vi è da rilevare che l’autorità inquirente
non è obbligata a trasmettere all’autorità giudicante, quindi anche al difen-
sore della controparte, l'integralità dell'incarto relativo ad una procedura
d’inchiesta, ma unicamente la documentazione che ritiene valida e neces-
saria per sostanziare il provvedimento da lei intrapreso. A tal proposito vi è
da ricordare che l’analisi da parte dell’autorità giudicante dell’intero incarto
risulterebbe – soprattutto in presenza di inchieste complesse e voluminose,
come è il caso nella fattispecie - contraria alla natura della procedura previ-
sta agli art. 214 e segg. PP, la quale deve essere semplice e celere. Se,
per ragioni tattiche o per scongiurare possibili rischi collusivi, l'autorità in-
quirente intende mantenere confidenziale parte della documentazione agli
atti, essa è autorizzata a farlo, conformemente alle indicazioni dottrinali e
giurisprudenziali riguardanti l'accesso agli atti nella fase delle indagini pre-
liminari (v. sentenze TPF BB.2005.111 del 7 febbraio 2006, consid. 1.4 e
BB.2005.37 del 18 luglio 2005, consid. 3.1, con i riferimenti ivi citati;
HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz.,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, § 55 n. 21). Per costante prassi e per rispet-
to dei principi costituzionali di essere sentiti e di parità delle armi, ai fini del
giudizio il tribunale deve prendere in considerazione unicamente la docu-
mentazione trasmessa anche al difensore. Contrariamente a quanto asseri-
to dall'indagato, il principio di essere sentito è rispettato allorquando
l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui-
scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di
prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b;
122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo
1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192).
In concreto, l'autorità giudicante constata innanzitutto che all'indagato è
stata concessa la possibilità di consultare gli atti presso la sede dell'UGI e
del MPC (v. act. 11.2 e 14.2). Tale possibilità sarebbe stata concessa evi-
dentemente anche da questo Tribunale, presso la propria sede, se vi fosse
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stata una richiesta formale in tal senso, ciò che non è stato il caso. Di con-
seguenza, il diritto di essere sentito è stato indubbiamente rispettato. Si ri-
leva inoltre che gli atti inoltrati dall'UGI e dal MPC sono risultati ampiamen-
te sufficienti a questa Corte per statuire sulla presente causa. Essa si è
dunque basata esclusivamente sugli atti dell’incarto a disposizione delle
parti e sui quali esse hanno (o avrebbero) potuto esprimersi. La richiesta
dell'indagato di poter ricevere direttamente presso lo studio legale del suo
difensore l'intero incarto dell'inchiesta, sia esso in forma cartacea o elettro-
nica, è respinta in quanto contraria alla giurisprudenza del Tribunale fede-
rale nonché inutile ai fini del presente giudizio.
2. La detenzione preventiva presuppone l'esistenza di gravi indizi di colpevo-
lezza nonché del pericolo di collusione o di fuga (art. 44 PP). L'imputato
dev'essere messo in libertà non appena siano cessati i motivi che hanno
determinato l'arresto (art. 50 PP). L'imputato in arresto per sospetto di fuga
può essere rimesso in libertà purché presti una cauzione per garantire che
si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la sua
pena (art. 53 PP).
2.1 I gravi indizi di colpevolezza sono stati esaurientemente esposti nell'ambito
dei precedenti reclami interposti dall'indagato presso la presente autorità, ai
quali, per economia processuale, si rimanda (v. in particolare TPF
BH.2005.48 consid. 3). Nessun nuovo elemento atto ad infirmare le consi-
derazioni espresse in quest'ultima sentenza è di seguito emerso; anzi, le
motivazioni al ricorso hanno potuto ulteriormente precisare e sostanziare i
sospetti a carico dell'indagato (v. act. 6, pag. 4 e segg.). Quanto espresso
nella sentenza summenzionata può quindi essere ripreso e confermato.
2.2 Il MPC sostiene che il pericolo di collusione sia tuttora presente, ciò che sa-
rebbe dimostrato dal comportamento dell'indagato in carcere e dai contatti
da lui avuti con terze persone, tra le quali altri membri dell'organizzazione
criminale, nonché con i propri familiari. La vicenda del cellulare introdotto il-
lecitamente in carcere riassumerebbe in maniera chiara la volontà collusiva
dell'imputato, il quale avrebbe ugualmente concretizzato le proprie inten-
zioni attraverso contatti con i mass media. L'UGI, dal canto suo, non nega
l'esistenza del pericolo di collusione, ma ritiene che la liberazione di B., uni-
tamente ai colloqui liberi concessi all'indagato con certe persone, avrebbe
già vanificato lo scopo della detenzione preventiva in questo ambito. I biso-
gni dell'istruzione non giustificherebbero più il mantenimento in carcere del-
l'imputato. In definitiva, dopo quasi tre anni d'inchiesta, nel corso della qua-
le tutti, tranne l'indagato, sono stati rimessi in libertà, non si potrebbe più
parlare di effetto sorpresa. Secondo l'indagato, tenuto conto dell'inconsi-
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stenza dell'inchiesta nonché dei ritardi negli atti istruttori, il pericolo di collu-
sione sarebbe attualmente nullo o comunque sfumato.
