B u n d e ss t r a f ge r i c h t
T r ib una l pé na l f é dé r a l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f e de r a l
N. incar to BK_B 044/04
Sentenza dell’8 giugno 2004
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,
Ponti e Keller,
Cancelliere Vacalli
Parti A.______, attualmente in detenzione estradizionale,
reclamante
rappresentato dall’avv. Dr. Iur. Bernardo Lardi,
contro
Ufficio federale di giustizia, Divisione affari inter-
nazionali, Sezione estradizioni, ,
opponente
Oggetto Arresto in vista di estradizione (art. 47 AIMP)
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Fatti:
A. L’8 aprile 2004 Interpol Roma ha chiesto alle competenti autorità svizzere
l’arresto ai fini di estradizione di A.______, cittadino italiano condannato
con sentenza del 9 ottobre 2001 della Corte di appello di Napoli (divenuta
esecutiva il 29 maggio 2002) ad una pena detentiva di 8 anni e 6 mesi per il
reato di concorso in detenzione e vendita continuate di sostanze stupefa-
centi. In particolare, il condannato avrebbe, in concorso con altre persone,
in tempi diversi e con più azioni esecutive tese al medesimo disegno crimi-
noso, ceduto a più persone ed offerto in vendita a chiunque ne facesse ri-
chiesta dell’eroina, di cui 2,072 (due virgola settantadue) grammi caduti in
sequestro a X.______ (I) il 13 dicembre 1994. In relazione a questa sen-
tenza, il 10 ottobre 2002 la Procura Generale di Napoli ha emesso un ordi-
ne di esecuzione per la carcerazione di A.______.
B. Il 28 aprile 2004 l’Ambasciata d’Italia a Berna ha presentato una domanda
formale di estradizione, completata dalla necessaria documentazione.
C. Il 3 maggio 2004 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine
di arresto in vista di estradizione, notificato il 6 maggio successivo
all’interessato. Il giorno medesimo A.______ è stato arrestato e posto in
detenzione estradizionale. Nel suo interrogatorio precedente l’arresto, egli
ha riconosciuto di essere la persona ricercata dall’Italia; si è tuttavia oppo-
sto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.
D. Con reclamo del 13 maggio 2004 dinanzi alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale, A.______ chiede, in via principale,
l’annullamento dell’ordine di arresto ai fini di estradizione e, in via subordi-
nata, l’adozione di misure cautelari sostitutive. Egli postula inoltre la con-
cessione dell’effetto sospensivo al gravame nonché la riconsegna degli og-
getti sequestrati. Le sue argomentazioni saranno riprese, nella misura del
necessario, nei considerandi di diritto.
E. Con decreto del 14 maggio 2004, il Presidente della Corte dei reclami pe-
nali ha negato la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo (v. BK_P
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045/04). Contro questa decisione l’interessato ha interposto ricorso alla Ia
Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.
F. Con osservazioni del 19 maggio 2004 l’UFG propone di respingere il reclamo.
Con controsservazioni del 28 maggio 2004 A.______ si riconferma, in so-
stanza, nelle conclusioni proposte con il reclamo.
Diritto:
1.
1.1. La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date:
l’interessato deve infatti ricorrere contro l’ordine di arresto in vista di estra-
dizione entro 10 giorni dalla sua notifica, anche se, giusta l’art. 49 cpv. 2
della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP;
RS 351.1) detto ordine non potrà essere eseguito fintanto che perdura il
carcere preventivo o espiatorio. Sussiste dunque già oggi un interesse giu-
ridico sufficientemente rilevante per l’inoltro del presente gravame (DTF
119 Ib 74).
1.2. Adita da un reclamo fondato sull’art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami
penali (come già prima di essa, la Camera d’accusa del Tribunale federale)
non è competente per pronunciarsi in merito all’estradizione, ma solamente
sulla legittimità dell’arresto e della carcerazione in vista di estradizione
(DTF 117 IV 359 consid. 1a). Le censure relative a pretese irregolarità for-
mali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua infon-
datezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell’ambito della pro-
cedura di estradizione vera e propria (DTF 119 Ib 193 consid. 1c), per la
quale è competente in prima istanza l’UFG e, in sede di ricorso, il Tribunale
federale adito con ricorso di diritto amministrativo (DTF 111 IV 108 consid.
