Sentenza del 9 novembre 2004
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente,
Tito Ponti e Barbara Ott,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.______, ,
reclamante
rappresentato dall’avv. Filippo Solari,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numero dell ’ incarto BK_B 117/04
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Fatti:
A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria
aperta contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
CP, il 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in se-
guito MPC) ha ordinato, tra l’altro, la perquisizione del conto bancario
N.______ presso la banca B.______ di X.______. Il MPC ha decretato nel
contempo il blocco dei saldi attivi depositati sul conto in questione, nonché
il sequestro della documentazione relativa dall’apertura dello stesso in poi.
Per esigenze d’inchiesta, alla banca è stato fatto divieto di comunicare alle
persone interessate o a chiunque il contenuto dell’ordine in questione sino
a revoca scritta del Procuratore federale.
All’origine del provvedimento vi è una segnalazione del 17 dicembre 2002
dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(MROS) ai sensi dell’art. 9 della legge federale sul riciclaggio di denaro
(LRD; RS 955.0). Tale segnalazione faceva stato del possibile transito e/o
deposito sulla relazione bancaria summenzionata di averi di provenienza il-
lecita.
B. Con scritti del 18 e 25 marzo 2003 il titolare del conto sequestrato,
A.______, ha chiesto al MPC ragguagli sull’inchiesta in corso; il 28 marzo
2003 il MPC gli ha trasmesso una copia dell’ordine di perquisizione e se-
questro del 19 dicembre 2002, nella misura in cui quest’ultimo riguardava la
relazione bancaria a lui intestata. All’occasione, il MPC ha chiesto che egli
fosse interrogato per chiarire la sua posizione.
C. L’interrogatorio di A.______ si è svolto il 16 giugno 2004. In seguito, con
lettera del 15 luglio 2004, l’interessato ha chiesto all’autorità inquirente se
in seguito a questo atto l’inchiesta poteva ritenersi conclusa e quindi il con-
to bancario dissequestrato. Con risposta del 17 agosto 2004, il MPC ha ri-
fiutato sia la consultazione degli atti che il dissequestro del conto.
D. Dissentendo da tale decisione, A.______, in data 23 agosto 2004, ha inter-
posto reclamo al Tribunale penale federale, chiedendo, principalmente,
l’annullamento della medesima ed il dissequestro del conto bloccato e, in
via subordinata, il rinvio della causa al MPC affinché quest’ultimo permetta
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al reclamante di consultare gli atti del procedimento. Nel merito, il recla-
mante sostiene che il rifiuto di consultare gli atti e di concedere il disseque-
stro sarebbe contrario all’obbligo di sentire le parti, di motivare una decisio-
ne e di non procrastinarne l’emissione (art. 29 Cost.), rispettivamente alla
garanzia della proprietà (art. 26 Cost.). La durata del sequestro (un anno e
otto mesi) sarebbe oramai eccessiva e la misura ingiustificata. Il segreto
delle indagini non costituirebbe nella fattispecie un motivo sufficiente per
negare l’accesso agli atti, tenuto conto dell’impossibilità per il reclamante di
influenzare la ricerca della verità.
E. Con risposta del 28 settembre 2004, il MPC ha chiesto di respingere il re-
clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente rileva anzi-
tutto che la comunicazione del 17 agosto 2004, qui contestata, non costitui-
rebbe un atto impugnabile giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, in quanto mera
conferma dell’ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002. La
contestazione di questa decisione sarebbe manifestamente tardiva ed il re-
clamo quindi irricevibile. Del resto, il reclamante non avrebbe neppure di-
mostrato l’esistenza di un danno derivante dalla misura adottata. Il MPC
giustifica la durata del provvedimento di sequestro con la gravità, la com-
plessità ed il carattere internazionale dei reati, nonché con l’esistenza di
una domanda d’assistenza giudiziaria pendente, respingendo le accuse
d’inerzia mosse dal reclamante. La misura si giustificherebbe in quanto sul
conto sequestrato sarebbe confluito del denaro frutto di attività criminali. In-
fine, per quanto attiene alla richiesta di accesso agli atti, l’autorità inquiren-
te, richiamato l’art. 102bis PP, afferma che il rifiuto da lei pronunciato ri-
sponderebbe ad esigenze d’interesse pubblico.