Nella sua sentenza del 12 gennaio 2006, la Corte dei reclami penali aveva
avuto modo di esprimere alcuni dubbi circa la persistenza del pericolo di
collusione, affermando che "per ammissione stessa del MPC, due dei prin-
cipali protagonisti del dissesto finanziario delle società C. e D. SA, co-
indagati nella presente causa per i medesimi titoli ascritti al reclamante, os-
sia E. e l’avv. F., sono già stati interrogati più volte all’estero nell’ambito di
apposite procedure rogatoriali; altre persone sospettate di far parte
dell’organizzazione criminale (fra le quali B. e G.) sono incarcerate da mesi
in Svizzera, o lo sono state, e hanno potuto essere ripetutamente interroga-
te". Ciononostante, la presente autorità aveva comunque accolto, per il
momento, la tesi dell'autorità inquirente, ritenendo che "un concreto perico-
lo di collusione può ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiu-
dicare l’espletamento di rogatorie (Brasile, Italia, Spagna, Inghilterra), visto
che altri indagati sono tuttora in libertà (v. sentenza del Tribunale federale
1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 3.1.3)". Per essere riconfermata in
avvenire, essa avrebbe tuttavia dovuto materializzarsi ulteriormente con al-
tri elementi o avvenimenti concreti e recenti atti a suffragare la sussistenza
di comportamenti di tipo collusivo da parte dell'indagato (v. sentenza TPF
BH.2005.48 consid. 4.2); questo tenuto anche conto che il rischio di collu-
sione diminuisce con il progressivo avanzamento della procedura
(PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Zurigo 2006,
n. 849, pag. 543). Il MPC, nella sua presa di posizione destinata all'UGI e
nelle motivazioni al ricorso (v. act. 4.2, pag. 4 e seg. e act. 6, pag. 93 e
segg), menziona alcuni avvenimenti, frutto soprattutto di controlli telefonici,
che a suo dire sostanzierebbero in maniera evidente il pericolo di collusio-
ne. Ebbene, è d'uopo rilevare che i fatti invocati dall'autorità inquirente ri-
salgono ad almeno un anno e mezzo fa, risultando quindi antecedenti al-
l'emanazione della sentenza del 12 gennaio 2006. In quest'ultima la Corte
dei reclami penali ha chiaramente affermato che, per essere riconfermato
in futuro, il pericolo di collusione avrebbe dovuto ulteriormente materializ-
zarsi con altri elementi o avvenimenti concreti e recenti, ciò che non è il ca-
so nella fattispecie. Contrariamente a quanto asserito dal MPC, le lettere
che l'indagato ha inviato o tentato di inviare alla stampa, più che denotare
una volontà collusiva, costituivano appelli all'opinione pubblica aventi lo
scopo di esprimere, magari anche con toni plateali, il suo malessere e la
sua disperazione legati alla durata e alle condizioni della detenzione (v.
act. 6, allegato 26). Si costata, del resto, che al di là di tali presunte missive
a carattere collusivo, l'indagato "ha passato un periodo di relativa calma
presso il nuovo istituto carcerario" (v. act. 6, pag. 94). Si rammenta inoltre
che l'indagato è ormai in carcere da quasi tre anni. Vi è da chiedersi come
mai le misure istruttorie auspicate nel gravame, almeno quelle non diretta-
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mente legate a rogatorie internazionali pendenti, non abbiano ancora potu-
to essere effettuate dopo tutto questo tempo. Senza dimenticare, infine,
che tutti gli indagati nella presente inchiesta sono oramai liberi; tale situa-
zione, unitamente al progressivo accesso alla totalità degli atti dell'inchiesta
preconizzato dall'UGI, potrebbe potenzialmente facilitare la circolazione
delle informazioni, ciò che vanificherebbe comunque lo scopo ed il senso
della detenzione di A.. Pertanto, la censura relativa alla presenza del peri-
colo di collusione non può essere accolta.
2.3 Il reclamante sostiene il persistere del pericolo di fuga, aggiungendo che le
misure sostitutive della detenzione non possono garantire in alcun modo lo
scopo del carcere preventivo. Quest'ultimo sarebbe misura necessaria, a-
datta e proporzionale, tenuto anche conto dell'avvicinarsi della conclusione
dell'istruzione. Applicate ad altri co-indagati, le misure sostitutive non po-
trebbero essere adottate per l'indagato, data la sua volontà collusiva. Più
sfumato il parere dell'UGI, secondo il quale il pericolo di fuga si sarebbe at-
tenuato, ciò che dovrebbe aprire le porte, in ossequio al principio della pro-
porzionalità, all'adozione di misure sostitutive meno coercitive. Il pericolo di
fuga è per contro inesistente secondo l'indagato, il quale contesta parzial-
mente l'adozione delle misure sostitutive. Da una parte, l'importo della cau-
zione deve essere ridotta a fr. 20'000.-, date le modeste condizioni finanzia-
rie dei suoi familiari; d'altra parte, la frequenza dell'obbligo di presentarsi
presso un posto di polizia deve essere ridotta da due ad una volta alla set-
timana, questo per facilitare il suo reinserimento nel mondo del lavoro.
