Sentenza del 2 novembre 2004
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,
Ponti e Keller,
Cancelliere Vacalli
Parti A.______ SA,
reclamante
rappresentata dall’avv. Gian Paolo Grassi,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Ordine di perquisizione e sequestro (art. 65 PP)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numero dell ’ incarto: BK_B 133/04
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Fatti:
A. Nell’ambito di un’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria aperta nei con-
fronti di B.______ e compartecipi per titolo di partecipazione o sostegno ad
organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro ai sensi
dell’art. 305bis CP, il 25 agosto 2004 il Ministero pubblico della Confedera-
zione (in seguito MPC) ha ordinato la perquisizione dei locali e dei veicoli
appartenenti alla A.______ SA di Z.______, società della quale B.______
risulta essere l’amministratore unico. Durante la perquisizione, eseguita
dalla polizia federale il 31 agosto 2004, sono stati presi in custodia tutta
una serie di oggetti e valori patrimoniali rivenuti nei locali della predetta so-
cietà (v. verbale di perquisizione del 31.8.2004, act. 1.2). Il medesimo gior-
no B.______ veniva arrestato e posto in detenzione preventiva.
B. Con reclamo del 6 settembre 2004 dinanzi alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale, la A.______ SA è insorta contro l’ordine di per-
quisizione e sequestro del 25 agosto 2004, chiedendo la restituzione im-
mediata, rispettivamente il dissequestro, degli importi elencati ai punti
10-23 e 29-30 del verbale di perquisizione. Essa asserisce preliminarmente
che questo denaro non può essere sequestrato, essendo di proprietà e-
sclusiva di terzi, segnatamente di clienti della società. Il contante rinvenuto
durante la perquisizione non avrebbe inoltre nulla a che vedere con le atti-
vità criminose che il MPC imputa a B.______; la sua “presa in custodia” da
parte delle autorità inquirenti non sarebbe quindi giustificata.
C. Nella sua risposta del 24 settembre 2004 il MPC ha chiesto in via principale
di dichiarare il reclamo irricevibile e, in via subordinata, di respingerlo.
L’autorità inquirente rileva anzitutto l’esistenza di un conflitto di interessi ri-
guardante il patrocinatore della reclamante, che anni addietro avrebbe as-
sistito legalmente uno degli altri coimputati nella presente procedura di in-
dagine giudiziaria (C.______); contesta inoltre la legittimazione attiva della
società reclamante ad agire in nome di (presunti) terzi danneggiati. Nel me-
rito, sottolinea come allo stadio attuale delle indagini non è ancora stato
possibile definire con esattezza la titolarità degli oggetti e dei valori patri-
moniali sequestrati. Per il MPC, vi sono peraltro sufficienti elementi per po-
ter affermare che i beni posti sotto sequestro sono direttamente o indiret-
tamente riconducibili alle attività criminose del titolare della società, per cui
si giustifica il mantenimento del provvedimento cautelare impugnato.
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D. Nella sua replica del 4 ottobre 2004 la A.______ SA ribadisce le richieste
formulate nel reclamo, sottolineando l’infondatezza e la sproporzionalità del
sequestro del danaro contante nonché il notevole danno che la misura cau-
telare la ha sinora causato (blocco delle attività, licenziamento di persona-
le). Il patrocinatore della reclamante ha peraltro escluso la presenza di un
conflitto di interesse tale da giustificare una sua rinuncia al mandato confe-
ritogli.
Il MPC, da parte sua, con duplica del 18 ottobre 2004, ha sostanzialmente
riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto:
1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli
atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono
essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.
1.1 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del pro-
curatore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal
giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analo-
gia). In concreto, l’ordine di perquisizione impugnato è datato 25 agosto
2004, ed è stato eseguito il 31 agosto successivo presso gli uffici della so-
cietà reclamante a Z.______. È quindi da ritenere che la A.______ SA ha
preso formale conoscenza del provvedimento, al più tardi, in tale data; il
termine per interporre reclamo ai sensi dell’art. 217 PP scadeva domenica
5 settembre 2004, protratto al primo giorno feriale seguente giusta l’art. 32
cpv. 2 OG. Introdotto lunedì 6 settembre 2004, il rimedio è pertanto tempe-
stivo.
1.2 Il MPC contesta la legittimazione della reclamante ad impugnare il provve-
dimento di sequestro, per il fatto che - a dire di quest’ultima - il contante
sequestrato presso la sua sede apparterrebbe a terzi non coinvolti
nell’inchiesta, che le avrebbero affidato queste somme per compiere delle
operazioni di cambio.
