Sentenza del 23 settembre 2004
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,
Ponti e Ott,
Cancelliere Vacalli
Parti A.______, attualmente detenuto presso le carceri
pretoriali di X.______,
reclamante
rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numero dell ’ incarto BK_H 119/ 04
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Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di po-
lizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione al-
la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione
criminale (art. 260ter CP) e infrazione alle legge federale sulle armi (art. 33
LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il
giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e
di fuga, ha convalidato il suo arresto.
B. Con lettera del 16 agosto 2004 al Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito MPC), A.______ ha chiesto di poter essere messo in libertà
provvisoria, ritenendo l’istanza di proroga dell’arresto non inoltrata tempe-
stivamente dall’autorità inquirente e contestando l’asserito pericolo di fuga.
C. Il MPC, con decisione del 20 agosto 2004, ha respinto la suddetta istanza.
L’autorità inquirente ritiene da una parte che, vista la gravità dei reati con-
testati (in particolare l’appartenenza ad un’organizzazione criminale),
l’atteggiamento dell’imputato e gli atti d’inchiesta ancora da eseguire, il pe-
ricolo di collusione risulta manifesto; d’altra parte, i legami familiari stretti
esistenti con l’estero e la capacità dell’organizzazione criminale di assicura-
re la latitanza dei propri membri sostanzierebbero l’esistenza di un pericolo
di fuga.
D. Dissentendo da questa decisione, il 25 agosto 2004 A.______ è insorto con
un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede-
rale, censurando sia il pericolo di collusione, vista l’assenza di indizi con-
creti in quel senso, sia quello di fuga, visto che il centro dei suoi interessi
sarebbe la Svizzera, dove il medesimo ha famiglia, due appartamenti ed un
esercizio pubblico in gerenza. Egli chiede, in via principale, di essere im-
mediatamente e incondizionatamente posto in libertà provvisoria e, subor-
dinatamente, in applicazione del principio della proporzionalità, di accom-
pagnare tale libertà da misure sostitutive quali il versamento di una cauzio-
ne, il deposito dei documenti di identità e l’obbligo di presentarsi regolar-
mente presso l’autorità.
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E. Con osservazioni del 2 settembre 2004, il MPC postula la reiezione del
reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente evidenzia
preliminarmente che in presenza di concomitanti pericoli di collusione e di
fuga non occorre chiedere la proroga della detenzione, dato che il mante-
nimento della misura è giustificato già dal solo pericolo di fuga. Riconfer-
mando integralmente il contenuto della sua decisione del 20 agosto 2004,
essa afferma in seguito che nuovi e recenti avvenimenti nel corso
dell’inchiesta evidenziano l’esistenza e l’attualità del pericolo di collusione.
Ricorda infine che diversi atti d’indagine sono tuttora in corso al fine di
permettere l’avanzamento dell’inchiesta e di accertare la verità processua-
le.
F. Nella sua replica del 6 settembre 2004, il reclamante contesta le osserva-
zioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in se-
de di reclamo.
Con duplica del 13 settembre 2004 il MPC si riconferma nelle sue conclu-
sioni.
G. Con sentenza del 3 settembre 2004 la Corte dei reclami penali ha respinto,
nella misura della sua ammissibilità, un reclamo presentato da A.______
contro presunte omissioni nell’operato del Procuratore federale (BK_B
115/04).
Diritto:
1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31
marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del
rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio-
ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122
IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).
Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati
con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali
degli articoli 214 a 219 PP (art. 105bis PP e 28 cpv. 1 lett. a LTPF). Il ricor-
so deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il
ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art.
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217 PP). La decisione contestata è stata inviata il 20 agosto 2004 al patro-
cinatore del reclamante, il quale ne ha preso conoscenza il 23 agosto. Il re-
clamo, interposto in data 25 agosto, è dunque tempestivo.
2. Secondo l’art. 44 PP, la detenzione preventiva si giustifica allorquando esi-
stono gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato, se esiste presun-
zione della sua imminente fuga e/o determinate circostanze fanno presu-
mere ch’egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o
coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi al-
tro modo il risultato dell’istruttoria. Si tratta dunque, in primo luogo, di ana-
lizzare se tali condizioni cumulative sono adempiute nella fattispecie e, in
secondo luogo, di verificare se la detenzione preventiva fin qui subita è
proporzionata alla pena che potrà essere pronunciata e se il principio di ce-
lerità è stato rispettato.
