Sentenza del 15 settembre 2004
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,
Ponti e Ott,
Cancelliere Vacalli
Parti A.______,
reclamante
rappresentato dall’avv. Carlo Postizzi
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Sequestro penale (art. 65 PP)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numero dell ’ incarto BK_B 098/04
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Fatti:
A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria
aperta nei confronti di A.______, cittadino italiano residente a X.______, e
ignoti per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 CP e, subordinatamente, rici-
claggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 28 luglio 2003 il Ministero
pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato, tra l’altro, la
perquisizione e il sequestro del conto bancario N.______ presso la banca
B.______ di Chiasso intestato a A.______. Il MPC ha decretato nel con-
tempo il blocco dei saldi attivi depositati sul conto in questione, nonché il
sequestro della documentazione relativa all’apertura dello stesso, del giu-
stificativo di un bonifico effettuato sul conto con valuta 2 luglio 2003 e degli
estratti conto a partire dal maggio 2003. Per esigenze di inchiesta, alla
banca è stato fatto divieto di comunicare alle persone interessate o a
chiunque il contenuto dell’ordine in questione sino a revoca scritta del Pro-
curatore federale.
All’origine del provvedimento vi sarebbe una segnalazione, ai sensi dell’art.
9 cpv. 1 LRD, giunta all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro (MROS) secondo la quale il titolare della predetta relazione banca-
ria sarebbe implicato in attività illecite, finalizzate alla cessione e monetiz-
zazione di titoli di garanzia di cui si presume la falsità.
In data 12 dicembre 2003 il Procuratore pubblico ha revocato l’ordine di
non comunicazione.
B. Dopo ulteriori accertamenti, il 2 luglio 2004 il MPC ha emanato un nuovo
ordine per sequestrare tutta la documentazione bancaria della relazione
N.______ intestata a A.______ che non era stata precedentemente richie-
sta con l’ordine del 28 luglio 2003. Il MPC ha pure ordinato l’identificazione
e la perquisizione di tutti i conti di cui A.______, C.______ e D.______ ri-
sultano essere titolari, aventi diritto economico o beneficiari di una procura
presso la banca B.______, ad esclusione dei conti già identificati e seque-
strati.
C. Con reclamo del 19 luglio 2004 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale, A.______ è insorto contro l’ordine di perquisizione
e sequestro del 2 luglio 2004, chiedendone la revoca con effetto immedia-
to. Egli asserisce che i titoli di garanzia emessi dalla banca E.______ da lui
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ceduti a C.______ e D.______ sono autentici e che il pagamento del corri-
spettivo è avvenuto per il tramite dei normali canali bancari; l’ipotesi di rea-
to di truffa e, in subordine, di riciclaggio di denaro sarebbe pertanto esclu-
sa.
D. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 2004 il MPC ha chiesto di respingere
il reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente rileva
anzitutto la tardività del rimedio esperito; nel merito, sottolinea come allo
stadio attuale delle indagini le ipotesi di reato formulate a carico di
A.______ non possono ancora essere scartate, per cui si giustifica il man-
tenimento del provvedimento cautelare impugnato.
E. Nel temine impartito per la replica, il reclamante non ha fatto pervenire alla
Corte dei reclami penali alcun atto. La fase dello scambio degli allegati de-
ve quindi ritenersi conclusa.
Diritto:
1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli
atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono
essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.
La legittimazione attiva è in concreto data, essendo il reclamante il titolare
e l’avente diritto economico della relazione bancaria oggetto della contesta-
ta decisione di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). Solleva inve-
ce qualche dubbio la tempestività del rimedio.
1.1 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del
procuratore generale della Confederazione ai sensi dell’art. 105bis cpv. 2
PP è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto
conoscenza (art. 217 PP per analogia). La costante giurisprudenza del Tri-
bunale federale sulla tempestività di un rimedio di diritto interposto contro
un ordine di perquisizione e sequestro va nel senso di considerare deter-
minante il momento in cui il titolare del conto ha effettivamente ricevuto dal-
la banca la comunicazione della misura adottata nei confronti dei suoi attivi,
a patto che la banca sequestrataria abbia intrapreso quanto in suo potere
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per avvertirlo senza indugi (DTF 130 IV 43 consid. 1.3-1.5, con dottrina e
giurisprudenza ivi citata).
