Sentenza del 7 febbraio 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Tito Ponti e Barbara Ott
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.______,
B.______
reclamanti
entrambi rappresentati dall’avv. Goran Mazzucchelli,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Patrocinio processuale (art. 12 LLCA)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numero dell ’ incarto: BK_B 163/04
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Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 31 agosto 2004 nell’ambito di un’inchiesta pre-
liminare di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di
partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e
riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzio-
ne preventiva presso il penitenziario regionale di X.______ (Berna). Il gior-
no stesso, l’avvocato B.______, con studio legale in Y.______ (Ticino), ha
comunicato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di aver as-
sunto il patrocinio di A.______ nell’ambito del procedimento penale in que-
stione.
B. Con comunicazione (via fax) del 31 agosto – confermata in seguito con let-
tera del 2 settembre 2004 - il MPC ha comunicato all’avv. B.______ di non
ammetterlo come patrocinatore di A.______. A sostegno della sua decisio-
ne l’autorità inquirente adduce l’esistenza in concreto di un possibile conflit-
to di interessi ai sensi dell’art. 12 lett. c della Legge federale sulla libera cir-
colazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), dato che il
legale scelto da A.______ avrebbe in passato difeso anche gli interessi di
altri co-indagati nella medesima inchiesta (v. act. 1.4 e 1.5).
Il MPC ha quindi nominato un difensore d’ufficio all’imputato nella persona
dell’avv. C.______, del foro di Berna (v. act. 5.2).
C. Il 27 settembre 2004, l’avv. B.______ si è notificato nuovamente quale di-
fensore di fiducia di A.______, producendo una procura sottoscritta dal
mandante; contestualmente a questa notifica, egli ha precisato che avreb-
be agito congiuntamente all’avv. C.______ in un collegio di difesa.
D. Con ordinanza del 28 settembre 2004 il MPC ha formalmente respinto la
richiesta dell’avv. B.______ di poter patrocinare A.______, richiamando in
sostanza i motivi già esposti nei suoi precedenti scritti del 31 agosto e 2
settembre 2004. In particolare, l’avv. B.______ avrebbe nel passato tutela-
to gli interessi di D.______, E.______ e A.______, tutti indagati nella pre-
sente inchiesta, nonché di alcune società da loro controllate (F.______ SA
e G.______ SA).
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E. Dissentendo da tale decisione, il 5 ottobre 2004 A.______ e l’avv.
B.______ sono insorti con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale chiedendone l’annullamento. Essi ritengono
che la decisione del MPC comporti, da un lato, un’inammissibile limitazione
del principio della libera scelta del difensore da parte di un imputato, garan-
tito dall’art. 6 n. 3 lett. c CEDU, e, dall’altro, una violazione della libertà pro-
fessionale degli avvocati costituzionalmente protetta all’art. 27 Cost. I re-
clamanti contestano inoltre l’utilizzo della lingua tedesca nella presente
procedura, chiedendo che almeno la sentenza sia emanata in italiano.
F. Con osservazioni del 5 novembre 2004, il MPC postula la reiezione del re-
clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente evidenzia
le circostanze che giustificano in concreto l’esclusione dell’avv. B.______
dalla difesa di A.______, ossia la presenza di un rischio di conflitto di inte-
resse a motivo dei precedenti mandati assunti dal legale nei confronti di al-
tre persone fisiche o giuridiche implicate nella presente inchiesta. Ricon-
fermando integralmente il contenuto della decisione impugnata, essa af-
ferma che l’interessato avrebbe sottaciuto l’esistenza e la portata di tali
mandati nel suo reclamo.
G. Nella loro replica del 15 novembre 2004, i reclamanti contestano le osser-
vazioni di cui sopra e ribadiscono le argomentazioni esposte in sede di re-
clamo. L’avv. B.______ precisa in particolare di non avere mai assunto
mandati professionali per conto di altri co-imputati in procedimenti penali,
ma di averli tutt’al più assistiti in altri ambiti (essenzialmente pratiche fisca-
li). Egli osserva inoltre che al momento del reclamo il segreto professionale
dell’avvocato gli impediva di esprimersi su eventuali mandati professionali
assunti per conto di terzi, mandati che la decisione impugnata peraltro
nemmeno menzionava.
Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.
Diritto:
1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31
marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del
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rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio-
ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122
IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).
2. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli
atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono
essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.
Per quanto attiene alla legittimazione attiva, va precisato che l’imputato
A.______ può invocare unicamente il diritto di libera scelta del difensore,
sancito, oltre che (indirettamente) dall’art. 35 PP, dall’art. 6 n. 3 lett. c
CEDU, mentre l’avvocato B.______ può censurare una violazione del diritto
fondamentale al libero esercizio della professione, dedotto dall’art. 27 Cost.
(DTF 124 I 310 consid. 3a; 123 I 12 consid. 2a; sentenza del Tribunale fe-
derale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 4). Nella misura in cui il
gravame espone separatamente queste censure (v. pto 5, pag. 2), la legit-
timazione attiva dei reclamanti adempie i requisiti di cui all’art. 214 cpv. 2
PP. Il rimedio risulta peraltro tempestivo, essendo stato introdotto nel ter-
mine di cinque giorni di cui all’art. 217 PP.
3. I reclamanti contestano la decisione del MPC di estromettere dalla proce-
dura un avvocato liberamente scelto da un indagato, lamentando
un’applicazione arbitraria dell’art. 12 LLCA; a loro avviso non sussistereb-
bero infatti ostacoli di natura deontologica all’assunzione del patrocinio di
A.______ da parte dell’avv. B.______, atteso che i mandati assunti in pas-
sato da quest’ultimo per conto di alcune società e altre persone fisiche che
risultano implicate nelle presente inchiesta non riguardavano procedimenti
penali ma, tutt’al più, delle pratiche fiscali e/o amministrative ad ogni modo
concluse da tempo. Essi sostengono inoltre che in applicazione delle nor-
me professionali e deontologiche in vigore per la categoria degli avvocati, e
segnatamente dell’art. 15 LLCA, non spetterebbe al MPC ma all’autorità di
sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato (in caso di i-
nazione dell’avvocato medesimo) prendere i necessari provvedimenti per
scongiurare il rischio di conflitto di interessi in un determinato procedimen-
to. I reclamanti lamentano infine che per tutte le decisioni sinora prese
dall’autorità inquirente - come pure per la corrispondenza avuta con il Tri-
bunale penale federale - sia stata adottata la lingua tedesca, chiedendo
che la sentenza venga redatta in italiano.
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Da parte sua, il MPC ravvede invece nel patrocinio, anche non contempo-
raneo, di più imputati coinvolti nella medesima inchiesta penale da parte di
un medesimo difensore un potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art.
12 lett. c LLCA, in grado di cagionare dei pregiudizi agli imputati qualora in-
teressi contrastanti dovessero ostacolare un’efficace difesa di uno o
dell’altro.
4. La decisione impugnata è stata redatta in tedesco, lingua scelta per
l’istruzione del procedimento riguardante A.______ e gli altri co-imputati.
L’art. 37 cpv. 3 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16
dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che « la sentenza è redatta in
una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le par-
ti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa
lingua ». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità
nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è
organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue na-
zionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura
dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella mede-
sima lingua. In concreto, i due reclamanti e il loro comune patrocinatore
sono di lingua madre italiana; quanto al procuratore pubblico incaricato
dell’indagine, pur se germanofono, ha dimostrato con l’inoltro di osserva-
zioni al reclamo ben articolate e pertinenti di essere sufficientemente cogni-
to di questa lingua; vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola previ-
sta dall’art. 37 cpv. 3 prima frase OG. La redazione della presente senten-
za in italiano costituisce un eccezione in favore dei reclamanti; da ciò essi
non possono tuttavia dedurre altri diritti (v. sentenza del Tribunale penale
federale BK_H 142/04 del 29 settembre 2004, consid. 3).
