Sentenza del 21 gennaio 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, presidente, Andreas
J. Keller e Barbara Ott
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.______,
reclamante
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
Polizia giudiziaria federale,
opponenti
Oggetto Vigilanza sulle indagini preliminari di polizia giudizia-
ria (art. 28 cpv. 2 LTPF)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numero dell ’ incarto: BK_A 210/04
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Fatti:
A. Nell’ambito di un’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria avviata il 7 gen-
naio 2003 nei confronti di ignoti per i titoli di partecipazione o sostegno ad
organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
CP), il 30/31 agosto 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in se-
guito MPC) ha proceduto all’arresto di numerose persone sospettate di far
parte di un’organizzazione dedita al contrabbando internazionale di sigaret-
te; queste persone avrebbero pure provveduto a riciclare in Svizzera parte
dei proventi di questo traffico. L’ordine di arresto era stato emanato il 25
agosto 2004.
B. A.______, avvocato ticinese con studio legale a X.______ e Y.______, è
stato designato quale difensore di fiducia da parte di due degli arrestati,
B.______, cittadino svizzero residente in Ticino, e C.______, cittadino spa-
gnolo domiciliato nel Canton Giura. Il legale aveva peraltro già assistito i
medesimi nell’ambito di una procedura di assistenza internazionale con
l’Italia concernente la medesima fattispecie. Con ordinanza del 2 settembre
2004, il MPC ha però informato gli interessati di non accettare i mandati di
difesa dell’avv. A.______, in ragione del pericolo di collusione esistente; ai
due imputati sono quindi stati nominati dei difensori d’ufficio residenti nel
Canton Berna.
L’8 settembre 2004, l’avv. A.______ ha comunicato al MPC di ritenere nulla
e pertanto inefficace l’ordinanza del 2 settembre, senza tuttavia impugnarla
formalmente.
C. Il 10 novembre 2004 l’avv. A.______ ha indirizzato alla Federazione svizze-
ra degli avvocati (FSA), con copia al consigliere federale responsabile del
Dipartimento federale di giustizia e polizia Christoph Blocher, una lettera
nella quale ha esposto una serie di rimostranze all’indirizzo del MPC, della
Polizia giudiziaria federale e del Presidente della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale in merito alla conduzione dell’inchiesta preli-
minare che vede coinvolti, tra gli altri, anche B.______ e C.______ (v. act.
1.2). L’11 novembre 2004, l’Ordine degli avvocati del Canton Ticino ha a
sua volta indirizzato una lettera del medesimo tenore al Procuratore gene-
rale della Confederazione Valentin Roschacher, pure con copia al consi-
gliere federale Blocher (v. act. 1.3).
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D. Ritenendo che la segnalazione del 10 novembre 2004 dell’avv. A.______
debba essere trattata alla stregua di un reclamo all’autorità di vigilanza
sull’operato del MPC ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LTPF, il 24 novembre 2004
il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha trasmesso per competenza
l’incarto alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act.
1).
E. Chiamato ad esprimersi sul reclamo, il MPC, con osservazioni del 14 di-
cembre 2004, ne postula la reiezione in misura della sua ammissibilità, re-
spingendo integralmente le critiche esposte dal reclamante. Le motivazioni
saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto che
seguono.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 28 cpv. 2 della legge sul Tribunale penale federale (LTPF; RS
173.71), in vigore dal 1° aprile 2004, la Corte dei reclami penali esercita la
vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull’istruzione
preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale. Que-
sta disposizione ha ripreso e sostituito l’art. 11 PP (abrogato con il 1° aprile
2004), che era stato a sua volta modificato il 1° gennaio 2002 per permette-
re alla vecchia Camera d’accusa del Tribunale federale di estendere la sua
facoltà di vigilanza materiale anche all’operato del Ministero pubblico della
Confederazione e non più, come in precedenza, alla sola attività dei giudici
istruttori federali (v. BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la
Confédération dans la poursuite pénale, Commentaire succinct du “Projet
d’efficacité”, Berna 2001, n. 164-165 ad art. 11 PP, pag. 135). Secondo
l’art. 14 PP, la vigilanza amministrativa sul MPC rimane invece di compe-
tenza del Consiglio federale.