1.2.1 In tale evenienza, la posizione della società reclamante non sarebbe, inve-
ro, molto dissimile a quella di una banca colpita da un ordine di perquisizio-
ne e sequestro riguardante un conto di un suo cliente. Ora, per costante
dottrina e giurisprudenza (dedotta invero dall’ambito dell’assistenza giudi-
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ziaria ma applicabile per analogia anche nel contesto nazionale), la banca
è abilitata ad insorgere contro un ordine di perquisizione e sequestro solo
se ne è direttamente toccata, bastando a tal fine la dichiarata intenzione di
tutelare il segreto bancario dei propri clienti e le proprie relazioni con essi;
essa è invece priva di legittimazione se agisce con l’unico intendimento di
soccorrere la persona accusata nel procedimento (DTF 118 Ib 442 consid.
2b in particolare; DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5; v. per un riassunto
sull’argomento, L. MARAZZI, Sull’ordine di perquisizione e sequestro banca-
rio – La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un or-
dine di perquisizione e sequestro, in: Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag.
510 e segg., con la dottrina e la giurisprudenza ivi citata).
1.2.2 Nella fattispecie non occorre tuttavia dilungarsi sull’argomento, posto che la
censura secondo la quale il denaro rinvenuto durante la perquisizione ap-
parterebbe esclusivamente a clienti della A.______ SA è una affermazione
di parte tuttora soggetta a verifica da parte delle autorità inquirenti; va pe-
raltro osservato che le dichiarazioni rilasciate dal titolare della società da-
vanti al Procuratore federale dimostrerebbero semmai il contrario, ossia
che si tratti di denaro appartenente in larga misura alla reclamante mede-
sima (v. consid. 2.2, infra). Ne segue che la reclamante è in ogni caso legit-
timata ad impugnare l’avversato ordine di perquisizione e sequestro (art.
214 cpv. 2 PP).
1.3 Il MPC ravvede nel fatto che in passato il legale della reclamante abbia as-
sistito uno degli altri coimputati nella presente inchiesta (C.______) un pe-
ricolo di collusione di interessi tale da consigliare la rinuncia al suo manda-
to di difesa della A.______ SA.
Per costante giurisprudenza, posto l’obbligo di indipendenza professionale
e di confidenzialità nei confronti del cliente, di principio è escluso che un
avvocato possa patrocinare due (o più) co-imputati nell’ambito di un mede-
simo procedimento penale, in ragione del latente rischio di conflitto di inte-
ressi che questo doppio patrocinio oggettivamente comporta. L’esistenza di
un conflitto di interesse deve essere valutata in maniera astratta; basta, a
tale proposito, la possibilità teorica che un simile conflitto si avveri in corso
di procedura. Anche il consenso dei clienti al doppio patrocinio non è deci-
sivo (sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998,
consid. 3c e 4c/aa, pubblicata in Pra [„Die Praxis“] 87 n. 98, con la dottrina
ivi citata; v. anche Plädoyer, n. 6/96, pag. 60; Kriminalistik, Nr. 6/2003, pag.
390, “Verteidigung zweier Angeschuldigter durch den gleichen Anwalt”). I
principi sul conflitto di interesse testé esposti, di natura perlopiù giurispru-
denziale, trovano conferma anche nella Legge federale sulla libera circola-
zione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), che al suo art.
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12 lett. c impone all’avvocato di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del
suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati.
Nel caso concreto non si ravvedono però gli estremi di un conflitto di inte-
ressi ai sensi della menzionata giurisprudenza e dottrina. Dalla documenta-
zione in atti (v. act. 5.11) si evince che l’avv. Grassi ha assistito C.______
nel novembre del 2000 per delle questioni notarili (autentica di firma
nell’ambito societario). Né risulta che il patrocinatore della reclamante stia
rappresentando degli interessi contrapposti nell’ambito del presente proce-
dimento penale, per cui l’obiezione sollevata dal MPC deve essere respin-
ta.
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as-
sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4
e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ri-
tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure de-
finitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli
istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per
prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra que-
sto e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità
requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa
del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n.
2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si do-
vrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti
sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile.
Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera
d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedi-
mento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro
in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giuri-
sprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico
impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non
pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).