3a).
2. Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la
carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scar-
cerazione rimane l’eccezione (DTF 117 IV 359 consid. 2a e rinvii). L’ordine
di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettiva-
mente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la perso-
na perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione
penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre
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immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizio-
ni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano
(art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo
sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora
se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1
AIMP).
La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giusti-
ficano, rispettivamente, l’annullamento dell’ordine di arresto e la scarcera-
zione in pendenza della procedura d’estradizione, deve essere esaminata
secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla
Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cre-
sciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la ri-
chiesta.
3. Il reclamante ritiene che la detenzione ai fini di estradizione risulta ingiusti-
ficata e sproporzionata, in quanto egli avrebbe da tempo fatto della Svizze-
ra il centro dei suoi interessi affettivi e vitali (presenza della famiglia, attività
lavorativa), interessi tali da scongiurare qualsiasi pericolo di fuga. A suo di-
re, tenuto conto della minima importanza del reato compiuto 10 anni or so-
no (spaccio e detenzione di una quantità modesta di eroina), la carcerazio-
ne potrebbe essere sostituita da misure meno incisive quali la cauzione o il
deposito dei documenti di identità.
Egli afferma inoltre che l’estradizione sarebbe manifestamente inammissibi-
le, vista la minima importanza del reato a lui imputato e considerato che la
sentenza italiana sarebbe contumaciale (art. 51 cpv. 1, 4 e 37 cpv. 2
AIMP).
3.1. Queste ultime obiezioni sollevate dal reclamante, che riguardano la propor-
zionalità della pena inflittagli dal tribunale italiano in relazione al reato com-
piuto e l’asserita pronuncia contumaciale della sentenza di condanna, sono
di natura sostanziale e riguardano la fondatezza della domanda di estradi-
zione; esse sono pertanto di principio irricevibili in questa sede, dovendo
semmai essere proposte nell’ambito del ricorso contro la domanda di e-
stradizione. A titolo abbondanziale si osserva comunque che il reclamante
è stato rappresentato da un difensore durante la procedura italiana ed è
stato presente al momento dei dibattimenti in sede di ricorso dinanzi alla
Corte di appello di Napoli (v. domanda di estradizione del 28 aprile 2004
con i relativi allegati, atto 1.4 dell’incarto) e che dagli atti prodotti dalle auto-
rità italiane non risulta che l’estradizione sia manifestamente inammissibile
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 AIMP. La pena inflitta rispetta quanto previsto
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dalle disposizioni applicabili secondo il diritto interno italiano e supera il mi-
nimo di quattro mesi previsto dall’art. 2 n. 1 della Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1).
3.2. Il provvedimento impugnato è motivato soprattutto dal timore che
l’interessato possa sottrarsi all’estradizione (v. art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP),
motivo sostanzialmente identico al pericolo di fuga usualmente addotto dai
codici di procedura penali per giustificare l’arresto preventivo.
Nel caso concreto questo pericolo deve però essere relativizzato; il recla-
mante risiede da oltre un anno in Svizzera (a Y.______), con la moglie e le
tre figlie minori (tra cui una bambina piccola di un anno), ed è al beneficio di
un permesso di soggiorno; altri suoi parenti stretti risiedono in Svizzera (fra-
tello, sorella, zio, zia). Da quando è nel nostro paese ha sempre lavorato, a
soddisfazione del datore di lavoro (v. atto 1.11), ed ha tenuto un compor-
tamento corretto. Come riconosciuto dallo stesso UFG nella sua risposta al
gravame, si tratta di legami indubbiamente importanti. Certo, la pesante
condanna che grava sul capo del reclamante in Italia (otto anni e mezzo di
reclusione), la cui espiazione si è peraltro fatta più concreta in seguito
all’arresto in vista di estradizione eseguito dalle autorità svizzere, appare di
per sé atta a sostanziare un pericolo di fuga. Tuttavia, tenuto conto
dell’importanza dei legami famigliari in Svizzera del reclamante, della ne-
cessità di sostentamento della sua famiglia (da quando è in carcere il re-
clamante non percepisce più il salario) e della sua buona integrazione pro-
fessionale, il mantenimento della carcerazione durante tutta la procedura di
estradizione appare nella fattispecie eccessivo, questo provvedimento po-
tendo essere sostituito con misure meno coercitive quali la consegna dei
documenti e la prestazione di una cauzione. In simili evenienze, anche il
soggiorno in Germania dell’interessato, peraltro di corta durata e per esi-
genze lavorative, non deve deporre a suo sfavore.
