Sentenza del 22 settembre 2008
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A., rappresentato dall’avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Autorità che ha reso la
decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Revoca delle misure sostitutive della carcerazione pre-
ventiva (art. 214 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BH.2008.16
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Fatti:
A. A. è stato arrestato in Slovenia il 29 febbraio 2008 su ordine del Ministero
pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), nell’ambito di due inchieste
di polizia giudiziaria aperte nei suoi confronti (e di altri) per titolo di riciclaggio
di denaro (art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), truffa
(art. 146 cpv. 2 CP) e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP).
Estradato il 13 maggio 2008, è stato tradotto in Svizzera ed immediatamente
incarcerato. Ordinando la scarcerazione dell’imputato il 12 luglio 2008,
l’Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGIF) ha disposto nel con-
tempo le seguenti misure sostitutive: deposito di una cauzione di origine le-
gale comprovata pari a 100'000.- euro o 160'000.- franchi, obbligo di ottem-
perare ad ogni citazione, elezione di domicilio presso il proprio legale
avv. Daniele Timbal a Z. e divieto di rilasciare informazioni o atti a terzi in
merito al procedimento penale in corso (v. act. 1.1). Una cauzione pari a
160'000.- franchi è stata versata in data 14 luglio 2008 nella cassa del Tribu-
nale penale federale.
B. Dissentendo parzialmente da tale decisione, il 17 luglio 2008 A. è insorto
dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chie-
dendo l’annullamento delle misure sostitutive dell’arresto e, in particolare,
dell’obbligo di versamento di una cauzione.
C. Nella sua risposta del 7 agosto 2008 l'UGIF postula la reiezione del gravame
interposto. Con scritto dell’8 agosto il MPC propone la conferma della deci-
sione impugnata, senza formulare particolari osservazioni.
D. Con replica del 12 agosto 2008 A. ribadisce in sostanza le conclusioni e-
spresse in sede di reclamo. Non è stata richiesta una duplica.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sot-
toposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o
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dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131
II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.2. Giusta i combinati disposti degli artt. 214 cpv. 1 e 216 PP, le operazioni e le
omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnate con re-
clamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; il diritto di
reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o
l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il
termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del Giudice
istruttore federale è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne
ha avuto conoscenza (art. 217 PP). La decisione impugnata è datata 12 lu-
glio 2008 ed è stata notificata il giorno stesso al patrocinatore del reclamante;
il reclamo, interposto il 17 luglio 2008, è dunque tempestivo. La legittimazione
a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con
l'art. 214 cpv. 2 PP).
1.3. Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di un
libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005
del 22 aprile 2005, consid. 4; TPF BH.2005.48 del 12 gennaio 2006 con-
sid. 2).
2. Il reclamante, preso atto che secondo l'UGIF sono in concreto scongiurati sia
il pericolo di fuga sia quello di collusione (v. act. 1.1, pag. 2 e 3), contesta che
possano venire ordinate delle misure sostitutive della detenzione – e, segna-
tamente, il versamento di una gravosa cauzione – in quanto non sarebbero
adempiuti i presupposti legali di cui all’art. 44 PP. Dal canto suo, nella rispo-
sta al reclamo l’UGIF precisa che, nonostante quanto indicato nella decisione
impugnata, un pericolo di fuga futuro non può essere del tutto escluso ritenuti
i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato e la probabilità per
quest’ultimo di dover scontare una pena detentiva. Ciò giustificherebbe
l’obbligo di versare una cauzione. Questa tesi sarebbe peraltro confortata da
un’interpretazione degli artt. 53 e 55 PP.
2.1. L'art. 5 § 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di
essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà du-
rante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia
che assicuri la comparizione della persona all’udienza. Secondo l'art. 52 PP
l’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. L’impu-
tato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga può es-
sere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che
si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scontare la sua
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pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la detenzione preventi-
va, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere comunque adempiute
(TPF 2006 313; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Secondo la giurisprudenza,
quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma co-
me condizione all'adozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esi-
genza di verosimiglianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I
27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF 2006 313). In tale contesto vi è da
rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventiva, comportando
un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli individui, non necessi-
tano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF 2006 313).
2.2. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistono
gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presu-
mere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attri-
buito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di
stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure
se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le
tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o
voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (ci-
fra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esi-
stenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto
alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5
CEDU. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra ri-
chiamate sono adempiute nella fattispecie.
2.3. Per quanto attiene ai gravi indizi di colpevolezza a carico del reclamante, essi
sono stati largamente esposti e confermati in una precedente sentenza di co-
desta Corte, alla quale, per economia di giudizio, si rimanda (v. TPF
BH.2008.13 +14 del 10 giugno 2008 consid. 4.1 e 4.2). Le censure ricorsuali
su questo punto sono manifestamente infondate e non necessitano di ulterio-
re disamina in questa sede.
