B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
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T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N. incarto BK_B 043/04
Sentenza del 15 luglio 2004
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,
Ponti e Ott,
Cancelliere Vacalli
Parti A.______S.A.
reclamante
rappresentata dall’avv. Stefano Ferrari,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)
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Fatti:
A. Nell’ambito di una procedura di indagine di polizia giudiziaria aperta nei
confronti di B.______ e C.______, entrambi cittadini italiani, per titolo di ri-
ciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 18 febbraio 2004 il Mini-
stero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato
l’identificazione e la perquisizione di un conto bancario presso la Banca
D.______ di X.______ del quale risulta titolare A.______S.A.. Il MPC ha
decretato nel contempo il sequestro dei saldi attivi depositati sul conto in
questione sino a concorrenza di EUR 303'600.-, nonché di tutta la docu-
mentazione ad esso legato dalla sua apertura sino ad oggi. Per esigenze di
segretezza, alla Banca D.______ è pure stato fatto il divieto di comunicare
alle persone interessate o a chiunque il contenuto dell’ordine in questione
sino a revoca scritta del Procuratore federale.
All’origine del provvedimento vi sarebbe una segnalazione, ai sensi dell’art.
9 cpv. 1 LRD, giunta da un intermediario finanziario all’Ufficio di comunica-
zione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) secondo la quale su conti
bancari presso una banca con sede in Svizzera sarebbero transitate o de-
positate somme di denaro di provenienza criminale.
B. Il 20 febbraio 2004, A.______S.A., dopo aver appreso dalla Banca
D.______ dell’avvenuto sequestro, ha preso contatto con il MPC alfine di
poter ottenere l’ordine di perquisizione e sequestro relativo alla sua relazio-
ne bancaria. In data 27 febbraio 2004, il MPC ha dato seguito a tale richie-
sta. In seguito, vi sono stati diversi scambi di scritti tra il MPC e
A.______S.A. In sostanza, quest’ultima ha cercato di chiarire l’operazione
all’origine della misura alfine di ottenere il dissequestro del conto, postulan-
do inoltre l’audizione di E.______, rappresentante della A.______S.A., in-
terrogatorio che ha avuto luogo il 15 aprile 2004. In definitiva, con scritto
del 26 aprile 2004, A.______S.A. ha chiesto formalmente al MPC il disse-
questro della sua relazione bancaria presso la Banca D.______. Il 30 aprile
successivo il MPC ha confermato il mantenimento del sequestro.
C. Con reclamo del 10 maggio 2004 alla Camera d’accusa del Tribunale fede-
rale, A.______S.A. ha chiesto l’annullamento della decisione del 30 aprile
2004 del MPC e il dissequestro della relazione bancaria N.______ presso
la Banca D.______ di X.______ nella misura di EUR 303'600.-. Nel merito,
la reclamante afferma di aver puntualmente informato il MPC sulle modalità
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relative all’accredito in conto, avvenuto il 20 marzo 2003, dell’importo di
EUR 303'600.- proveniente dalla Banca F.______ di Y.______, aggiungen-
do che tale somma, in pratica, sarebbe stata immediatamente prelevata e
consegnata in Italia a C.______, beneficiario economico del denaro. Essa
precisa inoltre di non avere mai, prima di allora, intrattenuto relazioni di sor-
ta né con C.______ e i suoi familiari, né con il gruppo G.______, né con
B.______. Non disponendo la reclamante di tutte queste informazioni al
momento della notifica dell’ordinanza del 18 febbraio 2004, un reclamo
contro la medesima non sarebbe stato giustificato. La reclamante conclude
quindi che, se inizialmente il sequestro poteva avere ragione di essere, tale
misura, oltre che essere contraria al principio della proporzionalità, non ri-
sulterebbe oggi più legittima, tenuto anche conto del fatto che da questa si-
tuazione la società comincerebbe ora ad accusare un danno economico.
D. Con risposta del 25 maggio 2004, il MPC ha chiesto di respingere il recla-
mo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente sottolinea an-
zitutto che il sequestro in questione sarebbe motivato dal fatto che la som-
ma di EUR 303'600.- bonificata alla reclamante proverrebbe da un altro
conto bancario su cui si ritiene sia confluito il provento di attività criminali. In
pratica, l’importo summenzionato costituirebbe il parziale ricavato di attività
criminali e sarebbe oggetto di riciclaggio. Inoltre, la versione dei fatti pre-
sentata dalla reclamante non avrebbe potuto ancora essere verificata, in
quanto le persone coinvolte da interrogare risiederebbero all’estero. La
comunicazione del 30 aprile 2004 non costituirebbe un atto impugnabile
mediante reclamo giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, non essendo che una con-
ferma dell’ordinanza del 18 febbraio 2004. Il reclamo sarebbe quindi indi-
rizzato contro quest’ultimo atto, il quale, tenuto conto dell’art. 217 PP, non
sarebbe stato impugnato tempestivamente. Il MPC aggiunge infine che la
reclamante, contrariamente alle esigenze poste dall’art. 214 PP, non a-
vrebbe neppure dimostrato l’esistenza di un danno derivante dalla misura
contestata.