2.1 La reclamante ritiene ingiustificato il provvedimento adottato dal MPC, dal
momento che il denaro contante preso in custodia durante la perquisizione
apparterrebbe a clienti della A.______ SA e non avrebbe relazione alcuna
con i fatti imputati a B.______ (contrabbando di sigarette a livello interna-
zionale, appartenenza ad organizzazione criminale, riciclaggio di denaro).
Di tutt’altro avviso è invece il MPC, per il quale il sequestro cautelare degli
averi ritrovati presso la sede della società di cambio è stato adottato in pre-
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senza di sufficienti indizi di reato e risulta, tenuto anche conto dello stadio
preliminare e della complessità dell’inchiesta, del tutto proporzionato; per
l’autorità inquirente non vi è, al momento, prova che questo denaro appar-
tenga a terze persone e/o non sia riconducibile alle attività criminose impu-
tate al titolare della A.______ SA.
2.2 La perquisizione effettuata presso gli uffici della A.______ SA si iscrive nel
quadro di un inchiesta preliminare avviata dal MPC volta ad accertare le
responsabilità penali di B.______ (e di altri co-indagati) nell’ambito di un
grosso traffico internazionale di sigarette di contrabbando; quest’ultimo a-
vrebbe in particolare provveduto - per il tramite di alcune sue società tra le
quali la qui reclamante - a riciclare in Svizzera parte dei proventi di questo
traffico. Ora, come ben si evince dalla decisione di conferma dell’arresto
del 2 settembre 2004 (v. act. 5.9), B.______ ha ammesso di conoscere be-
ne i meccanismi del contrabbando internazionale di sigarette (in particolare
quello, fiorente, tra il Montenegro e l’Italia meridionale), nonché alcuni dei
presunti autori di questo traffico, tra cui dei soggetti legati ad organizzazioni
di tipo mafioso attivamente ricercati - se non addirittura già condannati - in
Italia per le loro attività criminali. Ora, la natura dei reati contestati al titolare
della società reclamante e il sospetto che parte dei proventi del contrab-
bando di sigarette siano stati indirizzati su società svizzere giustificano pie-
namente il sequestro cautelativo da parte delle autorità inquirenti del dena-
ro contante rinvenuto presso la sede della A.______ SA; l’identificazione e
la perquisizione di beni o oggetti (compreso il denaro contante) che si riferi-
scono direttamente o indirettamente alle persone implicate nell’inchiesta
non ha nulla di anormale; anzi, è solo attraverso il minuzioso controllo della
provenienza di tale denaro che sarà possibile stabilire i fatti e raccogliere
indizi su eventuali reati di riciclaggio di denaro. Le obiezioni del reclamante,
che pretende che a partire dall’anno 2000 non ha più avuto contatti con
persone legate al contrabbando di sigarette e che di conseguenza tutti gli
averi elencati ai n. 10-23 e 29-30 del protocollo di perquisizione non avreb-
bero niente a che vedere con l’inchiesta in corso giacché si tratterebbe in
realtà di denaro affidato alla A.______ SA da parte di clienti, è mera affer-
mazione di parte sinora priva del benché minimo riscontro probatorio. Anzi,
quanto dichiarato dal titolare della società nel corso del proprio interrogato-
rio del 22 settembre 2004, sembra contraddire (almeno in parte) la princi-
pale argomentazione ricorsuale, ossia la presunta titolarità di terzi degli a-
veri sequestrati: egli ha infatti affermato a proposito di numerose posizioni,
che si tratta di denaro appartenente alla A.______ SA (ad es. le posizioni
10,11,12,13, 14, 15 o 17; v. act. 5.13). Ora, sarà proprio l’inchiesta in corso
che dovrà stabilire la titolarità del denaro sequestrato e quindi l’origine leci-
ta o meno dello stesso.
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2.3 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei
suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato
emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può quindi essere
considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragio-
ne di annullarlo in questo momento, come chiesto dalla reclamante. Nella
misura in cui l’avanzamento dell’inchiesta dovesse effettivamente stabilire
la titolarità di terze persone (non implicate nell’inchiesta) sugli averi seque-
strati, il MPC è comunque invitato a procedere al loro progressivo disse-
questro.
3. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella mi-
sura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigo-
re dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte
soccombente; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle
tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammon-
tano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.--
già versato, la reclamante è invitata a versare il saldo di fr. 1’000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico della reclamante.
Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.-- già versato, la reclamante è invitata
a versare il saldo di fr. 1’000.--.
Bellinzona, 2 novembre 2004
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
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Comunicazione a
- Avv. Gian Paolo Grassi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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