Sentenza del 10 marzo 2010
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti A., rappresentato dall’avv. Carlo Steiger,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Autorità che ha reso la
decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Rifiuto di scarcerazione (art. 52 cpv. 2 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BH.2010.3
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Fatti:
A. A., cittadino italiano, è stato arrestato il 28 gennaio 2010 nell’ambito di
un’indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti per tito-
lo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e di terzi anche per titolo di organiz-
zazione criminale (art. 260ter CP), infrazione aggravata alla legge federale
sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), falsità in certificati (art. 252 CP),
falsità in documenti (art. 251 CP) e falsa testimonianza (art. 307 CP). Posto
immediatamente in detenzione preventiva, con ordinanza del medesimo
giorno, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) ha confermato
il suo arresto, ritenuta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché dei
pericoli di collusione e di fuga.
B. Con istanza del 24 febbraio 2010 all’UGIF, A. ha chiesto d’essere messo
immediatamente in libertà provvisoria. Con decisione del 1° marzo 2010 il
giudice istruttore federale incaricato delle indagini ha respinto la domanda di
scarcerazione a causa dei gravi indizi di colpevolezza gravanti sull’indagato
nonché dei pericoli di fuga e collusione ancora esistenti (v. act. 1.1).
C. Dissentendo da questa decisione, il 3 marzo 2010 A. è insorto, per il tramite
del suo patrocinatore, con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale asserendo che la stessa non soddisferebbe le
esigenze di legalità e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà perso-
nale. Più precisamente, egli contesta l’esistenza sia dei gravi indizi di colpe-
volezza a suo carico che dei pericoli di collusione e di fuga. Infine, con riferi-
mento al pericolo di fuga, il reclamante si è dichiarato disposto a versare una
cauzione commisurata alla sua situazione economica.
D. Con osservazioni dell’8 marzo 2010, l’UGIF propone la conferma della deci-
sione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito: MPC) postula la reiezione del reclamo nella mi-
sura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).
E. Nella sua replica dell’8 marzo 2010 (completata il 9 marzo), il reclamante
ribadisce in sostanza le proprie precedenti allegazioni e conclusioni, conte-
stando le osservazioni delle autorità inquirenti (v. act. 9 e 10). Non è stata ri-
chiesta una duplica.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi seguenti.
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Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità del rimedio esperito senza es-
sere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclu-
sioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1,
361 consid. 1).
1.2. Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di essere
messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la do-
manda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52
cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF); la procedura è retta dagli art. 214 a
219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal
giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in
questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione è datata
1° marzo 2010; il reclamo, interposto il 3 marzo 2010, è dunque tempestivo.
La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combi-
nazione con l’art. 214 cpv. 2 PP).
1.3. Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di un
libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005
del 22 aprile 2005, consid. 4; sentenza del Tribunale penale federale
BH.2005.48 del 12 gennaio 2006, consid. 2).
2.
2.1. L'art. 5 § 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di
essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà du-
rante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia
che assicuri la comparizione della persona all’udienza. Secondo l'art. 52 PP
l’imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà.
L’imputato in arresto o in procinto d’essere incarcerato per sospetto di fuga
può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per ga-
rantire che si presenterà in qualsiasi tempo all’autorità competente o a scon-
tare la sua pena (art. 53 PP).
2.2. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistono
gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presu-
mere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attri-
buito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di
stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure
se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le
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tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o
voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (ci-
fra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, di esi-
stenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto
alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5
CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione il giudice istruttore ha
ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito all’imputazione
contestata ad A., sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di
analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella
fattispecie.
2.3. I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza
giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta pe-
nale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni
nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti
all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che
possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve appa-
rire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale fe-
derale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3).
3.
3.1. In concreto, il reclamante è detenuto dal 28 gennaio 2010. Se l’inchiesta
aperta nei suoi confronti e di altri non può propriamente essere considerata
agli inizi, la stessa nemmeno può essere ritenuta prossima alla sua conclu-
sione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agi-
re del reclamante, ma coinvolge diverse persone, fra cui dei pregiudicati, so-
spettate – tra l’altro – di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupe-
facenti e partecipazione ad organizzazione criminale attiva a livello interna-
zionale (Italia, Sudamerica). Nelle loro osservazioni al reclamo, sia il MPC
che l’UGIF ribadiscono che non tutte le persone coinvolte nella fattispecie so-
no ancora state identificate e che occorre quindi procedere all’espletamento
di ulteriori atti d’indagine. L’inchiesta in questione trovandosi attualmente an-
cora in una fase intermedia, non può al momento essere pretesa la produzio-
ne di prove definitive.
3.2. Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di un’in-
chiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di riciclaggio di denaro
(art. 305bis CP) per aver operato tra il 2002 e il 2006 diversi cambi di valuta
(prevalentemente tra Euro e dollari USA) di importi considerevoli (in totale
circa un milione di Euro) a favore dei co-imputati B. e C. Per queste opera-
zioni egli si è avvalso di alcuni uffici cambi siti in territorio ticinese. Dal profilo
oggettivo i fatti alla base dell’inchiesta nei suoi confronti sono stati sostan-
zialmente ammessi dal reclamante, come pure gli importi riciclati. Ora, sulla
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base di quanto precede, si può quindi ammettere che a carico del reclamante
sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazio-
ne riguardo all’imputazione per titolo di riciclaggio di denaro; nel suo reclamo
egli si limita peraltro a contestare la sussistenza degli aspetti soggettivi del
reato, sminuendo la portata del suo coinvolgimento personale, senza però
contestare la sostanza delle prove sinora raccolte dalle autorità inquirenti. Nel
caso concreto occorre inoltre tener conto anche delle indagini in atto nei con-
fronti degli altri soggetti (segnatamente B. – detenuto in Brasile – e C.), stret-
tamente correlate alla procedura in esame, ritenuto altresì che proprio dalle
risultanze emergenti da tali attività investigative l’autorità di perseguimento
penale ha proceduto ad estendere il procedimento nei confronti del reclaman-
te per il titolo di riciclaggio di denaro. L’avanzamento dell’inchiesta e
l’espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulterior-
mente i gravi indizi nei confronti del reclamante.
4. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Egli fa infatti valere
d’essere incensurato, che non sussiste pericolo di recidiva e che vive e lavo-
ra in Svizzera (a Z., ove risiede pure l’anziana madre). A suo dire, il pericolo
di fuga potrebbe altresì essere scongiurato tramite l’adozione di provvedi-
menti meno restrittivi rispetto alla detenzione preventiva, quali, ad esempio, il
versamento di una cauzione dell’importo di Fr. 10'000.--.
4.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unica-
mente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme
delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale
di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n. 1 PP;
v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2
e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esamina-
ta tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell’interessato, la
sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come
pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti;
123 I 31 consid. 3d).
4.2. Nel caso concreto, il pericolo di fuga non può essere sottovalutato. Il reato
contestato al reclamante è di una certa gravità, e, se questo dovesse essere
confermato, potrebbe tradursi in una pena detentiva, eventualmente anche da
espiare, come osservato dal MPC (v. act. 7, pag. 3). Cittadino italiano con il
permesso per stranieri tipo “B”, il reclamante vive e lavora in Svizzera, ma ha
comunque forti legami con l’Italia, dove abitano sua moglie e il resto della sua
famiglia. Vista anche la prossimità geografica, la tentazione, una volta liberato,
di rifugiarsi in Italia – paese dal quale una sua estradizione verso la Svizzera
non sarebbe più possibile – rimane grande. Questo insieme di circostanze,
unitamente alla prospettiva di dover scontare un’eventuale pena detentiva in
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seguito al procedimento in corso, permette d’affermare che in concreto il peri-
colo di fuga paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità, e che nem-
meno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive – quale il postulato ver-
samento di una cauzione – permetterebbe oggi di eliminare il rischio appena
descritto.
5. Il reclamante contesta, altresì, la sussistenza di un rischio di collusione.
5.1. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai
bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire
accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i
complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro lato, di
impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di
prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantag-
gio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da
parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti,
l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente
ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c).
L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva
per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora
essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne
pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 con-
sid. 5).
5.2. L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale pe-
ricolo di collusione e di inquinamento delle prove sia in Svizzera che all’estero,
a dipendenza degli atti istruttori ancora da compiere. Dovesse essere liberato,
secondo l’autorità inquirente sussisterebbe un forte rischio che il reclamante
venga contattato, eventualmente suo malgrado, da persone toccate dalle in-
dagini svizzere per essere informate sullo stato dell’inchiesta, con un evidente
rischio di inquinamento delle prove. Il reclamante, da parte sua, fa invece va-
lere che – viste le sue ammissioni in corso di indagine – gli atti a lui imputati
sono già stati sufficientemente chiariti e che peraltro nel lungo periodo inter-
corso tra i suoi primi interrogatori da parte dell’autorità inquirente come perso-
na informata sui fatti (ottobre 2008) e il suo arresto (gennaio 2010), egli non si
è minimamente adoperato per far scomparire delle prove o ha assunto atteg-
giamenti collusivi di qualsiasi natura.
5.3. Premesso quanto sopra, la presente autorità dubita che allo stato presente
dell’indagine sussistano ancora dei gravi rischi di collusione, perlomeno per
quel che concerne il qui reclamante. La questione non necessita tuttavia di ul-
teriore disamina e può rimanere indecisa, atteso che nella fattispecie la pre-
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senza di un concreto rischio di fuga è di per sé sufficiente per il mantenimento
della carcerazione del reclamante ai sensi dell’art. 44 PP.
6. Né appare, infine, nonostante le doglianze dell’insorgente, che l’inchiesta sia
stata finora condotta in modo negligente o con eccessiva lentezza. Il recla-
mante è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta con ramificazioni interna-
zionali e la sua posizione processuale deve continuamente essere confrontata
con quella di altri soggetti nella medesima procedura. I documenti prodotti
dall’autorità inquirente dinanzi a questo Tribunale dimostrano che l’imputato è
stato interrogato a più riprese e che la PGF ha compiuto, a partire dal suo ar-
resto a fine gennaio 2010, tutta una serie di atti istruttori (v. la tabella riassun-
tiva a pag. 4 del rapporto di segnalazione del 5 marzo 2010, act. 8.1); l’UGIF
ha inoltre già stabilito una serie di date ravvicinate per ulteriori interrogatori e
confronti (v. act. 1.2). Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite non sono
ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale,
né atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del re-
clamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio
2004, consid. 3.2).
7. Visto quanto sopra, il reclamo è respinto. Conformemente all’art. 66 cpv. 1
LTF, applicabile per il rinvio di cui all’art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali
sono poste a carico della parte soccombente; in concreto viene posta a carico
dell’insorgente una tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, calcolata giusta l'art. 3 del
Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale pena-
le federale (RS 173.711.32). Non si assegnano ripetibili di sorta.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 1’500.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 12 marzo 2010
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Carlo Steiger
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30
giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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