5. Giusta l’art. 12 lett. c LLCA, dal titolo “Regole professionali”, l’avvocato è
tenuto ad evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli
delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di patroci-
nare in caso di conflitto di interessi è una regola essenziale della professio-
ne dell’avvocato, derivante in primo luogo dall’obbligo di indipendenza san-
cito all’art. 12 lett. b LLCA nonché da quelli di confidenzialità e diligenza nei
confronti del cliente (sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18
marzo 2003, consid. 5.2, con la dottrina citata). Per quel che attiene speci-
ficatamente il patrocinio in ambito penale, dottrina e giurisprudenza - anco-
ra prima dell’entrata in vigore della LLCA il 1° giugno 2002 - avevano già
considerato che, di principio, è escluso che un avvocato possa patrocinare
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due (o più) co-imputati nell’ambito di un medesimo procedimento penale, in
ragione del latente rischio di conflitto di interessi che questo doppio patro-
cinio oggettivamente comporta (sentenza del Tribunale federale
1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 3c e 4c/aa, pubblicata in Pra
[„Die Praxis“] 87 n. 98, con la dottrina ivi citata; v. anche Plädoyer, n. 6/96,
pag. 60; Kriminalistik, Nr. 6/2003, pag. 390, “Verteidigung zweier Ange-
schuldigter durch den gleichen Anwalt”). L’esistenza di un conflitto di inte-
resse deve essere valutata in maniera astratta; basta, a tale proposito, la
possibilità teorica che un simile conflitto si avveri in corso di procedura.
Trattandosi di una regola assoluta nell’ambito della rappresentazione in
giustizia, anche l’eventuale consenso dei clienti al doppio patrocinio non è
decisivo (FRANZ WERRO, Les conflits d’intérêts de l’avocat, in: Droit suisse
des avocats, Berna, 1998, pag. 244).
6. Nel caso in esame la decisione del MPC di escludere l’avv. B.______ dal
patrocinio di A.______ si basa su alcuni atti dell’inchiesta che dimostrereb-
bero come il legale abbia, nel recente passato, rappresentato in giustizia
anche gli interessi di altri co-imputati della presente procedura. Premesso,
come rettamente osservato dai reclamanti, che la fattispecie non è parago-
nabile a quella oggetto della sentenza di questa Corte del 18 agosto 2004
(BK-B 109/04 + 110/04) – ove si trattava di decidere la possibilità per un
medesimo avvocato di rappresentare contemporaneamente due imputati
nel medesimo procedimento penale -, deve nondimeno essere esaminato
se, con riferimento all’attività passata e presente dell’avv. B.______, non
sussistono altri ostacoli di natura deontologica all’assunzione del litigioso
mandato.
7. Non costituisce, pacificamente, un motivo di impedimento all’assunzione
della difesa nel presente procedimento il fatto che l’avv. B.______ abbia già
difeso A.______ nel passato in relazione a fatti analoghi; anzi, è presumibi-
le che l’imputato abbia chiesto di farsi patrocinare dal menzionato legale
proprio perché già suo avvocato di fiducia in altre cause di natura penale o
altro. In queste evenienze non è però ravvisabile alcun conflitto di interessi
ai sensi dell’art. 12 lett. c LLCA.
