Sentenza del 5 ottobre 2004
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,
Ponti e Ott,
Cancelliera Contu
Parti A.______,
reclamante
rappresentato da Avv. Tuto Rossi e Avv. Manuela
Rainoldi
contro
Ministero pubblico della Confederazione
opponente
Oggetto Reclamo contro operazioni e omissioni del Procurato-
re federale (art. 105bis cpv. 2 e 214 PP)
B u n d e ss t r a f g e r i c h t
T r ib una l pé na l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
T r ib una l pe na l f ede ra l
Numero dell ’ incarto BK_H 144/ 04
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Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di po-
lizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione al-
la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione
a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale
sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva.
Con decisione del 21 luglio 2004, il giudice istruttore federale ha convalida-
to l’arresto.
B. Con scritto del 30 agosto 2004, il patrocinatore dell’imputato ha chiesto al
Ministero pubblico della Confederazione (MPC) un accesso integrale agli
atti dell’incarto riguardante il suo assistito come pure l’esperimento di una
serie di atti istruttori ritenuti indispensabili per il chiarimento della sua posi-
zione processuale (interrogatorio dell’imputato, interrogatorio dell’agente in-
filtrato, domanda rogatoriale,…).
C. Con risposta del 7 settembre 2004, il MPC ha respinto la richiesta di ac-
cesso integrale agli atti, osservando che l’imputato ha avuto comunque ac-
cesso ai principali atti d’indagine ed è sicuramente edotto delle accuse a
suo carico. L’autorità inquirente ha poi segnalato che le ulteriori richieste di
prova avanzate dall’imputato, o sono state superate da atti di inchiesta e-
seguiti nel frattempo oppure saranno evase in futuro, compatibilmente con
le esigenze di inchiesta.
D. Dissentendo da questa decisione, il 13 settembre 2004 A.______ é insorto
con un reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale, ribadendo integralmente le richieste formulate nella lettera del 30
agosto 2004 al MPC e postulando la sua immediata scarcerazione.
E. Con osservazioni del 22 settembre 2004, il MPC ha chiesto la reiezione del
gravame nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ha pre-
liminarmente osservato che la domanda di scarcerazione, poiché tardiva,
risulta inammissibile. Nel merito della richiesta dell’imputato di accedere
senza limitazioni agli atti del procedimento, ha precisato che le restrizioni
sinora adottate risultano del tutto proporzionate, vista la natura
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dell’indagine, i forti pericoli di collusione e di inquinamento delle prove e
l’atteggiamento processuale degli indagati. Riguardo all’assunzione delle
prove segnalate dal reclamante, il MPC ha indicato che queste verranno
senz’altro assunte nel proseguo dell’inchiesta, secondo i tempi e le esigen-
ze dell’istruttoria, riservandosi comunque il diritto di valutarne l’opportunità
e la pertinenza.
F. Nella sua replica del 27 settembre 2004, il reclamante ribadisce in sostanza
le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Al MPC non è stato chiesto
di prendere posizione sulla replica.
Diritto:
1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli
atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono
essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.
La legittimazione attiva è data, essendo il reclamante direttamente toccato
dalle operazioni o dalle omissioni del Procuratore pubblico (art. 214 cpv. 2
PP); il rimedio è peraltro tempestivo, essendo stato introdotto nel termine di
5 giorni di cui all’art. 217 PP.
2. Se nella procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali la legge non pone
esigenze particolari riguardo alla forma e al contenuto dei reclami (v. art.
214-219 PP), né l’adempimento di questi requisiti formali va controllato con
speciale rigore, il reclamante deve nondimeno far prova di diligenza e con-
durre la propria causa con un minimo di cura, esponendo le censure in mo-
do comprensibile. Il libero esame delle lesioni del diritto federale, che com-
pete alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nell’ambito
di un reclamo, non esime infatti il ricorrente dal presentare una compiuta,
chiara e precisa motivazione, che faccia riferimento alle argomentazioni
contenute nell’atto impugnato (v. sentenza del Tribunale federale
8G.53/2003 del 12 novembre/9 dicembre 2003, consid. 2.1.).