E. Nella sua replica del 7 giugno 2004 la reclamante ribadisce le richieste
formulate nel reclamo, sottolineando l’inutilità del sequestro nonché la vio-
lazione del principio della proporzionalità. A suo dire, la documentazione
bancaria sequestrata permetterebbe di provare che l’importo oggetto del
sequestro non sarebbe il medesimo confluito il 20 marzo 2003, in prove-
nienza dalla Banca F.______, sul conto litigioso. Ad ogni modo, le condi-
zioni per un’eventuale confisca futura della somma in questione, nella fatti-
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specie, non sarebbero adempiute, ignorando la reclamante, al momento
dell’operazione in esame, i fatti che l’avrebbero giustificata. Dovesse co-
munque tale misura essere pronunciata, questa dovrebbe portare unica-
mente sul guadagno conseguito dalla reclamante in esecuzione del trasfe-
rimento del denaro a favore di C.______. La reclamante conferma che il
suo reclamo non concerne l’ordinanza del 18 febbraio 2004, ma la decisio-
ne del 30 aprile 2004, momento in cui il sequestro, in base agli accerta-
menti, non si sarebbe più giustificato. La natura provvisionale ed eccezio-
nale del provvedimento dovrebbe infatti permettere, d’ufficio o su richiesta
del sequestrato, un suo riesame ogni volta che le circostanze di fatto o le-
gate all’istruttoria mutano.
Il MPC, da parte sua, con duplica del 16 giugno 2004, ha sostanzialmente
riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto:
1.
1.1 In seguito alla costituzione e all’entrata in vigore del Tribunale penale fede-
rale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ri-
preso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale
(v. art. 28 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federa-
le del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71).
1.2 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli
atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono
essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.
La legittimazione ricorsuale è in concreto data, essendo la reclamante la ti-
tolare della relazione bancaria oggetto della contestata decisione di perqui-
sizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). Solleva invece qualche dubbio la
tempestività del rimedio.
1.3 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del
procuratore generale della Confederazione ai sensi dell’art. 105bis cpv. 2
PP è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto
conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto, il provvedimento di se-
questro è datato 18 febbraio 2004. La reclamante ne è venuta a conoscen-
za, fortuitamente, il 20 febbraio 2004. In seguito, una copia dell’ordine di
perquisizione e sequestro gli è stata trasmessa per fax dal MPC il 27 feb-
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braio 2004. È quindi da ritenere che la società reclamante ha preso formale
conoscenza del provvedimento, al più tardi, in tale data; il termine per in-
terporre reclamo ai sensi dell’art. 217 PP scadeva pertanto il 3 marzo 2004.
Nella fattispecie, le parti sono però in disaccordo per quanto concerne la
determinazione dell’atto impugnabile. La reclamante ha interposto il proprio
reclamo contro la lettera del MPC datata 30 aprile 2004, ritenendo
quest’ultima una formale risposta all’istanza di dissequestro del 26 aprile
2004, e quindi una nuova decisione rispetto all’ordine di perquisizione e
sequestro del 18 febbraio 2004. Il MPC asserisce invece che l’atto conte-
stato altro non sarebbe che la conferma dell’ordine precedente, ragione per
la quale il reclamo sarebbe manifestamente tardivo.
1.4 Dagli atti dell’incarto non è possibile determinare con certezza la natura
dello scritto del 30 aprile 2004. Il Tribunale federale ha già avuto modo di
affermare che un sequestro, come ogni altra misura coercitiva, può essere
annullato o modificato in ogni momento (DTF 120 IV 297 consid. 3.e). Pre-
mettendo che tale affermazione è stata fatta nell’ambito di un caso di se-
questro affetto da un vizio di forma, quanto previsto nella sentenza citata
non può, per ovvi motivi, dar diritto al soggetto toccato dalla misura di con-
testare la stessa ad intervalli troppo ravvicinati. Anche se l’autorità inquiren-
te deve fare tutto il possibile per limitare tali misure a quanto risulta neces-
sario, essa deve pure avere il tempo per analizzare la documentazione se-
questrata ed effettuare tutte le verifiche utili a portare avanti le sue inchie-
ste. Nella circostanza concreta, il fatto che il MPC, in definitiva, abbia avuto
accesso completo alla documentazione bancaria solamente l’8 aprile 2004
induce a pensare che il tempo avuto a disposizione per fare avanzare
l’inchiesta (tre settimane circa) sia stato troppo esiguo rispetto alla richiesta
di dissequestro della reclamante del 26 aprile 2004. Quanto precede tende-
rebbe a far pensare che lo scritto del 30 aprile 2004 sia una semplice con-
ferma dell’ordine di perquisizione e sequestro del 18 febbraio 2004 con la
quale il MPC dichiara di aver bisogno di più tempo per effettuare tutti quegli
atti d’inchiesta che la documentazione sequestrata suggerisce od impone.
