B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N. incarto BK_B 017/04
Sentenza del 27 maggio 2004
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,
Ponti e Ott
Cancelliere Vacalli
Parti A.______,
reclamante
rappresentato da Marc Oederlin, avvocato
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Reclamo contro l’ordine di perquisizione e sequestro
del 13 novembre 2003 del Ministero pubblico della
Confederazione (art. 65 PP)
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Fatti:
A. Il 4 novembre 2003, la Direzione generale delle dogane di Berna ha inviato
al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una denuncia
che faceva stato dell’importazione illegale in Svizzera di orologi di grande
valore da parte di un cittadino estero residente in Svizzera, dell’avvenuto
sequestro di un orologio di marca PIAGET, nonché del rinvenimento presso
il domicilio di questa persona di un documento (su supporto informatico) in
lingua spagnola in cui viene descritta un’attività di riciclaggio attraverso il
commercio di orologi di lusso. Ritenuto che la fattispecie presentata
dall’autorità doganale era da sottoporre alla giurisdizione federale giusta
l’art. 340bis CP, il 13 novembre 2003 il MPC ha avviato un’indagine preli-
minare di polizia giudiziaria per riciclaggio di denaro contro ignoti.
B. Nell’ambito dell’inchiesta, il 13 novembre 2003 il MPC ha emesso un ordine
di perquisizione e sequestro dell’orologio marca “PIAGET AURA S/N
504814” (già sequestrato dalle autorità doganali), nonché di tutta la docu-
mentazione attinente alle procedure amministrative connesse
all’importazione illegale di orologi di lusso da parte delle persone menzio-
nate nella denuncia.
Con scritti del 5 e 26 febbraio 2004 è stata data comunicazione al patroci-
natore legale del presunto proprietario dell’orologio sequestrato
dell’esistenza delle indagini avviate dal MPC e dell’avvenuto sequestro del
medesimo oggetto.
C. Il 1° marzo 2004 A.______ è insorto davanti alla Camera d’accusa del Tri-
bunale federale, chiedendo l’annullamento dell’impugnato ordine di perqui-
sizione e sequestro. Egli sostiene di avere legittimamente acquistato, a
nome della società B.______, l’orologio in questione negli Stati Uniti (che
gli sarebbe stato in seguito sottratto in Messico da un conoscente), e di non
avere alcuna responsabilità per l’eventuale importazione illegale dello stes-
so in Svizzera; osserva poi che nei suoi confronti non sono mai state for-
mulate accuse penali. Il reclamante lamenta inoltre un mancato accesso
agli atti dell’incarto e l’utilizzo della lingua italiana quale lingua del procedi-
mento.
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D. Nella sua risposta del 15 marzo 2004, il MPC ha chiesto la reiezione del
gravame nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente conside-
ra giustificato e proporzionato il provvedimento di sequestro, tanto più che
l’invocata proprietà da parte del reclamante sarebbe sospetta. Essa ritiene
che, di fronte agli indizi acquisiti agli atti, il sequestro dell’orologio di cui si
presume l’illecita provenienza risulta essere una misura necessaria alla
conservazione del prodotto di reato.
E. Il nuovo patrocinatore del reclamante (subentrato in seguito alla disdetta
del mandato del 2 aprile 2004 da parte del precedente patrocinatore) ha
presentato una replica datata 10 maggio 2004, in cui ribadisce la totale e-
straneità del suo cliente alle accuse di riciclaggio di denaro contemplate
dall’indagine aperta dal MPC. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordine di
sequestro e la restituzione immediata dell’oggetto sequestrato al suo pro-
prietario.
Nella duplica del 24 maggio 2004, il MPC ha confermato interamente le
motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto:
1.
1.1 In seguito alla costituzione e all’entrata in vigore del Tribunale penale fede-
rale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ri-
preso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale
(v. art. 28 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federa-
le del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71).
1.2 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli
atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono
essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.
La legittimazione ricorsuale è in concreto data, avendo il reclamante reso
perlomeno verosimile il suo diritto di proprietà sull’oggetto sequestrato (art.
214 cpv. 2 PP). L’ordine di perquisizione e sequestro è stato notificato al
patrocinatore del reclamante il 26 febbraio 2004; il reclamo risulta pertanto
tempestivo (art. 217 PP).
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2. L’ordine impugnato è stato redatto in lingua italiana; il precedente legale del
reclamante ha però chiesto che per il procedimento venga utilizzata la lin-
gua tedesca, nella quale è cognito.
L’art. 37 cpv. 3 OG prevede che « la sentenza è redatta in una lingua uffi-
ciale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano
un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua ».
Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo
delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato
in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di
principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine,
gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre,
secondo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell’8
gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si
può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In
concreto non risulta peraltro che il legale del reclamante sia stato impedito
nel suo diritto di difesa dall’uso della lingua italiana nel procedimento; il suo
gravame, pertinente e ben articolato, dimostra semmai il contrario. Non vi
sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3
prima frase OG.
3. Il reclamante lamenta pure un mancato accesso agli atti dell’incarto. Il dirit-
to di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le
prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costi-
tuisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri
argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di esse-
re sentiti. Quanto all’esercizio di questo diritto, desumibile dall’art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall’art. 4 vCost.), il Tribunale federale ha già avuto
modo di precisare ch’esso è in linea di principio soddisfatto quando
l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui-
scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di
prendere delle note e di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b;
122 I 109 consid. 2b). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondi-
meno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi in-
teressi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusio-
ne; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come
depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad e-
sclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pagg.
