Sentenza del 1° dicembre 2004
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Tito Ponti e Barbara Ott,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.______ e B.______,
reclamanti
entrambe rappresentate dall’avv. Nadir Guglielmoni,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)
Fatti:
A. C.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di
polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione
alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazio-
ne a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge fede-
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numero dell ’ incarto: BK_B 159/04
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rale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione pre-
ventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza
dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.
B. Con decisione del 27 settembre 2004, il Ministero pubblico della Confede-
razione (MPC) ha ordinato il sequestro del conto N.______ presso
D.______ di X.______, intestato al figlio minorenne dell’indagato A.______
(cinque anni), e della relativa carta M.______, intestata alla moglie
B.______. L’autorità inquirente ha nel contempo disposto il sequestro di tut-
ta la documentazione relativa al conto e alla carta summenzionati a partire
dal 1° gennaio 2000 sino ad oggi.
C. Dissentendo da questa decisione, il 4 ottobre 2004 A.______ e B.______
(quest’ultima quale rappresentante legale del figlio minorenne) sono insorti
con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale, chiedendone l’annullamento. Essi sostengono che dal momento
che il sequestro non verte su valori patrimoniali appartenenti all’indagato o
sui quali ha potere di disposizione, farebbe difetto il presupposto indispen-
sabile per ammettere il sequestro ai fini conservatori, ossia la connessione
tra l’oggetto sequestrato e gli indizi di reato formulati a carico dell’indagato.
D. Con osservazioni del 25 ottobre 2004, il MPC postula la reiezione del re-
clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ribadisce
che il provvedimento è giustificato a fini probatori e di confisca, rilevando
che dall’esame preliminare della documentazione bancaria sequestrata è
risultato che C.______, peraltro co-titolare del conto assieme al figlio e alla
moglie, ha effettuato numerose transazioni sul conto (anche di rilevante
importo) di dubbia pertinenza con lo scopo usale di un conto di risparmio
destinato ad un minore.
E. Nella replica del 22 novembre 2004 i reclamanti hanno sostanzialmente ri-
badito le argomentazioni esposte in sede di reclamo, asserendo inoltre che
il MPC avrebbe omesso di prendere posizione su numerose censure da lo-
ro avanzate.
Non è stata richiesta una duplica al MPC.
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Diritto:
1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31
marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del
rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio-
ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122
IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).
1.1 I reclamanti, rispettivamente titolari del conto e della carta sequestrati, sono
senz’altro legittimati a contestare il sequestro, giacché direttamente toccati
dal provvedimento ordinato dal MPC (art. 214 cpv. 2 PP). Il rimedio, inoltra-
to entro il termine di cinque giorni di cui all’art. 217 PP, è quindi ricevibile in
ordine.
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as-
sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124
IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e
beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59
n. 1 CP . Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenu-
to che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definiti-
ve e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli isti-
tuti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per preva-
lenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza
concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e
l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requi-
rente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del
principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 consid. 2a; PIQUEREZ, Pro-
cédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi
iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto
al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei
fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, § 69, n. 1; PIQUEREZ, op. cit., n.
2553, pagg. 548-549). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali
(come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul
merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame
dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e
d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di con-
fisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF
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125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p.
97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una perso-
na sospettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale,
esso può essere sequestrato allorquando il detentore non può provare im-
mediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in
questione l’organizzazione criminale non ha, né direttamente né indiretta-
mente, la facoltà di disporne (art. 59 n. 3 CP; v. sentenza del Tribunale pe-
nale federale BK-B 082/04 del 25 agosto 2004, consid. 4.2).
3. I reclamanti sostengono anzitutto che, contrariamente a quanto asserito dal
MPC, non sussisterebbero a carico di C.______ sufficienti indizi di reato tali
da giustificare il litigioso sequestro.
3.1 Riguardo all’esistenza di sufficienti indizi di reato - presupposto indispensa-
bile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell’art. 65 PP (v.
HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea
2002, §69, n. 1) - può senz’altro essere rinviato ai precedenti giudizi (noti
alle parti) riguardanti l’indagato resi negli scorsi mesi da questa Corte (v.
BK_H 115/04 del 3 settembre 2004, BK_H 119/04 del 23 settembre 2004,
consid. 3 e BK_B 151/04 dell’8 ottobre 2004), in cui si evidenziava la pre-
senza in concreto di indizi che avvalorano sia l’ipotesi di infrazione aggra-
vata alla legge federale sugli stupefacenti, sia quella di partecipazione e/o
sostegno ad un organizzazione criminale. L’argomento non merita invero
ulteriore disanima in questa sede, atteso che gli indizi di colpevolezza a ca-
rico dell’indagato sono comunque sufficienti per decretare l’adozione di
provvedimenti conservativi quali un sequestro ai sensi dell’art. 65 PP.
3.2 I reclamanti contestano inoltre che, nella pur denegata ipotesi di sufficienti
indizi di reato a carico dell’indagato, vi sia connessione tra questi indizi e
l’oggetto del sequestro, dato che sul conto litigioso l’accusato non avrebbe
alcun potere di disposizione legale e/o fattuale. Tali argomentazioni sono
però smentite dagli accertamenti compiuti dal MPC. Giova anzitutto osser-
vare che al momento del fermo di C.______, avvenuto il 19 luglio 2004, la
carta intestata alla moglie B.______ è stata trovata in suo possesso, ciò
che avvalora l’ipotesi secondo cui il conto fosse in realtà utilizzato princi-
palmente dall’imputato stesso e non dalla moglie; i documenti di apertura
del conto dimostrano d’altronde che C.______, la moglie e il figlio minoren-
ne sono tutti co-titolari dello stesso, avendo entrambi i genitori diritto di fir-
ma (v. act. 6.4). Dalla documentazione sequestrata si evince inoltre che sul
conto in questione l’imputato ha effettuato numerose transazioni (versa-
menti/prelevamenti) anche di notevole entità (fino a fr. 20'000.--), transa-
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zioni che poco si conciliano con l’usuale e normale amministrazione di un
conto risparmio aperto in favore di un figlio minorenne in tenera età (v. act
6.5 e 6.6). L’obiezione ricorsuale secondo la quale non vi sarebbe connes-
sione tra le attività delittuose imputate a C.______ e il conto sequestrato, e
che pertanto questo dovrebbe essere immediatamente dissequestrato, non
regge; anzi, sarà proprio l’inchiesta in corso che dovrà stabilire l’origine le-
cita o meno dei versamenti affluiti sul conto di pertinenza del figlio
dell’imputato, tramite un esame minuzioso di tutti i movimenti in entrata (e
in uscita) nel periodo considerato.
Né i ricorrenti possono ragionevolmente pretendere l’annullamento del
provvedimento per il fatto che questo sarebbe intervenuto tardivamente, a
oltre due mesi dall’apertura dell’inchiesta. Nell’ambito della fase delle inda-
gini preliminari il procuratore pubblico, al quale compete l’esclusiva direzio-
ne delle indagini (art. 104 PP), è infatti libero di prendere in ogni momento
qualsiasi disposizione ritenuta utile o necessaria per il proseguimento delle
indagini, compresi i provvedimenti cautelari di sequestro a scopo probatorio
o confiscatorio ai sensi dell’art. 65 PP; contrariamente alle disposizioni pre-
viste per l’arresto o la detenzione (ad esempio l’art. 47 cpv. 1 o l’art. 51 cpv.
2 PP) la legge non indica termini perentori entro i quali questi provvedimen-
ti – dettati perlopiù dall’evolversi dell’indagine – devono essere adottati.
3.3 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei
suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato
emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere conside-
rato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di an-
nullarlo in questo momento, come chiesto dai reclamanti.
4. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto.
Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese
processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di
giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella
fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già versato, i
reclamanti sono invitati a versare il saldo di fr. 1’000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido.
Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, essi sono invitati a versa-
re il saldo di fr. 1’000.--.
Bellinzona, 2 dicembre 2004
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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