Il pericolo di fuga è stato largamente esposto e confermato da quest'autori-
tà in occasione della sua sentenza del 12 gennaio 2006, alla quale si rinvia
per economia di giudizio (v. TPF BH.2005.48 consid. 5). Giova peraltro rile-
vare che nell'ambito delle misure sostitutive della carcerazione le condizioni
legate all'esistenza del pericolo di fuga sono meno restrittive rispetto a
quanto è previsto in materia di detenzione preventiva (v. DTF 133 I 27 con-
sid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF BH.2007.3 consid. 3 e BH.2006.31
consid. 2.1). Le misure adottate dall'UGI, segnatamente il versamento di
una cauzione (art. 53), hanno lo scopo di contrastare il pericolo di fuga.
L'importo della cauzione deve essere determinato tenendo conto della fatti-
specie (v. DTF 105 Ia 186 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale
1S.25/2006 del 6 novembre 2006, consid. 3.1 e 1P.764/2004 del 26 gen-
naio 2005 consid. 5.1; sentenza TPF BH.2006.32 consid. 2.3 e giurispru-
denza citata); esso va fissato in base alla situazione dell'interessato, alle
sue risorse, ai suoi legami con le persone chiamate a versare la cauzione e
alla fiducia che si può avere che la prospettiva di perdere quanto versato
agirà da freno sufficientemente potente da escludere ogni velleità di fuga
(sentenza del Tribunale federale 1P.165/2006 del 19 aprile 2006, con-
sid. 3.2.1; sentenza TPF BH.2006.32 consid. 2.3). L'indagato è sospettato
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di appartenere ad un'organizzazione criminale, ragione per cui tutti i suoi
beni dovrebbero essere stati posti sotto sequestro (art. 72 CP). Ad ogni
modo, dovessero emergere a questo punto beni di sua pertinenza, sino ad
ora occultati, destinati alla copertura della cauzione, essi verrebbero imme-
diatamente sequestrati. Risulta dunque fondamentale che l'indagato provi
la provenienza dell'importo versato. Egli dichiara che lo stesso sarà messo
a disposizione dai suoi familiari, "tutti operai o invalidi" (v. act. 5, pag. 2),
più precisamente dal fratello H., il quale disporrebbe di risparmi "puliti" (v.
act. 14, pag. 26). Ebbene, quest'ultimo dovrà dimostrare che la sua situa-
zione patrimoniale è tale da permettere il versamento della cauzione richie-
sta. L'indagato ritiene l'importo di fr. 50'000.- troppo elevato e chiede che lo
stesso venga abbassato a fr. 20'000.-. Secondo la giurisprudenza, l'importo
della cauzione non deve essere proibitivo (sentenza del Tribunale federale
1P.682/2004 del 7 dicembre 2004, consid. 2.1 e 2.2; DTF 105 Ia 186 con-
sid. 4a). Nella fattispecie, tenuto conto della situazione processuale dell'in-
dagato, della disponibilità dei familiari a sostenerlo finanziariamente nonché
del fatto che già in data 1° giugno 2007 il legale dell'indagato, da contatti
avuti con il Tribunale penale federale, sembrava già in grado di versare
l'importo stabilito (cfr. anche act. 6, allegato 27), questa Corte ritiene l'im-
porto di fr. 50'000.- adatto alle circostanze e rispettoso del principio della
proporzionalità. Tale principio è pure ossequiato per quanto attiene all'ob-
bligo di presentarsi due volte alla settimana davanti alle autorità di polizia.
Da una parte, si ribadisce che le accuse mosse nei confronti dell'indagato
sono gravi e che il pericolo di fuga è concreto. D'altra parte, tale obbligo
non costituisce di certo un impegno così gravoso da compromettere le pos-
sibilità di reinserimento professionale dell'indagato. In definitiva, solo la
somma di tutte le misure sostitutive pronunciate dall'UGI è propria a con-
trastare ogni possibile velleità di fuga dello stesso.
3. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Visto l'e-
sito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 66
cpv. 4 legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), ap-
plicabile in virtù dell’art. 245 PP (nella sua versione in vigore dal 1° gennaio
2007).
Il MPC, quale parte soccombente, è tenuto a risarcire all'indagato tutte le
spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF, applicabile
in virtù dell’art. 245 PP, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2007;
cfr. TPF BH.2006.32 consid. 4). L'indennità è fissata secondo libero ap-
prezzamento dell'autorità giudicante (art. 3 cpv. 2 del Regolamento sulle ri-
petibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale [RS
173.711.31]). Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato
dalla presente procedura, in concreto viene assegnata al reclamante un'in-
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dennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili, da porre a
carico del MPC.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tasse di giustizia.
3. Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili
della sede federale.
Bellinzona, 21 giugno 2007
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
- Avv. Tuto Rossi
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in
cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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