Sentenza dell’ 8 ottobre 2004
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,
Ponti e Ott,
Cancelliera Contu
Parti A.______, attualmente detenuto presso le carceri
pretoriali di X.______
reclamante
rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Reclamo contro omissioni del procuratore federale
(art. 105bis PP)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numero dell ’ incarto BK_B 151/04
- 2 -
Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di po-
lizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione al-
la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione
criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33
LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il
giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e
di fuga, ha convalidato il suo arresto; dal 28 luglio 2004 egli è detenuto
presso le carceri pretoriali di X.______.
B. Con istanze del 9/13 settembre 2004 al Ministero pubblico della Confede-
razione (in seguito MPC), A.______ ha chiesto di essere immediatamente
trasferito al penitenziario cantonale ticinese di Cadro e di poter usufruire
dell’ora d’aria giornaliera presso le carceri pretoriali in cui è attualmente rin-
chiuso. Il MPC, con decisioni del 14/16 settembre 2004, ha respinto le sud-
dette istanze.
C. Dissentendo da queste decisioni, il 20 settembre 2004 A.______ è insorto
con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale, chiedendo in via principale il suo urgente trasferimento al peniten-
ziario cantonale e, in via subordinata, la garanzia di poter beneficiare
dell’ora d’aria giornaliera presso le carceri pretoriali di X.______. A soste-
gno della sua impugnativa censura sostanzialmente il mancato rispetto del-
le condizioni minime di detenzione previste dalla CEDU, facendo altresì
presente il suo precario stato psico-fisico.
D. Con osservazioni del 29 settembre 2004, il MPC postula la reiezione del
reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente evidenzia
preliminarmente le circostanze che giustificherebbero il mantenimento del
carcere preventivo nelle sue attuali condizioni, ossia il pericolo di collusione
e l’assenza di disponibilità presso altre istituzioni di pena (anche della Sviz-
zera interna). Riconfermando integralmente il contenuto delle decisioni im-
pugnate, essa afferma in seguito che le attuali condizioni detentive rispet-
tano i criteri minimi dedotti dalla CEDU e non configurano alcuna disparità
di trattamento rispetto ad altri detenuti. Riguardo allo stato psicologico
dell’imputato, osserva infine che in uno scritto recentemente indirizzato alla
propria moglie, questi esprimerebbe, più che dei propositi di natura depres-
siva o suicidale, delle intenzioni vendicative nei confronti delle autorità in-
quirenti.
- 3 -
E. Nella sua replica del 30 settembre 2004, il reclamante contesta le osserva-
zioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in se-
de di reclamo. Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.
F. Il 4 ottobre 2003 il MPC ha fatto pervenire al Tribunale penale federale ed
al patrocinatore del reclamante un complemento alle osservazioni.
Diritto:
1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31
marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del
rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio-
ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122
IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).
2. Il presente reclamo si fonda sull’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vi-
gore dal 1° aprile 2004, secondo il quale non solo gli atti ma anche le omis-
sioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impu-
gnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. Pertanto, esso
è ammissibile solo in questo ambito.
2.1 Il reclamante postula in sostanza il suo trasferimento immediato in una
struttura carceraria più adeguata quale il penitenziario cantonale della
“Stampa” a Cadro, lamentando che le condizioni di detenzione nelle celle
pretoriali di X.______ in cui è rinchiuso dal 28 luglio scorso non rispette-
rebbero le disposizioni vigenti in materia di detenzione preventiva e segna-
tamente i diritti minimi garantiti in questo ambito dalla CEDU. In particolare,
si duole della mancata concessione dell’ora d’aria giornaliera.
2.2 La prima richiesta del reclamante ricalca, in pratica, quella già formulata in
un suo precedente reclamo interposto davanti alla Corte dei reclami penali;
al proposito può senz’altro essere rinviato alle pertinenti considerazioni
esposte nella sentenza del 3 settembre 2004 (v. BK_H 115/04, consid.
