Sentenza del 16 settembre 2010
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Patrizia Vitulano,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Misure sostitutive della detenzione (art. 53 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BH.2010.15
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giu-
diziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro
(art. 305bis CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Successivamente,
l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infrazione alla legge
federale sulle armi (art. 33 LArm), aggressione (art. 134 CP), coazione
(art. 181 CP), usura (art. 157 CP), infrazione alla legge federale sul mate-
riale bellico (art. 33 e segg. LMB), falsità in certificati (art. 252 CP), conse-
guimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) e falsità in do-
cumenti (art. 251 CP). Ordinando la scarcerazione dell'indagato il 31 mag-
gio 2007, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) ha disposto
nel contempo le seguenti misure sostitutive: deposito di una cauzione di
fr. 50'000.--; mantenimento del sequestro dei documenti d'identità, con con-
seguente divieto di lasciare la Svizzera; obbligo di presentarsi e notificarsi
due volte alla settimana presso la Polizia cantonale zurighese; riconduzio-
ne in carcere in caso di preparativi di fuga, di rifiuto di ottemperare ad una
citazione o se nuove circostanze lo esigono. Il 10 aprile 2009 l'UGI ha mo-
dificato le misure in questione, ordinando il dissequestro dei documenti d'i-
dentità e revocando sia il divieto di lasciare il territorio svizzero che l'obbligo
di notifica.
B. Con lettera del 24 giugno 2010 al Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC), A. ha sollecitato la revoca delle restanti misure sostituti-
ve della detenzione adottate nei suoi confronti. Tale richiesta è stata respin-
ta in data 20 luglio 2010 (v. act. 1.1).
C. Dissentendo da questa decisione, il 28 luglio 2010 A. è insorto con un re-
clamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
postulando l'abbandono di tutti i provvedimenti restrittivi della libertà nonché
la liberazione della cauzione (v. act. 1).
D. Con risposta del 23 agosto 2010, il MPC propone la reiezione del gravame,
nella misura della sua ammissibilità (v. act. 5).
E. Con replica del 3 settembre 2010 il ricorrente si riconferma nelle conclusio-
ni espresse in sede ricorsuale (v. act. 7).
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F. Con scritto del 13 settembre 2010 il MPC ha dichiarato di rinunciare a pre-
sentare una duplica, ribadendo le conclusioni espresse in sede di risposta
al gravame (v. act. 9).
Le argomentazioni delle parti ed eventuali ulteriori elementi di fatto verran-
no descritti, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto-
posti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o
dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1;
131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.2. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PP, l'imputato può, in ogni tempo, domandare di es-
sere messo in libertà. Tale principio è applicabile per analogia alle misure
sostitutive della detenzione preventiva, dando quindi la possibilità all'impu-
tato di domandarne la revoca (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del
25 ottobre 2006, consid. 2.1). Se il giudice istruttore o il procuratore respin-
gono la domanda, l'imputato ha il diritto di reclamo alla Corte dei reclami
penali (art. 52 cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF); la procedura è retta
dagli art. 214-219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni
a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o del-
l'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la revoca
delle misure sostitutive alla detenzione preventiva è datata 20 luglio 2010.
Essa è stata notificata al patrocinatore del reclamante il 23 luglio successi-
vo; il reclamo, interposto il 28 luglio 2010, è dunque tempestivo. La legitti-
mazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione
con l'art. 214 cpv. 2 PP).
1.3. Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di
un libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; TPF BH.2005.48 del 12 gennaio
2006 consid. 2).
2. Il reclamante censura la violazione del diritto di essere sentito, considerato
che il MPC non si sarebbe chinato sulle motivazioni da lui poste a sostegno
della sua richiesta.