3. Il reclamante contesta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giusti-
ficare il mantenimento della detenzione preventiva. Pur ammettendo un suo
coinvolgimento nel traffico di un chilogrammo di cocaina sfociato, il 19 lu-
glio 2004, nel suo arresto insieme a B.______ ed altre persone, egli affer-
ma che non esisterebbero invece indizi per quanto concerne l’accusa di
appartenenza ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. Il
MPC non avrebbe nemmeno sostanziato indizi di colpevolezza relativi ad
altre eventuali infrazioni. Dal canto suo, il MPC, contrariamente a quanto
asserito dal reclamante, sostiene che il traffico di stupefacente di cui sopra,
con le persone coinvolte, non sarebbe un caso isolato, ma uno dei diversi
episodi che dimostrerebbero l’esistenza di un’organizzazione criminale ra-
dicata, dedita anche al traffico di sostanze stupefacenti, di cui il reclamante
e B.______ farebbero parte. Alcune affermazioni contenute nei verbali
d’interrogatorio di B.______ nonché la corrispondenza privata del recla-
mante con la propria famiglia intercorsa dopo l’arresto confermerebbero ta-
le tesi.
Questo Tribunale prende innanzitutto atto del fatto che il reclamante ha
ammesso il suo coinvolgimento nella compra-vendita del chilogrammo di
cocaina all’origine del suo arresto e di quello di B.______, arresto avvenuto
peraltro proprio nel momento in cui gli imputati si apprestavano a finalizzare
l’operazione incriminata. Tuttavia, tale ammissione di responsabilità non è
di per sé sufficiente per pronunciare la scarcerazione del reclamante. Le in-
tercettazioni telefoniche effettuate dalle autorità inquirenti in data 20 feb-
braio 2004 fanno emergere indizi molto importanti a carico del reclamante
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nel senso di un suo duraturo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupe-
facenti; tutto ciò, quindi, ben prima dell’interrogatorio di B.______, interve-
nuto dopo il rifiuto di scarcerazione decretato dal MPC (v. verbale
d’interrogatorio di B.______ del 30 agosto 2004, allegato 10). Nella conver-
sazione telefonica riportata, nonostante il tentativo di confondere eventuali
ascoltatori, è possibile cogliere e comprendere il vero contenuto del discor-
so, cioè la richiesta da parte del reclamante, cinque mesi prima del suo ar-
resto, di sostanze stupefacenti ad una persona poi rivelatasi essere
B.______. La situazione appena descritta, unitamente al quantitativo di
droga estremamente importante di cui il reclamante ha potuto disporre – ed
è molto improbabile, a tal proposito, la tesi del consumo personale da parte
del reclamante - costituiscono indubbiamente dei gravi indizi di colpevolez-
za relativamente all’esistenza di un traffico organizzato di stupefacenti radi-
cato e sviluppato nel tempo al quale il reclamante ha partecipato in maniera
attiva.
4. Il reclamante sostiene che la mancata presentazione da parte del MPC di
un’istanza di proroga dell’arresto ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 PP impliche-
rebbe automaticamente l’assenza di un pericolo di collusione.
La censura non ha pregio. Secondo l’art. 51 cpv. 2 PP, il giudice istruttore
(ma anche il MPC nella fase delle indagini preliminari, conformemente
all’art. 51 cpv. 3 PP), se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere pre-
ventivo ordinato in applicazione dell’art. 44 n. 2 PP, prima della scadenza di
questo termine, deve presentare alla Corte dei reclami penali la richiesta di
proroga dell’arresto. Nella decisione avversata, il MPC giustifica il rifiuto di
scarcerazione con l’esistenza sia del pericolo di collusione che di quello di
fuga; posizione peraltro confermata nella sua risposta al reclamo. Ebbene,
questa Corte, preso atto del rischio di fuga paventato dall’autorità inquiren-
te, ritiene un puro esercizio formale che non muta la situazione esistente, il
fatto di dover presentare una richiesta di proroga dell’arresto a causa
dell’invocato pericolo concomitante di collusione. La presenza di gravi indizi
di reato unitamente al rischio di fuga sarebbero elementi oggettivamente
già di per sé sufficienti per giustificare il mantenimento della detenzione
preventiva, ragione per cui, nella fattispecie, la richiesta giusta l’art. 51 cpv.