2.4. La giurisprudenza riconosce che il pericolo di collusione non può, di regola,
essere contrastato mediante l'adozione di misure sostitutive alla detenzione,
ed in particolare con il versamento di una cauzione (v. TPF BH.2007.3 del
2 maggio 2007 consid. 3.4). Giova comunque rilevare che, nella fattispecie, le
considerazioni espresse nella decisione impugnata in merito all’inesistenza
dei pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove sono pienamente con-
divise da questa Corte.
2.5. Resta quindi da valutare il pericolo di fuga relativamente alle misure sostituti-
ve. Come rilevato precedentemente, in questo ambito, le condizioni legate al-
l'esistenza di questo pericolo sono meno restrittive rispetto a quanto è previ-
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sto in materia di detenzione preventiva (v. consid. 2.1, supra). Nella già citata
sentenza BH.2008.13+14 la presente Corte, analizzando il requisito in rela-
zione al mantenimento della carcerazione preventiva, non si era pronunciata
né in un senso né nell’altro, lasciando aperta la questione. Scelta, quest’ulti-
ma, che la I Corte ha peraltro legittimamente compiuto in virtù del libero ap-
prezzamento di cui dispone, come sancito dall’Alta Corte federale giudicando
del ricorso interposto dal MPC proprio contro questa stessa decisione (v. sen-
tenza del Tribunale federale 1B.196/2008 del 5 settembre 2008, con-
sid. 2.2.2). Da parte sua, il Giudice istruttore ha invece escluso l’esistenza di
un pericolo di fuga, osservando come il prevenuto non si sia finora mai sot-
tratto agli obblighi di comparizione innanzi alle competenti autorità giudiziarie
e che, in ogni caso, quest’ultimo risulta indagato pure in Italia, suo paese di
origine e di residenza (v. act. 1.1, pag. 2). Ora, le valutazioni effettuate
dall’UGIF nella decisione impugnata possono senz’altro essere riprese nella
fattispecie, posto che la situazione processuale e personale dell’imputato non
si è modificata da allora. A giusto titolo, infine, l’insorgente osserva che quan-
do l’autorità di controllo (Giudice istruttore o tribunale che sia) conclude che a
carico di un prevenuto non può essere ritenuto un rischio di fuga durante
l’inchiesta, la cauzione non può essere imposta per garantire la sua presenza
al processo, soprattutto se l’inchiesta si trova ancora allo stadio delle indagini
preliminari e lo stesso processo appare solo come un evento futuro, lontano e
incerto.
3. In definitiva, nel caso in esame non è ravvisabile la presenza né del pericolo
di fuga, né di quello di collusione. Di conseguenza fa difetto una della condi-
zioni cumulative poste dall’art. 44 PP per giustificare la detenzione preventiva
o – in alternativa a questa – l’adozione di misure sostitutive quali il deposito di
una cauzione. Ne scende che il presente reclamo, perlomeno nella misura in
cui tende all’annullamento dell’obbligo di versare una cauzione ai sensi degli
art. 53 e ss. PP, deve essere accolto.
4. Meritano invece di essere confermate le altre misure decretate dal Giudice
istruttore contestualmente alla mancata conferma dell’arresto, ossia l’elezio-
ne di domicilio presso il proprio patrocinatore e l’obbligo di comparsa alle ci-
tazioni. Da un lato, l’art. 39 cpv. 3 LTF prevede che una parte domiciliata
all’estero coinvolta in un procedimento deve designare un suo recapito in
Svizzera, dall’altro, l’art. 50 PP contempla l’obbligo di ottemperare ad ogni ci-
tazione notificata in un luogo designato dall’imputato, e ciò per consentire un
regolare e celere svolgimento delle indagini.
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4.1. Al reclamante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno ricono-
sciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all’art. 68
LTF). Secondo l’art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il tribunale
decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere so-
stenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le
spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsa-
te; in concreto è applicabile il regolamento sulle spese ripetibili nei procedi-
menti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006
(RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l’udienza finale il patro-
cinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo
il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla I Corte dei
reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiu-
sura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio
causato dalla presente causa e del suo (limitato) grado di soccombenza, in
concreto viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa)
di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico dell’Ufficio dei giudici istrut-
tori federali.
4.2. Giusta l’art. 66 cpv. 4 LTF non vengono addossate spese giudiziarie all’auto-
rità soccombente; al reclamante deve invece essere restituito l’anticipo delle
spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza è annullato l’obbligo di deposito di una cauzione di comprovata
origine legale. L’importo di 160'000.- franchi versato il 14 luglio 2008 quale cau-
zione è restituito al reclamante dalla cassa del Tribunale penale federale. Per il
rimanente, l’ordinanza di non conferma dell’arresto pronunciata il 12 luglio 2008
dal Giudice istruttore federale straordinario è confermata.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. L’UGIF verserà al reclamante un importo di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili ridotte.
4. Al reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1’500.- precedente-
mente versato.
Bellinzona, il 22 settembre 2008
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- avv. Daniele Timbal
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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