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2.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito di cui alla precitata
norma costituzionale il diritto d’ottenere una decisione motivata. In tale am-
bito è sufficiente che l’autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi
che l’hanno guidata e sui quali ha fondato la propria decisione, di modo che
l’interessato possa rendersi conto della portata della decisione medesima
ed impugnarla in coscienza di causa. L’autorità giudicante è tenuta ad e-
sprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte ad influire in qual-
che maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti
(sentenza del Tribunale federale 6B.323/2007 del 24 agosto 2007 con-
sid. 4.2; DTF 129 I 232 consid. 3.2; 121 I 54 consid. 2c ed i riferimenti ivi ci-
tati).
2.2 Nel caso concreto il MPC, seppur in maniera sintetica, ha sufficientemente
spiegato i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata,
indicando gli elementi da esso ritenuti, con particolare riferimento alle risul-
tanze emerse dall'istruzione preparatoria riassunte nel rapporto finale del-
l'UGI dell'8 giugno 2010 e ai gravi reati contestati all'indagato, considera-
zioni che hanno portato di riflesso al mantenimento delle misure sostitutive
della detenzione. In definitiva, il reclamante conosceva i motivi del mante-
nimento delle contestate misure e disponeva di sufficienti informazioni per
valutare se contestare le misure coercitive, ciò che ha d'altronde fatto me-
diante il suo reclamo. La censura va quindi respinta.
3. L'insorgente sostiene che la cauzione di fr. 50'000.-- da lui fornita non
avrebbe nessun influsso sulla sua presenza o meno al processo; tale pre-
senza sarebbe salvaguardata invece dalla sua cittadinanza elvetica e dal
fatto che il suo centro di interessi sarebbe la Svizzera, visto che la sua fa-
miglia risiederebbe a Zurigo, luogo in cui egli gestirebbe anche un esercizio
pubblico. Egli aggiunge che il mantenimento delle misure sostitutive della
detenzione violerebbe inoltre il principio di uguaglianza di trattamento, dato
che il co-accusato B., al quale sarebbero contestati i medesimi reati, sa-
rebbe provvisoriamente libero senza subire limitazioni di sorta.
3.1 L'art. 5 n. 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto
di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà
durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una ga-
ranzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza. Secondo
l'art. 52 PP l’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in li-
bertà. L’imputato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto
di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione
per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o
a scontare la sua pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la
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detenzione preventiva, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere
comunque adempiute (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 ot-
tobre 2006, consid. 2.1; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Tra le misure sostitu-
tive della detenzione troviamo la consegna all'autorità dei documenti d'iden-
tità (sentenza TPF BK_B 015a/04 del 30 agosto 2004, consid. 3.1; DTF
133 I 27 consid. 3.2; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed.,
Zurigo 2006, n° 877). Tale misura ha come scopo di impedire una possibile
fuga all'estero dell'accusato. Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo
di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma come condizione al-
l'adozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esigenza di verosimi-
glianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e
giurisprudenza citata; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1). In tale
contesto vi è da rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventi-
va, comportando un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli in-
dividui, non necessitano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 con-
sid. 3.2; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1).
3.2 Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esi-
stono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa
presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato
sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in
grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra
1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far
scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false
dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato
dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze
di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità
derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36
cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua deci-
sione il MPC ha ritenuto che, alla luce dei gravi reati contestati al reclaman-
te, le misure sostitutive dell'arresto risultano giustificate e proporzionate e,
soprattutto, ancora attuali e necessarie in prospettiva dibattimentale. Si trat-
ta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono
adempiute nella fattispecie.
3.2.1 I gravi indizi di colpevolezza sono stati esaurientemente esposti nell'ambito
dei precedenti reclami interposti dall'indagato presso la presente autorità, ai
quali, per economia processuale, si rimanda (v. in particolare TPF
BH.2005.48 consid. 3). Nessun nuovo elemento atto ad infirmare le consi-
derazioni espresse in quest'ultima sentenza è di seguito emerso. Quanto
espresso nella sentenza summenzionata può quindi essere ripreso e con-
fermato.