2 PP non presentava alcun interesse attuale e pratico. Ancora più eloquen-
te a tal proposito è il cpv. 3 della disposizione summenzionata, il quale pre-
vede che la richiesta di proroga del carcere preventivo, nella procedura del-
le indagini, deve essere presentata se la medesima si basa esclusivamente
sul pericolo di collusione. Premesso che l’effettiva esistenza dei pericoli
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summenzionati sarà verificata nei considerandi che seguono, ne discende
che l’autorità inquirente non ha violato l’art. 51 cpv. 2 PP.
5.
5.1 Il reclamante contesta l’accusa di appartenenza ad un’organizzazione cri-
minale, affermando che il fatto di negare ogni responsabilità, di non fornire
informazioni o di contestare gli indizi non costituirebbe manovra collusiva. A
suo dire, il MPC non indicherebbe indizi concreti atti a giustificare tale ac-
cusa. Gli atti d’indagine ancora da esperire non necessiterebbero la sua
detenzione preventiva ed egli sarebbe disposto, in caso di scarcerazione,
ad impegnarsi incondizionatamente a non contattare chicchessia coinvolto
nel procedimento penale in corso, pena la reincarcerazione. Dal canto suo,
il MPC sostiene che il pericolo di collusione sarebbe dimostrato da alcune
dichiarazioni rilasciate dal reclamante ben prima della decisione qui conte-
stata. La chiusura e la volontà di non collaborare giustificherebbero il peri-
colo in questione, senza dimenticare che il giudice istruttore ha già confer-
mato la necessità della detenzione preventiva. A tutto ciò si aggiungerebbe
la necessità di svolgere ancora tutta una serie di atti d’indagine in Svizzera
e all’estero. Infine, diversi fatti posteriori al 20 agosto 2004 non farebbero
che confermare la posizione dell’autorità inquirente.
5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la possibilità teorica che
l’imputato approfitti della sua libertà per avere dei contatti suscettibili di
danneggiare l’inchiesta non giustifica il mantenimento della detenzione. È
invece necessario che vi siano degli indizi concreti che confermino questo
rischio (DTF 117 Ia 257 consid. 4c, pag. 261). Nella fattispecie, vi sono più
elementi che permettono di concludere all’esistenza di un pericolo di collu-
sione concreto. Innanzitutto, una commissione rogatoria è attualmente in
corso con l’Italia (v. Richiesta d’assistenza giudiziaria del 5 agosto 2004 i-
noltrata alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Catanzaro) e altre dovranno essere effettuate sia in Italia che in altri can-
toni. Quella in corso attualmente in Italia concerne principalmente
C.______, anche lui arrestato il 19 luglio 2004, indagato per infrazione qua-
lificata alla legge sugli stupefacenti, alla legge sulle armi e per appartenen-
za ad un’organizzazione criminale, con il quale il reclamante ha dichiarato
intrattenere un rapporto di amicizia (cf. verbale d’interrogatorio del 20 luglio
2004, pag. 7). È quindi opportuno che il reclamante non abbia contatti né
con le persone coinvolte nel traffico del chilogrammo di cocaina alla base
degli arresti scattati il 19 luglio 2004 né con quelle che gravitano attorno a
C.______. Per quanto concerne le commissioni rogatorie future, queste
dovrebbero permettere di raccogliere informazioni relative alle diverse per-
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sone arrestate e di individuare altre persone coinvolte nel traffico di stupe-
facenti; il pericolo di collusione, soprattutto in quest’ultimo caso, è evidente.
Ma tale pericolo è confermato anche dallo scritto redatto dal reclamante,
subito dopo l’arresto, indirizzato alla moglie. La frase “Fatti aiutare. Parla
con il mio amico che tu sai”, se non può essere ritenuto un indizio sufficien-
te per decretare in maniera chiara l’appartenenza del reclamante ad
un’organizzazione criminale, evidenzia comunque la volontà di mantenere
celata l’identità della persona alla quale la moglie avrebbe potuto far capo.
Il sospetto più che fondato è che tale persona, libera, sia coinvolta nelle at-
tività illecite imputate al reclamante e alle altre persone arrestate. Infine, te-
nuto conto del poco tempo trascorso dalla sua sentenza del 3 settembre
scorso (v. BK_H 115/04), questa Corte non può che confermare le conside-
razioni espresse al considerando 2.4.2 della medesima, soprattutto in rela-
zione alla decisione di convalida dell’arresto emanata dal giudice istruttore
federale. In questo contesto, è evidente che neppure l’adozione di misure
sostitutive meno coercitive postulate dal reclamante, che lo lascerebbero in
libertà, può ovviare al pericolo di collusione comunque presente.