7.1 Più delicata è invece la questione dei rapporti intercorsi tra l’avv. B.______
e alcuni co-indagati nella presente inchiesta, ed in particolare D.______,
H.______, I.______, E.______ e L.______ (questi ultimi in qualità di ammi-
nistratori della società M.______ SA). La documentazione prodotta in alle-
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gato alle osservazioni del MPC (v. act. 5.3-5.10) dimostra in effetti che
B.______ ha assistito in passato alcune di queste persone in svariate pro-
cedure di assistenza giudiziaria, procedure penali cantonali o ancora prati-
che fiscali o amministrative; l’esistenza di questi mandati non è peraltro
contestata dall’interessato (v. replica, pto 10, pag. 3-4). Per poter determi-
nare se tale situazione può dar adito ad un conflitto d’interesse, è importan-
te rilevare quanto segue. L’art. 12 lett. c LLCA è una disposizione a caratte-
re vincolante (DTF 129 II 297 consid. 1.1; FF 1999 pag. 5020). I cantoni
non possono quindi adottare regole proprie contrarie o che relativizzano in
qualche modo tale disposizione (cfr. FF 1999 pag. 5007; MADELEINE
VOUILLOZ, La nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in
SJZ 98/2002 pag. 436). Tuttavia, occorre ricordare che, essendo la LLCA
entrata in vigore solamente il 1° giugno 2002, i cantoni sono stati natural-
mente confrontati da tempo con la problematica legata ai possibili conflitti
d’interesse relativi all’attività dell’avvocato. In questo ambito, essi hanno
dunque sviluppato, ognuno, oltre alle proprie regole professionali, i propri
principi deontologici sfociati nella maggior parte dei casi in regole corporati-
ve scritte, le quali hanno indubbiamente permesso l’evolversi di giurispru-
denze cantonali elaborate da autorità di sorveglianza ad hoc. Tenuto conto
dell’assenza di una solida prassi a livello federale in questo ambito, è utile
e naturale considerare i principi adottati dai vari ordini cantonali degli avvo-
cati nonché le decisioni emanate dalle stesse autorità cantonali di sorve-
glianza come mezzi tendenti a facilitare l’interpretazione e la concretizza-
zione dell’art. 12 lett. c LLCA (cfr. sentenza del Tribunale federale
1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 4c/aa e la dottrina citata). Il Tri-
bunale federale ha d’altronde già avuto modo di affermare più volte in pas-
sato e in maniera chiara che, in generale, le regole deontologiche di cate-
goria (“Standesregeln”) possono essere prese in considerazione per
l’interpretazione di disposizioni o per la risoluzione di problemi giuridici (cfr.
DTF 87 I 262; 98 IA 356; 125 I 417). In una sua recente sentenza, pur ridi-
mensionando parzialmente la sua precedente giurisprudenza, esso ha di-
chiarato che dopo l’entrata in vigore della LLCA è ancora possibile far rife-
rimento alle regole deontologiche cantonali nella misura in cui queste e-
sprimono una concezione diffusa in tutto il paese (DTF 130 II 270 consid.
3.1). In questo ambito, di particolare importanza risultano essere le linee di-
rettive emanate dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA) relative al-
le regole professionali e deontologiche adottate dal Consiglio della FSA in
data 1° ottobre 2002. Secondo l’art. 13 di tali direttive, sotto il titolo “Conflits
d’intérêts/Mandats antérieurs” (le direttive non sono disponibili in lingua ita-
liana), “L’avocat n’accepte pas un nouveau mandat si le secret des infor-
mations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la
connaissance des affaires d’un précédant client pourrait porter préjudice à
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ce dernier ». Tale disposizione, pertinente nella fattispecie, permette di af-
fermare che un conflitto d’interesse può sussistere sia in relazione a più
mandati in vigore contemporaneamente che in relazione a mandati già
conclusi. Questo approccio era d’altronde già valido in passato nei cantoni
(cfr. NIKLAUS STUDER, Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, in SJZ
100/2004 pag. 229-238, 235).
Nella fattispecie, tenuto conto di quanto precede, occorre dunque analizza-
re la natura e l’oggetto dei mandati assunti in passato dall’avv. B.______
concernenti i co-imputati coinvolti nell’inchiesta condotta dal MPC, al fine di
determinare se il mandato ricevuto da A.______ potrebbe far nascere, an-
che solo potenzialmente, un conflitto d’interesse. L’esistenza di un solo ca-
so di potenziale conflitto d’interesse legato ad un unico co-imputato è suffi-
ciente per escludere l’avv. B.______ dal patrocinio in questione.