In concreto, va premesso che nel suo allegato il reclamante mescola cen-
sure di natura procedurale – in quanto tali proponibili in sede di reclamo al-
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la Corte dei reclami penali ai sensi dei combinati disposti di cui agli art.
105bis cpv. 2 e 214 cpv. 1 PP - quali la richiesta di accesso integrale agli
atti dell’incarto oppure ancora quella di esperire nuove prove, con censure
di natura sostanziale che potranno, se del caso, essere vagliate solamente
da una Corte di merito al termine della fase istruttoria, quali la sua (presun-
ta) innocenza o ancora la questione della partecipazione di un agente infil-
trato. Il reclamo costituisce più che altro una lunga e generale critica
dell’attività sin qui svolta dal Procuratore federale incaricato dell’inchiesta,
nella quale la versione dei fatti e l’amministrazione delle prove dell’imputato
è sistematicamente opposta a quella ritenuta dall’autorità inquirente. Alcuni
passaggi del gravame, quali ad esempio la nota riportata a pié di pagina 6,
si esauriscono inoltre in gratuite quanto temerarie critiche dell’operato del
MPC, e come tali risultano inammissibili in questa sede. Di seguito saranno
quindi esaminate solo quelle censure ammissibili ai sensi delle disposizioni
e della giurisprudenza sopra menzionate.
3. Il reclamante postula in via principale la sua immediata scarcerazione, as-
sortita eventualmente da misure sostitutive quali il deposito dei documenti
di identità (v. “petitum” a pag. 28 del reclamo).
Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato che chiede di essere messo in libertà,
deve indirizzare la sua richiesta all’autorità inquirente (procuratore federale
o giudice istruttore); nel caso in cui la sua richiesta venga rifiutata, egli può
impugnare questa decisione davanti alla Corte dei reclami penali (art. 52
cpv. 2 PP), seguendo la procedura prevista agli art. 214-219 PP. In concre-
to però, l’imputato non ha ricorso nel termine di cinque giorni previsto
all’art. 217 PP contro la decisione del 16 agosto 2004 con cui il MPC re-
spingeva formalmente la richiesta di scarcerazione formulata all’occasione
dell’interrogatorio del 13 agosto 2004 (v. act. 3.3 e 3.6. in atti). La decisione
impugnata, che fa seguito all’istanza del 30 agosto 2004 denominata “I-
stanza di consultazione delle prove e degli atti di procedura / Istanza di
amministrazione delle prove”, non tratta la questione della scarcerazione,
per cui non può essere considerata come una decisione che può dar adito
a reclamo alla Corte dei reclami penali giusta l’art. 52 cpv. 2 PP. La richie-
sta formulata a titolo principale nel gravame è pertanto irricevibile.
4. Subordinatamente, il reclamante postula di poter accedere senza limitazio-
ni di sorta agli atti dell’inchiesta e di poter partecipare all’amministrazione di
alcune prove utili ed importanti che lui stesso ha (ripetutamente) segnalato
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all’autorità, e questo per poter chiarire il più velocemente possibile la sua
posizione processuale.
4.1 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esamina-
re le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché
costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i
propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di
essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost.,
il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando
l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui-
scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di
prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b;
122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo
1996, parzialmente pubblicata su RDAT 1996 II 56 p. 192).
Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare ecce-
zioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati
contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità
dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi
o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I
153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et
pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534 ; v. anche Luca Ma-
razzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A
questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto
di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione
formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2
Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati).
Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato
l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il
rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione
non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli
atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorve-
glianza”.
4.2 Secondo il reclamante, il rifiuto oppostogli dal MPC di accedere
all’integralità degli atti dell’indagine preliminare costituirebbe un abuso di
potere manifesto, non essendo giustificato da alcun plausibile pericolo di
inquinamento delle prove o rischio di collusione. Egli sostiene inoltre che le
restrizioni imposte alla consultazione degli atti gli impedirebbero di prepara-
re efficacemente la sua difesa, dacché non sarebbe in grado di determinar-
si in modo dettagliato sui motivi di fatto e di diritto che stanno alla base del-
le imputazioni contestategli (e della detenzione preventiva).
