Sentenza del 4 gennaio 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Tito Ponti e Barbara Ott,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.______,
reclamante
rappresentato dall’avv. Rossano Pinna,
contro
Ministero pubblico della Confederazione
opponente
Oggetto Ordine di edizione e sequestro (art. 65 PP)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numero dell ’ incarto BK_B 122/04
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Fatti:
A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria
aperta nei confronti di A.______ e B.______ per titolo di riciclaggio di dena-
ro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 20 agosto 2004 il Ministero pubblico della
Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato, tra l’altro, la perquisizione
del conto bancario N.______ presso la banca C:______ di X.______. Il
MPC ha decretato nel contempo il sequestro dei saldi attivi depositati sul
conto in questione, nonché l’edizione della documentazione relativa
dall’apertura dello stesso in poi. All’origine del provvedimento vi è una se-
gnalazione dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro (MROS) ai sensi dell’art. 9 LRD (Legge federale sul riciclaggio di
denaro; RS 955.0) che fa stato del possibile transito e/o deposito sulla rela-
zione bancaria menzionata di averi di provenienza criminale.
B. Contro tale misura, A.______, in data 30 agosto 2004, ha interposto recla-
mo al Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento del punto 2 del-
la decisione impugnata, ovvero del sequestro del conto summenzionato,
postulando inoltre la messa a carico dello Stato delle spese giudiziarie e ri-
petibili. Nel merito, il reclamante non si oppone alla consegna al MPC della
documentazione relativa al conto in questione, ma contesta che vi siano le
premesse per il blocco della relazione bancaria, vista l’assenza di riscontri
positivi, sia per quanto riguarda l’ammontare dei valori depositati sul conto
che per i relativi movimenti di denaro. L’ordine di sequestro sarebbe quindi
ingiustificato e sproporzionato.
C. Con la sua risposta del 12 ottobre 2004, il MPC ha chiesto di respingere il
reclamo nella misura della sua ammissibilità. Citando alcuni passaggi della
comunicazione ricevuta dal MROS, l’autorità inquirente rileva che il recla-
mante, per sua stessa ammissione, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia
nell’ambito dell’inchiesta della magistratura italiana sul caso Enipower per
titolo di corruzione, associazione a delinquere ed altri reati di tipo finanzia-
rio. La misura contestata, oltre ad essere proporzionata, sarebbe quindi
stata adottata in presenza di sufficienti indizi di reato. Il reclamante non a-
vrebbe d’altronde apportato nessun argomento valido a sostegno della sua
opposizione al sequestro.
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D. Nella sua replica del 25 ottobre 2004, il reclamante modifica parzialmente
le sue conclusioni chiedendo, principalmente, quanto chiesto in sede di re-
clamo e, in via subordinata, la conferma del sequestro limitatamente
all’importo di EURO 50'000.--. Egli precisa, in primo luogo, che il MPC, per
giustificare la misura contestata, si baserebbe unicamente su una segnala-
zione pervenuta da parte dell’istituto presso cui si trova la relazione oggetto
del blocco. In secondo luogo, secondo tale segnalazione, il provento del
reato contestato al reclamante ammonterebbe a EURO 50'000.--, ragione
per la quale il blocco del conto non dovrebbe in ogni caso superare tale im-
porto. Infine, il reclamante avrebbe consegnato alle autorità inquirenti tutta
la documentazione relativa alla sua relazione bancaria, per cui i mezzi pro-
batori sarebbero quindi già stati acquisiti dal MPC.
Il MPC, da parte sua, con duplica del 3 novembre 2004, ha sostanzialmen-
te riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto:
1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli
atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono
essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.
La legittimazione attiva è in concreto data, essendo il reclamante il titolare
della relazione bancaria oggetto della contestata decisione di edizione e
sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). Il patrocinatore del reclamante ha preso co-
noscenza del provvedimento ordinato dal MPC il 25 agosto 2004, per il
tramite di una comunicazione della banca sequestrataria (v. act 1.2); intro-
dotto il 30 agosto 2004 nel termine di 5 giorni di cui all’art. 217 PP, il rime-
dio risulta pertanto tempestivo.
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as-
sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4
e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ri-
tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure de-
finitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli
istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per
prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra que-
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sto e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità
requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa
del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n.
2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si do-
vrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti
sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile.
Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera
d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedi-
mento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro
in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giuri-
sprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico
impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non
pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).
2.1 Il reclamante dichiara in ingresso al suo gravame di non opporsi alla con-
segna al MPC della documentazione relativa al contro sequestrato (punto 1
della decisione impugnata), ma contesta che vi siano le premesse per il
blocco, in ogni caso totale, della relazione così come stabilito al punto 2
della decisione. Egli ritiene infatti che tale misura sia sproporzionata e inu-
tilmente lesiva dei suoi interessi privati, tanto più che il MPC non è stato in
grado di sostanziare in alcun modo il presunto passaggio o deposito sul
conto in questione di denaro di provenienza illecita.
2.2 Le critiche del reclamante sono infondate. L’ordinanza impugnata, pur se
succintamente, richiama la procedura di indagine giudiziaria in corso e indi-
ca i motivi per i quali occorre procedere alla perquisizione e al blocco del li-
tigioso conto bancario. Secondo le informazioni ricevute dagli intermediari
finanziari, sul conto in questione sarebbero transitati e/o pervenuti degli a-
veri illeciti, correlati in particolare ad un attività corruttiva all’estero
nell’ambito del cosiddetto affare ENI. Allo stadio attuale della procedura,
quanto precede è sufficiente affinché le esigenze di motivazione di un ordi-
ne di sequestro (v. in merito Rep. 130/1997 n. 101 consid. 6 e 7) appaiono
soddisfatte: una lettura oggettiva della decisione impugnata consente infatti
al reclamante di comprendere perché le autorità inquirenti si interessano a
lui e alle sue relazioni bancarie aperte presso la banca sequestrataria. Ora,
il sospetto che parte delle tangenti legate all’affare ENI siano state indiriz-
zate su conti appartenenti al reclamante in Svizzera, giustifica pienamente
non solo il chiarimento di tutte le transazioni effettuate sul conto di sua per-
tinenza, ma anche il blocco prudenziale dell’intero saldo dello stesso; per
invalsa giurisprudenza infatti, finché sussiste una possibilità di confisca di
valori patrimoniali che costituiscono prodotto di reato ai sensi dell’art. 59
CP, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125
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IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97,
102).
2.3 L’obiezione del reclamante, che pretende che sul conto in questione siano
confluiti unicamente degli occasionali versamenti legati alla sua attività di
consulenza o ancora proventi di investimenti in fondi azionari, è mera af-
fermazione di parte priva del benché minimo riscontro probatorio. Sarà
proprio l’inchiesta in corso che dovrà stabilire l’autenticità dei titoli ceduti e
quindi l’origine lecita o meno dei versamenti affluiti sul conto di pertinenza
del reclamante.
2.4 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei
suoi risultati ma meno incisiva per gli interessati, il provvedimento impugna-
to non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità.
Non vi è quindi ragione di annullarlo come chiesto dal reclamante, nemme-
no limitatamente al blocco totale o parziale del conto.
3. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto.
Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese
processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di
giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella
fattispecie a fr. 800.--. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.-- già versa-
to, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 300.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto
l’importo di fr. 500.-- già versato a titolo di anticipo spese, egli è invitato a
versare i rimanenti fr. 300.--.
Bellinzona, 4 gennaio 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Rossano Pinna
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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