7.2 In merito al co-imputato H.______, risultano determinanti le dichiarazioni
rilasciate da lui al MPC in data 16 settembre 2004 (v. act. 5.7). Egli afferma
chiaramente di essere stato difeso a più riprese, in passato, dall’avv.
B.______, precisando inoltre che quest’ultimo, in relazione alle accuse por-
tate avanti dal MPC nella presente inchiesta, sarebbe a conoscenza della
sua innocenza (“Herr B.______ hat mich eben in anderen Momenten ver-
teidigt, er weiss dass ich unschuldig bin”). Tale affermazione dimostra in
maniera inequivocabile che l’oggetto della presente inchiesta è strettamen-
te connesso con quello del mandato assunto dall’avv. B.______ in passato
in favore di H.______, ossia l’accusa di partecipazione o sostegno ad or-
ganizzazione criminale e riciclaggio di denaro. In questa situazione risulta
dunque evidente il potenziale conflitto d’interessi esistente, nella misura in
cui l’avv. B.______ potrebbe utilizzare teoricamente le informazioni ricevute
in passato da H.______ per meglio difendere gli interessi del suo attuale
assistito, a scapito dello stesso H.______.
Dagli atti dell’incarto emerge inoltre che l’avv. B.______, in passato, ha pa-
trocinato ugualmente la società N.______ S.A., a Z.______, il cui direttore
risulta essere il co-imputato I.______. L’interrogatorio di quest’ultimo del 9
settembre 2004 evidenzia chiaramente il coinvolgimento di tale società nei
fatti alla base dell’inchiesta del MPC (v. act. 5.8). Per quanto attiene alla
procura del 6 agosto 2004 (v. act. 5.9), essa sembra essere stata allestita
in relazione a rogatorie internazionali provenienti dalle autorità italiane, le
quali starebbero conducendo delle indagini concernenti fatti connessi
all’inchiesta elvetica. Anche in questo caso, è evidente che un potenziale
conflitto di interessi non può essere escluso a priori.
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Alla medesima conclusione è possibile giungere per quanto concerne il co-
imputato L.______. In qualità di ex-direttore nonché co-azionista, unitamen-
te al defunto E.______, della M.______ S.A. (attualmente in liquidazione),
egli si è occupato dell’incasso del provento scaturito dal commercio di siga-
rette (v. act. 5.10). Anche se l’avv. B.______, che ha patrocinato suddetta
società, sembra essersi occupato unicamente di questioni fiscali, l’attività
della M.______ S.A. è indubbiamente connessa con l’oggetto dell’inchiesta
svizzera (commercio di sigarette).
Per contro, l’eventuale patrocinio di D.______ da parte dell’avv. B.______
non è provato in maniera inequivocabile dall’autorità inquirente. Cionono-
stante, quanto precede è sufficiente per decretare l’esclusione dell’avv.
B.______ dal mandato concernente la difesa di A.______ nella presente
inchiesta.
8. Per quanto riguarda la contestazione secondo la quale il MPC non sarebbe
competente per prendere i necessari provvedimenti per scongiurare il ri-
schio di conflitto di interessi in un determinato procedimento, vi è da rileva-
re quanto già affermato dal Tribunale federale e ribadito da codesta Corte,
ossia che tali decisioni spettano ai tribunali o alle autorità incaricate di con-
durre l’inchiesta penale, vale a dire al giudice istruttore o al MPC, come è il
caso nella fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18
marzo 2003, consid. 3.2; sentenza BK_B 109+110/04 del 18 agosto 2004,
consid. 4). Anche questa censura risulta quindi infondata.
9. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto e la
decisione impugnata riconfermata. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in
vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della
parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art.
3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale
(RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto
l’anticipo spese di fr. 500.-- già versato, i reclamanti sono invitati a versare,
in solido, il saldo di fr. 1’000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido.
Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, essi sono invitati a ver-
sare il saldo di fr. 1’000.--.
Bellinzona, 7 febbraio 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Avv. Goran Mazzucchelli
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico
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