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3.2.2 Il pericolo di fuga è stato esposto e confermato da quest'autorità in occa-
sione delle sue sentenze del 12 gennaio 2006 (v. TPF BH.2005.48 con-
sid. 5) e 21 giugno 2007 (v. TPF BH.2007.8 consid. 2.3). Ora, essendo tra-
scorsi più di tre anni da quest'ultima sentenza, è d'uopo verificare se il peri-
colo in questione è tuttora presente, ciò che imporrebbe il mantenimento
delle misure sostitutive impugnate. Come già rilevato in passato, i legami
del reclamante con la Svizzera sono indubbi: egli è cittadino svizzero, do-
miciliato nel Canton Zurigo, luogo in cui vivono anche i suoi quattro figli. A
livello professionale egli gestisce da tempo un ritrovo pubblico a Zurigo. Dal
momento della sua scarcerazione, il reclamante sembra essersi sempre
comportato correttamente – gli atti dell'incarto non evidenziano pecche a
suo carico –, rispettando dunque le condizioni poste alla scarcerazione. In
data 10 aprile 2009 l'UGI ha in sostanza revocato tutte le misure sostitutive
della detenzione pronunciate il 31 maggio 2007, tranne le seguenti: ricon-
duzione in carcere in caso di preparativi di fuga, di rifiuto di ottemperare ad
una citazione o se nuove circostanze lo esigono e deposito di una cauzione
di fr. 50'000.--. Orbene, premesso che la riconduzione in carcere può inter-
venire indipendentemente dalle misure sostitutive della detenzione pronun-
ciate e in qualsiasi momento (ad esempio in caso di eventi che dimostrano
il riacutizzarsi del pericolo di fuga) se le condizioni legali sono ossequiate
(v. supra consid. 3.2), di dubbia utilità risulta oggi essere, in sostanza, il so-
lo deposito della cauzione. Se tale misura risultava giustificata sommata a
tutte le altre pronunciate al momento della scarcerazione del reclamante,
da sola essa, a più di tre anni da quando è stata pronunciata, non ha più
ragione di essere. Dovessero in effetti le accuse mosse dall'autorità inqui-
rente circa il ruolo del reclamante in seno all'organizzazione criminale tro-
vare conferma in sede di giudizio, non sarebbe di certo un importo di
fr. 50'000.-- a dissuaderlo dal fuggire dalla Svizzera. Senza dimenticare poi
quanto già affermato dall'UGI il 31 maggio 2007 in occasione della sua de-
cisione di scarcerazione del reclamante, ossia che "il prevenuto B., la cui
gravità delle imputazioni è praticamente identica a quelle dell'istante (ossia
il reclamante), pure lui recidivo, è stato messo in libertà provvisoria dopo
quasi due anni di carcere preventivo, cittadino italiano, con legami persona-
li ed affettivi sia in Svizzera sia in Italia, ed è sottoposto a misure sostituti-
ve" (v. act. 5.1); misure che sono state in seguito tutte revocate, ad ecce-
zione del divieto di informare terzi sulla procedura penale in corso, misura
che non ha comunque come scopo quello di contrastare il pericolo di fuga.
In definitiva, non essendo il pericolo di fuga sufficientemente intenso per
confermare le misure qui contestate, il reclamo deve essere accolto e tutte
le misure sostitutive della detenzione revocate.
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4.
4.1 Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell’art. 245
PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soc-
combente. All’autorità che soccombe non vengono addossate spese giudi-
ziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Al reclamante deve invece essere restituito
l’anticipo delle spese, di 1'500.-- franchi, versato in pendenza di causa.
4.2 Quale parte soccombente, il MPC è tenuto a risarcire al reclamante le spe-
se necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF). In concreto,
tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente
procedura, viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA in-
clusa) di 1'500.-- franchi a titolo di spese ripetibili, da porre a carico del
MPC.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, tutte le misure sostitutive della deten-
zione a carico del reclamante sono revocate.
2. Non si prelevano spese giudiziarie. Al reclamante viene restituito l’anticipo
delle spese di fr. 1'500.-- da lui versato.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo
di fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
Bellinzona, 17 settembre 2010
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Patrizia Vitulano
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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