F. Nella sua replica dell’8 ottobre 2004 il reclamante ribadisce le richieste for-
mulate nel reclamo, precisando, in primo luogo, che l’indisponibilità dei beni
sequestrati comporterebbe di per sé un pregiudizio effettivo. In secondo
luogo, egli dichiara che il suo reclamo sarebbe perfettamente in sintonia
con la giurisprudenza di questo tribunale, in quanto l’autorità inquirente, al
momento dell’inoltro del gravame, e solo in quel momento, avrebbe avuto
nuovi elementi (cf. interrogatorio del reclamante del 16 giugno 2004) per
poter giudicare nuovamente l’opportunità o meno della conferma della mi-
sura contestata. Tenuto conto del tempo trascorso dal 19 dicembre 2002,
le giustificazioni apportate dal MPC sarebbero insufficienti. Per quanto con-
cerne la presunta provenienza illecita del denaro confluito sul conto banca-
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rio del reclamante, le circostanze menzionate dall’autorità inquirente sareb-
bero tanto vaghe da impedire la contestazione della loro illeicità.
Il MPC, da parte sua, con duplica del 22 ottobre 2004, ha sostanzialmente
riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli
atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono
essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.
La legittimazione attiva è in concreto data, essendo il reclamante il titolare
della relazione bancaria oggetto del contestato ordine di perquisizione e
sequestro (art. 214 cpv. 2 PP).
1.2 Per quanto riguarda la tempestività del rimedio, vi è da rilevare che il termi-
ne di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procurato-
re generale della Confederazione ai sensi dell’art. 105bis cpv. 2 PP è di
cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscen-
za (art. 217 PP per analogia). In concreto, il provvedimento di sequestro è
datato 19 dicembre 2002. Questo è stato spedito al reclamante il 28 marzo
2003. È quindi da ritenere che quest’ultimo abbia preso formale conoscen-
za del provvedimento, al più presto, il 29 marzo seguente; il termine per in-
terporre reclamo ai sensi dell’art. 217 PP scadeva pertanto il 3 aprile 2003.
Nella fattispecie, le parti sono però in disaccordo per quanto concerne la
determinazione dell’atto impugnabile. Il reclamante ha interposto il proprio
reclamo contro la lettera del MPC datata 17 agosto 2004, ritenendo
quest’ultima una formale risposta alla sua istanza del 15 luglio 2004, e
quindi una nuova decisione rispetto all’ordine di perquisizione e sequestro
del 19 dicembre 2002. Il MPC asserisce invece che l’atto contestato altro
non sarebbe che la conferma dell’ordine precedente, ragione per la quale il
reclamo sarebbe manifestamente tardivo.
1.3 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che un sequestro, co-
me ogni altra misura coercitiva, può essere annullato o modificato in ogni
momento (DTF 120 IV 297 consid. 3.e). Premettendo che tale affermazione
è stata fatta nell’ambito di un caso di sequestro affetto da un vizio di forma,
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quanto previsto nella sentenza citata non può, per ovvi motivi, dar diritto al
soggetto toccato dalla misura di contestare la stessa ad intervalli troppo
ravvicinati. Nella fattispecie, dall’ordine di perquisizione e sequestro del 19
dicembre 2002 sono trascorsi un anno e dieci mesi. Si tratta di un lasso di
tempo importante durante il quale il reclamante non ha potuto disporre del
suo conto bancario. Nonostante la lettera del reclamante del 15 luglio 2004
non lo abbia richiesto in modo esplicito, il MPC, nello scritto qui contestato,
si è formalmente espresso, oltre che sulla richiesta d’accesso agli atti
dell’incarto, anche sul mantenimento del sequestro della relazione banca-
ria. Ora, è lecito ritenere che a distanza di quasi due anni dall’imposizione
del sequestro - periodo durante il quale l’autorità inquirente dovrebbe aver
compiuto atti destinati a far avanzare l’inchiesta - il reclamante titolare del
conto possa chiedere una rianalisi della situazione per appurare se le con-
dizioni della misura coercitiva ordinata sono tuttora adempiute. In questo
contesto, lo scritto del 17 agosto 2004, che ricalca peraltro il contenuto
dell’ordine di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2002 ma su nuove
basi, deve essere considerato come un nuovo atto impugnabile ai sensi
dell’art. 105bis cpv. 2 PP. Tenuto conto che il reclamante deve aver ricevu-
to lo scritto del 17 agosto 2004, al più presto, il giorno dopo, il termine di
cinque giorni scadeva il 23 agosto 2004. Il reclamo è dunque tempestivo.
2.
2.1 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as-
sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4
e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ri-
tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure de-
finitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli
istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per
prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra que-
sto e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità
requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa
del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n.
2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si do-
vrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti
sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile.
Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera
d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedi-
mento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro
in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giuri-
sprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico
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impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non
pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).
2.2 Il reclamante ritiene che la durata del sequestro sia oramai eccessiva e che
ciò gli avrebbe causato un danno. A suo dire, l’autorità inquirente non a-
vrebbe motivato a sufficienza le ragioni oggettive e lo scopo alla base del
mantenimento della misura adottata, violando così gli art. 26 e 29 Cost.. Le
affermazioni del MPC riguardanti la provenienza illecita del denaro confluito
sul conto del reclamante costituirebbero unicamente delle supposizioni.
Essendo l’autore del reato alla base dell’inchiesta ignoto, non potrebbero
esistere sospetti contro di lui; a maggior ragione mancherebbero indizi per
un sequestro presso terzi, quindi contro il reclamante.
Dal canto suo, il MPC dichiara innanzi tutto che il danno invocato non sa-
rebbe dimostrato. La durata del sequestro sarebbe dovuta alla complessità
dell’inchiesta di carattere internazionale. Le dichiarazioni rese dal recla-
mante il 16 giugno 2004 sarebbero attualmente al vaglio dell’autorità inqui-
rente. Ad ogni modo, la misura adottata sarebbe giustificata in quanto una
parte dell’ammontare depositato sul conto bloccato proverrebbe da un con-
to su cui il MPC ritiene sia confluito il provento di un’attività illecita
all’estero, circostanza che d’altronde il reclamante neppure avrebbe conte-
stato. Il sequestro dovrebbe quindi essere mantenuto fintanto che
l’inchiesta perdura.
2.3 In virtù del principio della proporzionalità, un sequestro non può essere im-
posto ad un terzo per un tempo indefinito senza che la sua giustificazione
sia dimostrata in maniera irrefutabile. Quando la misura si fonda unicamen-
te su degli indizi, questi devono essere sempre più convincenti tanto più il
tempo trascorre (DTF 122 IV 91 consid. 4). Nella fattispecie, gli indizi
sull’origine criminale dei valori trasferiti sul conto del reclamante sono deci-
samente esigui e riconducibili esclusivamente alla segnalazione MROS del
17 dicembre 2002. Il MPC, infatti, non ha prodotto nessun documento a so-
stegno delle proprie affermazioni circa i crimini commessi all’estero alla ba-
se dell’inchiesta ed il possibile reato di riciclaggio in Svizzera. Anzi, la me-
desima autorità ha manifestato tutta la sua prudenza menzionando al con-
dizionale i crimini alla base della sua inchiesta e quindi del sequestro con-
testato (v. osservazioni del MPC del 28 settembre 2004, pagg. 5-6 e dupli-
ca del MPC del 22 ottobre 2004, pag. 4). Nell’incarto non figurano neppure
gli atti dai quali l’autorità inquirente avrebbe desunto i fatti relativi ai crimini
all’estero. Questa situazione, tenuto conto del periodo relativamente lungo
trascorso dall’adozione del sequestro, è insoddisfacente. Questo tribunale
condivide le affermazioni del MPC relativamente alla complessità
dell’inchiesta e ai tempi lunghi necessari, soprattutto in ambito internazio-
nale, ma è pur vero che durante questo periodo di quasi due anni l’autorità
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inquirente deve pur aver effettuato atti che hanno fatto avanzare l’inchiesta,
ciò che, secondo le dichiarazioni dell’autorità stessa, sarebbe avvenuto.
Nonostante ciò, nulla è stato prodotto davanti alla presente autorità; neppu-
re in seguito allo scritto del 20 ottobre 2004 mediante il quale questo tribu-
nale ha invitato il MPC a voler produrre l’intero incarto in suo possesso, in
particolare tenendo conto delle modalità fissate dalla recente giurispruden-
za (decisione del Tribunale federale 1S.1/2004 del 9 luglio 2004).
2.4 Tenuto conto di tutto quanto precede, l’ordine di sequestro della relazione
bancaria di pertinenza del reclamante deve essere annullato in quanto lesi-
vo del principio della proporzionalità.
3.