La questione a sapere se il reclamo è tempestivo può tuttavia rimanere in-
decisa, posto che la richiesta di dissequestro formulata è comunque da re-
spingere nel merito per le considerazioni seguenti.
2.
2.1 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as-
sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4
e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ri-
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tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure de-
finitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli
istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per
prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra que-
sto e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità
requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa
del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n.
2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si do-
vrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti
sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile.
Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera
d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedi-
mento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro
in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giuri-
sprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico
impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non
pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).
2.2 La reclamante ritiene che la documentazione fornita da lei e dalla banca
sequestrataria nonché gli interrogatori di E.______ e di H.______ da parte
della polizia federale dimostrerebbero sufficientemente l’illegittimità del se-
questro contestato. L’importo di EUR 303'600.-, sospettato essere il frutto
di attività criminali, non si troverebbe più sul conto bloccato. Dal canto suo,
il MPC dichiara che gli atti d’inchiesta intervenuti dopo il sequestro non a-
vrebbero chiarito nel senso voluto dalla reclamante le circostanze della
transazione bancaria avente come oggetto la somma vincolata. In sostan-
za, le condizioni per il dissequestro non sarebbero date.
Da rilevare, innanzitutto, che la reclamante, nel suo gravame del 10 maggio
2004, ha dichiarato che il sequestro non può più essere confermato, “in
particolare tenendo in conto che all’iniziale accredito dell’importo di EUR
303'600.- sulla relazione della reclamante, pressoché contestualmente, è
seguito un prelievo in contante di pari importo rimesso poi al destinatario
del denaro…” (pag. 7). In seguito, nelle sue osservazioni del 7 giugno, la
medesima afferma che l’importo di cui sopra “non costituisce insomma pro-
vento di reato essendo stato accreditato in conto dopo che la reclamante
ha disposto di analogo importo ed a favore del C.______” (pag. 4). Queste
affermazioni sono contraddittorie e non favoriscono di certo il chiarimento
della fattispecie. Ad ogni modo, anche volendo ammettere che la somma in
questione sia stata prelevata dal conto della reclamante prima
dell’accredito da parte della Banca F.______, gli atti dell’incarto, in partico-
lare gli estratti bancari forniti dalla reclamante, contrariamente a quanto as-
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serito da quest’ultima, non permettono di provare in maniera inconfutabile
che le due operazioni riguardano entrambe il medesimo denaro, soprattutto
in ragione del fatto che il conto sequestrato è utilizzato indistintamente per
tutta la clientela della reclamante.
2.3 Il MPC ritiene che la somma trasferita sul conto sequestrato sia il provento
di attività illecite. La reclamante non contesta questa tesi. Anzi, alludendo a
possibili collegamenti con l’affare G.______ (v. sue osservazioni del 7 giu-
gno 2004, pag. 8), essa si è distanziata chiaramente dalla dirigenza del
gruppo G.______ (v. reclamo pag. 6, punto 4). Ulteriori indizi che non e-
scludono la natura sospetta del denaro confluito sul conto bloccato si ritro-
vano ancora nelle dichiarazioni della reclamante, la quale afferma che “non
poteva minimamente sospettare che il denaro accreditatole dalla Banca
F.______ su D.______ (…) potesse avere un’origine criminale” (v. sue os-
servazioni del 7 giugno, pag. 8). Del resto, sarà l’inchiesta che dovrà stabili-
re l’origine lecita o meno del versamento affluito sul conto in questione. Vi-
sto quanto precede, è possibile affermare che, in concreto, vi sono
senz’altro elementi sufficienti per giustificare il mantenimento del sequestro
ordinato dall’autorità inquirente.
Per quanto riguarda le considerazioni ricorsuali concernenti un’eventuale
confisca di quanto sequestrato, si ribadisce che questa autorità giudicante
può pronunciarsi unicamente sull’ammissibilità del sequestro (DTF 119 IV
326 consid. 7c).
2.4 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei
suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato
emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere conside-
rato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di an-
nullarla come chiesto dalla reclamante.
3. Il reclamo deve quindi essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese
processuali sono poste a carico del reclamante soccombente; queste sono
calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribuna-
le penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 800.-.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 16 luglio 2004
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Avv. Stefano Ferrari
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 applicabile per
analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
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