2.3). Giova qui rilevare che la Corte dei reclami penali aveva precisato in
quell’occasione che un eventuale trasferimento dell’imputato presso un
carcere quale il penitenziario cantonale (o altra struttura analoga dove le
condizioni detentive possono risultare migliori) dipendeva sia delle circo-
stanze atte a influire concretamente sul pericolo di collusione, sia delle di-
sponibilità oggettive presso altri penitenziari. Ora, stando agli atti
dell’incarto, nessuna delle due condizioni enunciate in precedenza sembra
al momento adempiuta. Il MPC ha infatti segnalato di aver preso contatto
- 4 -
con altri carceri nella Svizzera interna, senza tuttavia ottenere alcuna
disponibilità in assenza di celle libere. D’altro canto, il trasferimento presso
il Penitenziario cantonale della “Stampa” - a prescindere dall’effettiva di-
sponibilità di celle di sicurezza - appare per il momento problematico, vista
la presenza in questo carcere di uno dei principali imputati della medesima
inchiesta (B.______), direttamente coinvolto con il reclamante nella vicenda
del traffico di un chilo di cocaina che ha portato al loro arresto il 19 luglio
scorso. Quanto al rischio di collusione, valgono qui le considerazioni già
espresse nella sentenza del 23 settembre 2004 (BK_H 119/04, consid.
5.2), nella quale si evidenziava la presenza in concreto di più elementi che
permettevano di concludere all’esistenza di un pericolo di collusione. La si-
tuazione non sembra invero molto cambiata a qualche settimana di distan-
za, né le argomentazioni avanzate dal reclamante nel presente gravame
sono in grado di confutare seriamente le conclusioni della menzionata sen-
tenza. Lo scambio di scritti intervenuto nel frattempo con la moglie dimostra
semmai la persistenza del pericolo collusivo nonché dell’atteggiamento di
totale chiusura - se non di aperta sfida - nei confronti delle autorità adottato
dal reclamante.
2.3 In via subordinata, il reclamante chiede la garanzia di poter beneficiare
giornalmente di un’ora d’aria presso le celle pretoriali di X.______, asse-
rendo che sinora gli è stato concesso di uscire dalla propria cella solo due
volte alla settimana per usufruire della doccia.
2.4 Giurisprudenza e dottrina considerano generalmente che le restrizioni im-
poste al detenuto durante l’esecuzione della detenzione preventiva, e se-
gnatamente quelle che aggravano il regime detentivo, non possono limitare
la libertà personale al di là di quanto è ragionevolmente necessario per lo
scopo dell’incarcerazione e per il regolare funzionamento dell’istituto di pe-
na (DTF 118 Ia 64 consid. 3k pag. 82; G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2406 e segg., pag.
512/513). Per quanto riguarda la libertà di movimento all’interno dello stabi-
limento carcerario, nella sua sentenza di riferimento DTF 122 I 222 il Tribu-
nale federale ha stabilito che ogni detenuto ha diritto, a partire dalla secon-
da settimana di detenzione, ad un’ora d’aria giornaliera, sotto sorveglianza
del personale della prigione (DTF 122 I 222 consid. 4a e riferimenti citati;
106 Ia 277 consid. 8, pag. 293/294). La limitazione della possibilità di usu-
fruire dell’ora d’aria giornaliera è per contro stata giudicata contraria alle e-
sigenze minime dedotte dal diritto federale, anche nell’ipotesi in cui lo stabi-
limento carcerario non è attrezzato a tal scopo (DTF 122 I 222 consid. 4b e
riferimenti).