3.1 Il reclamante lamenta in via subordinata anche una violazione del diritto di
consultare gli atti del procedimento. Il rifiuto opposto dal MPC gli avrebbe
impedito di impugnare consapevolmente l’ordine di sequestro concernente
il suo conto bancario. Egli afferma che l’accesso all’incarto non pregiudi-
cherebbe il normale svolgimento dell’inchiesta, visto che tutta la documen-
tazione relativa al conto sarebbe stata trasmessa all’autorità inquirente e
non potrebbe essere modificata. Inoltre, le dichiarazioni del reclamante ri-
lasciate in occasione del suo interrogatorio sarebbero ormai acquisite. In
definitiva, egli non potrebbe in nessun modo influenzare la ricerca della ve-
rità. Di tutt’altro avviso è il MPC, il quale rammenta la natura inquisitoria
della procedura penale e la possibilità, nella fase delle indagini preliminari
di polizia giudiziaria, di limitare il diritto delle parti alla difesa, del quale
l’accesso agli atti sarebbe uno strumento e corollario. Tale diritto potrebbe
subire ulteriori restrizioni per chi non sarebbe parte del procedimento, come
il caso del reclamante, titolare del conto oggetto di sequestro. In definitiva,
nel caso specifico, l’interesse pubblico all’efficacia dell’inchiesta sarebbe
preponderante rispetto all’interesse privato del terzo non parte del proce-
dimento alla consultazione degli atti d’inchiesta.
3.2 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esamina-
re le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché
costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i
propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di
essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost.,
il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando
l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui-
scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di
prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b;
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122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo
1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192).
Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare ecce-
zioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati
contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità
dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi
o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I
153 consid. 6a; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Traité théorique et
pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534 ; v. anche L. MARAZZI,
Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A que-
sto proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di
accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione
formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2
Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati).
Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato
l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il
rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione
non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli
atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorve-
glianza”.
3.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l’accesso agli atti
dell’incarto nell’ambito di un’inchiesta in corso può essere negato allor-
quando l’autorità inquirente si trova confrontata con l’esame di una moltitu-
dine di operazioni bancarie effettuate da un gran numero di persone e so-
cietà. Questo lavoro considerevole deve condurre alla scoperta di informa-
zioni e legami atti a far pensare che un’attività delittuosa possa essere sta-
ta commessa; tali indizi sono destinati ad orientare la prosecuzione delle ri-
cerche. In questi casi, autorizzare la persona colpita da un ordine di seque-
stro, o terzi, a consultare l’incarto equivarrebbe a divulgare i suddetti indizi,
col rischio che il detentore del provento dell’attività delittuosa presunta pos-
sa intraprendere atti tendenti a dissimulare la verità (sentenza del Tribunale
federale dell’8 novembre 1993, pubblicata in SJ 1994 pag. 97 e segg.). Nel
caso concreto, il MPC, come evidenziato precedentemente (cf. consid.
2.3), non ha fino ad oggi sostanziato indizio alcuno relativamente alla
commissione di reati all’origine dei fondi confluiti sul conto bancario del re-
clamante e al conseguente pericolo di collusione. L’autorità inquirente si è
limitata ad invocare genericamente l’esistenza di un interesse pubblico
preponderante, senza però motivarlo sulla base di atti e documenti concre-
ti. A quasi due anni di distanza dalla misura adottata, ciò è manifestamente
insufficiente per continuare a giustificare il rifiuto di consultare gli atti della
procedura in questione.
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3.4 Tenuto conto dell’assenza di indizi di reato emersi dall’inchiesta e della du-
rata del sequestro (un anno e dieci mesi), il rifiuto della consultazione degli
atti dell’incarto deve pertanto essere considerato lesivo del principio della
proporzionalità. Nella misura in cui dovesse sussistere un interesse nel
presente procedimento (ad esempio in caso di ricorso del MPC davanti al
TF), al reclamante dovrà di conseguenza essere concessa la possibilità di
consultare gli atti dell’incarto.
4. Alla luce delle precedenti considerazioni, il reclamo deve essere accolto e
la decisione impugnata annullata giacché lesiva del principio della propor-
zionalità. Di conseguenza, viene ordinato lo sblocco dei saldi attivi relativi al
conto N.______ nonché la restituzione di tutta la documentazione bancaria
sequestrata di proprietà del reclamante. A quest’ultimo, che si è avvalso del
patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripeti-
bili (art. 245 PP in relazione all’art. 159 cpv. 1 OG). Secondo l’art. 159 OG,
statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le
spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccomben-
te. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate
dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile
il Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale
penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro
l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese,
l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle
procedure davanti alla Corte dei reclami penali, la data della decisione fa
stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del
presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in con-
creto viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di
fr. 2000.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC. Al reclamante, in-
fine, deve essere restituito l’anticipo delle spese di fr. 500.-- da lui versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili della
sede federale.
4. Al reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 500.-- da lui versato.
Bellinzona, 10 novembre 2004
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Filippo Solari
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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