533-534; v. anche L. MARAZZI, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Luga-
no 2001, pagg. 21-25). A questo riguardo, la giurisprudenza ha già sancito
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che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta pri-
ma della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una
violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242
consid. 2c/bb e riferimenti citati). E’ quindi alla luce di queste indicazioni
giurisprudenziali che va esaminata la questione dell’accesso agli atti nel
caso concreto.
Orbene, l’ordine di perquisizione e sequestro indica, pur se sommariamen-
te, la fattispecie penale e i sospetti che gravano sulle persone implicate
nell’inchiesta (riciclaggio di denaro tramite importazione illegale in Svizzera
di orologi preziosi) e i motivi alla base del sequestro dell’orologio litigioso; il
reclamante ha potuto esporre le sue argomentazioni, come pure i suoi titoli
di proprietà sull’oggetto sequestrato, nel corso di un’audizione davanti alle
autorità doganali. Risulta pertanto che, pur con le limitazioni adottate, egli
ha potuto accedere agli atti principali dell’inchiesta e prenderne atto; consi-
derato il precoce stadio del procedimento e la necessità di ulteriori indagini,
un più ampio accesso agli atti non sarebbe stato possibile. Il MPC non ha
pertanto abusato del suo potere discrezionale in questa occasione; la cen-
sura ricorsuale deve essere respinta.
4.
4.1 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as-
sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4
e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ri-
tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure de-
finitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli
istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per
prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra que-
sto e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità
requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa
del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2554 e segg.,
pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare
troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il
carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un re-
clamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di
essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma
deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF
119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussi-
ste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il
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sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313
consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).
4.2 Il reclamante contesta la presenza di elementi sufficienti atti a giustificare la
misura coercitiva impugnata. A suo dire, il titolo di proprietà sull’oggetto sa-
rebbe infatti sufficientemente provato; fa inoltre notare di essere completa-
mente estraneo alla fattispecie penale sulla quale indagano le autorità elve-
tiche (riciclaggio tramite commercio di orologi di lusso), tant’è che egli non
è finora stato oggetto di alcuna imputazione. Dal canto suo, il MPC rileva
invece che il mantenimento del sequestro è giustificato dalla presenza di
forti sospetti sulla persona oggetto di indagini, presso la quale l’oggetto è
stato sequestrato, e sul fatto che il reclamante, che ne ha rivendicato la
proprietà a nome della società B.______, ha fornito in tre occasioni dei titoli
di proprietà differenti.
Quanto precede è tuttavia insufficiente affinché le esigenze di motivazione
di un ordine di perquisizione e sequestro nei confronti di un terzo non impli-
cato nell’inchiesta appaiono soddisfatte; come si evince dalla documenta-
zione allegata alla risposta del MPC, ed in particolare dalla lettera inviata il
4 novembre 2003 al MPC dalla Direzione generale delle dogane, le diverse
fatture presentate concordano per ciò che attiene l’identità dell’acquirente
(ossia A.______, agente sotto la ragione commerciale B.______), per cui la
legittimità del proprietario non può più essere ragionevolmente messa in
dubbio in questa sede (v. DTF 120 Ia 120 consid. 1b). La documentazione
relativa alla società venditrice (la C.______ di X:______, California) è stata
peraltro autenticata dalle competenti autorità statunitensi. Risulta inoltre
che il reclamante ha effettivamente sporto denuncia in Messico per il furto
di tale orologio, mentre non vi è agli atti nessuna prova che egli intrattenga
relazioni con le persone indagate in Svizzera, ed in particolare con
l’importatore degli orologi di lusso – sospettato di riciclaggio – al cui domici-
lio è avvento il sequestro. Contrariamente all’opinione del MPC, la sola cir-
costanza che il reclamante risieda all’estero non può giustificare, in simili
evenienze, il mantenimento dell’oggetto sotto sequestro penale.
Per quanto attiene al sequestro doganale, va invece osservato che la Dire-
zione delle dogane non si oppone al dissequestro dell’oggetto illegalmente
importato, per quanto il reclamante provveda al pagamento delle tasse do-
ganali dovute per l’importazione o fornisca delle garanzie equivalenti (v. let-
tera del 4 novembre 2003 in atti).
5. Alla luce delle precedenti considerazioni, il reclamo deve essere accolto e
la decisione impugnata annullata giacché lesiva del principio della propor-
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zionalità. L’oggetto sequestrato deve dunque essere restituito al reclaman-
te. A quest’ultimo, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno ri-
conosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 PP in relazione all’art.
159 cpv. 1 OG). Secondo l’art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il
tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono
essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ri-
corrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono
essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ri-
petibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS
173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro l’udienza finale il patrocina-
tore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il
libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla Corte dei
reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della
chiusura dei dibattimenti. In virtù di questa normativa, e conto tenuto del di-
spendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata a titolo
di ripetibili un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 2000.-, da porre a cari-
co del MPC.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 2000.- a titolo di ripetibili del-
la sede federale.
Bellinzona, 7 giugno 2004
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Avv. Marc Oederlin, per il reclamante
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale federale, applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
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