1.2 In concreto, è pacifico che l’insorgente non ha impugnato in tempo utile il
primo ordine datato 28 luglio 2003, relativo alla perquisizione e al sequestro
della relazione N.______ a lui intestata presso la banca B.______ di
Chiasso, per il quale il MPC ha revocato il divieto di non comunicazione al
titolare il 12 dicembre 2003. Quanto al secondo ordine di perquisizione e
sequestro, riguardante l’ulteriore perquisizione e sequestro di tutta la do-
cumentazione del conto N.______, esso porta la data del 2 luglio 2004 e
nulla lascia supporre che non sia stato immediatamente intimato per lettera
raccomandata alla banca sequestrataria (v. pag. 3 in alto del decreto); con
lettera del 5 luglio 2004, quest’ultima ha informato il proprio cliente in Italia
del provvedimento adottato dal MPC. Ora, nel suo gravame il reclamante
sostiene di aver ricevuto la comunicazione della banca solamente il 12 lu-
glio 2004, ossia ben sette giorni dopo la spedizione della stessa, ciò che
pare, pur tenuto conto delle circostanze oggettive (spedizione all’estero),
un lasso di tempo eccessivo. A prescindere dalla discutibile tempestività
della notifica all’interessato, il MPC asserisce peraltro che l’atto contestato
altro non sarebbe che la conferma dell’ordine precedente del 28 luglio
2003, ragione per cui il reclamo sarebbe in ogni caso manifestamente tar-
divo. Tali questioni possono tuttavia rimanere indecise, posto che la richie-
sta di revoca con effetto immediato del provvedimento di sequestro è co-
munque da respingere nel merito per le considerazioni seguenti.
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as-
sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4
e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ri-
tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure de-
finitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli
istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per
prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra
questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti
dell’autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere
rispettosa del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, Procédure péna-
le suisse, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale
non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto:
è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia vero-
simile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Ca-
mera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del pro-
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cedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del se-
questro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante
giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse
pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid.
2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).
2.1 Il reclamante ritiene che il provvedimento adottato dal MPC sia ingiustifica-
to ed eccessivo, rilevando che la cessione di due titoli di garanzia emessi
dalla banca E.______ a tali C.______ e D.______ è avvenuta regolarmen-
te, dopo che egli si era sincerato dell’autenticità dei titoli, e che anche il pa-
gamento del corrispettivo sul conto sequestrato è stato effettuato per il tra-
mite dei normali canali bancari; pur ammettendo che si tratta di
un’operazione finanziaria non comune, egli asserisce che questa è perfet-
tamente legale dato che i titoli ceduti sono autentici e non falsi. Di tutt’altro
avviso è invece il MPC, per il quale il blocco prudenziale degli averi sul con-
to del reclamante è stato adottato in presenza di sufficienti indizi di reato e
risulta, tenuto conto dello stadio preliminare dell’inchiesta, del tutto propor-
zionato.
Ora, dalla documentazione agli atti, si evince che la segnalazione fatta a
suo tempo dal MROS faceva stato di una sospetta attività illecita del recla-
mante finalizzata alla cessione e alla monetizzazione di garanzie di cui si
presume la falsità, oltre che di singole operazioni che fondano il sospetto
del reato di riciclaggio. Il MPC, agendo sulla base delle comunicazioni degli
intermediari finanziari, ha avviato un’inchiesta preliminare volta ad accerta-
re le responsabilità penali di A.______ e di suoi eventuali complici in queste
operazioni; fin qui, l’identificazione e la perquisizione dei conti bancari che
si riferiscono direttamente o indirettamente alle persone implicate
nell’inchiesta non ha nulla di anormale; anzi, è solo attraverso il minuzioso
controllo dei movimenti in entrata e in uscita su questi conti che sarà possi-
bile stabilire i fatti e raccogliere indizi su eventuali reati di truffa o di rici-
claggio di denaro. L’obiezione del reclamante, che pretende che una speci-
fica operazione effettuata sul suo conto è del tutto legittima (cessione a due
persone di titoli di garanzia emessi dalla banca E.______), è mera afferma-
zione di parte priva del benché minimo riscontro probatorio. Sarà proprio
l’inchiesta in corso che dovrà stabilire l’autenticità dei titoli ceduti e quindi
l’origine lecita o meno dei versamenti affluiti sul conto di pertinenza del re-
clamante. Contrariamente all’opinione del reclamante (v. pto 2, all’inizio, e
pto 3 del reclamo), infine, il provvedimento coercitivo non concerne solo la
documentazione relativa al conto N.______, dal momento che con il prece-
dente ordine di perquisizione e sequestro del 28 luglio 2003 (non impugna-
to), il MPC aveva decretato anche il blocco dei saldi attivi di detto conto.
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2.2 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei
suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato
emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere conside-
rato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di an-
nullarlo in questo momento, come chiesto dal reclamante.
3. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella mi-
sura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigo-
re dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico del recla-
mante soccombente; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento
sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e
ammontano a fr. 800.-. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.- già versa-
to, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 300.-.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del reclamante.
Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.- già versato, il reclamante è invitato
a versare il saldo di fr. 300.-.
Bellinzona, 15 settembre 2004
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Redazione della sentenza terminata il 15 settembre 2004
Comunicazione a :
- Avv. Carlo Postizzi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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