1.2 Per invalsa giurisprudenza e dottrina, il reclamo in materia di vigilanza non
costituisce un rimedio giuridico in senso stretto, dato che non viene impu-
gnata una decisione concreta e che il reclamante non dispone in tal caso di
nessun diritto a che l’autorità adita tratti il caso a lei sottoposto (DTF 123 II
402 consid. 1b/bb; 130 IV 140 consid. 3; HAUSER/SCHWERI, Schweizeri-
sches Strafprozessrecht, 5° ediz., Basilea 2002, § 94 n. 6).
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2. In un primo argomento, il reclamante rimprovera alle autorità inquirenti di
aver disposto degli arresti manifestamente ingiustificati e di non aver rispet-
tato le decisioni di scarcerazione prese a suo tempo dall’”Haftrichter” di
Berna-Mittelland nei confronti degli imputati B.______ e C.______.
2.1 Tali critiche sono irricevibili in questa sede, posto che l’intervento della Cor-
te dei reclami penali quale autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 28 cpv. 2
LTPF è sussidiario rispetto agli ordinari rimedi giuridici previsti dalla proce-
dura penale (e in particolare il reclamo giusta gli art. 105bis e 214 PP), ri-
medi di cui in concreto gli imputati si sono peraltro largamente avvalsi.
Va infatti qui ricordato che le decisioni di scarcerazione 3 settembre 2004
del giudice dell’arresto di Berna-Mittelland riguardanti B.______ e
C.______ sono state dapprima sospese con l’attribuzione dell’effetto so-
spensivo ai gravami interposti il giorno stesso dal MPC, e poi annullate con
sentenze di merito del 5, rispettivamente 6 ottobre 2004 della Corte dei re-
clami penali (v. sentenze BK_H 129+131/04 e BK_H 130/04).
All’occasione, questa Corte ha pure convalidato la legittimità degli ordini di
arresto emananti il 25 agosto 2004 dal MPC nei confronti di C.______ e
B.______. Il Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi sul ricorso inter-
posto da B.______ contro la sentenza della Corte dei reclami penali, ha sì
rilevato nei considerandi in diritto la mancata pronuncia nel merito
dell’arresto da parte del giudice bernese, ma ha per finire dichiarato inam-
missibile il gravame inoltrato, senza peraltro prevedere nel suo dispositivo
un rinvio degli atti all’autorità inferiore per nuovo giudizio (v. sentenza
1S.11/2004 del 22 novembre 2004). Il ricorso presentato da C.______ è in-
vece stato respinto, con una sentenza apparsa qualche giorno dopo (v.
sentenza 1S.13/2004, del 1° dicembre 2004).
Ne scende che le critiche esposte dal reclamante nei confronti del MPC in
merito alla legittimità degli arresti effettuati, nella pur denegata ipotesi in cui
fossero ammissibili in questa sede, risultano infondate.
2.2 Il reclamante ritiene poi che il MPC abbia senza alcun diritto escluso i di-
fensori di fiducia ticinesi scelti dagli imputati, sostituendoli con difensori
d’ufficio del Canton Berna unicamente per questioni linguistiche e di como-
dità. Anche questa censura, al pari della precedente, è però improponibile
in questa sede, vista la natura sussidiaria del reclamo in materia di vigilan-
za (v. consid. 2.1, supra). Dagli atti si evince infatti che l’ordinanza 2 set-
tembre 2004 con la quale il MPC negava al reclamante il patrocinio di fidu-
cia degli imputati B.______ e C.______ in ragione di “un latente conflitto di
interessi” (traduzione nostra), non è stata formalmente impugnata dai de-
stinatari - tra i quali il qui reclamante -, malgrado l’esplicita avvertenza dei
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rimedi di diritto riportata a pag. 5 in basso della stessa (reclamo entro il
termine di cinque giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale). In seguito, l’avv. A.______ è tornato a sollecitare la possibilità di
riprendere contatto, quale patrocinatore, dei due imputati tuttora in carcere;
la sua richiesta è però stata nuovamente respinta dal MPC. Il reclamo in-
terposto dal legale contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile
dalla Corte dei reclami penali in data 10 novembre 2004 (v. BK_B 195/04);
una domanda di revisione di questa sentenza è invece stata respinta il 6
dicembre 2004 (v. BK_B 209/04).