6. Il reclamante sostiene di non avere nessun motivo di fuggire. Il centro dei
suoi interessi affettivi ed economici sarebbe in Svizzera. Inoltre, se le accu-
se dovessero rimanere limitate alla violazione della LStup, non sarebbe
escluso che egli possa beneficiare della sospensione condizionale della
pena, ritenuta la sua incensuratezza. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non
sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi. Un eventuale pericolo di
fuga potrebbe semmai essere escluso mediante misure sostitutive. Il MPC
contesta tali affermazioni e dichiara che gli ultimi sviluppi dell’inchiesta por-
terebbero ad aggravare la posizione del reclamante per cui l’eventualità di
una lunga pena da espiare accompagnata dalla possibilità di vivere la pro-
pria latitanza altrove grazie alla struttura logistica dell’organizzazione crimi-
nale di cui il reclamante farebbe parte costituirebbero degli elementi impor-
tanti atti a dimostrare il reale pericolo di fuga.
La Corte dei reclami penali ritiene fondato il pericolo di fuga invocato
dall’autorità inquirente. I reati contestati al reclamante sono gravi, fatto
ammesso peraltro anche dal reclamante stesso. Se questi dovessero esse-
re confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, nonostante
l’incensuratezza invocata. È vero che il reclamante, sposato e con tre figli
in età prescolastica, vive da una decina d’anni in Svizzera, dove gestisce
un ritrovo pubblico. Ciononostante, egli ha dichiarato recarsi ogni anno a
Y.______ (Italia), suo paese d’origine e dove ha vissuto fino all’età di di-
ciannove anni, per le ferie. In questa località, egli ha ancora dei parenti (i
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genitori, due fratelli e una sorella) e un appartamento (v. interrogatorio del
20 luglio 2004, pagg. 2 e 3). Questi elementi dimostrano che il reclamante
ha comunque conservato dei legami importanti con il suo paese d’origine.
Questo insieme di circostanze, accompagnate dal fatto che
l’organizzazione criminale di cui il reclamante è accusato di far parte (la
N’drangheta calabrese) è effettivamente in grado, come affermato
dall’autorità inquirente, di garantire periodi di latitanza relativamente lunghi
ai propri affiliati, permette di affermare che, al fine di evitare una fuga a
questo punto non solo possibile ma verosimile, è necessario confermare la
detenzione preventiva dell’imputato. Nemmeno l’adozione di misure sostitu-
tive meno coercitive permetterebbe di eliminare il rischio di fuga appena
descritto.
7. Per quanto riguarda, infine, l’asserito ritardo nell’istruzione da parte
dell’imputato, vi è da rilevare quanto segue.
Gli atti prodotti dal MPC dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più
riprese, così come d’altronde le altre persone implicate nell’inchiesta. Di-
verse perquisizioni sono state effettuate, le quali hanno permesso di se-
questrare svariato materiale; questo deve essere analizzato approfondita-
mente. Inoltre, come già menzionato in precedenza, una commissione ro-
gatoria è attualmente in corso in Italia e altre sono in preparazione. Tutti
questi atti istruttori richiedono indubbiamente del tempo. Tenuto conto della
complessità dell’inchiesta, con le sue ramificazioni internazionali, e del pe-
riodo di detenzione preventiva già scontato dal reclamante (due mesi cir-
ca), la Corte dei reclami penali ritiene che il principio di celerità è stato fino
adesso rispettato. La detenzione preventiva fin qui subita è d’altronde pro-
porzionata alla pena che potrebbe essere pronunciata, se i fatti imputati al
reclamante dovessero essere confermati. Il mantenimento del medesimo in
detenzione preventiva si giustifica tenuto conto delle circostanze e della na-
tura dell’inchiesta di cui è oggetto. Al proposito può senz’altro essere rinvia-
to alle pertinenti considerazioni già esposte nella sentenza del 3 settembre
2004 (v. consid. 2.2).
8. Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al
nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono
poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono
calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribuna-
le penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr.
1’500.-.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 23 settembre 2004
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Redazione della sentenza terminata il 23 settembre 2004
Comunicazione a:
- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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