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Da parte sua, il MPC osserva anzitutto che l’indagine, non da ultimo visto
l’atteggiamento di totale chiusura assunto sinora dall’imputato in sede di in-
terrogatorio, è ben lungi dall’essere terminata e che numerosi atti istruttori
devono ancora essere esperiti. Per il MPC, a questo stadio dell’inchiesta,
un accesso completo ed illimitato agli atti da parte del reclamante potrebbe
compromettere i risultati della stessa e complicare ulteriormente una vicen-
da già di per sé complicata; mettere a conoscenza dell’indagato il contenu-
to delle dichiarazioni rese da altri indagati o scoprire la natura delle prove
messe a suo carico porrebbe lo stesso in posizione privilegiata rispetto ad
altri co-indagati e all’autorità inquirente stessa. Data la natura dei reati con-
templati (partecipazione ad organizzazione criminale agente a livello inter-
nazionale), non è inoltre escluso che altre persone possano risultare impli-
cate nell’inchiesta e si giustifica quindi limitare l’accesso agli atti da parte
del reclamante per scongiurare un eventuale pericolo di collusione o di in-
quinamento delle prove. L’autorità inquirente osserva comunque che il re-
clamante ha potuto consultare alcuni atti essenziali dell’incarto, dai quali
trasparivano concreti indizi di colpevolezza a suo carico, e che egli è quindi
perfettamente consapevole dei fatti per i quali è sospettato.
4.3 Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consen-
tono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di
collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la parti-
colare natura del procedimento, che riguarda numerosi co-imputati sospet-
tati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante
a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerar-
chico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso
che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facil-
mente essere messe a conoscenza di altri. Da rilevare a questo proposito
che nel procedimento avviato dalle autorità italiane (Procura di Catanzaro)
si fa riferimento ad alcuni esponenti dell’organizzazione attualmente latitan-
ti; né è escluso che in seguito all’assunzione di ulteriori prove nel proseguo
di causa, l’inchiesta possa venire estesa ad altre persone (in Svizzera co-
me all’estero) tuttora in libertà.
Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto
accedere agli elementi principali dell’inchiesta e prendere atto (malgrado
egli sostenga il contrario) delle accuse a suo carico. Come si evince da
quanto riportato alle pagg. 3-4 del suo reclamo, egli ha ricevuto dal MPC un
intero classificatore contenente gli atti principali del procedimento svizzero
e di quello italiano, compresa la richiesta di assistenza giudiziaria da parte
delle autorità italiane. Nel corso dei successivi interrogatori ai quali è stato
sottoposto, l’imputato è stato inoltre messo al corrente di ulteriori prove e
fatti rilevanti dell’inchiesta (contenuto di intercettazioni telefoniche, dichia-
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razioni di altri co-imputati); in particolare gli è stata contestata la sua colla-
borazione con il co-imputato B.______ (per l’ipotesi di riciclaggio di dena-
ro), quella con C.______ nell’ambito della compravendita di un chilo di co-
caina e gli sono state presentate delle prove relative ad un presunto traffico
d’armi. L’autorità inquirente, servendosi degli estratti di intercettazioni tele-
foniche, ha pure contestato al ricorrente l’ipotesi di appartenenza ad orga-
nizzazione criminale, evidenziando i suoi contatti telefonici e i suoi incontri
personali con altri co-imputati dell’inchiesta in corso (cfr. i verbali di interro-
gatorio dell’imputato del 20 luglio, 2 e 13 agosto, 2 e 17 settembre 2004, al-
legati alle osservazioni del 22 settembre 2004 del MPC, act. 3.1-3.5).
4.4 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio
preliminare dell’inchiesta, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti
non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionali-
tà; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale
nell’applicare l’art. 116 PP. Su questo punto il reclamo deve quindi essere
respinto.
