Decisione del 2 maggio 2012
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, giudice presidente,
Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., in detenzione presso il penitenziario cantonale “La
Stampa”, rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Esecuzione anticipata di pene e misure (art. 236 CPP)
Ordine di trasferimento
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BH.2012.4
- 2 -
Visti:
- il decreto del 13 aprile 2012, mediante il quale il Ministero pubblico della Con-
federazione (in seguito: MPC) ha accolto la richiesta di A. di essere posto in
espiazione anticipata della pena;
- l'ordine di trasferimento di carcere del 17 aprile 2012, con il quale il MPC ha
disposto lo spostamento di A., il 19 aprile seguente, dal Carcere giudiziario
“La Farera” alla Kantonalgefängnis di Frauenfeld;
- il reclamo del 18 aprile 2012 interposto da A. al Tribunale penale federale (in
seguito: TPF) contro il suddetto ordine di trasferimento;
- lo scritto, anticipato per fax, del 18 aprile 2012 della Corte dei reclami penali
del TPF, mediante il quale è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame;
- la lettera, anticipata per fax, del 19 aprile 2012, mediante il quale il MPC co-
municava al TPF che il trasferimento di A. alla Kantonalgefängnis di Frauen-
feld era già intervenuto;
- lo scritto del 20 aprile 2012, attraverso il quale il TPF ha ordinato il ritrasferi-
mento di A. in Ticino, confermando la sua decisione del 18 aprile precedente;
- la lettera del 27 aprile 2012, con la quale il MPC ha informato il TPF che A. era
stato collocato al penitenziario cantonale "La Stampa", comunicando nel con-
tempo che l'ordine di trasferimento del 17 aprile precedente era stato revoca-
to.
Considerato:
- che tramite la revoca dell'ordine di trasferimento del 17 aprile 2012 il MPC ha
in definitiva accolto quanto richiesto da A. mediante il suo reclamo del 18 apri-
le scorso, risultando quindi parte soccombente;
- che a fronte della suddetta revoca il gravame è divenuto privo d'oggetto;
- che la causa è quindi stralciato dal ruolo;
- che, viste le particolarità del caso, non si prelevano spese processuali;
- che un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'000.- è posta a carico del MPC
a titolo di spese ripetibili (v. art. 21 del Tribunale penale federale sulle spese,
- 3 -
gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura federale, RSPPF; RS
173.713.162);
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo
di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
Bellinzona, 3 maggio 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il giudice presidente: Il cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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