In simili evenienze, non si può invero rimproverare alcunché all’autorità in-
quirente, le cui decisioni in merito alla rappresentanza legale, o non sono
state impugnate (la prima volta), oppure (in seguito) sono state confermate
da un’istanza giudiziaria superiore dotata di facoltà di libero apprezzamento
giuridico (la Corte dei reclami penali per l’appunto).
2.3 Il reclamante si duole infine del fatto che per il procedimento sia stata scel-
ta la lingua tedesca e designata la sede del MPC di Berna, attribuendo il
caso ad un procuratore germanofono.
2.3.1 Anche questa ultima doglianza è tuttavia inammissibile in concreto. Il re-
clamante non è infatti parte alla procedura che vede coinvolti, tra gli altri, gli
imputati B.______ e C.______, atteso che il patrocinio da lui originariamen-
te assunto nei loro confronti è stato rifiutato dal MPC con ordinanza 2 set-
tembre 2004, provvedimento che - come detto - non è stato impugnato in
tempo utile né da legale medesimo, né dai suoi ex-patrocinati (v. consid.
2.2, supra). A differenza degli imputati, egli, che agisce in questa sede a
suo proprio nome, non è quindi legittimato a contestare la scelta della lin-
gua del procedimento operata dal MPC.
2.3.2 Abbondanzialmente, giova rilevare che la Corte dei reclami penali ha già
avuto modo di esaminare la questione nell’ambito di un reclamo interposto
da un altro co-imputato nel medesimo procedimento (un cittadino francese
residente in Svizzera che domandava che la procedura fosse condotta in
francese dato che né lui né il suo legale disponevano di sufficienti cono-
scenze del tedesco). In quel caso, questa Corte aveva concluso che la de-
cisione di istruire il procedimento in tedesco poteva essere tutelata, dal
momento che non vi era alcun elemento concreto in grado di sostanziare
un priorità del francese e che anche l’eventuale scelta della lingua italiana –
che, per inciso, appariva la più logica – non avrebbe portato alcun vantag-
gio al reclamante, non cognito di questa lingua (sentenza del 16 novembre
2004, BK_B 153/04, consid. 2.2). Alla luce delle considerazioni espresse in
questa sentenza - alla quale si rimanda per una più ampia esposizione dei
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fatti e del diritto -, la scelta di attribuire l’indagine preliminare in oggetto ad
un procuratore germanofono e di condurre tutta la procedura (compreso lo
scambio di corrispondenza con gli accusati che parlano altre lingue nazio-
nali) in tedesco appariva sostenibile e non arbitraria, pur non essendo e-
scluse a priori altre soluzioni. D’altronde, visto lo stadio del procedimento -
che dura oramai da mesi -, la già notevole mole di documentazione prodot-
ta e versata agli atti nonché la conoscenza dell’incarto acquisita dal procu-
ratore responsabile dell’indagine, non sarebbe a questo punto conveniente,
per evidenti ragioni di economia procedurale, modificare la lingua principale
del procedimento o attribuire il caso ad un altro procuratore.
2.4 Questa Corte non è competente per giudicare, quale autorità di vigilanza,
l’operato di uno dei suoi giudici; secondo l’art. 3 cpv. 1 LTPF, la vigilanza
sull’operato del Tribunale penale federale (e quindi anche dei suoi singoli
membri) spetta infatti all’Assemblea federale. Ne consegue che le critiche
esposte nel reclamo all’indirizzo del Presidente della Corte dei reclami pe-
nali sono inammissibili in questa sede.
3. Visto quanto precede, il reclamo si avvera irricevibile. Conformemente al
nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono
poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono
calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribuna-
le penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr.
1’000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante.
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Bellinzona, 24 gennaio 2005
Comunicazione a
- Avv. A.______
- Ministero pubblico della Confederazione
- Dipartimento federale di giustizia e polizia (per conoscenza)
- Ordine degli avvocati del Canton Ticino (per conoscenza)
Informazione sui rimedi giuridici :
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.
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