5. Il reclamante chiede poi l’assunzione urgente di alcune prove (messa a di-
sposizione dei rapporti di lavoro dell’agente infiltrato e interrogatorio di
quest’ultimo, messa a disposizione di una registrazione telefonica, confron-
to tra gli atti istruttori del procedimento italiano e quello svizzero, domanda
rogatoriale tesa a dimostrare il carattere privato di un viaggio a Z.______
dell’imputato, ecc…), da lui sollecitate a più riprese. A suo dire, queste pro-
ve sarebbero decisive per dimostrare la sua totale estraneità ai fatti di cui è
accusato.
5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all’art. 29
cpv. 2 Cost. comprende anche la facoltà per l’interessato di offrire mezzi di
prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di
potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF
129 II 497 consid. 2.2. e riferimenti). Tale garanzia non impedisce tuttavia
all’autorità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle
prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modifi-
care la sua opinione (DTF 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b).
5.2 Premesso che non compete alla Corte dei reclami penali ma all’autorità in-
quirente valutare l’opportunità di assumere o meno determinate prove (né
all’imputato dettare i termini dell’inchiesta), non risulta in concreto che il
MPC non sia disposto a dar seguito alle richieste del reclamante, ritenuto
invece che nelle osservazioni al reclamo del 22 settembre 2004 esso ha
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indicato che “..tutte le richieste postulate dal reclamante nell’ambito di que-
sta procedura verranno anch’esse assunte nei tempi e secondo le esigenze
dettate dall’istruttoria” (v. osservazioni del MPC, pag. 4 in alto). Si osserva
inoltre che alcune delle richieste di prova formulate dal reclamante, come
quella di esperire in via rogatoriale in Italia una domanda tendente a prova-
re la fedefacenza dello scopo di intimità parentale asserito a verbale di un
viaggio a Z.______, non sono di immediata applicazione, dovendo passare
per i canali dell’assistenza giudiziaria internazionale.
Non risulta, del resto, che l’inchiesta sia stata finora condotta in modo ne-
gligente o con lentezza inusuale. Il reclamante è stato arrestato, assieme
ad altri indiziati, nell’ambito di una complessa inchiesta con ramificazioni in-
ternazionali per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, apparte-
nenza ad organizzazione criminale, infrazione alle legge federale sulle armi
e riciclaggio di denaro; la sua posizione processuale deve quindi essere
continuamente confrontata con quella di altri esponenti della (presunta) or-
ganizzazione, agli arresti in Svizzera o all’estero. Gli atti prodotti dal MPC
dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più riprese (cinque, sino al
17 settembre 2004), così come le altre persone implicate nell’inchiesta; di-
verse perquisizioni sono state effettuate, le quali hanno permesso di se-
questrare svariato materiale; questo deve essere analizzato approfondita-
mente. L’operato dell’autorità inquirente va apprezzato d’altronde in modo
diverso a seconda se l’inchiesta riguarda un solo imputato e gli elementi a
suo carico sono relativamente semplici oppure se - come nella fattispecie –
il sospetto appartiene ad un’organizzazione che ha esercitato la sua attività
in diversi paesi e per un periodo di tempo prolungato. Quanto al comporta-
mento del reclamante in sede di interrogatorio, improntato sinora a grande
reticenza, se effettivamente non può deporre a suo sfavore dato che dottri-
na e giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto il diritto dell’imputato a
tacere (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basi-
lea 2002, § 68 n. 13; DTF 121 II 257 consid. 4a), tale scelta non giova certo
all’avanzamento dell’inchiesta. Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite
non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magi-
strato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle
richieste di prova del reclamante (v. sentenza del Tribunale federale
8G.114/2003 del 28 gennaio 2004, consid. 3.2).
6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella mi-
sura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigo-
re dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte
soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del
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Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS
173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 6 ottobre 2004
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Redazione della sentenza terminata il 6 ottobre 2004
Comunicazione a :
- Avv. Tuto Rossi e Avv. Manuela Rainoldi (in doppio)
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui
l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.
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