Vista la particolare situazione sopra menzionata, in concreto può essere
eccezionalmente concessa una deroga al principio della carcerazione con-
tinua per tutta la durata della procedura estradizionale.
3.3. Né può essere fatto valere, a questo punto, un qualsiasi pericolo di
compromissione dell’istruzione penale ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 lett. a
AIMP. La procedura penale in Italia, che si riferisce ad atti compiuti dal re-
clamante dieci anni fa, si è conclusa da tempo, con la condanna definitiva
del medesimo e degli altri imputati ad importanti pene detentive, pene che,
presumibilmente, alcuni di loro stanno già scontando in Italia. E’ pertanto
da escludere un pericolo di inquinamento delle prove o di collusione nel ca-
so in cui il reclamante fosse rimesso in libertà.
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4. Per quanto riguarda infine gli oggetti e i beni sequestrati in occasione
dell’arresto (di cui il reclamante chiede la restituzione), va invece notato
che questo provvedimento è espressamente previsto all’art. 45 AIMP. Non
appena l’UFG avrà deciso, ai sensi dell’art. 47 cpv. 3 AIMP, quali degli og-
getti e dei beni sequestrati in occasione dell’arresto dovranno rimanere tali
anche per il seguito, il reclamante potrà determinarsi sulla loro eventuale
consegna all’Italia nell’ambito della procedura di estradizione vera e pro-
pria.
5. Discende da quanto precede che il gravame deve essere accolto e la deci-
sone impugnata annullata, eccetto per la disposizione riguardante il seque-
stro, che sarà oggetto di ulteriore decisione dell’UFG ai sensi dell’art. 47
cpv. 3 AIMP. Alfine di dissuadere il reclamante dal sottrarsi all’estradizione,
vengono comunque ordinati dei provvedimenti cautelari sostitutivi alla de-
tenzione (art. 47 cpv. 2 AIMP). Tenuto conto della situazione finanziaria
dell’interessato (v. certificato di salario, atto 1.9), viene fissata una cauzione
di fr. 15'000.--; inoltre egli dovrà consegnare nelle mani dell’autorità desi-
gnata il suo passaporto ed eventuali altri suoi documenti di identità, nonché
presentarsi ad intervalli regolari presso un posto di controllo. Se una di
queste condizioni non sarà ottemperata, egli verrà re-incarcerato. L’Ufficio
federale di giustizia fisserà le modalità di queste misure sostitutive (deposi-
tario della cauzione e dei documenti di identità; autorità competente per
controllare la presenza in Svizzera dell’interessato e per determinare la fre-
quenza di tali controlli).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1.
1.1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata.
1.2. A.______ è liberato dalla detenzione estradizionale e rimesso in libertà
provvisoria a condizione che versi preliminarmente una cauzione di fr.
15'000.- e consegni i suoi documenti di identità all’autorità designata a tal
fine dall’Ufficio federale di giustizia. Egli dovrà inoltre sottoporsi a regolari
controlli della sua presenza in Svizzera da parte dell’autorità designata
dall’Ufficio federale di giustizia, secondo la frequenza determinata da que-
sta autorità. Il reclamante è avvertito che il mancato rispetto di una di que-
ste condizioni condurrà alla sua re-incarcerazione.
2. Non si prelevano spese.
3. L’Ufficio federale di giustizia rifonderà al reclamante fr. 1'200.- a titolo di
ripetibili della sede federale.
Bellinzona, 9 giugno 2004
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Avv. Bernardo Lardi, per il reclamante,
- Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione estradi-
zioni
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
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cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale federale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
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