- 5 -
In concreto, il “documento di servizio della Polizia del Canton Ticino”, che
regola le modalità di detenzione preventiva anche nelle carceri pretoriali di
X.______, prevede al punto 3.5., linea 4, che “gli agenti concedono ai de-
tenuti la possibilità di usufruire delle docce secondo necessità, ma almeno
una volta alla settimana” e alla linea 5 del medesimo punto che “gli agenti
concedono il passeggio dove vi è la possibilità, e secondo le priorità di ser-
vizio e le disponibilità del personale”. Nelle sue osservazioni il MPC, fa sta-
to di una rigorosa osservanza della regolamentazione testé enunciata, as-
serendo che al detenuto è stato sinora concesso di uscire dalla sua cella
almeno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, e questo per usu-
fruire della doccia (cf. osservazioni MPC del 29 settembre 2004, pagg. 4 in
basso/5 in alto). L’autorità inquirente, per giustificare questa limitazione di
movimento del detenuto rispetto ai requisiti minimi sanciti dalla giurispru-
denza federale, fa riferimento a carenze di personale e al comportamento
“sconveniente” tenuto dall’interessato in più occasioni. La prima motivazio-
ne, come si deduce dalla summenzionata giurisprudenza, non è però am-
missibile; in altre parole, il diritto del detenuto in regime di carcere preventi-
vo di poter beneficiare di un’ora d’aria giornaliera non può essere sistema-
ticamente limitato per ragioni inerenti la struttura carceraria o la disponibilità
di personale. Una limitazione di questo diritto potrebbe invece essere giu-
stificata dall’atteggiamento del detenuto stesso durante l’ora d’aria, ad e-
sempio in caso di aggressività verbale o fisica nei confronti del personale
del carcere o di altri detenuti. Il detenuto non deve infatti approfittare di
questa (seppur limitata) libertà di movimento per creare inconvenienti al
personale carcerario o a terzi. Ora, in concreto, le autorità carcerarie hanno
effettivamente segnalato alcuni episodi di aggressività verbale del recla-
mante nei confronti del personale carcerario (v. complemento alle osserva-
zioni del 30 settembre 2004 del MPC e relativi allegati); dagli atti non risulta
però che tale atteggiamento sia sistematico o a tal punto grave da imporre
una limitazione durevole al diritto di beneficiare dell’ora d’aria giornaliera. Il
reclamante è comunque avvertito del fatto che, in futuro, il suo comporta-
mento all’interno della struttura carceraria dovrà risultare irreprensibile.
3. Visto quanto precede, il reclamo deve essere accolto in via subordinata, nel
senso che al reclamante deve essere garantita la possibilità di usufruire
dell’ora d’aria giornaliera anche presso le pretoriali di X.______, a condi-
zione che si conformi per il resto alla regolamentazione prevista per la de-
tenzione preventiva e mantenga un atteggiamento irreprensibile durante le
sue uscite dalla cella. Il regolamento di servizio applicabile per la detenzio-
ne preventiva presso le carceri pretoriali di X.______ dovrà essere adegua-
to di conseguenza, entro un termine ragionevole, in particolare per quanto
attiene al suo punto 3.5., linea 5, affinché questo rifletta i requisiti minimi in
- 6 -
materia di movimento all’interno di uno stabilimento carcerario previsti dalla
giurisprudenza federale, richiamata in precedenza (v. consid. 2.4, supra).
4. Il reclamo è stato accolto in via subordinata, ma respinto in via principale.
Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese
processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
OG); in concreto viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia
ridotta di fr. 500.--, calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di
giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32). Il reclamante ha
invece diritto alla corresponsione di ripetibili ridotte (art. 159 cpv. 3 OG); te-
nuto conto della soccombenza in via principale e dell’attività svolta dal di-
fensore nell’ambito della presente causa, un onorario di fr. 400.--, IVA in-
clusa, appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei
procedimenti davanti al Tribunale penale federale, RS 173.711.31).
- 7 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto in via subordinata, nel senso dei considerandi 2.4. e 3.
2. Una tassa di giustizia ridotta di fr. 500.-- è posta a carico del reclamante.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante fr. 400.-- a
titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 3 OG).
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Redazione della sentenza terminata l’ 8 ottobre 2004
Comunicazione a
- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
Full & Egal Universal Law Academy