Decreto del 16 maggio 2008
Presidente della I Corte dei reclami pe-
nali
Composizione Giudice penale federale Emanuel Hochstrasser, pre-
sidente
Cancelliere Stefan Graf
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE,
Ricorrente
contro
A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Controparte
Autorità che ha reso la
decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Reclamo contro ordinanza di misure sostitutive
dell’arresto e domanda d'effetto sospensivo
(art. 218 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BP.2008.26 + BP.2008.27
(procedura principale: BH.2008.13 + BH.2008.14)
- 2 -
Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
- l’ordinanza di misure sostitutive dell’arresto dell'Ufficio dei giudici istruttori
federali (in seguito: UGI) del 16 maggio 2008 che respinge la domanda di
conferma dell’arresto presentata dal Ministero pubblico della Confederazio-
ne (in seguito: MPC), e mediante la quale viene, tra l'altro, posta come
condizione per la scarcerazione di A. il versamento di un importo di Eu-
ro 100'000.- a titolo di cauzione;
- il reclamo del 16 maggio 2008 (anticipato via fax) interposto dal MPC pres-
so la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il
quale esso postula il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame non-
ché il mantenimento della detenzione preventiva per pericoli di collusione
e/o inquinamento delle prove.
Considerato:
che il reclamo non sospende l'esecuzione della disposizione impugnata se non
nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218
PP);
che lo scopo di una tale misura è quello di garantire l'efficacia della decisione ul-
teriore indipendentemente dal suo contenuto;
che il conferimento dell'effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità
del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
che il ricorrente deve rendere verosimile un pregiudizio immediato ed irreparabile
legato all'assenza dell'effetto sospensivo (G. KOLLY, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004, pag. 58 e seg.);
che nel caso concreto l'indagato è stato incarcerato in Svizzera il 13 maggio
2008 a seguito di estradizione concessa dalla Repubblica di Slovenia pedisse-
quamente all’arresto ivi avvenuto il 29 febbraio 2008 in base ad un ordine del
MPC;
che l’indagato è oggetto di due inchieste di polizia giudiziaria aperte nei suoi con-
fronti (e di altri) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti,
appropriazione indebita, truffa, corruzione attiva e passiva;
- 3 -
che il rifiuto della concessione dell'effetto sospensivo avrebbe come conseguen-
za la liberazione immediata dell'indagato, con eventuali pericoli di fuga e di collu-
sione, malgrado gli impegni presi dall'indagato dinanzi al giudice istruttore federa-
le;
che il mantenimento della detenzione preventiva si giustifica in ogni caso sino al
giudizio della presente causa, questo per non svuotare di senso il diritto di ricor-
so;
che pertanto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo a titolo supercaute-
lare deve essere accolta;
che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
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Decreta:
1. La domanda d'effetto sospensivo è accolta.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della procedura di merito.
Bellinzona, 16 maggio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
- Avv. Daniele Timbal
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questo decreto non è dato alcun rimedio giuridico.
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